3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unita' sanitaria locale e' direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresi' direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarita' di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1995, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato".