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1 gennaio 1995
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3 agosto 1995
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Art. 10. (Norme finali) 1. Alle unita' sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilita' diretta delle predette unita' sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato. ((4)) 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilita' patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unita' sanitaria locale e' direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresi' direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarita' di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1995, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato".
3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unita' sanitaria locale e' direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresi' direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarita' di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1995, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato".
Commentari • 2
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Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2024, sulla copertura regionale del disavanzo delle aziende sanitarie. Di Giuseppe Lonero La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nell'esame sulla documentazione inerente al bilancio di esercizio 2022 dell'AUSL della Romagna, ha rilevato, quali criticità, un significativo scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio preventivo tale da incidere sull'attendibilità del processo di programmazione, la mancata integrale copertura dei costi Covid solo in parte compensati con le minori risorse statali ricevute per l'emergenza sanitaria, l'aumento della spesa per …
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Giurisprudenza • 37
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 24/07/2002, n. 594Provvedimento: […] l'infondatezza della domanda giudiziale. Ciò nella considerazione del fatto che il riferimento normativo operato dalla Procura regionale, che ha inteso fondare la responsabilità amministrativa del convenuto sul disposto di cui all'art. 10 della legge n° 724/1994, sarebbe del tutto improprio nel caso all'esame. La norma, secondo il difensore, farebbe riferimento alle somme corrisposte ai medici nonostante la violazione, da parte di costoro, dei doveri derivanti dai rispettivi contratti, da qui dunque la natura indebita della corresponsione e la conseguente responsabilità del direttore generale siccome affermata dalla citata normativa; […] l'infondatezza della domanda a causa della impropria applicazione della disciplina contenuta nell'art. 10, comma 3, della legge n° 724/1994;Leggi di più...
- art. 10 legge 724/1994·
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