TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/09/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3279/24 R.g. promossa con atto di citazione
da
Parte_1
(cod. fisc. ), con sede in
[...] P.IVA_1
Via D'Antoni n. 16 interno 2, Frazione Colloredo di Prato,
Pasian di Prato (UD), rappresentata dal procuratore speciale per atto di data 25.05.2018 rep. n. 92711 del notaio Per_1
di Cento dal signor nato a [...] il Parte_2
5.11.1980 (cod. fisc. , assistita e CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Marino Ferro del Foro di IN (cod. fisc.
– pec: CodiceFiscale_2 Email_1
domicilia presso lo studio di quest'ultimo in IN, Piazza
del Duomo, n. 12, giusto mandato allegato digitalmente alla citazione;
- attrice opponente –
contro
rapp. e d. dagli avv.ti Valentina Controparte_1
Maria Cela (c.f. ) e Jacopo Facchini (c.f. C.F._3
) del Foro di Venezia (v. mandato in calce al C.F._4
decreto ingiuntivo opposto), che indicano, per le comunicazioni, relative al presente procedimento l'indirizzo
1 di posta elettronica certificata e Email_2
e/o il numero di fax Email_3
041.8871864, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi difensori sito in Venezia Mestre Riviera XX Settembre
n.38,
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n.903/24
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente:
Le parti concordemente chiedono che venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale di IN in favore del Tribunale di Bologna con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, In subordine insistono nelle rispettive conclusioni in atti.
Per parte convenuta opposta:
Le parti concordemente chiedono che venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale di IN in favore del Tribunale di Bologna con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, In subordine insistono nelle rispettive conclusioni in atti. La parte opposta chiede la compensazione delle spese di lite in relazione alla propria condotta processuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente andrà dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di IN in ragione del foro esclusivo convenzionale previsto nei contratti di subappalto di cui è causa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate da entrambe le parti in via principale.
In ragione di ciò, al Tribunale non resta che dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Bologna, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, invalidamente emesso dal Tribunale di
2 IN.
Quanto alle spese, ricorrono giustificati motivi per la loro integrale compensazione in ragione della leale condotta di parte opposta che nella prima difesa ha sollevato siffatta incompetenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale
di IN in favore del Tribunale di Bologna
b) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiara la nullità;
c) assegna il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bologna;
d) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in IN il 1° settembre 2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3279/24 R.g. promossa con atto di citazione
da
Parte_1
(cod. fisc. ), con sede in
[...] P.IVA_1
Via D'Antoni n. 16 interno 2, Frazione Colloredo di Prato,
Pasian di Prato (UD), rappresentata dal procuratore speciale per atto di data 25.05.2018 rep. n. 92711 del notaio Per_1
di Cento dal signor nato a [...] il Parte_2
5.11.1980 (cod. fisc. , assistita e CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Marino Ferro del Foro di IN (cod. fisc.
– pec: CodiceFiscale_2 Email_1
domicilia presso lo studio di quest'ultimo in IN, Piazza
del Duomo, n. 12, giusto mandato allegato digitalmente alla citazione;
- attrice opponente –
contro
rapp. e d. dagli avv.ti Valentina Controparte_1
Maria Cela (c.f. ) e Jacopo Facchini (c.f. C.F._3
) del Foro di Venezia (v. mandato in calce al C.F._4
decreto ingiuntivo opposto), che indicano, per le comunicazioni, relative al presente procedimento l'indirizzo
1 di posta elettronica certificata e Email_2
e/o il numero di fax Email_3
041.8871864, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi difensori sito in Venezia Mestre Riviera XX Settembre
n.38,
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n.903/24
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente:
Le parti concordemente chiedono che venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale di IN in favore del Tribunale di Bologna con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, In subordine insistono nelle rispettive conclusioni in atti.
Per parte convenuta opposta:
Le parti concordemente chiedono che venga dichiarata l'incompetenza del Tribunale di IN in favore del Tribunale di Bologna con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, In subordine insistono nelle rispettive conclusioni in atti. La parte opposta chiede la compensazione delle spese di lite in relazione alla propria condotta processuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente andrà dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di IN in ragione del foro esclusivo convenzionale previsto nei contratti di subappalto di cui è causa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate da entrambe le parti in via principale.
In ragione di ciò, al Tribunale non resta che dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Bologna, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, invalidamente emesso dal Tribunale di
2 IN.
Quanto alle spese, ricorrono giustificati motivi per la loro integrale compensazione in ragione della leale condotta di parte opposta che nella prima difesa ha sollevato siffatta incompetenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale
di IN in favore del Tribunale di Bologna
b) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiara la nullità;
c) assegna il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bologna;
d) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in IN il 1° settembre 2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
3