CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 750/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente e Relatore
NN GIUSEPPE, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3496/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2003
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2005
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2006 - PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2007
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2009
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2011
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2012
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 5501200700001453
- INGIUNZIONE n. 5501200900003847
- INGIUNZIONE n. 5501201000002793
- INGIUNZIONE n. 5501201100002174
- INGIUNZIONE n. 5501201100021928
- INGIUNZIONE n. 5501201200003319
- INGIUNZIONE n. 5501201300008880
- INGIUNZIONE n. 5501201500010357
- INTIMAZIONE n. 55622400002442
- ATTO n. 1121199800006705
- ATTO n. 1121199900005518
- ATTO n. 1104200300039648
- ATTO n. 1104200400069576
- ATTO n. 1103200500065600
- ATTO n. 1103200600088213
- ATTO n. 6001200700107H07
- ATTO n. 6001200708772U07
- ATTO n. 1103200700022595
- ATTO n. 1103200800023577
- ATTO n. 1103200900023056
- ATTO n. 1101201000022826
- ATTO n. 1101201100022201
- ATTO n. 1101201200021753
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 520/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente: //
Alle 10:03 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 identificativo 55112500003890, notificatogli in data 04.07.2025, relativamente ai tributi TARSU/TEFA dovuti al Comune di Caserta per le annualità 2003/2005/2006/2007/2009/2011/2012 e le seguenti ingiunzioni di pagamento dallo stesso presupposte:
nn.: 5501200700001453, 5501200900003847, 5501201000002793, 5501201100002174, 5501201100021928,
5501201200003319, 5501201300008880, 5501201500010357.
Lamenta:
omessa notifica sia delle prodromiche ingiunzioni sia anche di tutte le ulteriori seguenti intimazioni di pagamento richiamate nell'atto impugnato: INTIMAZIONE n.55622400002442 che si assume notificata il
14.01.2025 nonché degli atti propedeutici nn.: 1121199800006705, 1121199900005518,
1104200300039648, 1104200400069576, 1103200500065600, 1103200600088213, 6001200700107H07,
6001200708772U07, 1103200700022595, 1103200800023577, 1103200900023056, 1101201000022826,
1101201100022201, 1101201200021753;
maturata prescrizione quinquennale dele sanzioni e degli interessi;
si è costituita la PUBLISERVIZI srl nella qualità di concessionaria del comune di Caserta controdeducendo:
innanzitutto, il difetto di giurisdizione di questo giudice rispetto alla ingiunzione 550120112174 riguardante violazioni al codice della strada;
la corretta rituale notifica di tutte le restanti ingiunzioni ivi comprese le ulteriori seguenti intimazioni di pagamento aventi ad oggetto le predette ingiunzioni: intimazione di pagamento n. 550420125157 notificata in data 05/06/2012 , intimazione 550420172836 notificata in data 19/07/2017, intimazione n.
55622200002199 notificata il 20/04/22 e intimazione n 55622400002442 notificata in data 14/01/25 ex art
50 co.2 D.P.R. 602/73. Deposita al fascicolo copia delle relate attestanti la ritualità delle notifiche in parola;
il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, nell'insistere sulla inesistenza delle notifiche degli atti prodromici.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, ritenendo fondata la eccezione sul punto di parte convenuta, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice rispetto alla ingiunzione 550120112174 riguardante violazioni al codice della strada;
, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2 e 3 dlgs 546/92, in favore del giudice ordinario.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità le sanzioni per contravvenzioni al codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ( cfr ex multis cass. 6328/23). Nel passare al merito, il ricorso è inammissibile.
Risulta adeguatamente comprovata in atti la rituale notifica della prodromica intimazione di pagamento
55622200002199 in data 20.04.2022, a mezzo raccomandata, come agevolmente evincibile dalle relate depositate in atti, riconducibili alla intimazione in questione, in quanto quest'ultima reca stampigliato il numero della suddetta raccomandata.
La predetta intimazione, di cui è versata copia in atti, richiama analiticamente tutte le ingiunzioni ed i relativi atti propedeutici di cui al pignoramento impugnato. Non essendo stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente, la pretesa è da ritenersi definitivamente consolidata e la notifica del pignoramento in contestazione tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PROVINCIALE DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO
DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDCE ORDINARIO CON
RIFERIMENTO ALLA SOLA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 550120112174; DICHIARA PER IL
RESTO IL RICORSO INAMMISSIBILE. CONDANNA LA PARTE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI GIUDIZIO PER COMPLESSIVI EURO 1500/00 OLTRE ONERI DI LEGGE ED IVA SE
SPETTANTI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente e Relatore
NN GIUSEPPE, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3496/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2003
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2005
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2006 - PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2007
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2009
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2011
- PIGNORAMENTO n. 55112500003890 TARSU/TIA 2012
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 5501200700001453
- INGIUNZIONE n. 5501200900003847
- INGIUNZIONE n. 5501201000002793
- INGIUNZIONE n. 5501201100002174
- INGIUNZIONE n. 5501201100021928
- INGIUNZIONE n. 5501201200003319
- INGIUNZIONE n. 5501201300008880
- INGIUNZIONE n. 5501201500010357
- INTIMAZIONE n. 55622400002442
- ATTO n. 1121199800006705
- ATTO n. 1121199900005518
- ATTO n. 1104200300039648
- ATTO n. 1104200400069576
- ATTO n. 1103200500065600
- ATTO n. 1103200600088213
- ATTO n. 6001200700107H07
- ATTO n. 6001200708772U07
- ATTO n. 1103200700022595
- ATTO n. 1103200800023577
- ATTO n. 1103200900023056
- ATTO n. 1101201000022826
- ATTO n. 1101201100022201
- ATTO n. 1101201200021753
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 520/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente: //
Alle 10:03 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 identificativo 55112500003890, notificatogli in data 04.07.2025, relativamente ai tributi TARSU/TEFA dovuti al Comune di Caserta per le annualità 2003/2005/2006/2007/2009/2011/2012 e le seguenti ingiunzioni di pagamento dallo stesso presupposte:
nn.: 5501200700001453, 5501200900003847, 5501201000002793, 5501201100002174, 5501201100021928,
5501201200003319, 5501201300008880, 5501201500010357.
Lamenta:
omessa notifica sia delle prodromiche ingiunzioni sia anche di tutte le ulteriori seguenti intimazioni di pagamento richiamate nell'atto impugnato: INTIMAZIONE n.55622400002442 che si assume notificata il
14.01.2025 nonché degli atti propedeutici nn.: 1121199800006705, 1121199900005518,
1104200300039648, 1104200400069576, 1103200500065600, 1103200600088213, 6001200700107H07,
6001200708772U07, 1103200700022595, 1103200800023577, 1103200900023056, 1101201000022826,
1101201100022201, 1101201200021753;
maturata prescrizione quinquennale dele sanzioni e degli interessi;
si è costituita la PUBLISERVIZI srl nella qualità di concessionaria del comune di Caserta controdeducendo:
innanzitutto, il difetto di giurisdizione di questo giudice rispetto alla ingiunzione 550120112174 riguardante violazioni al codice della strada;
la corretta rituale notifica di tutte le restanti ingiunzioni ivi comprese le ulteriori seguenti intimazioni di pagamento aventi ad oggetto le predette ingiunzioni: intimazione di pagamento n. 550420125157 notificata in data 05/06/2012 , intimazione 550420172836 notificata in data 19/07/2017, intimazione n.
55622200002199 notificata il 20/04/22 e intimazione n 55622400002442 notificata in data 14/01/25 ex art
50 co.2 D.P.R. 602/73. Deposita al fascicolo copia delle relate attestanti la ritualità delle notifiche in parola;
il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale, nell'insistere sulla inesistenza delle notifiche degli atti prodromici.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, ritenendo fondata la eccezione sul punto di parte convenuta, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice rispetto alla ingiunzione 550120112174 riguardante violazioni al codice della strada;
, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2 e 3 dlgs 546/92, in favore del giudice ordinario.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità le sanzioni per contravvenzioni al codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ( cfr ex multis cass. 6328/23). Nel passare al merito, il ricorso è inammissibile.
Risulta adeguatamente comprovata in atti la rituale notifica della prodromica intimazione di pagamento
55622200002199 in data 20.04.2022, a mezzo raccomandata, come agevolmente evincibile dalle relate depositate in atti, riconducibili alla intimazione in questione, in quanto quest'ultima reca stampigliato il numero della suddetta raccomandata.
La predetta intimazione, di cui è versata copia in atti, richiama analiticamente tutte le ingiunzioni ed i relativi atti propedeutici di cui al pignoramento impugnato. Non essendo stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente, la pretesa è da ritenersi definitivamente consolidata e la notifica del pignoramento in contestazione tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PROVINCIALE DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO
DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDCE ORDINARIO CON
RIFERIMENTO ALLA SOLA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 550120112174; DICHIARA PER IL
RESTO IL RICORSO INAMMISSIBILE. CONDANNA LA PARTE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI GIUDIZIO PER COMPLESSIVI EURO 1500/00 OLTRE ONERI DI LEGGE ED IVA SE
SPETTANTI