Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Luisolar Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Parola e Andrea Leonforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Alessandria Asti e Cuneo, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliati in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Terzano, Alberto Vella e Desiree Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Tortona, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 126 del 22 aprile 2024, comunicato alla ricorrente a mezzo PEC in data 16 maggio 2024, adottato dal MASE di concerto con il MIC, recante espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto agrivoltaico avente potenza potenziale pari a 60 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, da realizzarsi nei Comuni di Alessandria (AL) e Tortona (AL), della ricorrente, denominato “Tortona 1”, limitatamente alla parte in cui (all''art. 3) subordina l''espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale al rispetto delle condizioni ambientali della Soprintendenza speciale PNRR del Ministero della Cultura, con particolare riferimento alla condizione ambientale 1;
- del richiamato parere tecnico-istruttorio favorevole prot. 29309 del 22 dicembre 2023 espresso dal MIC, Soprintendenza Speciale per il PNRR, con cui è stato espresso parere tecnico istruttorio definitivo favorevole alla pronuncia di compatibilità ambientale condizionato al rispetto di specifiche condizioni, limitatamente all''apposizione della condizione ambientale 1 recante “Il Proponente deve provvedere ad aggiornare in fase di autorizzazione unica la Relazione Agronomica alla luce di quanto disposto dalla Direzione regionale Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, al fine di accertare la piena compatibilità del progetto alla D.G.R. n. 58-7356 del 31 luglio 2023” , e della relativa nota di trasmissione prot. 29311 del 22 dicembre 2023;
-della presupposta D.G.R. n. 58-7356 del 31 luglio 2023 della Regione Piemonte recante “Indicazioni sull''installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021” e relativo Allegato A e successiva modifica adottata con la DGR 26-7599 del 23 ottobre 2023;
-nonché di tutti gli atti precedenti, presupposti e conseguenziali ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti depositati da Luisolar Energy S.r.l. il 13.2.2025:
- del provvedimento prot. 61616 del 17 dicembre 2024, comunicata in pari data a mezzo pec, con cui la Provincia di Alessandria ha comunicato alla ricorrente il rigetto dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio del progetto agrivoltaico della ricorrente denominato “Tortona 1”;
- del verbale di Conferenza di Servizi sincrona del 17 settembre 2024 e dei pareri rilasciati in quella sede;
- della nota prot. 54883 del 12 novembre 2024 con cui la Provincia di Alessandria ha deciso di indire la Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
- per quanto occorrer possa, dei pareri resi dall’Organo Tecnico Provinciale, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo prot. 18219 del 11 dicembre 2024, del parere reso dalla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo nell’ambito della seconda seduta della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
- nonché, dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e che la ricorrente impugna nuovamente;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti depositati da Luisolar Energy S.R.L. il 1.8.2025:
- del provvedimento di sospensione del procedimento di AU per l'impianto agrivoltaico Tortona 1
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente è titolare del progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "Tortona 1", di potenza pari a 60 MW, comprensivo delle relative opere di connessione e localizzato nel territorio dei Comuni piemontesi di Tortona ed Alessandria.
2. La Società qui rappresenta che il suddetto progetto rientra tra le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica dell’Italia inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui all’allegato I-bis del d.lgs. 152/2006 e si colloca interamente all’interno di superfici agricole ricadenti tra le “aree idonee di diritto” ai sensi dell’art. 20 comma 8, lett. c-ter).1 e c-ter.2 del d.lgs. 199/2021, perché prossime ad aree industriali (Interporto di Rivalta Scrivia) ed impianti industriali (fotovoltaico in esercizio) nonché prive di vincoli ostativi.
3. In data 10.01.2022 la proponente ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, breviter , anche MASE) l’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) dell’impianto ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006, corredata della relativa documentazione tecnica e progettuale; la Regione Piemonte ha, quindi, espresso un primo, pertinente parere favorevole, subordinandolo tuttavia alla riclassificazione della totalità dei suoli interessati dalla II alla III classe di capacità d’uso, ritenendo i terreni in classe II non idonei ai sensi della DGR 3-1183/2010; la Società ha presentato, quindi, istanza in tal senso ma, ricevuto il relativo preavviso di diniego, ha rinunciato alla richiesta riclassificazione.
4. Nelle more della definizione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, la Regione Piemonte è nel frattempo intervenuta adottando la DGR. n. 58-7356 del 31.07.2023, recante le “Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021” (doc. 4 ricorrente); il suddetto atto, pur esprimendo un astratto favor nei confronti della diffusione degli impianti agrivoltaici, ne ha in concreto subordinato l’insediamento nelle “aree agricole ad elevato interesse agronomico” al rispetto del c.d. principio di continuità, consistente nell’obbligo di mantenimento in sito di almeno il 70% del valore della produzione agricola negli ultimi 5 anni produttivi.
5. La DGR. n. 58-7356 del 31.07.2023 prevedeva un regime transitorio che escludeva dal proprio ambito di applicazione i procedimenti abilitativi già conclusi e quelli già avviati, fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di chiederne l’applicazione ai procedimenti in corso; successivamente, con la DGR del 23 ottobre 2023, n. 26-7599, sono stati sottratti al nuovo regime anche i progetti rispetto ai quali il proponente aveva già ottenuto ed accettato il preventivo di connessione alla rete.
6. In sede di procedimento di VIA con nota prot. 128973 del 4.8.2023 la Soprintendenza Speciale PNRR ha reso un primo parere tecnico-istruttorio favorevole al Progetto e, ignorando il portato della DGR n. 58-7356, lo ha subordinato al rispetto, tra l’altro, della condizione ambientale 1: “Il Proponente deve provvedere all’ottenimento della riclassificazione dei suoli interessati dal progetto di cui trattasi da classe II a classe III, ferma restando in caso di esito negativo della relativa istanza, la necessità di stralciare dal progetto le porzioni di impianto ricadenti in terreni di classe II” (doc. 11 ricorrente, pag. 12).
7. In data 9.11.2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha rilasciato il proprio, favorevole parere n. 226 al Progetto, confermando il rispetto dei requisiti delle Linee Guida del MASE del giugno 2022 in tema di agrivoltaici e senza apporre condizioni ambientali sull’uso del suolo agricolo (doc. 17 ricorrente); con nota prot. 29309 del 22.12.2023 la Soprintendenza Speciale ha rilasciato un secondo parere tecnico istruttorio favorevole al Progetto, riformulando la condizione ambientale 1 così da obbligare la Società proponente a: “(…) aggiornare in fase di autorizzazione unica la Relazione Agronomica alla luce di quanto disposto dalla Direzione regionale Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, al fine di accertare la piena compatibilità del progetto alla D.G.R. n. 58-7356 del 31 luglio 2023” .
8. Con nota del 5.3.2024, la Società ha contestato la predetta affermazione della Soprintendenza Speciale e, rimarcando la natura non vincolante del parere dalla medesima espresso, ha chiesto al MASE di concludere il procedimento di VIA senza tenere conto della condizione ambientale 1 proposta dalla prima; con il decreto n. 126 del 22.04.2024, il MASE, di concerto con il MIC, ha infine concluso positivamente il procedimento di VIA ma, ignorando i rilievi formulati dalla Società, ha recepito la posizione della Soprintendenza Speciale, confermando l’apposizione della condizione ambientale 1 presente nel relativo parere prot. 29309 del 22.12.2023.
9. Con il ricorso introduttivo notificato e depositato il la Società è insorta avverso il decreto n. 126 del 22.04.202 e gli atti di cui all’epigrafe, proponendo le censure in diritto come di seguito rubricate:
A. Sull’impugnazione del DM n. 126 del 22 aprile 2024 e del presupposto parere della Soprintendenza Speciale PNRR prot. 29309 del 22 dicembre 2023
I. Violazione e falsa applicazione della DGR 58-7356 del 31 luglio 2023 e successiva modifica con DGR 26-7599; violazione e falsa applicazione della DGR 3-1183 del 2010 e del PPR adottato con DCR 233-35836 del 3.10.2017; violazione e falsa applicazione della DGR 75-1148 del 2010; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e carenza di motivazione; travisamento dei presupposti; violazione del principio del legittimo affidamento;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. 28/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 117 cost. ed art. 3 cost. e dei criteri di risoluzione delle antinomie normative; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e delle linee guida nazionali di cui al dm 10 settembre 2010; violazione della direttiva 2018/2001 del parlamento UE e del consiglio e del regolamento UE 2577/2022 come prorogato dal regolamento ue 223/2024; travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità ed arbitrarietà;
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 comma 8 e 22 comma 1 lett. a) del d.lgs. 199/2021 e dell’art. 25 d.lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 17-bis legge 241/1990; manifesta illogicità per tardività del parere del MIC; irragionevolezza eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di motivazione e di istruttoria; illogicità; eccesso di potere per manifesta ingiustizia, contraddittorietà estrinseca, disparità di trattamento; violazione dell’art.97 cost. e del principio del buon andamento della p.a.; violazione dei principi di leale collaborazione tra p.a. e privato e buona fede;
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 d.lgs. 152/2006 violazione e falsa applicazione dell’art. 9 cost.; carenza di motivazione e di istruttoria; irragionevolezza e difetto di proporzionalità; travisamento dei presupposti; violazione del principio del buon andamento della p.a.;
B. Sull’impugnazione della DGR 58-7356 del 31 luglio 2023 della Regione Piemonte, come modificata con la DGR 26-7599
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ed art. 20 d.lgs. 199/2021 nonché dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e del dm 10.9.2010; violazione dell’art. 117 commi 1 3 cost. e degli artt. 3, 97 cost.; carenza di potere ed irragionevolezza; contraddittorietà;
VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 199/2021 e dell’art. 65 dl 1/2012; violazione delle linee guida in materia di 26 agrivoltaico del mite; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, difetto di motivazione e disparità di trattamento;
VII. Violazione e falsa applicazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e comunitaria (protocollo di Kyoto, direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001 e 2023/2413, piano repower EU, regolamento UE 2577/2022 e regolamento UE 2024/233); eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere.
10. Si sono costituiti la Regione Piemonte, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo e il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica.
11. A seguito del deposito del ricorso introduttivo, in data 7.6.2024 la Società ha presentato alla Provincia di Alessandria l’istanza per la riattivazione del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’Impianto (doc. 33 ricorrente); l’Ente locale, superato in contraddittorio con la parte l’iniziale convincimento che il mancato aggiornamento della relazione agronomica ostasse alla procedibilità dell’istanza, ha avviato il pertinente procedimento convocando la prima seduta della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 17.09.2024 (doc. 36 ricorrente); in sede di conferenza venivano acquisiti sia i pareri delle amministrazioni partecipanti sia le note fatte pervenire dalla locale Soprintendenza, le quali, pur ammettendo in premessa che l’Ente formulante in ultimo indicato non aveva titolo a partecipare al procedimento provinciale, in ragione della partecipazione del MIC alla procedura di VIA nazionale, ricordavano alla Provincia l’obbligo della Società di ottemperare alla condizione ambientale 1 del decreto n. 126/2024 in fase di autorizzazione unica (doc. 28-bis ricorrente); la Regione Piemonte rilasciava il proprio parere affermando che la documentazione depositata dalla ricorrente non avrebbe consentito la verifica del rispetto ai requisiti della DGR 58-7356 (doc. 28-ter ricorrente); la Provincia procedente concludeva la seduta preannunciando una richiesta di chiarimenti alla Soprintendenza sulla tempistica dell’ottemperanza alla condizione ambientale 1 e assegnando alla Società il termine di 30 giorni per il deposito di chiarimenti ed integrazioni documentali vertenti sul contenuto dei pareri acquisiti.
12. In data 19.09.2024 la Società presentava parallelamente al MASE un’istanza di riesame in autotutela del decreto adottato, chiedendo lo stralcio della condizione ambientale 1 (doc. 31 ricorrente) segnalando che in relazione ad un diverso progetto, ritenuto analogo, l’amministrazione statale si era determinata sul punto in senso favorevole al relativo proponente.
13. Con nota prot. 54883 del 12.11.2024, la Provincia, ricevuta la documentazione integrativa, ha convocato una seconda seduta della Conferenza di servizi in forma asincrona, fissando il termine del 2.12.2024 per l’espressione dei pareri di competenza da parte degli enti coinvolti; con nota prot. 61616 del 17.12.2024 la medesima autorità ha quindi comunicato alla Società deducente che “dall’esame dei […] pareri è emerso che permangono criticità alle quali la Ditta non ha fornito adeguata risposta con le integrazioni trasmesse, e pertanto la Conferenza dei Servizi, nel prenderne atto, ritiene non sussistano le condizioni per la conclusione favorevole del procedimento” , trasmettendo copia dei pareri rilasciati dai vari enti.
14. La Società, ritenendo tale nota espressiva del definitivo diniego dell’Ente, ha gravato la medesima con i primi motivi aggiunti di ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, censurando del pari il contegno inerte del MASE al cospetto dell’istanza di autotutela presentata; le doglianze, raggruppate in tre distinti nuclei censori, sono rubricate come di seguito:
A. Sull’illegittimità in via derivata del diniego della Provincia e dei relativi atti presupposti;
B. Sull’illegittimità in via autonoma del diniego della Provincia e dei relativi atti presupposti:
I. Violazione e falsa applicazione della direttiva UE 2014/52, degli artt. 5 lett. o-quater, 25 e 28 del d.lgs. 152/2006, dell’art. 12 comma 3-bis d.lgs. 387/2003; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2-bis, 14-bis e 14 ter della legge 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei presupposti, contraddittorietà; violazione del divieto di aggravio del procedimento; violazione del principio di proporzionalità;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ed art. 20 d.lgs. 199/2021 nonché dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e del dm 10.9.2010; violazione dell’art. 117 commi 1 e 3 cost. e degli artt. 3, 97 cost.; carenza di potere ed irragionevolezza; contraddittorietà; violazione del divieto di aggravio del procedimento;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ed art. 20 d.lgs. 199/2021 nonché dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e del dm 10.9.2010; violazione dell’art. 117 commi 1 e 3 cost. e degli artt. 3, 97 cost.; carenza di potere ed irragionevolezza; contraddittorietà; violazione del divieto di aggravio del procedimento;
IV. Violazione, falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; carenza di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; violazione del principio di buon andamento della p.a;
V. Violazione e falsa applicazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e comunitaria (protocollo di Kyoto, direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001 e 2023/2413, piano repower EU, regolamento UE 2577/2022 e regolamento UE 2024/233); eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere;
C. Sull’azione avverso il silenzio inadempimento del MASE:
VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 2-bis e 3 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.; violazione degli artt. 3 e 97 della cost e dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e del buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per discriminatorietà ed illogicità; ingiustizia manifesta.
15. Si è costituita in giudizio la Provincia di Alessandria, eccependo la natura meramente endoprocedimentale della nota gravata.
16. All’esito della camera di consiglio del 6.3.2025 questo Tribunale con ordinanza n. 97/2025 ha respinto l’istanza cautelare, esprimendo la motivazione di seguito trascritta: “Atteso che, con istanza cautelare formulata nell’ambito dei motivi aggiunti di ricorso depositati in giudizio il 13.2.2025, la Società ricorrente ha chiesto la sospensione della nota datata 17.12.2024 con cui la Provincia intimata, nell’ambito della vicenda autorizzatoria dell’impianto agrivoltaico di cui è causa, le ha comunicato che la “Conferenza dei Servizi … ritiene non sussistano le condizioni per la conclusione favorevole del procedimento”; Considerato che l’istruendo procedimento preordinato all’assenso di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 adotta il modulo della conferenza di servizi decisoria, cui si applicano tanto la pertinente disciplina di cui agli articoli 14 e ss. della legge n. 241/1990 quanto gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto;
Rilevato, pertanto, che la comunicata determinazione conclusiva della conferenza e, a maggior ragione, le prodromiche valutazioni espresse dalle amministrazioni ivi partecipanti, paiono assumere non lesiva valenza endoprocedimentale;
Considerato che il superiore approdo ricostruttivo pare trovare conforto sia nel disposto di cui all’art. 14 bis co. 5 della L. 241/1990, a mente del quale “la determinazione di conclusione negativa della conferenza produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis”, sia nella espressa, ulteriore comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza inviata dalla Provincia intimata il 26.2.2025, rispetto alla quale i termini per l’esercizio del contraddittorio da parte della destinataria non sono ancora decorsi (doc. 7 Provincia);” .
17. Dopo la proposizione del primo atto di motivi aggiunti, con nota del 26.02.2025 la Provincia ha comunicato alla Società il preavviso di rigetto dell’istanza di autorizzazione unica, cui l’interessata ha replicato con le osservazioni del 7.3.2025, trasmesse dall’autorità procedente agli altri enti coinvolti nel procedimento con nota del 21.03.2025; con successiva nota prot. 3533 del 27.06.2025 la Provincia ha, quindi, disposto l’immediata sospensione del procedimento di autorizzazione unica sulla base della presunta necessità della previa definizione del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali 1) e parzialmente 2) apposte nel decreto di VIA da soddisfare ante operam (doc. 43 ricorrente).
18. Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6160 del 14.07.2025, ha annullato su ricorso in appello di altro operatore la D.G.R. n. 58-7356 del 31.07.2023; con Decreto n.512 del 02.09.2025 il MASE ha annullato e sostituito il precedente, gravato Decreto n.126 del 22.04.2024, espungendo la condizione ambientale 1 fondata sulla delibera regionale annullata.
19. Con secondo atto di motivi aggiunti la Società ha gravato la nota soprassessoria in ultimo adottata dalla Provincia di Alessandria, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare sulla base delle doglianze come di seguito rubricate:
A. Sull’illegittimità in via autonoma del provvedimento di sospensione adottato dalla Provincia:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ed art. 20 comma 8 d.lgs. 199/2021 nonché dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e del dm 10.9.2010; violazione dell’art. 117 commi 1 e 3 cost. e degli artt. 3, 97 cost.; carenza di potere ed irragionevolezza; contraddittorietà; violazione del divieto di aggravio del procedimento;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2-bis, 2 e 10-bis della legge 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei presupposti, contraddittorietà; violazione del divieto di aggravio del procedimento; violazione del principio di proporzionalità e del buon andamento della p.a.;
B. Sull’illegittimità in via derivata del provvedimento di sospensione adottato dalla Provincia per illegittimità dei pareri ivi richiamati.
Sull’illegittimità del parere della Soprintendenza:
III. Violazione e falsa applicazione della direttiva ue 2014/52, degli artt. 5 lett. o-quater, 25 e 28 del d.lgs. 152/2006, dell’art. 12 comma 3-bis d.lgs. 387/2003; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà;
Sull’illegittimità del parere della Regione:
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ed art. 20 comma 8 d.lgs. 199/2021 nonché dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e del dm 10.9.2010; violazione dell’art. 117 commi 1 e 3 cost. e degli artt. 3, 97 cost.; carenza di potere ed irragionevolezza; contraddittorietà; violazione del divieto di aggravio del procedimento;
Sull’illegittimità del parere (non conosciuto) della Provincia in tema di disponibilità degli immobili:
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e del dm 10.9.2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge 590/1965 ed art. 7 legge 817/1971; eccesso di potere per irragionevolezza; contraddittorietà; carenza di motivazione e travisamento dei presupposti;
Sull’illegittimità del parere prot. 16706 del 31 marzo 2025 della Provincia – Direzione Ambiente Viabilità 1:
VI. Violazione e falsa applicazione del dpr 327/2001; eccesso di potere per irragionevolezza; contraddittorietà; carenza di motivazione e travisamento dei presupposti;
Sull’illegittimità del parere acustico reso dalla Provincia:
VII. Violazione e falsa applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447; eccesso di potere per irragionevolezza; contraddittorietà; carenza di motivazione e travisamento dei presupposti;
Sull’illegittimità del parere reso dal Comune di Tortona:
VIII. Violazione e falsa applicazione del 10 settembre 2010 e dell’art. 12 d.lgs. 387/2003; eccesso di potere per irragionevolezza; contraddittorietà; carenza di motivazione e travisamento dei presupposti.
20. All’esito della camera di consiglio del 9.09.2025 questo Tribunale ha accolto con ordinanza n. 399/2025 l’istanza cautelare, così argomentando: “Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6160 del 14 luglio 2025, con cui è stata annullata la deliberazione della Giunta Regionale piemontese n. 58 – 7356 del 31 luglio 2023, così come modificata dalla delibera 23 ottobre 2023 n. 26 – 7599.
Visto il decreto n. 512 del 2.9.2025 con cui il MASE, in ragione della citata sopravvenienza, ritiene opportuna la “revoca del Decreto Ministeriale n. 164 del 27 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'emanazione del nuovo provvedimento di compatibilità ambientale, con stralcio della condizione n. 1 parere del Ministero della Cultura prot. MIC_SS-PNRR n. 29309-P del 22 dicembre 2023”, ivi provvedendo in tal senso.
Considerato che, alla luce del precedente giurisprudenziale citato e del relativo recepimento nella sequenza procedimentale qui contestata (doc. 56 ricorrente), la nota provinciale del 27.6.2025 impugnata con i motivi aggiunti depositati il 1.8.2025 conserva efficacia lesiva nella sola parte in cui dispone la sospensione del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 co. 3 del d. lgs. n. 387/2003, sino all’avvio e alla conclusione presso il MASE della verifica ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. n. 152/2006 di ottemperanza all’originaria condizione ambientale n. 2 del decreto di VIA, invitando la Società ricorrente a presentare pertinente istanza.
Ritenuto che, all’esito del sommario esame proprio della presente fase cautelare, i motivi aggiunti depositati il 1.8.2025 paiano assistiti da una favorevole prognosi di accoglimento, stante l’apparente contrarietà del gravato atto soprassessorio provinciale al generale principio di non aggravamento del procedimento amministrativo esplicitato dall’art. 1 co. 2 della L. n. 241/1990, cui si aggiunge l’apparente illogicità insista nella misura contestata, laddove condiziona il prosieguo dell’iter di rilascio dell’autorizzazione unica all’approfondimento di profili di impatto ambientale che sembrano pertenere alla fase progettuale esecutiva ante operam, successiva a quella definitiva oggetto di vaglio ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione unica.
Ritenuto altresì sussistente il paventato periculum in mora, in ragione del potenzialmente non superabile empasse imposto dal provvedimento provinciale gravato.
Ritenuto, pertanto, di assentire alla richiesta misura cautelare, con sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento soprassessorio provinciale, cui consegue l’obbligo a carico della suddetta Amministrazione di riprendere l’iter amministrativo volto al rilascio della richiesta autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 co. 3 del d. lgs. n. 387/2003” .
21. L’iter del procedimento è stato quindi riavviato, in ottemperanza alla trascritta ordinanza.
22. La Provincia di Alessandria con memoria depositata il 12.1.2026 ha eccepito: l’inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’avvenuta revoca del Decreto MASE citato e l’annullamento in sede giurisdizionale della presupposta deliberazione regionale; l’inammissibilità del primo atto di motivi aggiunti, essendo l’atto ivi impugnato privo di portata lesiva, come in tesi già acclarato da questo TAR con l’ordinanza cautelare n. 97/2025 di reiezione della domanda di sospensiva, nonché, comunque, superato dagli atti successivi con conseguente, sopravvenuta carenza di interesse; l’inammissibilità ( rectius improcedibilità) del secondo atto di motivi aggiunti, stante l’avvenuto riavvio del procedimento ed il conseguente superamento della disposta sospensione dello stesso.
23. La Società, con memoria depositata il 12.1.2026, ha espressamente riconosciuto che “successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo e degli atti di motivi aggiunti, è venuto meno l’interesse all’annullamento degli atti gravati dal momento che la condizione ambientale 1) è stata espunta dal MASE ed il procedimento di autorizzazione unica è stato riavviato dalla Provincia, ancorché ingiustificatamente non ancora concluso”. Il MASE, infatti, vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6160 del 14 luglio 2025, con cui è stata annullata la deliberazione della Giunta Regionale piemontese n. 58 – 7356 del 31 luglio 2023, così come modificata dalla delibera 23 ottobre 2023 n. 26 – 7599, ha revocato con decreto n. 512 del 2.9.2025 il precedente Decreto Ministeriale n. 164 del 27 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, , con stralcio della condizione n. 1 parere del Ministero della Cultura prot. MIC_SS-PNRR n. 29309-P del 22 dicembre 2023. La deducente, tuttavia, ha rappresentato che, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., il venire meno dell’interesse all’annullamento non determina il venir meno dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati in quanto la Società intende riservarsi il diritto di chiedere alla Provincia il risarcimento del danno cagionato dall’illegittima sospensione del procedimento di autorizzazione unica.
24. La difesa erariale con memoria depositata il 12.1.2026 ha dato atto che il MASE con Decreto n.512 del 02.09.2025 ha annullato e sostituito il precedente, gravato Decreto n.126 del 22.04.2024, espungendo la condizione ambientale 1 fondata sulla D.G.R. n. 58-7356 del 31.07.2023 annullata dal Consiglio di Stato, insistendo per la correttezza dell’agire amministrativo.
25. All’esito dell’ulteriore scambio di scritti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12.02.2026.
26. In via preliminare il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti gravati con il ricorso principale e con i primi e i secondi motivi aggiunti, espressa dalla Società ricorrente nella memoria depositata il 12.1.2026, la quale si estende implicitamente alla domanda di declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE sull’istanza di autotutela formulata dalla Società. Tali domande di annullamento e di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento amministrativo vanno, pertanto, dichiarate improcedibili. La deducente ha, tuttavia, chiarito di avere ancora interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti gravati ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a, poiché la stessa si è riservata il diritto di chiedere alla Provincia il risarcimento del danno cagionato dall’illegittima sospensione del procedimento di autorizzazione unica.
27. Tanto premesso, in applicazione del principio della ragione più liquida, va accertata l’illegittimità della condizione ambientale 1 contenuta nel Decreto MASE n. 126 del 22.04.2024, in parte qua gravato con il ricorso introduttivo, in quanto affetta da invalidità mutuata dalla D.G.R. n. 58-7356 del 31.07.2023, a sua volta annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6160 del 14.07.2025. Tanto, in assorbente accoglimento del V motivo di ricorso, con cui la parte, nell’impugnare proprio la DGR 58-7356, aveva correttamente dedotto che “la condizione ambientale 1 richiamata dal decreto 126/2024 è illegittima perché, a sua volta, è illegittima la DGR 58-7356 qui impugnata” in quanto “le Regioni non possono intervenire sovrapponendo la propria disciplina al regime transitorio stabilito dal comma 8 dell’art. 20 che è stato introdotto proprio essere di immediata ed uniforme applicazione ed imprimere un’accelerazione nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica” .
28. I primi motivi aggiunti di ricorso vanno, invece, dichiarati in parte inammissibili, in quanto rivolti avverso atti endoprocedimentali privi di efficacia lesiva, come eccepito dalla difesa provinciale e rilevato da questo Tribunale in sede cautelare con ordinanza di rigetto n. 97/2025; l’ultima, relativa censura, appuntata sulla pretesa illegittimità del silenzio del MASE sull’istanza di autotutela, va, invece, dichiarata improcedibile, in quanto superata dal successivo contegno procedimentale dell’amministrazione statale, come implicitamente riconosciuto dalla stessa ricorrente in sede di memoria depositata il 12.01.2026.
29. La nota prot. 35355 del 27.06.2025 della Provincia di Alessandria gravata con i secondi motivi aggiunti è, invece, illegittima, meritando piena conferma nella presente sede di merito le considerazioni espresse in sede cautelare con ordinanza n. 399/2025; in particolare, va riaffermata la contrarietà del gravato atto soprassessorio provinciale al generale principio di non aggravamento del procedimento amministrativo esplicitato dall’art. 1 co. 2 della L. n. 241/1990, nonché la relativa intrinseca illogicità, laddove ha condizionato il prosieguo dell’iter di rilascio dell’autorizzazione unica all’approfondimento di profili di impatto ambientale che pertengono alla fase progettuale esecutiva ante operam , successiva a quella definitiva oggetto di vaglio ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione unica
30. Le spese di lite devono trovare compensazione tra le parti vista la particolarità e complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui primi e sui secondi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- quanto al ricorso principale, dichiara improcedibile la domanda di annullamento e accerta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 126 del 22.04.2024;
- dichiara in parte inammissibili e in parte improcedibili i primi motivi aggiunti;
- quanto ai secondi motivi aggiunti, dichiara improcedibile la domanda di annullamento e accerta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità della nota prot. 35355 del 27.06.2025 della Provincia di Alessandria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA CC, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | IA CC |
IL SEGRETARIO