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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1197/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) - in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, - rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti Gian Paolo Coppola e Claudia Bosco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via della Moscova n. 18, giusta procura alle liti in atti;
IMPUGNANTE contro
(C.F. e P. IVA ) - in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'amministratore unico, - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Controparte_2
Gattai, FI RO, OB NG e IC IC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Via Principe Amedeo n. 5 IMPUGNATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, a parziale riforma del lodo arbitrale pronunciato dal Tribunale Arbitrale composto da , VA IE e il Parte_3 Parte_4
12-14 dicembre 2023, depositato il 15 dicembre 2023 Prot. N. A-4222-38, notificato il 17 gennaio 2024, così giudicare: in via principale
-dichiarare la nullità del punto 4 del dispositivo del lodo arbitrale pronunciato dal Tribunale Arbitrale composto da , VA IE e il Parte_3 Parte_4
12-14 dicembre 2023, depositato il 15 dicembre 2023 Prot. N. A-4222-38, notificato il 17 gennaio 2024;
-per l'effetto, rigettare le domande di sul punto e condannare alla CP_1 CP_1 restituzione dell'importo di € 1.911.145,77, oltre interessi, di cui all'atto di precetto fondato sul punto 4 del dispositivo del Lodo Arbitrale (somma ex art. 614 bis cod. proc. civ.) versato medio tempore da Parte_1 -in ogni caso con condanna alle spese del presente procedimento di impugnazione”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare:
-nel merito, in via principale, rigettare, per le ragioni esposte in atti, l'impugnazione proposta da avverso il capo n. 4 del in ragione Parte_1 CP_3 della manifesta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi articolati da parte impugnante;
-nel merito, in subordine, nel non creduto avvio della fase rescissoria del presente giudizio di impugnazione, accogliere le seguenti conclusioni: “con riferimento alla violazione - accertata dal Lodo Arbitrale e non oggetto di impugnazione - da parte di dell'obbligo di concedere a il pegno ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'Articolo 7.1 dello SPA, condannare 777 Parte_1 all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere di cui all'art.
7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo), nonché condannare
[...] al pagamento in favore di di una somma ex art. 614-bis c.p.c. Parte_1 CP_1 pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
-in ogni caso, con il favore di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. società del Gruppo Preziosi, deteneva il 98,89% del capitale sociale Controparte_1 della società calcistica Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (di seguito, anche
”). Parte_1
Nell'agosto 2021, per il tramite di - Controparte_1 Controparte_4 altra società del Gruppo Preziosi - erogava un finanziamento “ponte” in favore di per l'importo di Euro 4.000.000,00 (“Shareholder Loan”), sul presupposto Parte_1 che lo stesso sarebbe stato rimborsato entro il 31.12.2021. In seguito, in data 22.9.2021, – società di investimento statunitense Parte_5
– e sottoscrivevano il “Sale and Purchase Agreement” (di seguito, Controparte_1 anche “SPA”), con il quale si impegnava ad acquistare per sé o per Parte_5 persona da nominare le azioni detenute da in CFC (di seguito, Controparte_1 Pt_1 anche “azioni ). CP_1
In data 8.11.2021, designava (di seguito, Parte_5 Parte_1 anche ) quale acquirente delle azioni e Parte_1 CP_1 Parte_1 accettava tale designazione in data 10.11.2021. In data 15.11.2021 (c.d. closing date) si perfezionava la vendita delle azioni CP_1 in favore di La cessione delle azioni avveniva attraverso girata dei Parte_1 relativi certificati azionari, per un prezzo complessivo così composto:
-un prezzo fisso simbolico, pari a Euro 1,00 (corrisposto alla closing date);
pag. 2/15 -un prezzo variabile da quantificare in ragione di quattro “Earn-Out”, da maturarsi sino a 5 anni dalla data del closing, relativi a operazioni di c.d. “calciomercato” riguardanti taluni calciatori iscritti nella “rosa” del alla data del 22.9.2021, indicati negli Pt_1 allegati dello SPA (primo e quarto “Earn-Out”), all'acquisizione da parte del di Pt_1 taluni diritti (di proprietà o utilizzo) in relazione allo stadio del Comune di Genova, (secondo “Earn-Out”), al corrispettivo che il avrebbe incassato Persona_1 Pt_1 da qualsiasi operazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società nel campo dei media da parte della Lega Italiana Serie A, alla quale venga assegnato il diritto di negoziare collettivamente i diritti di trasmissione audiovisivi delle competizioni sportive (o qualsiasi altra operazione avente i medesimi effetti;
terzo “Earn-Out”). Il “Sale and Purchase Agreement” SPA veniva successivamente modificato con tre addenda: segnatamente, il “First Addendum Agreement” del 14.10.2021, il “Second Addendum Agreement” del 27.12.2021 e il “Third Addendum Agreement” del 4.1.2022. In particolare, con il secondo addendum veniva riprogrammato il rimborso dello “Shareholder Loan” in due tranches: la prima, di Euro 2.700.000,00 entro il 30.12.2021 e la seconda, di Euro 1.300.000,00 entro il 15.1.2022.
2. In data 24.2.2022, instaurava il procedimento arbitrale, in virtù della Parte_1 clausola compromissoria di cui all'art. 18.2 dello SPA (per il testo della clausola, vedi infra), lamentando la violazione, da parte di degli artt. 12(a) e 17.1 Controparte_1 dell'accordo, nonché la falsità e l'inesattezza di talune dichiarazioni e garanzie fornite dalla medesima nello SPA. Chiedeva, per l'effetto, la condanna di CP_1 CP_1 al risarcimento del danno e al pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi dello
[...]
SPA.
3. si costituiva nel procedimento arbitrale, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccependo, in via riconvenzionale, plurimi inadempimenti di
[...] agli obblighi assunti con lo SPA e formulando, a sua volta, domande di Pt_1 condanna della controparte. In particolare, ai fini che qui rilevano, la società eccepiva la violazione, da parte di
[...]
degli obblighi di cui all'art.
7.1 dello SPA, in base al quale quest'ultima Pt_1 avrebbe dovuto, in primo luogo, “procurare”, nel minor tempo possibile e comunque entro il 30.4.2022, la trasformazione del in una società a responsabilità Parte_1 limitata e la successiva fusione per incorporazione in e, in secondo Parte_1 luogo, provvedere alla costituzione di un pegno di primo grado in favore di CP_1 sull'intero capitale di
[...] Parte_1
Pertanto, chiedeva, previe le declaratorie del caso, la condanna della Controparte_1 controparte all'esatto adempimento, sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo, dell'obbligazione di facere avente ad oggetto la costituzione del pegno in favore di sull'intero capitale di nonché al pagamento di una somma CP_1 Parte_1 ex art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del lodo.
pag. 3/15 4. Il Tribunale Arbitrale, con lodo del 12-14 dicembre 2023, depositato il 15.12.2023 e dichiarato esecutivo il 9.7.2024, accertati i reciproci inadempimenti delle parti, pronunciava plurime statuizioni di condanna a carico delle due parti, compensando integralmente le spese di lite. In particolare, ai fini che qui rilevano, pronunciandosi sulla domanda riconvenzionale di il Tribunale Arbitrale accertava e dichiarava l'inadempimento di CP_1 [...] in proprio all'obbligo, ex art.
7.1 dello SPA, di costituire un pegno di primo Pt_1 grado sull'intero capitale sociale e condannava tale società “all'esatto adempimento, nonché al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c., pari a euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente lodo, a decorrere dal 91° giorno dalla notifica dello stesso” (cfr. punto 4 del dispositivo, p. 78 lodo). Le ragioni poste alla base di tale decisum possono essere riassunte come di seguito. La domanda di adempimento di all'obbligo di provocare la Parte_1 trasformazione del e la successiva fusione con la società attrice non Parte_1 rientrava nella cognizione del Collegio Arbitrale, in quanto l'art.
7.1 dello SPA
“ricollega[va] l'obbligo subordinato di costituire il pegno all'ipotesi in cui la trasformazione/fusione non [venisse] compiuta entro il 30 aprile 2022 «per qualunque ragione»: formula – da un lato – sufficientemente ampia da ricomprendere anche l'inadempimento volontario di e – dall'altro, e conseguentemente – Parte_1 indicativa della volontà delle parti di ricollegare la conversione dell'obbligazione alla mera circostanza del decorso del termine indicato nello SPA;
con la conseguenza che, essendo ormai spirato detto termine, la cognizione del Collegio deve limitarsi alla verifica dell'inadempimento dell'obbligo di costituzione del pegno” (lodo, p. 51); Con precipuo riguardo all'inadempimento di all'obbligo di costituzione Parte_1 del pegno, il Tribunale Arbitrale rilevava, da un lato, che non aveva Parte_1 contestato l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art.
7.1 dello SPA e, dall'altro lato, che le argomentazioni addotte da per contestare il fondamento della Parte_1 domanda avversaria erano prive di fondamento. In particolare, la difesa di aveva sostenuto che la previsione degli Parte_1 obblighi di cui all'art.
7.1 dello SPA avesse la finalità di garantire il pagamento del prezzo variabile (commisurato, come visto, al maturare di determinati “Earn-Out”) da parte di con la conseguenza che non avrebbe avuto Parte_1 Controparte_1 alcuna ragione di dolersi della mancata realizzazione delle operazioni di trasformazione e fusione sino al loro maturare o all'eventuale inadempienza della società attrice. Tale argomentazione, ad avviso degli Arbitri, non era sostenibile, mancando, nell'accordo, una previsione sul punto “(a fronte di un complessivo impianto contrattuale che conosce, invece, molteplici previsioni di obblighi variamente condizionati), l'accertamento non può che appuntarsi sul dato oggettivo della mancata realizzazione delle operazioni stesse;
mancata realizzazione che […] Parte_1 non solo non contesta, ma afferma espressamente essere volontaria («a fronte dei gravissimi inadempimenti di in relazione alle Dichiarazioni e Garanzie CP_1
pag. 4/15 (all'epoca erano già stati inviati l Primo e il Secondo , docc. C-68 e C-69), CP_5 [...] ha deciso di sospendere la realizzazione dell'operazione inizialmente Pt_1 prevista»: pag. 20, Memoria finale ” (lodo, p. 52). Parte_1
Anche l'affermazione di secondo cui l'obbligazione di costituzione del Parte_1 pegno non avrebbe potuto essere adempiuta, né dalla medesima società attrice, né da
- società capogruppo che indirettamente controllava - ad Parte_5 Parte_1 avviso del Tribunale Arbitrale era apodittica, in quanto la costituzione di un pegno sul proprio capitale rientrava nella sfera di dominio esclusivo di Parte_1
A fronte di quanto sopra, l'inadempimento della società attrice non poteva ritenersi giustificato e, di conseguenza, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento e di condanna all'esatto adempimento, con riferimento all'obbligo di costituzione del pegno sul capitale sociale, era pienamente fondata e meritevole di accoglimento. Infine, secondo il Collegio Arbitrale, era meritevole di accoglimento la domanda di astreinte, rientrando l'adempimento nella sfera di dominio esclusivo della società attrice. In particolare, la decorrenza del relativo obbligo veniva fissata dagli arbitri al novantunesimo giorno dalla notifica del lodo e l'importo dovuto era quantificato in Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo.
5. ha proposto impugnazione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: I) Nullità del capo n. 4 del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 4, c.p.c.; II) Nullità del capo n. 4 del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c., per la violazione di principi di ordine pubblico. L'impugnante ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità parziale del lodo, limitatamente al quarto punto del dispositivo, relativo all'accertamento dell'inadempimento da parte di in proprio, dell'obbligo, ai sensi dell'art. CP_6
7.1 dello SPA, di costituire un pegno di primo grado sull'intero capitale e alla condanna all'esatto adempimento e al pagamento di somma ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo, con conseguente rigetto delle domande formulate da sul punto. CP_1
6. Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione, in quanto inammissibile e, comunque, infondata nel merito;
in subordine, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la resistente ha chiesto la condanna della controparte all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere di cui all'art.
7.1 dello SPA - sia in proprio sia come promessa del fatto del terzo - nonché al pagamento, in proprio favore, di una somma ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia), per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
7. Con ordinanza pronunciata in data 4.12.2024, la Corte, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 830, comma 4 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva del quarto punto del dispositivo del lodo e ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., al pag. 5/15 14.5.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. L'udienza del 14.5.2025 – e i relativi termini – è stata differita al 22.10.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve osservarsi, in primo luogo, che l'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi, corrispondenti a vizi riconducibili agli “errores in procedendo”, elencati all'art. 829 primo comma c.p.c. o alla violazione delle regole di diritto, nei ristretti limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c. Essa non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri (cfr. Cass. Civ., 27321/2020; Cass. 23675/2013), ma consente esclusivamente, il cosiddetto “iudicium rescindens”, consistente nell'accertamento della sussistenza di una delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c., ossia degli “errores in procedendo” o “in judicando”, specificamente denunciati con i motivi di impugnazione (Cass. Civ., n. 1463/2021; Cass. Civ., n. 2880/2010; Cass. Civ., n. 12199/2012, Cass. Civ., n. 9387/2018). Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame del merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo “iudicium rescissorium” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 11091/2004; Cass. Civ., n. 5857/2000). I motivi di impugnazione devono essere quindi esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
In secondo luogo, occorre ricordare che, con la riforma di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 40/2006, l'art. 829 c.p.c. prevede - rovesciando la regola precedente che consentiva sempre l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, tranne le ipotesi in cui le parti avessero autorizzato decisioni secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile - che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”, con la precisazione che “è ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”. Tale disposizione, come innovata, sottende la scelta di accrescere la stabilità del lodo, con la riduzione dell'ambito di operatività dell'impugnazione per violazione di norme sostanziali, ora consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge o dalle parti nella convenzione di arbitrato, pur essendo, in ogni caso, possibile l'impugnazione se il lodo contrasti con i principi di ordine pubblico;
in caso contrario, l'impugnazione del lodo è inammissibile. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2024, n. 8718). Nel caso in esame, la clausola compromissoria, prevista all'art. 18.2 dello SPA, è del seguente tenore:
pag. 6/15 “Any dispute arising out of or related to this Agreement shall be finally settled by arbitration under the Rules of the Milan Chamber of Arbitration, by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in Milan. The arbitration sall be in accordance with the rules of the Italian code of civil procedur (“rituale”) and in accordance with the Italian law (“di diritto”)”.
“Tutte le controversie sorte o relative a questo accordo verranno risolte in via definitiva mediante arbitrato, secondo le regole della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri nominati in conformità con tali regole. L'arbitrato avrà luogo a Milano. L'arbitrato si svolgerà secondo le regole del codice di procedura civile italiano (“rituale”) e in conformità al diritto italiano (“di diritto”)”. Non risulta, dunque, espressamente prevista la possibilità di impugnare il lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
2. Fatte queste premesse e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi il presente giudizio di impugnazione del lodo, con il primo motivo di impugnazione,
[...] si duole della nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c., per Pt_1 essere lo stesso stato pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, ferma la previsione di cui all'art. 817, comma 4, c.p.c. o comunque per avere il Collegio Arbitrale deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui lo stesso non poteva essere deciso. In particolare, secondo la prospettazione dell'impugnante, dagli atti del procedimento arbitrale si evinceva chiaramente che:
- aveva originariamente chiesto al Tribunale Arbitrale di accertare e CP_1 dichiarare che era inadempiente alle obbligazioni assunte ai sensi Parte_1 dell'art.
7.1 dello SPA, che era solidalmente responsabile ai sensi dell'art. Parte_5
1.4(b) dello SPA e di condannare le controparti - e - in via Parte_1 Parte_5 solidale, al risarcimento dei danni sofferti da per l'inadempimento degli CP_1 obblighi di procedere alla trasformazione e alla fusione e di ordinare alle controparti
“di far sì che” venisse concesso un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale dell'Acquirente;
- con la quarta memoria autorizzata, aveva ribadito la domanda di Controparte_1 accertamento “della violazione delle previsioni di cui all'art.
7.1 dello SPA e segnatamente degli obblighi assunti in proprio, sia della promessa del terzo, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ.”, ma aveva tuttavia rinunciato alla domanda relativa alla costituzione del pegno, limitandosi a chiedere che si attivasse per Parte_1 realizzare le operazioni di trasformazione e fusione del . Parte_1
Pertanto, ad avviso dell'impugnante, il Collegio Arbitrale si era pronunciato su una questione che le parti non avevano devoluto alla sua cognizione, così incorrendo in un'ipotesi di ultrapetizione. L'impugnante precisava che aveva inizialmente chiesto la condanna di CP_1 [...]
e di 600 Partners a far sì che, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., fosse costituito Pt_1 un pegno di primo grado sul capitale sociale di - ossia ad attivarsi presso Parte_1 il terzo affinché compisse il fatto promesso -, ma non aveva chiesto la condanna di 777 pag. 7/15 in proprio, a costituire un pegno sul proprio capitale sociale, consapevole Pt_1 della infondatezza giuridica di una domanda del genere, atteso che il pegno può essere concesso solo dal proprietario titolare della quota e, nel caso di specie, l'unico soggetto che ne avrebbe potuto disporre era titolare dell'intero Controparte_7 capitale sociale di Parte_1
Infine, anche a volere ritenere che avesse chiesto la condanna di CP_1 [...] in proprio alla costituzione del pegno sul proprio capitale sociale, Pt_1
l'impugnante ribadiva che tale domanda era stata successivamente rinunciata. ha resistito al motivo di impugnazione, deducendo che, ai sensi dello SPA, CP_1
l'obbligazione di assicurare la costituzione del pegno a favore di grava sia su CP_1
sia su non specificando il predetto accordo quali siano le Parte_5 Parte_1 prestazioni in concreto gravanti su ciascuna delle parti. Ha evidenziato che, in sede di precisazione delle conclusioni nel procedimento arbitrale, con riferimento “alla violazione da parte di degli obblighi di Parte_1 concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso di concedere, a il CP_1
PE (Articolo 7.1 dello SPA)”, aveva formulato espressa “riserva di formulare domanda di risarcimento e di indennizzo in separato procedimento” e aveva espressamente chiesto al Tribunale Arbitrale di “accertare e dichiarare che
[...] ha violato i propri obblighi di cui all'art.
7.1 dello SPA e, per l'effetto Pt_1 condannare all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere Parte_1 contenuta all'art.
7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo)” (cfr. foglio di precisazione congiunto delle conclusioni, pag. 8). Secondo l'impugnata, il Tribunale Arbitrale aveva correttamente statuito su tale domanda, accertando e dichiarando l'inadempimento, da parte di
[...]
in proprio, dell'obbligo, ex art.
7.1 dello SPA, e, per l'effetto Parte_1 condannando la stessa all'esatto adempimento (cfr. lodo, capo 4, pag. 78; doc. F). Con precipuo riguardo al profilo della rinuncia alla domanda, ha rilevato
CP_1 che, nella memoria conclusionale del 8.9.2023, aveva specificatamente Parte_1 dedotto sulla domanda della controparte di costituzione del pegno, così
CP_1 mostrando di essere consapevole che la domanda di costituzione del pegno costituiva oggetto delle pretese di e, in ogni caso, nulla aveva dedotto in ordine alla
CP_1 rinuncia, da parte di a tale domanda, né aveva eccepito nel corso del
CP_1 procedimento arbitrale l'inammissibilità di tale domanda, in tesi di controparte rinunciata con la Quarta Memoria Autorizzata. In sintesi, secondo non vi era stata alcuna rinuncia alla domanda relativa
CP_1 all'impegno di di costituire il pegno sulle quote, atteso che, con la quarta Parte_1 memoria del 24.4.2023, aveva chiesto la condanna di “ad
CP_1 Parte_1 adempiere alle previsioni di cui all'art. 7.1 (12) dello SPA e (ii) che la predetta condanna sia accompagnata da una condanna al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c.” e, in sede di precisazione delle conclusioni del 8.7.2023 (doc. n. C.8), la stessa aveva insistito nella domanda di condanna di
CP_1 Parte_1 all'obbligo di costituzione del pegno (“C. con riferimento alla violazione degli pag. 8/15 obblighi di concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a il PE (Articolo 7.1 dello SPA): […] “accertare e dichiarare che CP_1 [...] ha violato i propri obblighi di cui all'art.
7.1 dello SPA e, per l'effetto, Pt_1 condannare all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere Parte_1 contenuta cui all'art.
7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo); condannare al pagamento in favore di di una somma Parte_1 CP_1 ex art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione […]”) (p. 8), mentre aveva insistito per il Parte_1 suo rigetto nel merito e non già per l'inammissibilità della domanda, stante la sua rinuncia. eccepiva, infine, l'inammissibilità del motivo di impugnazione, rilevando CP_1 che il preteso vizio di ultrapetizione, per come dedotto ex adverso, era da ricondursi al più al vizio di nullità di cui all'art. 829, comma 1, n. 9 c.c., che prevede la nullità del lodo in caso di mancato rispetto del contraddittorio, motivo che, tuttavia, non era stato prospettato dalla controparte ed era, comunque, infondato: il contraddittorio era stato rispettato e la controparte aveva svolto le proprie difese in ordine alla domanda di condanna alla costituzione del pegno, anche nella memoria conclusionale del 8.9.2023 e nel corso della successiva udienza di discussione finale del 20.9.2023.
3. Il motivo di impugnazione non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Occorre premettere che la rinuncia a una domanda deve risultare in maniera univoca, occorrendo, a tal fine, una manifestazione di volontà della parte interessata che sia certa e non lasci spazio ad alcun dubbio. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia alla domanda postula che la condotta processuale della parte sia inequivocabilmente indicativa del venir meno dell'interesse di tale parte a coltivare la domanda. In particolare, la Suprema Corte è costante nel ritenere che, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, ma è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. Civ., Sez. III, 3.2.2012, n. 1603; Cass. Civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860; Cass. Civ., Sez. II, 14.7.2017, n. 17582; Cass. Civ., 3.12.2019, n. 31571; Cass. Civ., Sez. III, 18.1.2021, n. 723; Cass. Civ., Sez. III, 9.5.2024, n. 12756; Cass. Civ., Sez. II, 27.5.2025, n. 14170). E ancora. Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. Civ., Sez. VI, 30.9.2013, n. 22360; Cass. Civ., Sez. III, 9.10.1998, n. 10027; Cass. Civ., Sez. III, 20.11.2020, n. 26523).
pag. 9/15 In altre parole, il tema della presunzione di rinuncia e abbandono delle domande o eccezioni non riproposte viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte. Analizzando il caso di specie alla luce di tali principi, va escluso che nel CP_1 procedimento arbitrale, abbia rinunciato a coltivare la domanda di esatto adempimento, relativa alla costituzione del pegno nei confronti di Parte_1
Dagli atti depositati dalle parti nel procedimento arbitrale, si evince che CP_1 nella propria memoria di costituzione, aveva chiesto, tra l'altro, oltre all'autorizzazione alla chiamata in causa di , di ordinare a e 600 Partners, Parte_5 Parte_1 congiuntamente e in solido, di concedere un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale di Parte_1
Si legge, infatti, nella memoria di costituzione di che: “con riferimento CP_1 all'obbligazione relativa alla Trasformazione, alla Fusione e al pegno sull'intero capitale sociale dell'Acquirente, (i) accertare e dichiarare che ha Parte_1 violato gli obblighi di cui al Art.
7.1 dello SPA e (ii) conseguentemente, i. condannare e in solido, al risarcimento dei danni subiti Parte_1 Parte_5 da a causa della violazione dell'obbligo di procedere alla Trasformazione, CP_1 alla Fusione e al pegno;
Part ii. ordinare a e Partners, congiuntamente e in solido, di concedere Parte_1 un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale dell'Acquirente” (cfr. memoria, pag. 57). Dal tenore letterale di tali conclusioni emerge chiaramente che la domanda formulata da comprendeva la condanna delle convenute alla costituzione in favore CP_1 della stessa di un pegno sul capitale sociale di CP_1 Parte_1
Nella propria quarta memoria autorizzata, aveva dedotto che “Quanto invece CP_1 alla domanda, formulata con la Reply, di ordinare che e Parte_1 Parte_5 facciano sì che venga costituito un pegno di primo grado sulle partecipazioni della stessa si osserva quanto segue. Parte_1
e in violazione dei propri obblighi assunti con lo SPA - Parte_1 Parte_5 pur avendone l'obbligo - non hanno impedito che le partecipazioni di Parte_1 fossero concesse in pegno a Banca Sistema S.p.A. in data 26 ottobre 2022. Tenuto conto che non è parte di questo procedimento arbitrale, Parte_5
l'esponente non ha allo stato interesse ad insistere con la domanda di condanna all'esecuzione di tale obbligo, limitando la propria domanda all'accertamento dell'inadempimento alle previsioni contrattuali sopra richiamate e riservando in separata sede ogni ulteriore domanda di risarcimento e indennizzo” (cfr. quarta memoria autorizzata, pag. 19). In sede di precisazione delle conclusioni, aveva così concluso: “C. con CP_1 riferimento alla violazione da parte di degli obblighi di concludere la Parte_1
Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a il PE CP_1
(Articolo 7.1 dello SPA):
pag. 10/15 in via principale, con riserva di formulare domanda di risarcimento e di indennizzo in separato procedimento: accertare e dichiarare che ha violato i propri obblighi di cui all'art.
7.1 Parte_1 dello SPA e, per l'effetto, condannare all'esatto adempimento Parte_1 dell'obbligazione di facere contenuta cui all'art.
7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo); condannare al pagamento in favore di di una somma ex art. Parte_1 CP_1
614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del lodo, subordinando - ove ritenuto opportuno - l'obbligo di pagamento dell'astreinte all'effettiva esecuzione di determinate operazioni individuate dal Tribunale Arbitrale, quali a mero titolo esemplificativo, quelle indicate nell'Allegato C della presente memoria”. Infine, nella propria memoria finale, aveva diffusamente argomentato sulla CP_1 ratio sottesa alla fusione e trasformazione e, in subordine, sulla costituzione del pegno, oggetto delle obbligazioni dedotte in contratto, oltre che sull'inadempimento di
[...]
deducendo, in particolare, che “L'inadempimento, come detto, è Pt_1 incontestato. insiste pertanto per l'accoglimento delle proprie domande di CP_1 cui al punto C del foglio di PC (pag. 8) e rimanda ai precedenti atti difensivi per una compiuta articolazione delle proprie difese” (cfr. memoria finale pag. 8). Orbene, le deduzioni difensive appena descritte non possono ritenersi inequivocabilmente sintomatiche della volontà di di rinunciare alla propria CP_1 domanda di esatto adempimento dell'obbligazione di costituzione del pegno. La quarta memoria autorizzata di non contiene alcuna rinuncia espressa alla CP_1 domanda di costituzione del pegno in proprio favore sul capitale sociale dell'acquirente Invero, l'espresso riferimento contenuto in detta Parte_1 memoria al fatto che non fosse parte del giudizio – non essendo stata Parte_5 autorizzata dal Tribunale arbitrale la chiamata in causa della predetta società – seguito dalla precisazione che “Tenuto conto che non è parte di questo Parte_5 procedimento arbitrale, l'esponente non ha allo stato interesse ad insistere con la domanda di condanna all'esecuzione di tale obbligo, limitando la propria domanda all'accertamento dell'inadempimento le previsioni contrattuali sopra richiamate e riservando in separata sede ogni ulteriore domanda di risarcimento e indennizzo” induce a ritenere, al più, che abbia inteso rinunciare alla domanda di CP_1 costituzione del pegno nei confronti di senza alcuna presunzione di Parte_5 rinuncia tacita alla domanda anche nei confronti di che non è in alcun Parte_1 modo menzionata nella citata memoria. L'assenza di volontà di di rinunciare tacitamente alla domanda di CP_1 costituzione del pegno nei confronti di è, del resto, confermata dal fatto Parte_1 che tale domanda di adempimento è stata espressamente trascritta nel foglio di precisazione delle conclusioni ed è stata espressamente richiamata anche nella memoria conclusiva, come sopra riportato.
pag. 11/15 Infine, a ulteriore conferma dell'insussistenza di una rinuncia tacita da parte di alla domanda per cui è causa, depone il contegno processuale serbato da CP_1 [...]
che, nel foglio congiunto di precisazione delle conclusioni, ha chiesto “b. Pt_1 con riferimento alla pretesa violazione degli obblighi di concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a il (Articolo 7.1 dello CP_1 Per_2
SPA), rigettare la domanda in quanto infondata” (cfr. foglio precisazione congiunta delle conclusioni, pagg. 2 e 3, doc. III fasc. . Parte_1
Analogamente, nella successiva memoria conclusionale del 8.9.2023, al paragrafo “La Trasformazione, la Fusione e il PE”, ha richiamato l'eccezione di Parte_1 inammissibilità della domanda nuova formulata da nella quarta memoria CP_1 autorizzata (relativa all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere di cui all'art.
7.1. in relazione alla trasformazione e alla fusione e al pagamento di Euro CP_8
50.000,00 per ogni giorno di inadempimento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.) e, con riguardo alla domanda di costituzione del pegno, ha diffusamente argomentato in ordine all'infondatezza di tale domanda (v. par. 95 e segg.), senza nulla dedurre, in tal sede, con riguardo all'intervenuta rinuncia di alla predetta domanda. CP_1
In conclusione, in tutti gli scritti difensivi depositati nel procedimento Parte_1 arbitrale non ha svolto alcuna eccezione in ordine all'intervenuta rinuncia della controparte alla domanda de qua, eccezione che avrebbe avuto tutto l'interesse a sollevare, trattandosi di un profilo potenzialmente idoneo a determinare l'esclusione della domanda dal thema decidendum. Tali elementi, unitamente valutati, non consentono di ritenere sussistente una presunzione di rinuncia tacita da parte di alla domanda di costituzione del CP_1 pegno originariamente proposta, atteso che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale delle parti, non può desumersi inequivocabilmente il venir meno sia dell'interesse di a coltivare tale domanda, sia, per contro, dell'interesse di CP_1
a difendersi nel merito della predetta avversa domanda. Parte_1
Appare infatti evidente che la domanda di costituzione del pegno sul capitale sociale di è stata oggetto di un ampio contraddittorio fra le parti per l'intera durata Parte_1 del giudizio arbitrale. Da ultimo, per completezza, va rilevato che il Collegio Arbitrale ha esaminato nel merito la predetta domanda di costituzione del pegno, senza formulare alcun dubbio in ordine alla appartenenza della stessa al thema decidendum, ad ulteriore conferma dell'assenza di indici inequivoci di un'intervenuta rinuncia di alla stessa. CP_1
In definitiva, il dispositivo arbitrale che, in accoglimento della domanda riconvenzionale di ha condannato alla costituzione del pegno CP_1 Parte_1 di primo grado sul proprio capitale sociale, non eccede i limiti tracciati dalla clausola compromissoria, avendo il Collegio Arbitrale deciso, nel rispetto del contraddittorio, su una domanda che una delle parti aveva sottoposto alla loro potestas iudicandi, coltivandola sino all'ultima sede difensiva utile. Dal che discende il rigetto del primo motivo di impugnazione.
pag. 12/15 4. Con il secondo motivo di impugnazione, ha lamentato la nullità
Parte_1 parziale del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 3, ultima parte, c.p.c., per violazione dell'art. 42 Cost. Secondo la prospettazione dell'impugnante, la condanna di alla
Parte_1 costituzione del pegno presuppone la disposizione, da parte della stessa
Parte_1 di un bene altrui, ossia la quota di titolare dell'intero Controparte_7 capitale sociale di Dal che discende, ad avviso dell'impugnante, il
Parte_1 contrasto del dispositivo arbitrale con l'ordine pubblico, incidendo sul contenuto minimo del diritto di proprietà del titolare della quota, ossia Parte_6
con conseguente violazione dell'art. 42 Cost.
[...]
L'impugnante ha rilevato, inoltre, che l'esecuzione della statuizione di condanna alla costituzione del pegno comporterebbe la violazione del principio del giusto processo, poiché, attraverso il giudizio arbitrale, si introdurrebbero provvedimenti contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del motivo, in quanto CP_1 finalizzato a introdurre una revisione nel merito del provvedimento impugnato e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. A tale ultimo riguardo, ha rilevato che il Tribunale Arbitrale si era limitato ad accertare l'inadempimento dell'obbligo di - e della obbligata in solido Parte_1 [...]
- di costituire il pegno sulle partecipazioni dell'odierna impugnante, in Pt_5 violazione delle disposizioni previste dall'Art.
7.1 dello SPA e a condannare
[...] all'esatto adempimento della relativa obbligazione di facere, in ragione delle Pt_1 previsioni dell'art.
7.1 dello SPA, senza incorrere in alcuna violazione dell'ordine pubblico. Ciò anche in considerazione del fatto che l'obbligazione di assicurare la costituzione del pegno a favore di gravava sia su sia su CP_1 Parte_5 [...]
atteso che il predetto accordo non specificava in alcun modo quali fossero le Pt_1 prestazioni in concreto gravanti su ciascuna delle parti. Secondo si trattava CP_1 di una mera condanna all'adempimento di una prestazione contrattuale spontaneamente assunta dalla controparte, mai contestata e pacificamente inadempiuta dalla stessa controparte. Infine, ha dedotto la correttezza delle valutazioni del Tribunale Arbitrale in CP_1 ordine alla astreinte, quale strumento pacificamente ammissibile a seguito della introduzione della misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c. e alla luce del comportamento inadempiente della controparte, della co-obbligata solidale
[...]
e dell'intero . Pt_5 CP_9
5. Anche tale motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento. Preliminarmente, va rilevato che l'art. 829, comma 3, c.p.c., laddove consente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ove espressamente disposta dalle parti o dalla legge e, in ogni caso, per contrarietà all'ordine pubblico, fa riferimento a una nozione di ordine pubblico internazionale, inteso alla stregua di rinvio alle norme fondamentali e cogenti pag. 13/15 dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento, vale a dire il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazional- privatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che, imponendo l'applicazione del diritto nazionale, operano come limite al riconoscimento del diritto straniero (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2024, n. 8718; Cass. Civ., Sez. I, 16.5.2022, n. 15619; Cass. Civ., Sez. II, 9.10.2020, n. 21850; Cass. Civ., Sez. I, 28.12.2006, n. 27592). Dal che discende che un giudizio di nullità può aversi solo ove il lodo contenga, nel dispositivo, un comando in netto contrasto con i principi espressione dei valori fondanti l'ordinamento e che trovano sintesi nella Costituzione, oltre che nelle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale poste a tutela dell'interesse generale. Nel caso di specie, la censura riguarda la violazione, da parte degli Arbitri, dei principi alla base della costituzione del pegno di quote e, in particolare, l'affermazione che la costituzione del pegno sul proprio capitale rientri nella sfera di dominio esclusivo di (cfr. lodo arbitrale, pag. 52: “(…) apodittica appare l'affermazione Parte_1 secondo cui «l'obbligazione di costituzione del pegno non p[otrebbe] essere adempiuta né [da , che costituisce tutt'al più l'oggetto dell'obbligazione Parte_1 stessa, né da società capogruppo che controlla soltanto indirettamente Parte_5
l'Acquirente » (pag. 22, Memoria finale , la costituzione di un pegno sul Parte_1 proprio capitale rientrando evidentemente nella sfera di dominio esclusivo di
[...]
). Pt_1
L'invocata sussistenza del diritto della società alla costituzione del pegno sul proprio capitale sociale è fuori dalla portata della nozione di ordine pubblico nei termini sopra indicati, sicché, sotto questo profilo, non è ravvisabile la dedotta contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. Non si vede come una simile statuizione possa compromettere l'ordine pubblico sotto il profilo della tutela del diritto di proprietà: è inverosimile sostenere che Parte_1 non avrebbe potuto concedere un pegno sul proprio capitale sociale soltanto perché lo stesso era integralmente detenuto da si tratta, invero, Controparte_7 di un'operazione di disposizione del capitale che ben poteva formare oggetto di un'obbligazione contrattualmente assunta dalla società, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Per completezza è appena il caso di rilevare che l'art.
7.1 dello SPA, per quanto qui di interesse, prevede che “Le Parti convengono inoltre che, qualora la Fusione non si perfezioni entro il 30 aprile 2022 per qualsivoglia ragione, l'Acquirente [id est:
[...]
– firmataria dell'accordo] dovrà prontamente concedere un pegno di Parte_5 primo grado sull'intero capitale sociale dell'Acquirente al fine di garantire gli obblighi di pagamento dell'Acquirente ai sensi della Tabella Earn - Out”. Nella struttura complessiva dell'accordo, l'Acquirente era 600 , mentre la Parte_5 società designata per l'acquisto, indicata con l'espressione “Designed Company” – era
Parte_1
pag. 14/15 L'art. 1.4, lett. b) dello SPA prevede che la società designata, a partire dalla notificazione della designazione, acquisti gli stessi diritti e gli stessi obblighi dell'acquirente; a tal fine, ogni riferimento all'acquirente è da intendersi esteso alla società designata, fatta eccezione per una serie di articoli, tra cui non è compreso il citato art.
7.1. Inoltre, la successiva lettera c) dell'art.
1.4 prevede che, in virtù dell'esercizio del diritto di designazione, resti responsabile con la società designata per Parte_5
l'esecuzione di qualsiasi obbligazione derivante da o connessa con l'accordo (incluso il pagamento del prezzo variabile). Ne segue che, in forza delle citate previsioni contrattuali, l'obbligo di concessione del pegno gravava in capo sia , sia a e le statuizioni del Parte_5 Parte_1 dispositivo arbitrale costituiscono il naturale e logico esito dell'iter argomentativo svolto dagli Arbitri alla luce delle previsioni contrattuali e in maniera del tutto coerente con i principi che delimitano la nozione di ordine pubblico rilevante ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. In conclusione, il motivo deve essere rigettato, in quanto infondato.
6. Per le ragioni sopra esposte, l'impugnazione deve essere respinta e il lodo integralmente confermato. Le spese processuali sono regolamentate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; sono quindi poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo Parte_1 sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità alta), dell'assenza di attività istruttoria nel presente giudizio di impugnazione, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il lodo impugnato;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.433,00 per compensi (di cui Euro 2.552,00 per la fase studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva e Euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 15/15
Domenico Bonaretti Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1197/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) - in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, - rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti Gian Paolo Coppola e Claudia Bosco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via della Moscova n. 18, giusta procura alle liti in atti;
IMPUGNANTE contro
(C.F. e P. IVA ) - in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'amministratore unico, - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Controparte_2
Gattai, FI RO, OB NG e IC IC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Via Principe Amedeo n. 5 IMPUGNATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello, a parziale riforma del lodo arbitrale pronunciato dal Tribunale Arbitrale composto da , VA IE e il Parte_3 Parte_4
12-14 dicembre 2023, depositato il 15 dicembre 2023 Prot. N. A-4222-38, notificato il 17 gennaio 2024, così giudicare: in via principale
-dichiarare la nullità del punto 4 del dispositivo del lodo arbitrale pronunciato dal Tribunale Arbitrale composto da , VA IE e il Parte_3 Parte_4
12-14 dicembre 2023, depositato il 15 dicembre 2023 Prot. N. A-4222-38, notificato il 17 gennaio 2024;
-per l'effetto, rigettare le domande di sul punto e condannare alla CP_1 CP_1 restituzione dell'importo di € 1.911.145,77, oltre interessi, di cui all'atto di precetto fondato sul punto 4 del dispositivo del Lodo Arbitrale (somma ex art. 614 bis cod. proc. civ.) versato medio tempore da Parte_1 -in ogni caso con condanna alle spese del presente procedimento di impugnazione”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costitutiva, sia di rito sia di merito, così giudicare:
-nel merito, in via principale, rigettare, per le ragioni esposte in atti, l'impugnazione proposta da avverso il capo n. 4 del in ragione Parte_1 CP_3 della manifesta inammissibilità e/o infondatezza dei motivi articolati da parte impugnante;
-nel merito, in subordine, nel non creduto avvio della fase rescissoria del presente giudizio di impugnazione, accogliere le seguenti conclusioni: “con riferimento alla violazione - accertata dal Lodo Arbitrale e non oggetto di impugnazione - da parte di dell'obbligo di concedere a il pegno ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'Articolo 7.1 dello SPA, condannare 777 Parte_1 all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere di cui all'art.
7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo), nonché condannare
[...] al pagamento in favore di di una somma ex art. 614-bis c.p.c. Parte_1 CP_1 pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
-in ogni caso, con il favore di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. società del Gruppo Preziosi, deteneva il 98,89% del capitale sociale Controparte_1 della società calcistica Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (di seguito, anche
”). Parte_1
Nell'agosto 2021, per il tramite di - Controparte_1 Controparte_4 altra società del Gruppo Preziosi - erogava un finanziamento “ponte” in favore di per l'importo di Euro 4.000.000,00 (“Shareholder Loan”), sul presupposto Parte_1 che lo stesso sarebbe stato rimborsato entro il 31.12.2021. In seguito, in data 22.9.2021, – società di investimento statunitense Parte_5
– e sottoscrivevano il “Sale and Purchase Agreement” (di seguito, Controparte_1 anche “SPA”), con il quale si impegnava ad acquistare per sé o per Parte_5 persona da nominare le azioni detenute da in CFC (di seguito, Controparte_1 Pt_1 anche “azioni ). CP_1
In data 8.11.2021, designava (di seguito, Parte_5 Parte_1 anche ) quale acquirente delle azioni e Parte_1 CP_1 Parte_1 accettava tale designazione in data 10.11.2021. In data 15.11.2021 (c.d. closing date) si perfezionava la vendita delle azioni CP_1 in favore di La cessione delle azioni avveniva attraverso girata dei Parte_1 relativi certificati azionari, per un prezzo complessivo così composto:
-un prezzo fisso simbolico, pari a Euro 1,00 (corrisposto alla closing date);
pag. 2/15 -un prezzo variabile da quantificare in ragione di quattro “Earn-Out”, da maturarsi sino a 5 anni dalla data del closing, relativi a operazioni di c.d. “calciomercato” riguardanti taluni calciatori iscritti nella “rosa” del alla data del 22.9.2021, indicati negli Pt_1 allegati dello SPA (primo e quarto “Earn-Out”), all'acquisizione da parte del di Pt_1 taluni diritti (di proprietà o utilizzo) in relazione allo stadio del Comune di Genova, (secondo “Earn-Out”), al corrispettivo che il avrebbe incassato Persona_1 Pt_1 da qualsiasi operazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società nel campo dei media da parte della Lega Italiana Serie A, alla quale venga assegnato il diritto di negoziare collettivamente i diritti di trasmissione audiovisivi delle competizioni sportive (o qualsiasi altra operazione avente i medesimi effetti;
terzo “Earn-Out”). Il “Sale and Purchase Agreement” SPA veniva successivamente modificato con tre addenda: segnatamente, il “First Addendum Agreement” del 14.10.2021, il “Second Addendum Agreement” del 27.12.2021 e il “Third Addendum Agreement” del 4.1.2022. In particolare, con il secondo addendum veniva riprogrammato il rimborso dello “Shareholder Loan” in due tranches: la prima, di Euro 2.700.000,00 entro il 30.12.2021 e la seconda, di Euro 1.300.000,00 entro il 15.1.2022.
2. In data 24.2.2022, instaurava il procedimento arbitrale, in virtù della Parte_1 clausola compromissoria di cui all'art. 18.2 dello SPA (per il testo della clausola, vedi infra), lamentando la violazione, da parte di degli artt. 12(a) e 17.1 Controparte_1 dell'accordo, nonché la falsità e l'inesattezza di talune dichiarazioni e garanzie fornite dalla medesima nello SPA. Chiedeva, per l'effetto, la condanna di CP_1 CP_1 al risarcimento del danno e al pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi dello
[...]
SPA.
3. si costituiva nel procedimento arbitrale, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccependo, in via riconvenzionale, plurimi inadempimenti di
[...] agli obblighi assunti con lo SPA e formulando, a sua volta, domande di Pt_1 condanna della controparte. In particolare, ai fini che qui rilevano, la società eccepiva la violazione, da parte di
[...]
degli obblighi di cui all'art.
7.1 dello SPA, in base al quale quest'ultima Pt_1 avrebbe dovuto, in primo luogo, “procurare”, nel minor tempo possibile e comunque entro il 30.4.2022, la trasformazione del in una società a responsabilità Parte_1 limitata e la successiva fusione per incorporazione in e, in secondo Parte_1 luogo, provvedere alla costituzione di un pegno di primo grado in favore di CP_1 sull'intero capitale di
[...] Parte_1
Pertanto, chiedeva, previe le declaratorie del caso, la condanna della Controparte_1 controparte all'esatto adempimento, sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo, dell'obbligazione di facere avente ad oggetto la costituzione del pegno in favore di sull'intero capitale di nonché al pagamento di una somma CP_1 Parte_1 ex art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del lodo.
pag. 3/15 4. Il Tribunale Arbitrale, con lodo del 12-14 dicembre 2023, depositato il 15.12.2023 e dichiarato esecutivo il 9.7.2024, accertati i reciproci inadempimenti delle parti, pronunciava plurime statuizioni di condanna a carico delle due parti, compensando integralmente le spese di lite. In particolare, ai fini che qui rilevano, pronunciandosi sulla domanda riconvenzionale di il Tribunale Arbitrale accertava e dichiarava l'inadempimento di CP_1 [...] in proprio all'obbligo, ex art.
7.1 dello SPA, di costituire un pegno di primo Pt_1 grado sull'intero capitale sociale e condannava tale società “all'esatto adempimento, nonché al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c., pari a euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente lodo, a decorrere dal 91° giorno dalla notifica dello stesso” (cfr. punto 4 del dispositivo, p. 78 lodo). Le ragioni poste alla base di tale decisum possono essere riassunte come di seguito. La domanda di adempimento di all'obbligo di provocare la Parte_1 trasformazione del e la successiva fusione con la società attrice non Parte_1 rientrava nella cognizione del Collegio Arbitrale, in quanto l'art.
7.1 dello SPA
“ricollega[va] l'obbligo subordinato di costituire il pegno all'ipotesi in cui la trasformazione/fusione non [venisse] compiuta entro il 30 aprile 2022 «per qualunque ragione»: formula – da un lato – sufficientemente ampia da ricomprendere anche l'inadempimento volontario di e – dall'altro, e conseguentemente – Parte_1 indicativa della volontà delle parti di ricollegare la conversione dell'obbligazione alla mera circostanza del decorso del termine indicato nello SPA;
con la conseguenza che, essendo ormai spirato detto termine, la cognizione del Collegio deve limitarsi alla verifica dell'inadempimento dell'obbligo di costituzione del pegno” (lodo, p. 51); Con precipuo riguardo all'inadempimento di all'obbligo di costituzione Parte_1 del pegno, il Tribunale Arbitrale rilevava, da un lato, che non aveva Parte_1 contestato l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art.
7.1 dello SPA e, dall'altro lato, che le argomentazioni addotte da per contestare il fondamento della Parte_1 domanda avversaria erano prive di fondamento. In particolare, la difesa di aveva sostenuto che la previsione degli Parte_1 obblighi di cui all'art.
7.1 dello SPA avesse la finalità di garantire il pagamento del prezzo variabile (commisurato, come visto, al maturare di determinati “Earn-Out”) da parte di con la conseguenza che non avrebbe avuto Parte_1 Controparte_1 alcuna ragione di dolersi della mancata realizzazione delle operazioni di trasformazione e fusione sino al loro maturare o all'eventuale inadempienza della società attrice. Tale argomentazione, ad avviso degli Arbitri, non era sostenibile, mancando, nell'accordo, una previsione sul punto “(a fronte di un complessivo impianto contrattuale che conosce, invece, molteplici previsioni di obblighi variamente condizionati), l'accertamento non può che appuntarsi sul dato oggettivo della mancata realizzazione delle operazioni stesse;
mancata realizzazione che […] Parte_1 non solo non contesta, ma afferma espressamente essere volontaria («a fronte dei gravissimi inadempimenti di in relazione alle Dichiarazioni e Garanzie CP_1
pag. 4/15 (all'epoca erano già stati inviati l Primo e il Secondo , docc. C-68 e C-69), CP_5 [...] ha deciso di sospendere la realizzazione dell'operazione inizialmente Pt_1 prevista»: pag. 20, Memoria finale ” (lodo, p. 52). Parte_1
Anche l'affermazione di secondo cui l'obbligazione di costituzione del Parte_1 pegno non avrebbe potuto essere adempiuta, né dalla medesima società attrice, né da
- società capogruppo che indirettamente controllava - ad Parte_5 Parte_1 avviso del Tribunale Arbitrale era apodittica, in quanto la costituzione di un pegno sul proprio capitale rientrava nella sfera di dominio esclusivo di Parte_1
A fronte di quanto sopra, l'inadempimento della società attrice non poteva ritenersi giustificato e, di conseguenza, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento e di condanna all'esatto adempimento, con riferimento all'obbligo di costituzione del pegno sul capitale sociale, era pienamente fondata e meritevole di accoglimento. Infine, secondo il Collegio Arbitrale, era meritevole di accoglimento la domanda di astreinte, rientrando l'adempimento nella sfera di dominio esclusivo della società attrice. In particolare, la decorrenza del relativo obbligo veniva fissata dagli arbitri al novantunesimo giorno dalla notifica del lodo e l'importo dovuto era quantificato in Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo.
5. ha proposto impugnazione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: I) Nullità del capo n. 4 del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 4, c.p.c.; II) Nullità del capo n. 4 del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c., per la violazione di principi di ordine pubblico. L'impugnante ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità parziale del lodo, limitatamente al quarto punto del dispositivo, relativo all'accertamento dell'inadempimento da parte di in proprio, dell'obbligo, ai sensi dell'art. CP_6
7.1 dello SPA, di costituire un pegno di primo grado sull'intero capitale e alla condanna all'esatto adempimento e al pagamento di somma ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo, con conseguente rigetto delle domande formulate da sul punto. CP_1
6. Si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione, in quanto inammissibile e, comunque, infondata nel merito;
in subordine, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la resistente ha chiesto la condanna della controparte all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere di cui all'art.
7.1 dello SPA - sia in proprio sia come promessa del fatto del terzo - nonché al pagamento, in proprio favore, di una somma ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia), per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
7. Con ordinanza pronunciata in data 4.12.2024, la Corte, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 830, comma 4 c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva del quarto punto del dispositivo del lodo e ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., al pag. 5/15 14.5.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. L'udienza del 14.5.2025 – e i relativi termini – è stata differita al 22.10.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve osservarsi, in primo luogo, che l'impugnazione per nullità del lodo è un giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi, corrispondenti a vizi riconducibili agli “errores in procedendo”, elencati all'art. 829 primo comma c.p.c. o alla violazione delle regole di diritto, nei ristretti limiti consentiti dall'art. 829 c.p.c. Essa non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri (cfr. Cass. Civ., 27321/2020; Cass. 23675/2013), ma consente esclusivamente, il cosiddetto “iudicium rescindens”, consistente nell'accertamento della sussistenza di una delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c., ossia degli “errores in procedendo” o “in judicando”, specificamente denunciati con i motivi di impugnazione (Cass. Civ., n. 1463/2021; Cass. Civ., n. 2880/2010; Cass. Civ., n. 12199/2012, Cass. Civ., n. 9387/2018). Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame del merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo “iudicium rescissorium” (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 11091/2004; Cass. Civ., n. 5857/2000). I motivi di impugnazione devono essere quindi esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
In secondo luogo, occorre ricordare che, con la riforma di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 40/2006, l'art. 829 c.p.c. prevede - rovesciando la regola precedente che consentiva sempre l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, tranne le ipotesi in cui le parti avessero autorizzato decisioni secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile - che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”, con la precisazione che “è ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”. Tale disposizione, come innovata, sottende la scelta di accrescere la stabilità del lodo, con la riduzione dell'ambito di operatività dell'impugnazione per violazione di norme sostanziali, ora consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge o dalle parti nella convenzione di arbitrato, pur essendo, in ogni caso, possibile l'impugnazione se il lodo contrasti con i principi di ordine pubblico;
in caso contrario, l'impugnazione del lodo è inammissibile. (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2024, n. 8718). Nel caso in esame, la clausola compromissoria, prevista all'art. 18.2 dello SPA, è del seguente tenore:
pag. 6/15 “Any dispute arising out of or related to this Agreement shall be finally settled by arbitration under the Rules of the Milan Chamber of Arbitration, by three arbitrators appointed in accordance with such Rules. The arbitration shall take place in Milan. The arbitration sall be in accordance with the rules of the Italian code of civil procedur (“rituale”) and in accordance with the Italian law (“di diritto”)”.
“Tutte le controversie sorte o relative a questo accordo verranno risolte in via definitiva mediante arbitrato, secondo le regole della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri nominati in conformità con tali regole. L'arbitrato avrà luogo a Milano. L'arbitrato si svolgerà secondo le regole del codice di procedura civile italiano (“rituale”) e in conformità al diritto italiano (“di diritto”)”. Non risulta, dunque, espressamente prevista la possibilità di impugnare il lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
2. Fatte queste premesse e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi il presente giudizio di impugnazione del lodo, con il primo motivo di impugnazione,
[...] si duole della nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c., per Pt_1 essere lo stesso stato pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, ferma la previsione di cui all'art. 817, comma 4, c.p.c. o comunque per avere il Collegio Arbitrale deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui lo stesso non poteva essere deciso. In particolare, secondo la prospettazione dell'impugnante, dagli atti del procedimento arbitrale si evinceva chiaramente che:
- aveva originariamente chiesto al Tribunale Arbitrale di accertare e CP_1 dichiarare che era inadempiente alle obbligazioni assunte ai sensi Parte_1 dell'art.
7.1 dello SPA, che era solidalmente responsabile ai sensi dell'art. Parte_5
1.4(b) dello SPA e di condannare le controparti - e - in via Parte_1 Parte_5 solidale, al risarcimento dei danni sofferti da per l'inadempimento degli CP_1 obblighi di procedere alla trasformazione e alla fusione e di ordinare alle controparti
“di far sì che” venisse concesso un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale dell'Acquirente;
- con la quarta memoria autorizzata, aveva ribadito la domanda di Controparte_1 accertamento “della violazione delle previsioni di cui all'art.
7.1 dello SPA e segnatamente degli obblighi assunti in proprio, sia della promessa del terzo, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ.”, ma aveva tuttavia rinunciato alla domanda relativa alla costituzione del pegno, limitandosi a chiedere che si attivasse per Parte_1 realizzare le operazioni di trasformazione e fusione del . Parte_1
Pertanto, ad avviso dell'impugnante, il Collegio Arbitrale si era pronunciato su una questione che le parti non avevano devoluto alla sua cognizione, così incorrendo in un'ipotesi di ultrapetizione. L'impugnante precisava che aveva inizialmente chiesto la condanna di CP_1 [...]
e di 600 Partners a far sì che, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., fosse costituito Pt_1 un pegno di primo grado sul capitale sociale di - ossia ad attivarsi presso Parte_1 il terzo affinché compisse il fatto promesso -, ma non aveva chiesto la condanna di 777 pag. 7/15 in proprio, a costituire un pegno sul proprio capitale sociale, consapevole Pt_1 della infondatezza giuridica di una domanda del genere, atteso che il pegno può essere concesso solo dal proprietario titolare della quota e, nel caso di specie, l'unico soggetto che ne avrebbe potuto disporre era titolare dell'intero Controparte_7 capitale sociale di Parte_1
Infine, anche a volere ritenere che avesse chiesto la condanna di CP_1 [...] in proprio alla costituzione del pegno sul proprio capitale sociale, Pt_1
l'impugnante ribadiva che tale domanda era stata successivamente rinunciata. ha resistito al motivo di impugnazione, deducendo che, ai sensi dello SPA, CP_1
l'obbligazione di assicurare la costituzione del pegno a favore di grava sia su CP_1
sia su non specificando il predetto accordo quali siano le Parte_5 Parte_1 prestazioni in concreto gravanti su ciascuna delle parti. Ha evidenziato che, in sede di precisazione delle conclusioni nel procedimento arbitrale, con riferimento “alla violazione da parte di degli obblighi di Parte_1 concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso di concedere, a il CP_1
PE (Articolo 7.1 dello SPA)”, aveva formulato espressa “riserva di formulare domanda di risarcimento e di indennizzo in separato procedimento” e aveva espressamente chiesto al Tribunale Arbitrale di “accertare e dichiarare che
[...] ha violato i propri obblighi di cui all'art.
7.1 dello SPA e, per l'effetto Pt_1 condannare all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere Parte_1 contenuta all'art.
7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo)” (cfr. foglio di precisazione congiunto delle conclusioni, pag. 8). Secondo l'impugnata, il Tribunale Arbitrale aveva correttamente statuito su tale domanda, accertando e dichiarando l'inadempimento, da parte di
[...]
in proprio, dell'obbligo, ex art.
7.1 dello SPA, e, per l'effetto Parte_1 condannando la stessa all'esatto adempimento (cfr. lodo, capo 4, pag. 78; doc. F). Con precipuo riguardo al profilo della rinuncia alla domanda, ha rilevato
CP_1 che, nella memoria conclusionale del 8.9.2023, aveva specificatamente Parte_1 dedotto sulla domanda della controparte di costituzione del pegno, così
CP_1 mostrando di essere consapevole che la domanda di costituzione del pegno costituiva oggetto delle pretese di e, in ogni caso, nulla aveva dedotto in ordine alla
CP_1 rinuncia, da parte di a tale domanda, né aveva eccepito nel corso del
CP_1 procedimento arbitrale l'inammissibilità di tale domanda, in tesi di controparte rinunciata con la Quarta Memoria Autorizzata. In sintesi, secondo non vi era stata alcuna rinuncia alla domanda relativa
CP_1 all'impegno di di costituire il pegno sulle quote, atteso che, con la quarta Parte_1 memoria del 24.4.2023, aveva chiesto la condanna di “ad
CP_1 Parte_1 adempiere alle previsioni di cui all'art. 7.1 (12) dello SPA e (ii) che la predetta condanna sia accompagnata da una condanna al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c.” e, in sede di precisazione delle conclusioni del 8.7.2023 (doc. n. C.8), la stessa aveva insistito nella domanda di condanna di
CP_1 Parte_1 all'obbligo di costituzione del pegno (“C. con riferimento alla violazione degli pag. 8/15 obblighi di concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a il PE (Articolo 7.1 dello SPA): […] “accertare e dichiarare che CP_1 [...] ha violato i propri obblighi di cui all'art.
7.1 dello SPA e, per l'effetto, Pt_1 condannare all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere Parte_1 contenuta cui all'art.
7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo); condannare al pagamento in favore di di una somma Parte_1 CP_1 ex art. 614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione […]”) (p. 8), mentre aveva insistito per il Parte_1 suo rigetto nel merito e non già per l'inammissibilità della domanda, stante la sua rinuncia. eccepiva, infine, l'inammissibilità del motivo di impugnazione, rilevando CP_1 che il preteso vizio di ultrapetizione, per come dedotto ex adverso, era da ricondursi al più al vizio di nullità di cui all'art. 829, comma 1, n. 9 c.c., che prevede la nullità del lodo in caso di mancato rispetto del contraddittorio, motivo che, tuttavia, non era stato prospettato dalla controparte ed era, comunque, infondato: il contraddittorio era stato rispettato e la controparte aveva svolto le proprie difese in ordine alla domanda di condanna alla costituzione del pegno, anche nella memoria conclusionale del 8.9.2023 e nel corso della successiva udienza di discussione finale del 20.9.2023.
3. Il motivo di impugnazione non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Occorre premettere che la rinuncia a una domanda deve risultare in maniera univoca, occorrendo, a tal fine, una manifestazione di volontà della parte interessata che sia certa e non lasci spazio ad alcun dubbio. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia alla domanda postula che la condotta processuale della parte sia inequivocabilmente indicativa del venir meno dell'interesse di tale parte a coltivare la domanda. In particolare, la Suprema Corte è costante nel ritenere che, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, ma è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. Civ., Sez. III, 3.2.2012, n. 1603; Cass. Civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860; Cass. Civ., Sez. II, 14.7.2017, n. 17582; Cass. Civ., 3.12.2019, n. 31571; Cass. Civ., Sez. III, 18.1.2021, n. 723; Cass. Civ., Sez. III, 9.5.2024, n. 12756; Cass. Civ., Sez. II, 27.5.2025, n. 14170). E ancora. Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. Civ., Sez. VI, 30.9.2013, n. 22360; Cass. Civ., Sez. III, 9.10.1998, n. 10027; Cass. Civ., Sez. III, 20.11.2020, n. 26523).
pag. 9/15 In altre parole, il tema della presunzione di rinuncia e abbandono delle domande o eccezioni non riproposte viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte. Analizzando il caso di specie alla luce di tali principi, va escluso che nel CP_1 procedimento arbitrale, abbia rinunciato a coltivare la domanda di esatto adempimento, relativa alla costituzione del pegno nei confronti di Parte_1
Dagli atti depositati dalle parti nel procedimento arbitrale, si evince che CP_1 nella propria memoria di costituzione, aveva chiesto, tra l'altro, oltre all'autorizzazione alla chiamata in causa di , di ordinare a e 600 Partners, Parte_5 Parte_1 congiuntamente e in solido, di concedere un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale di Parte_1
Si legge, infatti, nella memoria di costituzione di che: “con riferimento CP_1 all'obbligazione relativa alla Trasformazione, alla Fusione e al pegno sull'intero capitale sociale dell'Acquirente, (i) accertare e dichiarare che ha Parte_1 violato gli obblighi di cui al Art.
7.1 dello SPA e (ii) conseguentemente, i. condannare e in solido, al risarcimento dei danni subiti Parte_1 Parte_5 da a causa della violazione dell'obbligo di procedere alla Trasformazione, CP_1 alla Fusione e al pegno;
Part ii. ordinare a e Partners, congiuntamente e in solido, di concedere Parte_1 un pegno di primo grado sull'intero capitale sociale dell'Acquirente” (cfr. memoria, pag. 57). Dal tenore letterale di tali conclusioni emerge chiaramente che la domanda formulata da comprendeva la condanna delle convenute alla costituzione in favore CP_1 della stessa di un pegno sul capitale sociale di CP_1 Parte_1
Nella propria quarta memoria autorizzata, aveva dedotto che “Quanto invece CP_1 alla domanda, formulata con la Reply, di ordinare che e Parte_1 Parte_5 facciano sì che venga costituito un pegno di primo grado sulle partecipazioni della stessa si osserva quanto segue. Parte_1
e in violazione dei propri obblighi assunti con lo SPA - Parte_1 Parte_5 pur avendone l'obbligo - non hanno impedito che le partecipazioni di Parte_1 fossero concesse in pegno a Banca Sistema S.p.A. in data 26 ottobre 2022. Tenuto conto che non è parte di questo procedimento arbitrale, Parte_5
l'esponente non ha allo stato interesse ad insistere con la domanda di condanna all'esecuzione di tale obbligo, limitando la propria domanda all'accertamento dell'inadempimento alle previsioni contrattuali sopra richiamate e riservando in separata sede ogni ulteriore domanda di risarcimento e indennizzo” (cfr. quarta memoria autorizzata, pag. 19). In sede di precisazione delle conclusioni, aveva così concluso: “C. con CP_1 riferimento alla violazione da parte di degli obblighi di concludere la Parte_1
Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a il PE CP_1
(Articolo 7.1 dello SPA):
pag. 10/15 in via principale, con riserva di formulare domanda di risarcimento e di indennizzo in separato procedimento: accertare e dichiarare che ha violato i propri obblighi di cui all'art.
7.1 Parte_1 dello SPA e, per l'effetto, condannare all'esatto adempimento Parte_1 dell'obbligazione di facere contenuta cui all'art.
7.1 dello SPA (sia in proprio, sia come promessa del fatto del terzo); condannare al pagamento in favore di di una somma ex art. Parte_1 CP_1
614-bis c.p.c. pari a Euro 50.000 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del lodo, subordinando - ove ritenuto opportuno - l'obbligo di pagamento dell'astreinte all'effettiva esecuzione di determinate operazioni individuate dal Tribunale Arbitrale, quali a mero titolo esemplificativo, quelle indicate nell'Allegato C della presente memoria”. Infine, nella propria memoria finale, aveva diffusamente argomentato sulla CP_1 ratio sottesa alla fusione e trasformazione e, in subordine, sulla costituzione del pegno, oggetto delle obbligazioni dedotte in contratto, oltre che sull'inadempimento di
[...]
deducendo, in particolare, che “L'inadempimento, come detto, è Pt_1 incontestato. insiste pertanto per l'accoglimento delle proprie domande di CP_1 cui al punto C del foglio di PC (pag. 8) e rimanda ai precedenti atti difensivi per una compiuta articolazione delle proprie difese” (cfr. memoria finale pag. 8). Orbene, le deduzioni difensive appena descritte non possono ritenersi inequivocabilmente sintomatiche della volontà di di rinunciare alla propria CP_1 domanda di esatto adempimento dell'obbligazione di costituzione del pegno. La quarta memoria autorizzata di non contiene alcuna rinuncia espressa alla CP_1 domanda di costituzione del pegno in proprio favore sul capitale sociale dell'acquirente Invero, l'espresso riferimento contenuto in detta Parte_1 memoria al fatto che non fosse parte del giudizio – non essendo stata Parte_5 autorizzata dal Tribunale arbitrale la chiamata in causa della predetta società – seguito dalla precisazione che “Tenuto conto che non è parte di questo Parte_5 procedimento arbitrale, l'esponente non ha allo stato interesse ad insistere con la domanda di condanna all'esecuzione di tale obbligo, limitando la propria domanda all'accertamento dell'inadempimento le previsioni contrattuali sopra richiamate e riservando in separata sede ogni ulteriore domanda di risarcimento e indennizzo” induce a ritenere, al più, che abbia inteso rinunciare alla domanda di CP_1 costituzione del pegno nei confronti di senza alcuna presunzione di Parte_5 rinuncia tacita alla domanda anche nei confronti di che non è in alcun Parte_1 modo menzionata nella citata memoria. L'assenza di volontà di di rinunciare tacitamente alla domanda di CP_1 costituzione del pegno nei confronti di è, del resto, confermata dal fatto Parte_1 che tale domanda di adempimento è stata espressamente trascritta nel foglio di precisazione delle conclusioni ed è stata espressamente richiamata anche nella memoria conclusiva, come sopra riportato.
pag. 11/15 Infine, a ulteriore conferma dell'insussistenza di una rinuncia tacita da parte di alla domanda per cui è causa, depone il contegno processuale serbato da CP_1 [...]
che, nel foglio congiunto di precisazione delle conclusioni, ha chiesto “b. Pt_1 con riferimento alla pretesa violazione degli obblighi di concludere la Trasformazione e la Fusione e, in ogni caso, di concedere a il (Articolo 7.1 dello CP_1 Per_2
SPA), rigettare la domanda in quanto infondata” (cfr. foglio precisazione congiunta delle conclusioni, pagg. 2 e 3, doc. III fasc. . Parte_1
Analogamente, nella successiva memoria conclusionale del 8.9.2023, al paragrafo “La Trasformazione, la Fusione e il PE”, ha richiamato l'eccezione di Parte_1 inammissibilità della domanda nuova formulata da nella quarta memoria CP_1 autorizzata (relativa all'esatto adempimento dell'obbligazione di facere di cui all'art.
7.1. in relazione alla trasformazione e alla fusione e al pagamento di Euro CP_8
50.000,00 per ogni giorno di inadempimento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.) e, con riguardo alla domanda di costituzione del pegno, ha diffusamente argomentato in ordine all'infondatezza di tale domanda (v. par. 95 e segg.), senza nulla dedurre, in tal sede, con riguardo all'intervenuta rinuncia di alla predetta domanda. CP_1
In conclusione, in tutti gli scritti difensivi depositati nel procedimento Parte_1 arbitrale non ha svolto alcuna eccezione in ordine all'intervenuta rinuncia della controparte alla domanda de qua, eccezione che avrebbe avuto tutto l'interesse a sollevare, trattandosi di un profilo potenzialmente idoneo a determinare l'esclusione della domanda dal thema decidendum. Tali elementi, unitamente valutati, non consentono di ritenere sussistente una presunzione di rinuncia tacita da parte di alla domanda di costituzione del CP_1 pegno originariamente proposta, atteso che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale delle parti, non può desumersi inequivocabilmente il venir meno sia dell'interesse di a coltivare tale domanda, sia, per contro, dell'interesse di CP_1
a difendersi nel merito della predetta avversa domanda. Parte_1
Appare infatti evidente che la domanda di costituzione del pegno sul capitale sociale di è stata oggetto di un ampio contraddittorio fra le parti per l'intera durata Parte_1 del giudizio arbitrale. Da ultimo, per completezza, va rilevato che il Collegio Arbitrale ha esaminato nel merito la predetta domanda di costituzione del pegno, senza formulare alcun dubbio in ordine alla appartenenza della stessa al thema decidendum, ad ulteriore conferma dell'assenza di indici inequivoci di un'intervenuta rinuncia di alla stessa. CP_1
In definitiva, il dispositivo arbitrale che, in accoglimento della domanda riconvenzionale di ha condannato alla costituzione del pegno CP_1 Parte_1 di primo grado sul proprio capitale sociale, non eccede i limiti tracciati dalla clausola compromissoria, avendo il Collegio Arbitrale deciso, nel rispetto del contraddittorio, su una domanda che una delle parti aveva sottoposto alla loro potestas iudicandi, coltivandola sino all'ultima sede difensiva utile. Dal che discende il rigetto del primo motivo di impugnazione.
pag. 12/15 4. Con il secondo motivo di impugnazione, ha lamentato la nullità
Parte_1 parziale del lodo, ai sensi dell'art. 829, comma 3, ultima parte, c.p.c., per violazione dell'art. 42 Cost. Secondo la prospettazione dell'impugnante, la condanna di alla
Parte_1 costituzione del pegno presuppone la disposizione, da parte della stessa
Parte_1 di un bene altrui, ossia la quota di titolare dell'intero Controparte_7 capitale sociale di Dal che discende, ad avviso dell'impugnante, il
Parte_1 contrasto del dispositivo arbitrale con l'ordine pubblico, incidendo sul contenuto minimo del diritto di proprietà del titolare della quota, ossia Parte_6
con conseguente violazione dell'art. 42 Cost.
[...]
L'impugnante ha rilevato, inoltre, che l'esecuzione della statuizione di condanna alla costituzione del pegno comporterebbe la violazione del principio del giusto processo, poiché, attraverso il giudizio arbitrale, si introdurrebbero provvedimenti contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del motivo, in quanto CP_1 finalizzato a introdurre una revisione nel merito del provvedimento impugnato e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. A tale ultimo riguardo, ha rilevato che il Tribunale Arbitrale si era limitato ad accertare l'inadempimento dell'obbligo di - e della obbligata in solido Parte_1 [...]
- di costituire il pegno sulle partecipazioni dell'odierna impugnante, in Pt_5 violazione delle disposizioni previste dall'Art.
7.1 dello SPA e a condannare
[...] all'esatto adempimento della relativa obbligazione di facere, in ragione delle Pt_1 previsioni dell'art.
7.1 dello SPA, senza incorrere in alcuna violazione dell'ordine pubblico. Ciò anche in considerazione del fatto che l'obbligazione di assicurare la costituzione del pegno a favore di gravava sia su sia su CP_1 Parte_5 [...]
atteso che il predetto accordo non specificava in alcun modo quali fossero le Pt_1 prestazioni in concreto gravanti su ciascuna delle parti. Secondo si trattava CP_1 di una mera condanna all'adempimento di una prestazione contrattuale spontaneamente assunta dalla controparte, mai contestata e pacificamente inadempiuta dalla stessa controparte. Infine, ha dedotto la correttezza delle valutazioni del Tribunale Arbitrale in CP_1 ordine alla astreinte, quale strumento pacificamente ammissibile a seguito della introduzione della misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c. e alla luce del comportamento inadempiente della controparte, della co-obbligata solidale
[...]
e dell'intero . Pt_5 CP_9
5. Anche tale motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento. Preliminarmente, va rilevato che l'art. 829, comma 3, c.p.c., laddove consente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ove espressamente disposta dalle parti o dalla legge e, in ogni caso, per contrarietà all'ordine pubblico, fa riferimento a una nozione di ordine pubblico internazionale, inteso alla stregua di rinvio alle norme fondamentali e cogenti pag. 13/15 dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento, vale a dire il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazional- privatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che, imponendo l'applicazione del diritto nazionale, operano come limite al riconoscimento del diritto straniero (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3.4.2024, n. 8718; Cass. Civ., Sez. I, 16.5.2022, n. 15619; Cass. Civ., Sez. II, 9.10.2020, n. 21850; Cass. Civ., Sez. I, 28.12.2006, n. 27592). Dal che discende che un giudizio di nullità può aversi solo ove il lodo contenga, nel dispositivo, un comando in netto contrasto con i principi espressione dei valori fondanti l'ordinamento e che trovano sintesi nella Costituzione, oltre che nelle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale poste a tutela dell'interesse generale. Nel caso di specie, la censura riguarda la violazione, da parte degli Arbitri, dei principi alla base della costituzione del pegno di quote e, in particolare, l'affermazione che la costituzione del pegno sul proprio capitale rientri nella sfera di dominio esclusivo di (cfr. lodo arbitrale, pag. 52: “(…) apodittica appare l'affermazione Parte_1 secondo cui «l'obbligazione di costituzione del pegno non p[otrebbe] essere adempiuta né [da , che costituisce tutt'al più l'oggetto dell'obbligazione Parte_1 stessa, né da società capogruppo che controlla soltanto indirettamente Parte_5
l'Acquirente » (pag. 22, Memoria finale , la costituzione di un pegno sul Parte_1 proprio capitale rientrando evidentemente nella sfera di dominio esclusivo di
[...]
). Pt_1
L'invocata sussistenza del diritto della società alla costituzione del pegno sul proprio capitale sociale è fuori dalla portata della nozione di ordine pubblico nei termini sopra indicati, sicché, sotto questo profilo, non è ravvisabile la dedotta contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. Non si vede come una simile statuizione possa compromettere l'ordine pubblico sotto il profilo della tutela del diritto di proprietà: è inverosimile sostenere che Parte_1 non avrebbe potuto concedere un pegno sul proprio capitale sociale soltanto perché lo stesso era integralmente detenuto da si tratta, invero, Controparte_7 di un'operazione di disposizione del capitale che ben poteva formare oggetto di un'obbligazione contrattualmente assunta dalla società, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Per completezza è appena il caso di rilevare che l'art.
7.1 dello SPA, per quanto qui di interesse, prevede che “Le Parti convengono inoltre che, qualora la Fusione non si perfezioni entro il 30 aprile 2022 per qualsivoglia ragione, l'Acquirente [id est:
[...]
– firmataria dell'accordo] dovrà prontamente concedere un pegno di Parte_5 primo grado sull'intero capitale sociale dell'Acquirente al fine di garantire gli obblighi di pagamento dell'Acquirente ai sensi della Tabella Earn - Out”. Nella struttura complessiva dell'accordo, l'Acquirente era 600 , mentre la Parte_5 società designata per l'acquisto, indicata con l'espressione “Designed Company” – era
Parte_1
pag. 14/15 L'art. 1.4, lett. b) dello SPA prevede che la società designata, a partire dalla notificazione della designazione, acquisti gli stessi diritti e gli stessi obblighi dell'acquirente; a tal fine, ogni riferimento all'acquirente è da intendersi esteso alla società designata, fatta eccezione per una serie di articoli, tra cui non è compreso il citato art.
7.1. Inoltre, la successiva lettera c) dell'art.
1.4 prevede che, in virtù dell'esercizio del diritto di designazione, resti responsabile con la società designata per Parte_5
l'esecuzione di qualsiasi obbligazione derivante da o connessa con l'accordo (incluso il pagamento del prezzo variabile). Ne segue che, in forza delle citate previsioni contrattuali, l'obbligo di concessione del pegno gravava in capo sia , sia a e le statuizioni del Parte_5 Parte_1 dispositivo arbitrale costituiscono il naturale e logico esito dell'iter argomentativo svolto dagli Arbitri alla luce delle previsioni contrattuali e in maniera del tutto coerente con i principi che delimitano la nozione di ordine pubblico rilevante ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. In conclusione, il motivo deve essere rigettato, in quanto infondato.
6. Per le ragioni sopra esposte, l'impugnazione deve essere respinta e il lodo integralmente confermato. Le spese processuali sono regolamentate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; sono quindi poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo Parte_1 sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità alta), dell'assenza di attività istruttoria nel presente giudizio di impugnazione, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il lodo impugnato;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.433,00 per compensi (di cui Euro 2.552,00 per la fase studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva e Euro 4.253,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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