Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04747/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4747 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Alfredo Vitale e Lavinia Zanghi Buffi, con domicilio digitale in atti;
contro
Ente nazionale per l’aviazione civile – NA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati LE Papi Rea, Gianluca Lo Bianco, Antonio Luca Santorelli e Paolo Felix Iurich, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile prot. NA-AMM--OMISSIS-\--OMISSIS- recante “ -OMISSIS- -OMISSIS-– Audit -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS-a seguito rilievi di livello 1”;
- nei limiti dell’interesse, della nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile prot. NA-AMM- -OMISSIS---OMISSIS-e del relativo audit -OMISSIS-;
- della nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile prot. NA-AMM--OMISSIS---OMISSIS- recante “ -OMISSIS- -OMISSIS-– Audit -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS-a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del 1-OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso,
nonché per la condanna dell’Ente al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente nazionale per l’aviazione civile – NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LE MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame, il ricorrente - “ accountable manager ” del vettore aereo italiano -OMISSIS-. (nel prosieguo “-OMISSIS-”) - impugna la nota in epigrafe, con cui l’Ente nazionale per l’aviazione civile (d’ora innanzi “NA”), nel confermare i rilievi di “ livello 1 ” (ovvero di grave entità) già formulati nei confronti di -OMISSIS- con nota NA-AMM--OMISSIS---OMISSIS-in ragione dell’assenza di elementi di novità idonei a poter mutare le precedenti determinazioni, ha (tra l’altro) adottato nei confronti del ricorrente un “ richiamo al corretto espletamento delle sue funzioni:
- per non aver saputo garantire ("direct safety accountability") la Safety Policy e la Just Culture all'interno della Compagnia, avallando durante la sua diretta partecipazione all’ICC meeting straordinario (punto 22 delle Vs controdeduzioni), i comportamenti dei Responsabili di cui sopra, contrari alla "no blame culture", di cui invece egli è direttamente responsabile;
- per aver gestito con modalità non adeguate quanto disposto dall’NA con la lettera NA-AMM--OMISSIS---OMISSIS- in relazione alla evidente necessità di diffondere con mezzi appropriati l'informativa per ribadire l’adesione alla “safety culture” ed alla “no blame policy”: la scelta di diffondere tale informativa in calce alla stessa mail inviata ai dipendenti per gli Auguri Natalizi, rileva il valore che l’organizzazione ha ritenuto di attribuire a tale comunicazione ”.
Il ricorrente, nell’evidenziare la portata immediatamente lesiva dell’atto avversato, ne chiede per quanto di interesse l’annullamento, nella parte in cui le condotte ivi richiamate – relative ad una serie di ritardi a cascata subiti dai voli programmati da -OMISSIS- nelle giornate tra il 10 ed il 12 dicembre 2024 - sono state ritenute (anche) a lui ascrivibili quale accountable manager di tale compagnia aerea, “ sia al fine di eliminare il presupposto per l’esercizio di ogni conseguente azion (e) nei suoi confronti; sia al fine di non veder in alcun modo compromessa e/o messa in discussione la propria correttezza e capacità professionale ”.
Contesta, dunque, il “ richiamo” ivi contenuto “ al corretto espletamento delle sue funzioni ”, assunto in ragione di una riferita violazione all’interno della società della safety policy e della just culture nonché per aver gestito con modalità asseritamente non adeguate la diffusione dell’informativa di conferma dell’adesione di -OMISSIS- alla no blame culture, richiesta da NA con la comunicazione del 13 dicembre 2024, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Difetto assoluto di attribuzione. Nullità. Violazione del principio di legalità , in relazione al non essere “ il disposto richiamo … supportato da alcuna disposizione normativa di rango primario; non a caso, infatti, NA non indica alcun referente normativo a giustificazione di tale potere e ciò per la banale considerazione che una disposizione in tal senso non si rinviene, né nelle fonti nazionali, né in quelle di rango eurounitario ”;
II. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio. Sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost.. Violazione e falsa applicazione del diritto di difesa, attesa “ l’adozione di tale rilievo disciplinare … direttamente con il provvedimento del 17 gennaio 2025, senza alcun previo coinvolgimento diretto del Dott. -OMISSIS- nel procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione del provvedimento e, pertanto, in plateale violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ”;
III. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione delle previsioni in tema di safety policy, Just Culture e no blame policy. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta, sostenendo il ricorrente che “ le condotte poste in essere dalla Società, anche con la compartecipazione del Dott. -OMISSIS- in qualità di Accountable Manager, quali presidi organizzativi per sopperire alla situazione creatasi per effetto della concomitante cancellazione del volo e della impossibilità di fare affidamento sull’equipaggio all’uopo indicato per sopperire a tale emergenza, non possono in alcun modo essere considerate illegittime e violative della norma ORO.GEN.200 …. Inoltre, comunque non possono considerarsi in alcun modo affette da ragioni di illegittimità le modalità con cui il Dott. -OMISSIS- ha inteso ottemperare alla richiesta avanzata da NA con la comunicazione del 13 dicembre 2024, con la quale l’amministrazione aveva, inter alia, richiesto alla società di “provvedere in modo efficace a diffondere con mezzi appropriati un’informativa scritta, diretta a tutti i dipendenti (anche diversi dai membri dell’equipaggio), per ribadire l’importanza che l’organizzazione riconosce alla “safety culture” e che la stessa protegge e supporta la NO BLAME POLICY, così come enunciata nello statement dell’Accountable Manager e prevista dalla normativa europea (Reg. EU 965/2012) ”, avendogli egli dato piena esecuzione con la comunicazione inviata a tutti i lavoratori di -OMISSIS- in data 18 dicembre 2024;
IV. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma ARO.GEN.350 dell’Allegato II recante “Requisiti relativi alle autorità per le operazioni di volo” del Regolamento della comunità Europea 5 ottobre 2012, n. 965/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta , contestando il dott. -OMISSIS- la qualificazione di “ livello 1 ” delle contestazioni mosse a -OMISSIS-, da cui è scaturito il rilievo nei suoi confronti, sostanzialmente sull’assunto che le condotte contestate non avrebbero gravemente compromesso la sicurezza delle operazioni di volo;
V. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma ORO.FTL.110 dell’Allegato III recante “Requisiti relativi alle organizzazioni per le operazioni di volo” del Regolamento della comunità Europea 5 ottobre 2012, n. 965/2012; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta , evidenziando il ricorrente, con riferimento al rilievo n. 1 mosso a -OMISSIS- – afferente alle modalità di determinazione di un nuovo turno di un intero equipaggio (occasionato dalla sostituzione improvvisa di altro a causa di un malore che aveva colpito uno dei componenti e in assenza di equipaggi in s tand by ), perché avvenuta “ in assenza del preavviso necessario ad assicurare il corretto percorso sonno/veglia (il cambio del turno è stato notificato nel corso del posizionamento dell’equipaggio) ” e con l’imposizione di “nuove condizioni di impiego più gravose rispetto a quelle previste dal turno originario ” - come la condotta contestata sia stata comunque coerente con i precetti di riferimento, atteso peraltro “ il rispetto del percorso sonno/veglia” e del limite massimo di Flight Duty Period , nonchè in ogni caso connessa a una situazione eccezionale, imprevista ed imprevedibile;
VI. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma ORO.GEN.200 dell’Allegato III recante “Requisiti relativi alle organizzazioni per le operazioni di volo” del Regolamento della comunità Europea 5 ottobre 2012, n. 965/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta , affermando il dott. -OMISSIS-, in relazione al rilievo n. 2 mosso alla compagnia aerea – riguardante i provvedimenti adottati nei confronti dei sei membri dell’equipaggio interessato dal cambio turno dichiaratisi unfit to fly , ovvero non nelle condizioni psicofisiche necessarie per poter operare il volo (annullamento dell’intero turno originario, rientro con mezzi propri al proprio domicilio e ferie d’ufficio), ritenuti “ in aperto contrasto con i propositi enunciati nelle procedure aziendali (Operations Manual, Parte A), con i principi dettati dalla normativa comunitaria (par. ORO.GEN.200 Management System del Reg 965/2012) e in violazione ai principi della “just culture” e della “no blame policy ” - la piena legittimità di tali determinazioni riconducibili a mere scelte pianificatorie di -OMISSIS-, non connotate da alcun intento punitivo;
VII. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della norma ARO.GEN.350 dell’Allegato II recante “Requisiti relativi alle autorità per le operazioni di volo” del Regolamento della comunità Europea 5 ottobre 2012, n. 965/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione , fondandosi il provvedimento su affermazioni del tutto assertive ed in alcun modo motivate.
Chiede, altresì, il ricorrente “ la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’attività illegittima tenuta da NA ”, assicurando che il “ danno … sarà provato in corso di causa ”.
2. Il ricorrente con successiva memoria ribadiva le proprie argomentazioni difensive, nulla dicendo quanto al danno asseritamente subito per l’effetto del richiamo avversato.
3. NA si costituiva in giudizio, poi eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, nonché diffusamente argomentando sulla legittimità delle proprie determinazioni.
4. Parte ricorrente, con successiva memoria, replicava anche quanto all’eccezione in rito, ribadendo il proprio interesse anche a fini risarcitori nonché chiedendo la condanna di parte resistente alla rifusione del danno morale da costui asseritamente subito “ costituendo di per sé ragione pregiudizievole per il ricorrente essere stato destinatario di un formale richiamo da parte di NA per asserite (e non provate) violazioni della normativa di riferimento alla cui applicazione egli era tenuto ”.
5. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
6. Deve essere, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, formalmente sollevata in atti da parte resistente in relazione al preteso carattere endoprocedimentale, privo di attitudine lesiva, del richiamo avversato, già nella considerazione - spesa in atti dalla stessa difesa di NA - che l’adozione di un siffatto atto “ costituisce il presupposto per l’emanazione di provvedimenti limitativi dei certificati dell’operatore ”.
A ciò si aggiunga come parte ricorrente abbia articolato in ricorso anche una (seppur del tutto generica) relativa domanda risarcitoria in relazione al danno morale da costui subito per effetto del richiamo avversato, poi da ultimo ribadendo nella memoria di replica il proprio interesse a tali fini.
7. Ciò posto, il ricorso deve, comunque, essere respinto nel merito, in ragione dell’infondatezza di tutte le censure formulate in ricorso, con conseguente legittimità (sotto tali profili) del provvedimento NA impugnato, nella parte in cui reca nei confronti del ricorrente l’avversato “ richiamo al corretto espletamento delle sue funzioni ”.
8. Del tutto pretestuosa appare la doglianza con cui il ricorrente sostiene la radicale nullità del richiamo operato da NA nei suoi confronti per difetto assoluto di attribuzione perché esercizio di un potere non previsto da alcuna norma attributiva (primo motivo), rinvenendo tale determinazione il proprio fondamento in quei “ necessari poteri e responsabilità ” riconosciuti dagli Stati membri alle competenti autorità nazionali – tra le quale rientra NA – “ ai fini della certificazione e della sorveglianza di persone e organizzazioni che rientrano nel regolamento (CE) n. 216/2008 ” del Parlamento europeo e del Consiglio, recante “ le regole comuni nel settore dell’aviazione civile ”, e relative norme attuative (in tal senso, l’art. 3 del regolamento (UE) n. 965/2012) , quale specifica espressione di quel potere di “ verifica continuativa” del rispetto della normativa di settore (in tal senso l’art. 3, n. 1 del regolamento (UE) n. 1139/2018), in cui rientra anche quella facoltà di (mero) richiamo dei soggetti tenuti all’osservanza della normativa medesima, che, nel caso di specie, risulta essere stata esercitata nei confronti del dott. -OMISSIS-.
La determinazione avversata, nella parte di cui si discorre, si risolve infatti in una mera raccomandazione al corretto espletamento delle proprie funzioni rivolta al ricorrente affinché assicuri per il futuro - a differenza di quanto avvenuto in occasione degli accadimenti ivi riportati - il fedele ossequio alle norme vigenti ivi richiamate, idonea ad assolvere una funzione - non già, come sostenuto dal ricorrente, sanzionatoria del destinatario, invero non rinvenibile - quanto, piuttosto, meramente cautelativa, in quanto volta solo a prevenire ed evitare future altre simili violazioni, tanto più in considerazione della natura non formale del richiamo operato nei confronti del dott. -OMISSIS- (a differenza di quello invece sollevato, nello stesso atto, ad altro esponente di -OMISSIS-).
Di tale valenza sembra, peraltro, essere ben consapevole il ricorrente che, infatti, appunta il proprio interesse all’annullamento del provvedimento impugnato (pure esistente, quanto meno in termini di interesse morale) principalmente in relazione all’eventuale successivo esercizio “ di ogni conseguente azion (e) nei suoi confronti ” che possa - questa sì – “ compro (mettere) e /o me (ttere) in discussione la … correttezza e capacità professionale ” del ricorrente, anche in ragione di suoi possibili risvolti sanzionatori.
9. E’ alla luce di tali stesse notazioni, afferenti alla natura del “richiamo” di cui si discorre, che deve essere affrontata, poi, la censura con cui si lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazione al non essere stato il ricorrente previamente coinvolto nel procedimento amministrativo poi sfociato nell’adozione del provvedimento di cui discorre (secondo motivo), risultando dalla documentazione versata in giudizio che, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il dott. -OMISSIS- sia stato direttamente coinvolto, nella sua qualità di accountable manager di -OMISSIS-, nell’ambito del relativo procedimento, interloquendo direttamente con NA, mediante la formulazione delle controdeduzioni presentate dal vettore aereo con nota del 24 dicembre 2024 (prot. NA-PROT- 24/12/2024--OMISSIS-) a firma del ricorrente.
Ritiene, infatti, il Collegio che – tanto più a fronte del carattere non sanzionatorio del richiamo avversato (come visto non “ formale ”, a differenza di quello mosso nei confronti di altro esponente della compagnia aerea) – il confronto preliminare avvenuto in tale sede sia stato idoneo ad assolvere a quelle esigenze di difesa che il ricorrente assume essere state frustrate, avendo comunque consentito allo stesso di rappresentare ad NA le proprie ragioni, mettendo peraltro in evidenza il ruolo personalmente svolto nell’ambito della vicenda mediante la partecipazione ai meeting del 10 novembre 2024.
Basti, infatti, considerare, che - per quanto le argomentazioni, ivi svolte dal dott. -OMISSIS- con l’obiettivo di rideterminare gli esiti dell’istruttoria compiuta nei confronti di -OMISSIS-, si riferiscano ai rilievi mossi da NA esclusivamente nei confronti di detta società – la stessa contestazione poi sollevata nei confronti del ricorrente discenda direttamente solo dagli accadimenti contestati al vettore aereo, in ragione della correlata responsabilità che, come espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, grava su di lui in quanto “ dirigente responsabile dell’organizzazione dell’operatore che ha il compito di assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie affinché le attività oggetto delle certificazioni siano effettuate in conformità ai requisiti normativi previsti ” (in tal senso quanto si legge a pag. 1 e 2 del ricorso).
Ciò tanto più nella considerazione che le censure svolte in ricorso con cui il dott. -OMISSIS- tenta di contestare nel merito il richiamo a lui mosso, si appuntano tutte, come si vedrà, su argomentazioni volte radicalmente a negare un qualsiasi rilievo a carico di -OMISSIS-, tanto meno di “ livello 1 ” (in tal senso, i motivi dal quarto al settimo), sicché non è dato comprendere quali ulteriori argomentazioni difensive il ricorrente avrebbe potuto svolgere a sua difesa ove ulteriormente interpellato prima dell’adozione nei suoi confronti del richiamo di cui si discorre.
10. Ugualmente infondato appare anche il terzo motivo con cui il ricorrente genericamente deduce che lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile delle condotte di -OMISSIS-, per quanto già osservato in merito alle incontestate responsabilità connesse al ruolo rivestito dal dott. -OMISSIS- nella compagnia aerea, come riconosciute e riferite dallo stesso ricorrente.
A ciò si aggiunga come:
i) per quel che riguarda la contestazione di non aver saputo garantire la safety policy e la just culture all’interno della compagnia aerea, avallando i comportamenti dei responsabili, contrari alla c.d. “ no blame culture”, come il ricorrente, oltre ad avere la responsabilità relativa alla gestione di tali aspetti, abbia in prima persona (quanto meno) avallato e consentito le condotte adottate da -OMISSIS- nei confronti dei sei componenti dell’equipaggio dichiaratisi unfit to fly e poste a fondamento del rilievo n. 2 mosso nei confronti della compagnia aerea (in particolare, ferie d’ufficio, rientro con mezzi propri dalla sede di Verona al proprio domicilio, annullamento dell’intero turno originario) in ragione del suo diretto intervento all’ Integrated Control Center (ICC) meeting del 10 novembre 2024 (circostanza debitamente valorizzata da NA nelle motivazioni della relativa contestazione, nonché riferita dallo stesso ricorrente nelle controdeduzioni da costui trasmesse all’Ente con la citata nota del 24 dicembre 2024, in tal senso il punto 22);
ii) quanto alla contestazione di aver gestito “ con modalità non adeguate ” quanto disposto da NA con nota del 13 dicembre 2024 in merito all’azione correttiva consistente nell’ “ obbligo dell'operatore NEOS di provvedere in modo efficace a diffondere con mezzi appropriati un'informativa scritta, diretta a tutti i dipendenti (anche diversi dai membri di equipaggio), per ribadire l'importanza che l'organizzazione riconosce alla "safety culture" e che la stessa protegge e supporta la NO BLAME POLICY, così come enunciata nello statement dell'Accountable Manager e prevista dalla normativa europea ”, come le argomentazioni di parte ricorrente non siano idonee ad evidenziare la manifesta infondatezza della valutazione di non adeguatezza al riguardo svolta da NA, condividendo il Collegio che la relativa comunicazione - eseguita in occasione dei rituali auguri di Natale rivolti da -OMISSIS- a tutti i dipendenti - possa aver privato di un’effettiva efficacia il relativo messaggio, attesa la bassa attenzione ed lo scarso interesse che l’inevitabile ripetitività di tali abituali messaggi augurali normalmente suscita nei suoi destinatari.
11. Passando, poi, ad esaminare le censure con cui parte ricorrente, nell’intento di privare di qualsiasi fondamento il richiamo mosso nei suoi confronti, tenta di contestare entrambi i rilievi mossi a -OMISSIS-, negandone anche la qualificazione di grave entità (livello 1), ritiene il Collegio che anche tali doglianze debbano essere disattese non valendo esse a dimostrare la manifesta infondatezza delle relative contestazioni.
12. Non può, innanzi tutto, essere condiviso il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta, in sostanza, che:
- sarebbe errata la qualificazione delle assunte violazioni come rilievi di livello 1, trattandosi di fattispecie individuate dalla normativa quali ipotesi a numero chiuso;
- in ogni caso, la suddetta qualificazione sarebbe comunque erronea, in quanto il rischio per la sicurezza sarebbe stato (non già effettivo ma) solo potenziale, come anche riconosciuto dalla stessa NA.
Il Collegio è, infatti, dell’avviso di non poter condividere l’interpretazione riduttiva delle previsioni della norma ARO.GEN.350 dell’allegato II al Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 (come modificato per effetto del successivo Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione del 7 aprile 2014) proposta dal ricorrente, secondo cui i rilievi di livello 1 vadano identificati nelle sole quattro ipotesi tassative ivi specificamente previste alla lettera b) di tale previsione, ritenendo - anche alla luce dell’esame delle diverse versioni linguistiche di tale Regolamento (UE) n. 379/2014, che costituiscono uno strumento ermeneutico di cui il giudice interno deve necessariamente far uso nell’interpretazione del diritto dell’Unione - che i rilievi di livello 1 si distinguano da quelli di livello 2 in ragione della rilevanza della violazione e della gravità e attualità del pericolo che ne deriva e che, con l’enumerazione di cui alla lett. b), il legislatore europeo abbia solo voluto esso stesso stabilire per le relative fattispecie la corretta qualificazione giuridica, così sottraendole al processo interpretativo.
La distinzione tra le due fattispecie è, dunque, operata in ragione delle caratteristiche intrinseche della violazione come ivi declinate in termini generali, apparendo le violazioni di livello 2 correlate ad una minore significatività del pericolo e non già, come vorrebbe il ricorrente, a una concezione astratta o meramente potenziale del medesimo, che si contrapporrebbe, invece, alla natura effettiva del pericolo generato da violazioni di livello 1.
In ogni caso, anche volendo aderire ad un’interpretazione che richieda condotte che siano fonte di un danno concreto ed attuale, rileva il Collegio come l’assegnazione al personale di volo di turni lavorativi non idonei ad assicurare (come si vedrà) l’esistenza delle condizioni psicofisiche necessarie a garantire la sicurezza delle relative operazioni, come pure l’adozione di misure ritorsive nei confronti dei membri dell’equipaggio che, a fronte di tale assegnazione, si siano dichiarati unfit to fly , costituiscono violazioni che, da un lato, senz’altro di per sé integrano una condizione di pericolo effettivo per la sicurezza della navigazione aerea e, dall’altro lato, assumono un carattere di rilevante gravità, in quanto idonee ad incidere direttamente sulle operazioni di navigazione.
In altri termini, nessuna mera potenzialità può predicarsi in relazione al pericolo determinato dalla commissione di tali violazioni che, risolvendosi in misure di gestione del personale concretamente adottate, si riverberano sulle condizioni psicofisiche delle risorse impiegate in operazioni di volo, per il tramite della diretta assegnazione di turni di lavoro insostenibili ovvero dell’indiretta coartazione, per il timore di misure ritorsive, alla loro “spontanea” assunzione.
Ne discende, pertanto, la piena legittimità della determinazione di NA di qualificare entrambi i rilievi in questione come di livello 1, in ragione della loro evidente idoneità a produrre un’effettiva e significativa diminuzione del livello di sicurezza delle operazioni di volo.
13. Parimenti infondato è anche la censura con cui, con riferimento al rilievo n. 1, si contesta che le condotte tenute da -OMISSIS- avrebbero dovuto restare indenni da qualsiasi contestazione, evidenziando che il volo proposto e successivamente assegnato si sarebbe mantenuto entro il limite massimo di Flight Duty Period di ciascun membro di equipaggio (quinto motivo).
Infatti, come evidenziato in atti da NA, con il rilievo elevato si contesta alla compagnia aerea non già lo sforamento di tale limite, bensì la mancanza della possibilità per l’equipaggio di godere di un stacco adeguato al nuovo turno, atteso che, a fronte della notte di riposo inizialmente assegnata, veniva disposto l’immediato impiego in volo.
Su questo aspetto, prive di qualsiasi rilievo appaiono, in particolare, le argomentazioni spese dal ricorrente volte a sostenere il pieno rispetto del “ percorso sonno/veglia ” in relazione al periodo di sosta goduto precedentemente dai membri dell’equipaggio coinvolti nel nuovo turno e alla possibilità, per loro, di effettuare il riposo a bordo del nuovo volo, nella considerazione che esso non può, infatti, che essere valutato giornalmente e nel rispetto dei relativi ritmi biologici, assumendo sotto tale profilo rilievo dirimente come tra il turno al quale il personale interessato avrebbe dovuto inizialmente assolvere (che prevedeva un mero trasferimento da uno scalo a un altro, il pernottamento notturno e l’operazione di un volo all’indomani) e quello assegnato in sostituzione a ridosso della sua effettuazione (che avrebbe implicato, a valle del suddetto trasferimento, un volo notturno da Verona a Roma e in immediata successione un volo intercontinentale) non vi sia alcun margine di comparabilità, implicando il nuovo turno verosimilmente un periodo di veglia superiore alle ventiquattro ore, situazione che certamente non era suscettibile di essere compensata dalla mera possibilità di riposo durante il volo.
Lo stesso è a dirsi per la circostanza, pure valorizzata in ricorso, che il predetto impiego sarebbe derivato da una circostanza eccezionale, imprevista e imprevedibile (il malore di un pilota), osservando il Collegio come una tale evenienza sia, in realtà, tutt’altro che imprevedibile, rientrando nell’alea normale delle operazioni gestionali che il vettore deve fronteggiare tramite le opportune misure organizzative, che non possono certo individuarsi nell’impiego di personale che non si trovi nelle condizioni psicofisiche adatte e richieste dalla normativa.
Anche tale censura deve, dunque, essere respinta.
14. Lo stesso è a dirsi per il sesto motivo, con cui si assume il carattere non ritorsivo dei provvedimenti adottati da -OMISSIS- nei confronti dei membri dell’equipaggio dichiaratisi unfit to fly e posti a fondamento del rilievo n. 2, già solo nella considerazione che risulta incontestato tra le parti la circostanza che tale personale sia stato poi:
- sollevato dall’originario turno di lavoro;
- posto, senza preavviso, in ferie d’ufficio dal giorno successivo all’evento fino al 30 novembre;
- fatto rientrare in base a Malpensa a mezzo proprio;
- sottoposto a procedimento disciplinare (in tal senso la comunicazione di avvio, in atti).
Il Collegio non ritiene, infatti, di poter condivide le giustificazioni che sul punto il ricorrente tenta di addurre a sostegno di tali condotte di -OMISSIS-.
La circostanza che i report contenenti le ragioni per cui i componenti dell’equipaggio si erano dichiarati unfit to fly sarebbero stati forniti a -OMISSIS- solo il giorno successivo è irrilevante, in quanto la compagnia ben sapeva che l’inidoneità dichiarata riguardava il nuovo impiego in quanto fondamentalmente difforme dal turno originariamente assegnato al personale interessato.
Né potrebbe sostenersi che il turno originario non avrebbe potuto, comunque, essere riassegnato in ragione della contestazione mossa, di fronte all’intero equipaggio, dalla copilota al comandante circa la regolarità del nuovo turno ipotizzato dalla compagnia, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe fatto emergere una situazione di patente conflittualità tale da poter far venir meno la reciproca fiducia e collaborazione necessarie per poter operare il volo con i sufficienti standard di sicurezza. Una simile impostazione appare, infatti - a ben vedere - deprecabile, escludendo la configurabilità di un dissenso che sia legittimamente espresso a fronte di scelte organizzative reputate in contrasto con la normativa, che, nella prospettiva della sicurezza della navigazione aerea, costituisce, invece, senz’altro una prerogativa (se non un dovere) da parte del personale di volo.
Alla luce di quanto sopra risultano meramente pretestuose anche le argomentazioni con le quali il ricorrente intende giustificare le disposte ferie d’ufficio, non essendo ipotizzabile alcun collegamento tra tali dichiarazioni e i successivi impieghi durante il mese, e concorrendo in ogni caso tale misura, unitamente alle ulteriori azioni intraprese (non ultimo l’avvio di un procedimento disciplinare), a delineare un complessivo quadro indiziario, caratterizzato da gravità, precisione e concordanza, di una condotta complessivamente ritorsiva.
Ben si comprende come un tale atteggiamento impatti gravemente sulla sicurezza delle operazioni di volo, traducendosi in misure idonee a coartare il personale ad accettare applicazioni illegittimamente disposte anche in condizioni che non consentono di garantire la sicurezza aeronautica, sicché la motivazione addotta al riguardo da NA, per cui le azioni di -OMISSIS- sono idonee “ a produrre un’effettiva diminuzione del livello di sicurezza delle operazioni di volo ” è tutt’altro che assertiva e immotivata, bensì diretta ed inevitabile conseguenza delle risultanze dell’istruttoria condotta.
15. Del tutto infondata è, infine, anche l’ultima censura di difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che per quanto fin qui detto, apparendo la determinazione di rilievo assunta nei confronti del dott. -OMISSIS- supportata da un’accorta e accurata istruttoria, nonché da una chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta riconducibilità anche al ricorrente delle violazioni contestate a -OMISSIS-.
16. In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto deve essere respinto, anche per quel che concerne la pretesa risarcitoria del tutto genericamente formulata in atti.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti in qualsiasi modo menzionati nella presente pronuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
LE MO, Consigliere, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE MO | EN ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.