Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1536 /2024 da:
L'avv. BRUNO GIOVANNI per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. SICA FRANCESCO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1536 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto contratto preliminare e vertente
TRA
(C.F. ), quale di titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bruno
ATTORE
E
(C.F. ), quale titolare della omon ima ditta CP_1 C.F._2 individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sica
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto deducendo: a) che nel marzo 2021 le parti Parte_1 CP_1 hanno stipulato un contratto preliminare con il quale il convenuto ha promesso di vendere 4 villette da realizzare sul fondo sito in Corigliano -SA nell'a.u. di SA (località
Levica- S. Domenica censito al NCEU di SA al fg. 7, p.lla 1527 per lavori autorizzati con permesso di costruire n. 43/2019), parte di un più vasto intervento edificativo, nonché di realizzare lavori di completamento di un immobile dell'attore sito in contrada Seggio sempre in SA, per un prezzo complessivo di euro 600.000,00 oltre iva, da pagarsi mediante acconti e forniture e lavori da parte dell'attore; b) che il contratto definitivo avrebbe dovuto
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519.829,80 e lavori non ancora fatturati per euro 296.433,16, per i quali non ha ricevuto alcuna lamentela specifica, nonché di aver versato acconti per euro 49.500,00; d) che il convenuto non ha inteso procedere alla stipula del contratto definitivo.
Ha chiesto la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., con condanna del convenuto alla restituzione delle maggiori somme incamerate rispetto al prezzo pattuito e il risarcimento del danno per non aver potuto disporre dei beni promessi ovvero, in subordine, la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno.
1.2. Si è costituito il convenuto, deducendo: a) che l'attore non ha eseguito alcuni dei lavori previsti, mentre altri non sono stati eseguiti a regola d'arte, costringendo il convenuto ad un esborso di euro 330.640,06 per lavori di completamento;
b) che nessun lavoro extra è stato mai commissionato all'attore; c) che le 4 villette avrebbero dovuto essere consegnate allo stato rustico;
d) che alcune lavorazioni asseritamente eseguite in eccesso rispetto a quanto previsto in contratto erano in realtà previste nel lo stesso;
e) che il fabbricato sito in contrada
Seggio, oggetto del pattuito intervento di completamento, è stato venduto al fratello da parte dell' il quale ha così richiesto un intervento per euro 9.000,00 presso un altro fabbricato Pt_1 sito in via Gallia n. 18 in contrada Frasso di Corigliano SA;
f) che le merci di cui ai ddt prodotti dall'attore non sono mai state consegnate, disconoscendo le relative sottoscrizioni;
g) che il corrispettivo è stato pattuito a corpo per cui non rileva il valore de lle ulteriori lavorazioni pretese da controparte.
Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno subito per i lavori eseguiti per porre rimedio ai vizi e alle mancate realizzazioni di controparte.
1.3. Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha proposto in via subordinata domanda ex art. 2041 c.c. per l'ipotesi in cui alcune lavorazioni fossero state ritenute extra contratto.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
La presente controversia h a ad oggetto domanda di adempimento contrattuale, in relazione alla quale il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Inoltre, pur con riferimento al contratto di appalto, ma esprimendo un principio applicabile in via generale, la giurisprudenza ha precisato che “l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto” (Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2017, n. 2303).
2 Ancora, trattandosi preliminare di vendita di ben i immobili, per il contratto è richiesta la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che il contenuto deve risultare dall'accordo stipulato dalle parti, non potendo esser provato in altro modo.
3.1. Ciò premesso, nel caso di specie deve rilevarsi che il contratto, prodotto da entrambe le parti, contiene una descrizione generica dei lavori che l'attore avrebbe dovuto eseguire, rinviando per il dettaglio agli allegati A e B, aventi ad oggetto i computi metrici con l'indicazione di quantitativi, tipologie e valori delle specifiche lavorazioni e forniture (cfr. art. 4 contratto).
Anche per le lavorazioni inerenti il residence in contrada Tramonti, pur in assenza dell'indicazione un allegato nella relativa clausola (lettera C art. 4), si osserva che tra gli allegati al contratto è indicato quello contrassegnato con la lettera C e denominato “computo metrico con l'attribuzione di valori a corpo inerenti la descrizione dei materiali che verranno utilizzati per la realizzazione del locale residence”.
Ancora, l'art. 5 del contratto, con riferimento ai lavori che il convenuto avrebbe dovuto eseguire sulle villette da trasferire, rimanda ad un allegato capitolato.
Ebbene, tutti i citati allegati al contratto non sono stati depositati da alcuna delle parti.
Tale lacuna rende impossibile determinare con esattezza il contenuto della prestazione dell'attore e, in particolare, dei lavori e delle forniture che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere.
Nello specifico, non è possibile stabilire se alcune lavorazioni er ano ulteriori rispetto a contratto (con la connessa necessità di eventuale prova dell'esistenza e del contenuto di una nuova pattuizione ovvero, nel caso di inclusione nell'originario accordo, della loro considerazione a corpo a prescindere dal valore dell e opere), cosa era compreso con l'impianto fotovoltaico (tenuto conto che il convenuto ne contesta l'incompleta realizzazione), se le lamentate incompletezze nella realizzazione dei lavori erano tali ovvero se le opere concretamente a carico dell'attore so no state eseguite, gravando ulteriori incombenti di dettaglio sul convenuto, e, infine, anche con riferimento ai vizi lamentati e specificati nella Ctp del convenuto, la tipologia dei materiali da utilizzare e, quindi, la riconducibilità causale delle prob lematiche alla scarsa qualità dei materiali (eventualmente pattuiti, in tal caso senza responsabilità dell'attore, o da lui prescelti per l'utilizzazione con conseguente assunzione di responsabilità e per detta scelta) o a cattiva esecuzione delle opere.
Allo stesso modo, la carenza del capitolato relativo alle villette da consegnare impedisce di stabilire se le stesse avrebbero dovuto essere consegnate allo stato rustico ovvero complete in ogni parte.
3 In definitiva, in mancanza di una parte essenziale del contratto, necessaria al fine di determinare con precisione il contenuto delle obbligazioni gravanti su entrambe le parti, non
è possibile verificare l'avvenuta esecuzione delle rispettive prestazioni e, conseguentemente, la fondatezza delle reciproche domande di adempimento e di inadempimento, le quali, pertanto, non possono che essere respinte entrambe unitamente alla connesse domande risarcitorie.
Stessa sorte segue, ovviamente, la domanda ex art. 2041 c.c.
4. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, co sì provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Rigetta le domande formulate dal convenuto;
3) Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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