Articolo 10 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1995
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Versione
3 agosto 1995
Art. 10. (Norme finali) 1. Alle unita' sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilita' diretta delle predette unita' sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato. ((4)) 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilita' patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unita' sanitaria locale e' direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresi' direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarita' di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1995, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato".
Entrata in vigore il 3 agosto 1995
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