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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9762 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 34271/2022
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 34271/2022 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA , in persona del Parte_2 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Vendita di cose mobili e dall'Avv.to CARCANO SIMONA Parte_3
per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to DE
FA CA e dall'Avv.to LORO PIANA MIRIAM per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente - 2 -
“Voglia così provvedere:
2. Accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto,
revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 12138/2022, Rg. n. 19651/2022
emesso dal Tribunale di Milano in data 13.07.2022, pubblicato in data 21.07.2022
e notificato in data 05.08.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3. In via riconvenzionale, accertata l'avvenuta risoluzione per
inadempimento, a far data dal 1° marzo 2021, del contratto sottoscritto in data
19.12.2019, dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, che Parte_2
nulla deve a in relazione allo stesso e per l'effetto
[...] Controparte_1
condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 7.726,67-, già
corrisposta da , nonché alla emissione di note di credito a Parte_2
storno delle fatture emesse ed azionate nel decreto oggi opposto;
4. Condannare, altresì, la società opposta al pagamento della somma di
Euro 60.000,00-, o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in
corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, per le perdite economiche
subite da parte attrice a causa del mal funzionamento del programma fornito;
5. Condannare, altresì, al risarcimento dei danni di Controparte_1
immagine subiti dall'attrice, da liquidarsi in via equitativa dal giudice adito;
6. Con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio.”
Della convenuta - opposta
“In via principale
1) in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo n. 12138/2022 - 3 -
pronunciato in data 13 luglio 2022 e pubblicato in data 21 luglio 2022 nel
procedimento R.G. 19651/2022 e, conseguentemente
2) accertato e dichiarato l'adempimento di al Controparte_1
Contratto, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto
inammissibili ed infondate per tutti i motivi esposti in atti.
In via subordinata
3) nella non creduta e denegata ipotesi di dichiarazione di inefficacia o
nullità del decreto ingiuntivo emesso, in ogni caso condannare Parte_2
al pagamento dell'importo di € 32.939,15;
[...]
In via istruttoria
4) con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e argomentare.
In ogni caso
5) con rifusione di tutti i compensi professionali, nonché delle spese di
lite, tutti oltre IVA e CPA e 15% t.f., relativi (i) al procedimento monitorio R.G.
19651/2022, all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 12138/2022
qui impugnato, così come liquidati in decreto e (ii) alla presente procedura.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 settembre
2022 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale, in favore di Controparte_1
per il complessivo importo di euro 32.939,15, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto di fatture emesse in esecuzione - 4 -
del contratto datato 19 dicembre 2019 avente ad oggetto la fornitura e l'installazione del software denominato “TeamSystem Enterprise”.
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_2
dedotto che il contrato di causa prevedeva la fornitura di due programmi software, Alyante e CRM, con relativa assistenza, personalizzazione e manutenzione annua, nonché lo svolgimento da parte di Controparte_1
di tutte quelle attività di affiancamento e consulenza necessarie per formare il personale aziendale e per modellare i software alle specifiche esigenze aziendali. Ha lamentato come il personale incaricato abbia sempre lavorato a distanza senza aver, pertanto, avuto modo di conoscere la realtà aziendale;
ha inoltre eccepito l'insorgenza di malfunzionamenti dei software a partire dalla definitiva istallazione intervenuta in data 1.1.2021, tanto da aver inviato in data 1.3.2021 formale disdetta per inadempimento.
ha, dunque, concluso chiedendo in via Parte_2
principale di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale, previa declaratoria di risoluzione del contratto, di condannare alla restituzione della somma di euro Controparte_1
7.726,67, corrisposta in esecuzione del contratto, ed al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, quantificati in euro 60.000,00, oltre che al risarcimento del danno d'immagine.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in Controparte_1
fatto che in diritto l'avversa opposizione, ed ha segnalato come il contratto - 5 -
per cui è causa prevedesse la fornitura della versione standard dei software
Alyante e CRM, nonché del servizio in cloud di fatturazione elettronica
Agyo, e che la quotazione ricompresa nel contratto includesse anche il canone annuo di manutenzione dei software e i relativi servizi di installazione, con espressa esclusione della personalizzazione dei programmi installati.
ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avversa Controparte_1
opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante anche l'accettazione da parte di delle nuove condizioni generali di Parte_2
contratto, in cui figura una specifica clausola c.d. solve et repete.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe senza svolgimento di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondata l'opposizione promossa da Parte_2
che non merita pertanto accoglimento nei termini e per le ragioni che
[...]
seguono.
Preliminarmente si richiama il disposto dell'art.
6.8 delle condizioni generali di contratto, accettate da in data 22.7.2020, secondo Parte_2
cui “in deroga a quanto previsto dall'art. 1460 c.c., il Cliente rinuncia a
proporre eventuali contestazioni o eccezioni senza aver preventivamente
adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento”. - 6 -
In argomento si evidenzia che la clausola solve et repete, prevista dall'art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, realizza la sua funzione anche se l'adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, con la conseguenza che il preventivo adempimento non è
qualificabile come presupposto processuale e l'eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall'operare della clausola possono essere esaminate quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto (cfr. Cass., 2 aprile 2024, n. 8713).
Ferma la superiore considerazione, nel corso del giudizio Parte_2
a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...]
ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento dell'importo ingiunto a titolo di corrispettivo contrattuale, cosicché è ora possibile esaminare nel merito i singoli motivi di opposizione.
ha lamentato un ritardo della controparte Parte_2
nell'installazione dei software di causa, che ha determinato un fermo dell'attività gestionale per oltre un anno, nonché l'impossibilità di funzionamento dei programmi una volta installati a decorrere dall'1.1.2021,
in quanto mai adeguatamente configurati per adattarsi ai processi aziendali della cliente finale.
Trattasi, invero, di motivi di opposizione contrastanti con il contenuto del contratto stipulato tra le parti, in forza del quale: - 7 -
- è stata prevista la fornitura e l'installazione delle licenze software
Alyante e CRM, nonché del servizio in cloud di fatturazione elettronica
Agyo, previo svolgimento di attività di consulenza;
- la quotazione ricompresa nel contratto includeva anche il canone annuo di manutenzione dei software e i relativi servizi di installazione;
- figurano espressamente nelle esclusioni contrattuali
“Personalizzazioni software/scambio dati con altri applicativi”, quando invece nelle mail allegate si evince come le parti abbiano sollevato doglianze proprio con riguardo a richieste di personalizzazione del software
(ad esempio, è stato lamentato come nel software Alyante mancasse il campo con prezzo unitario, essendo previsto solo il prezzo di listino e la percentuale di sconto applicato);
- nulla può essere lamentato in ordine al fatto che la consulenza non sia stata svolta presso la sede aziendale, in quanto “i servizi consulenziali
saranno svolti presso la Vostra sede o presso le sedi di ”; CP_1
- la messa on line dei software era prevista a decorrere dall'1.1.2021, ed i tempi risultano essere stati rispettati.
Come fatto rilevare da parte opposta, il contratto ha ad oggetto l'acquisto delle licenze dei software nelle versioni standard, e l'opponente ha sottoscritto il contratto dopo aver verificato le caratteristiche dei programmi a seguito della visione di più di una demo di prodotto illustrativa delle funzionalità e delle capacità del sistema gestionale. - 8 -
Le contestazioni sollevate ex post dalla parte opponente attengono in realtà a richieste di implementazione/diversificazione dei programmi per renderli compatibili con le proprie esigenze operative, e non a veri e propri vizi e difetti della merce compravenduta.
Conseguentemente, la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento non può essere accolta, avendo parte opposta provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali (cfr. doc. 3
fascicolo parte opposta – mail datata 24.3.2021 da cui si evince che il flusso del programma “è iniziato e terminato nel modo corretto”).
Al rigetto della domanda di risoluzione contrattuale consegue anche l'infondatezza delle domande risarcitorie formulate dalla parte opponente,
la quale in ogni caso non ha neppure allegato idonei elementi probatori da cui poter ricavare che i danni invocati siano conseguenza immediata e diretta del malfunzionamento dei software di causa. Ed, infatti, Parte_2
ha dedotto che i danni corrispondono alla “diminuzione delle consegne
[...]
dei materiali ordinati e presenti in magazzino ed al costo della risorsa
dedicata integralmente per tutto il 2020 al progetto . Tale CP_1
perdita è facilmente riscontrabile dalla variazione del fatturato vendite del
mese di gennaio. In particolare, nel mese di gennaio 2020 erano state
emesse fatture per €. 139.945,80- (doc. 14: copia registro iva 2020) mentre
nel 2021, con l'utilizzo del programma fornito da le fatture CP_1
emesse ammontavano a soli €. 57.747,66”. - 9 -
Sul punto è sufficiente fa rilevare che a termini contrattuali era prevista da parte di la messa a disposizione di un dipendente;
Parte_2
in specie, “il Cliente si impegna a identificare un Responsabile Interno di
Progetto, in grado di affiancare il nostro consulente nelle attività sopra
esposte”, cosicché non integra una perdita patrimoniale indebita il costo sostenuto per tale risorsa, in quanto concordata tra le parti.
Valga altresì aggiungere che la diminuzione di fatturato lamentata tra gli anni 2020 e 2021 si ricollega anche ad una contrazione degli ordini conseguenti al periodo post covid ed, in ogni caso, difetta la prova di sicura riconducibilità ai - non provati - malfunzionamenti dei software di causa.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le domande attoree devono pertanto essere rigettate con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00 in ragione della sommatoria del valore della domanda riconvenzionale.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- 10 -
2. rigetta ogni domanda attorea;
3. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Parte_2
liquidandone l'ammontare in euro 14.103,00 per Controparte_1
compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m.
55/2014, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 34271/2022
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 34271/2022 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA , in persona del Parte_2 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Vendita di cose mobili e dall'Avv.to CARCANO SIMONA Parte_3
per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to DE
FA CA e dall'Avv.to LORO PIANA MIRIAM per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente - 2 -
“Voglia così provvedere:
2. Accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto,
revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 12138/2022, Rg. n. 19651/2022
emesso dal Tribunale di Milano in data 13.07.2022, pubblicato in data 21.07.2022
e notificato in data 05.08.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3. In via riconvenzionale, accertata l'avvenuta risoluzione per
inadempimento, a far data dal 1° marzo 2021, del contratto sottoscritto in data
19.12.2019, dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, che Parte_2
nulla deve a in relazione allo stesso e per l'effetto
[...] Controparte_1
condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 7.726,67-, già
corrisposta da , nonché alla emissione di note di credito a Parte_2
storno delle fatture emesse ed azionate nel decreto oggi opposto;
4. Condannare, altresì, la società opposta al pagamento della somma di
Euro 60.000,00-, o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in
corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, per le perdite economiche
subite da parte attrice a causa del mal funzionamento del programma fornito;
5. Condannare, altresì, al risarcimento dei danni di Controparte_1
immagine subiti dall'attrice, da liquidarsi in via equitativa dal giudice adito;
6. Con vittoria di spese, e competenze del presente giudizio.”
Della convenuta - opposta
“In via principale
1) in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo n. 12138/2022 - 3 -
pronunciato in data 13 luglio 2022 e pubblicato in data 21 luglio 2022 nel
procedimento R.G. 19651/2022 e, conseguentemente
2) accertato e dichiarato l'adempimento di al Controparte_1
Contratto, rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto
inammissibili ed infondate per tutti i motivi esposti in atti.
In via subordinata
3) nella non creduta e denegata ipotesi di dichiarazione di inefficacia o
nullità del decreto ingiuntivo emesso, in ogni caso condannare Parte_2
al pagamento dell'importo di € 32.939,15;
[...]
In via istruttoria
4) con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e argomentare.
In ogni caso
5) con rifusione di tutti i compensi professionali, nonché delle spese di
lite, tutti oltre IVA e CPA e 15% t.f., relativi (i) al procedimento monitorio R.G.
19651/2022, all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 12138/2022
qui impugnato, così come liquidati in decreto e (ii) alla presente procedura.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 settembre
2022 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale, in favore di Controparte_1
per il complessivo importo di euro 32.939,15, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto di fatture emesse in esecuzione - 4 -
del contratto datato 19 dicembre 2019 avente ad oggetto la fornitura e l'installazione del software denominato “TeamSystem Enterprise”.
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_2
dedotto che il contrato di causa prevedeva la fornitura di due programmi software, Alyante e CRM, con relativa assistenza, personalizzazione e manutenzione annua, nonché lo svolgimento da parte di Controparte_1
di tutte quelle attività di affiancamento e consulenza necessarie per formare il personale aziendale e per modellare i software alle specifiche esigenze aziendali. Ha lamentato come il personale incaricato abbia sempre lavorato a distanza senza aver, pertanto, avuto modo di conoscere la realtà aziendale;
ha inoltre eccepito l'insorgenza di malfunzionamenti dei software a partire dalla definitiva istallazione intervenuta in data 1.1.2021, tanto da aver inviato in data 1.3.2021 formale disdetta per inadempimento.
ha, dunque, concluso chiedendo in via Parte_2
principale di revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale, previa declaratoria di risoluzione del contratto, di condannare alla restituzione della somma di euro Controparte_1
7.726,67, corrisposta in esecuzione del contratto, ed al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, quantificati in euro 60.000,00, oltre che al risarcimento del danno d'immagine.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in Controparte_1
fatto che in diritto l'avversa opposizione, ed ha segnalato come il contratto - 5 -
per cui è causa prevedesse la fornitura della versione standard dei software
Alyante e CRM, nonché del servizio in cloud di fatturazione elettronica
Agyo, e che la quotazione ricompresa nel contratto includesse anche il canone annuo di manutenzione dei software e i relativi servizi di installazione, con espressa esclusione della personalizzazione dei programmi installati.
ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avversa Controparte_1
opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante anche l'accettazione da parte di delle nuove condizioni generali di Parte_2
contratto, in cui figura una specifica clausola c.d. solve et repete.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe senza svolgimento di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondata l'opposizione promossa da Parte_2
che non merita pertanto accoglimento nei termini e per le ragioni che
[...]
seguono.
Preliminarmente si richiama il disposto dell'art.
6.8 delle condizioni generali di contratto, accettate da in data 22.7.2020, secondo Parte_2
cui “in deroga a quanto previsto dall'art. 1460 c.c., il Cliente rinuncia a
proporre eventuali contestazioni o eccezioni senza aver preventivamente
adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento”. - 6 -
In argomento si evidenzia che la clausola solve et repete, prevista dall'art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, realizza la sua funzione anche se l'adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, con la conseguenza che il preventivo adempimento non è
qualificabile come presupposto processuale e l'eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall'operare della clausola possono essere esaminate quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto (cfr. Cass., 2 aprile 2024, n. 8713).
Ferma la superiore considerazione, nel corso del giudizio Parte_2
a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...]
ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento dell'importo ingiunto a titolo di corrispettivo contrattuale, cosicché è ora possibile esaminare nel merito i singoli motivi di opposizione.
ha lamentato un ritardo della controparte Parte_2
nell'installazione dei software di causa, che ha determinato un fermo dell'attività gestionale per oltre un anno, nonché l'impossibilità di funzionamento dei programmi una volta installati a decorrere dall'1.1.2021,
in quanto mai adeguatamente configurati per adattarsi ai processi aziendali della cliente finale.
Trattasi, invero, di motivi di opposizione contrastanti con il contenuto del contratto stipulato tra le parti, in forza del quale: - 7 -
- è stata prevista la fornitura e l'installazione delle licenze software
Alyante e CRM, nonché del servizio in cloud di fatturazione elettronica
Agyo, previo svolgimento di attività di consulenza;
- la quotazione ricompresa nel contratto includeva anche il canone annuo di manutenzione dei software e i relativi servizi di installazione;
- figurano espressamente nelle esclusioni contrattuali
“Personalizzazioni software/scambio dati con altri applicativi”, quando invece nelle mail allegate si evince come le parti abbiano sollevato doglianze proprio con riguardo a richieste di personalizzazione del software
(ad esempio, è stato lamentato come nel software Alyante mancasse il campo con prezzo unitario, essendo previsto solo il prezzo di listino e la percentuale di sconto applicato);
- nulla può essere lamentato in ordine al fatto che la consulenza non sia stata svolta presso la sede aziendale, in quanto “i servizi consulenziali
saranno svolti presso la Vostra sede o presso le sedi di ”; CP_1
- la messa on line dei software era prevista a decorrere dall'1.1.2021, ed i tempi risultano essere stati rispettati.
Come fatto rilevare da parte opposta, il contratto ha ad oggetto l'acquisto delle licenze dei software nelle versioni standard, e l'opponente ha sottoscritto il contratto dopo aver verificato le caratteristiche dei programmi a seguito della visione di più di una demo di prodotto illustrativa delle funzionalità e delle capacità del sistema gestionale. - 8 -
Le contestazioni sollevate ex post dalla parte opponente attengono in realtà a richieste di implementazione/diversificazione dei programmi per renderli compatibili con le proprie esigenze operative, e non a veri e propri vizi e difetti della merce compravenduta.
Conseguentemente, la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento non può essere accolta, avendo parte opposta provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali (cfr. doc. 3
fascicolo parte opposta – mail datata 24.3.2021 da cui si evince che il flusso del programma “è iniziato e terminato nel modo corretto”).
Al rigetto della domanda di risoluzione contrattuale consegue anche l'infondatezza delle domande risarcitorie formulate dalla parte opponente,
la quale in ogni caso non ha neppure allegato idonei elementi probatori da cui poter ricavare che i danni invocati siano conseguenza immediata e diretta del malfunzionamento dei software di causa. Ed, infatti, Parte_2
ha dedotto che i danni corrispondono alla “diminuzione delle consegne
[...]
dei materiali ordinati e presenti in magazzino ed al costo della risorsa
dedicata integralmente per tutto il 2020 al progetto . Tale CP_1
perdita è facilmente riscontrabile dalla variazione del fatturato vendite del
mese di gennaio. In particolare, nel mese di gennaio 2020 erano state
emesse fatture per €. 139.945,80- (doc. 14: copia registro iva 2020) mentre
nel 2021, con l'utilizzo del programma fornito da le fatture CP_1
emesse ammontavano a soli €. 57.747,66”. - 9 -
Sul punto è sufficiente fa rilevare che a termini contrattuali era prevista da parte di la messa a disposizione di un dipendente;
Parte_2
in specie, “il Cliente si impegna a identificare un Responsabile Interno di
Progetto, in grado di affiancare il nostro consulente nelle attività sopra
esposte”, cosicché non integra una perdita patrimoniale indebita il costo sostenuto per tale risorsa, in quanto concordata tra le parti.
Valga altresì aggiungere che la diminuzione di fatturato lamentata tra gli anni 2020 e 2021 si ricollega anche ad una contrazione degli ordini conseguenti al periodo post covid ed, in ogni caso, difetta la prova di sicura riconducibilità ai - non provati - malfunzionamenti dei software di causa.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le domande attoree devono pertanto essere rigettate con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00 in ragione della sommatoria del valore della domanda riconvenzionale.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- 10 -
2. rigetta ogni domanda attorea;
3. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Parte_2
liquidandone l'ammontare in euro 14.103,00 per Controparte_1
compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 d.m.
55/2014, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)