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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice OR Di ER, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3047/2017 R.G.A.C. promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Federica Parte_1
Bianchi
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], CP_1 CP_2
nata a [...] il [...] e , nato Sant'Alessio in Controparte_3 CP_4
Aspromonte il 21.4.1933, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pizzuto
PARTE CONVENUTA nonché contro nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_5
BI
PARTE CONVENUTA
e nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_6 CP_7
29.11.1945, nato a [...] il [...], nato a CP_8 Controparte_9
Sarzana il 15.09.2000, nato a [...] il [...], Controparte_10 [...] nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_11 CP_12 [...]
nata in [...] il [...], nato in [...] Controparte_13 CP_14 il 01.03.1969, nata in [...] il [...], nato a CP_15 Controparte_16
AS UL il 21.12.1954, nata a [...] il [...], CP_17 nata a [...] il [...], , nato a [...] il CP_18 CP_19
01.03.1950 e , nata a [...] il [...] CP_20
CONVENUTI CONTUMACI
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
1 “In via preliminare: Voglia rimettere in istruttoria la presente causa al fine di provvedere a nominare un CTU, come già richiesto nelle proprie prime memorie ex art 183 cpc del 22.03.21, al fine di suddividere la porzione di corte oggetto di usucapione, allo scopo di assegnare un distinto mappale che possa essere usucapito da parte attrice;
Per poi, in via principale: … ogni istanza, eccezione e deduzione avversa respinte, Voglia così provvedere: accertare e dichiarare che il bene immobile di cui in parte motiva spetta in piena ed esclusiva proprietà alla concludente nata a [...]
Sarzana il 12.09.1966 (C.F. ), per intervenuta usucapione ultraventennale, CodiceFiscale_1 autorizzare l'attrice ad effettuare il frazionamento della piccola porzione terminale del terreno identificato al NCEU del Comune di Sarzana nel foglio 43, dal mappale 172 della superfice di 61,50 mq, antistante il mappale 171 e ad intestarne il subalterno mappale ad essa esponente, con vittoria di spese legali e rimborso spese CTU di entrambe (anche quella redatta dalla EO ” Per_1
Per e altri: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, provvedere come segue: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
con vittoria di spese e competenze di causa”
Per CP_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio nel novembre del 2017, deducendo di essere da oltre venti Pt_1 anni, senza l'opposizione di alcuno, nell'esclusivo, pubblico e ininterrotto possesso nella porzione terminale, della superficie di circa 60 mq, del più ampio terreno identificato nel N.C.E.U. del Comune di Sarzana al Foglio 43, Mappale 172, in particolare della parte di esso prospiciente il proprio fabbricato di cui al Mappale 171.
Secondo quanto prospettato, nel periodo di interesse l'attrice avrebbe: recintato l'area a proprie spese;
curato la manutenzione della stessa, effettuando anche lavori di piastrellamento;
utilizzato quello spazio in via esclusiva, con la sua famiglia, organizzandovi per esempio varie feste o pranzi tra amici
(anche un matrimonio), parcheggiandovi le autovetture e posizionandovi vasi di piante e fiori;
il tutto senza che altre persone vi abbiano mai fatto accesso o esercitato un qualche passaggio.
L'atto di citazione è stato inizialmente notificato: al comproprietario del già citato mappale 171
( coniuge separato di , rimasto contumace in giudizio;
alle proprietarie degli altri CP_6 Pt_1 due immobili ai quali il bene risulta essere catastalmente accessorio: quanto al mappale 167 e CP_1 quanto al mappale 179. CP_5
2 Entrambe le convenute costituendosi si sono opposte alla domanda avversaria, evidenziando in particolare come la porzione in oggetto sia in realtà connessa al resto della corte senza divisioni di sorta e sia attraversata e utilizzata da tutte le persone che facciano ordinariamente accesso ai fabbricati adiacenti;
avendo anche fatto rilevare l'esistenza in loco dell'attacco di una conduttura CP_5 dell'acqua proveniente dal Canale Lunense, usata per annaffiare le piante.
Il bene, così come la più ampia corte, sono ben descritti, anche fotograficamente, nella CTU disposta in corso di causa, a firma della geom. alle cui risultanze può qui farsi rinvio (cfr. elaborato Per_1 depositato in data 19.8.2019).
La porzione di specifico interesse (“area scoperta di forma trapezia completamente pavimentata in elementi laterizi, decorata con marmi perimetrali e cornice centrale in marmo che racchiude ulteriore pavimentazione posata a spina di pesce”) è quella evidenziata con campitura quadrettata a linea rossa nel grafico allegato sub 20 alla perizia, comprensiva del marciapiedi sul quale hanno uscita le due porte finestre dell'abitazione di e dei due gradini che sul lato est consentono di salire Pt_1
a una corte (lastricata e coperta da tettoia in legno) appartenente ad altro mappale, il 188, già di proprietà dell'attrice; al confine sul lato sud vi è altro terreno di pertinenza del fabbricato attoreo, adibito a giardino, delimitato da cordolo murario e steccato in legno (mappale 322).
Considerato il mappale 172, sulla scorta della CTU, comune a tutti i fabbricati confinanti (e non solo a quelli indicati in atto di citazione), con provvedimento in data 31.10.2019 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti, appunto, degli altri soggetti titolari di diritti su quegli immobili, come individuati in perizia.
Nessuno di questi si è costituto in giudizio ad eccezione di e i quali hanno poi CP_2 CP_3 aderito alle difese di , depositando gli atti successivi unitamente all'originaria convenuta. CP_1
La causa, istruita mediante l'ascolto dei testimoni indicati dalle parti sui capitoli di prova ammessi
(cfr. ordinanza del 3.1.2022), oltre che procedendo all'interrogatorio formale di due dei contumaci,
e (cfr. verbali d'udienza del 24.5.2022, del 5.10.2022, Controparte_6 Controparte_10 dell'8.5.2023 e del 12.7.2023), viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda proposta non meriti accoglimento.
In termini generali, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, di godere della cosa comune in modo particolare e più intenso, servendosene nella sua interezza, anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità; tanto purché non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
3 Da tale principio discende il costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, per cui nella materia qui di interesse si afferma che (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 6452/2025; si veda anche, tra le altre, Cass. ord. n. 24781/2017): “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune”.
Analogamente, sotto altro punto di vista, può richiamarsi Cass. n. 11903/2015: “In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione
è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva”.
Non è, dunque, sufficiente l'uso esclusivo della cosa comune (ciò che di per sé, come visto, è già ricompreso tra le facoltà spettanti al singolo comproprietario); è, invece, necessario che il soggetto con l'immobile instauri una relazione di fatto “inconciliabile” con le possibilità di godimento degli altri comunisti.
Ebbene, nel caso di specie non risulta che nel periodo di interesse, abbia posseduto nei Pt_1 termini richiesti.
Al riguardo va, anzitutto, evidenziata la stessa conformazione dei luoghi, quale risultante sulla scorta delle varie fotografie in atti: la porzione di bene oggetto della domanda attorea non è fisicamente separata dalla restante corte, da quel lato essendo, cioè, liberamente accessibile, in assenza di recinzioni o altre delimitazioni.
Su di essa, poi, non sono state realizzate opere stabili di trasformazione in ipotesi incompatibili dal punto di vista oggettivo con la possibilità di esercizio dei diritti altrui.
Tale non è certamente la posa delle piastrelle (completata intorno al 2000, come riferito dal teste
, trattandosi di intervento di miglioria rilevante per lo più dal punto di vista estetico, così Tes_1 come il posizionamento dei vasi di piante.
Quanto al marciapiede e ai due gradini già descritti, funzionali al godimento dei confinanti bene di proprietà esclusiva dell'attrice, tali manufatti riguardano porzioni marginali del bene e, invero, appaiono analoghi a quanto esistente in altre zone della solita corte, come riscontrato dal CTU.
4 Venendo alle attività svolte sul bene di causa nel corso degli anni da parte di e dei suoi Pt_1 famigliari - pur in via tendenzialmente esclusiva, secondo quanto in sostanza confermato dall'istruttoria orale svolta in corso di giudizio - va osservato che sono state poste in essere occupazioni solo temporanee dello spazio in questione, per esempio con sedie e tavoli, per pranzi, cene o ricevimenti, per la durata di quelle singole specifiche occasioni.
Merita, invece, apposita considerazione il fatto del parcheggio sistematico dell'auto.
Anche tale comportamento, tuttavia, non pare di per sè decisivo ai presenti fini.
Sul punto, fermo il richiamo a quanto affermato in via generale da da Cass. n.10894/2013, possono richiamarsi due circostanze di rilievo.
La prima è la prassi emersa, a conferma di quanto dedotto dai convenuti e riscontrato anche dal CTU
(“l'entratore ha natura carrabile e l'ex aia, oggi trasformatasi in mero distacco tra edifici, viene utilizzata per la sosta di autoveicoli dei residenti che non dispongono di aree scoperte pertinenziali”) per cui anche altri proprietari o conduttori dei fabbricati confinanti sono soliti utilizzatr lo spazio prospiciente la loro abitazione per parcheggiare i mezzi;
ciò che permette di contestualizzare anche dal punto di vista soggettivo la condotta dell'attrice in senso differente da quanto prospettato.
Si vedano sul punto, per esempio, le dichiarazioni testimoniali rese da - “io vivo in Testimone_2 via Cisa Interna dal settembre del 1990 … io e mio marito parcheggiamo le nostre auto nella corte interna, di fronte all'entrata della nostra abitazione … di regola ognuno parcheggia davanti alla sua abitazione”, - “nel cortile di causa io ho sempre parcheggiato la mia auto, in posizione Tes_3 adiacente alla casa in modo che non ostacoli nessun passaggio di altre macchine … anche la mia vicina che pure vive in affitto da mia cugina e il suo marito parcheggiano lì… parcheggiamo in fila…
Abbiamo cercato di metterci ognuno nel proprio angolino in modo da non disturbare … non mi risulta che ci siano mai state discussioni sulla questione dei parcheggi, quanto al cortile” e Tes_4
- “nella corte io ho visto parcheggiate la macchina della sig.ra davanti al suo portone e Tes_2 quella della sig.ra in questa parte di corte”. Pt_1
La seconda è l'assenza in loco di opere, artificiali o naturali, visibili e obiettivamente destinate a quella funzione.
Ebbene, valutato il complesso degli elementi a disposizione, si ribadisce che nella specie difettano i presupposti per fondare la domanda, stante l'assenza di prova del fatto che l'attrice abbia svolto sul bene attività idonea ad attrarlo nella sua sfera di materiale ed esclusiva disponibilità, così impedendo la possibilità di un concorrente, pur parziale e saltuario, esercizio del diritto da parte degli altri comproprietari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 5.200,00 euro) e dell'attività
5 processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del valore massimo per quella istruttoria.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per operare l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del suddetto D.M.
L'importo così liquidato è comprensivo (ai sensi della tabella 25 bis) delle spese per le mediazioni, considerate le sole fasi di negoziazione (tre per due per ). CP_5 CP_1
infine, ha documentato esborsi costituiti dalle spese per il proprio CT (cfr. Cass. n. CP_5
24188/2021).
Il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con apposito decreto in data 31.10.2019, viene posto a carico della sola attrice, per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle due parti convenute Parte_1 costituite, liquidate: quanto a in 672,50 euro per esborsi e 3.827,00 euro per compenso CP_5 di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
quanto a , e in CP_1 CP_2 CP_3
170,00 euro per esborsi e 3.544,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
dichiara non ripetibili le spese nei rapporti tra e i contumaci;
Pt_1 pone il costo di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso alla Spezia il 10.11.2025
Il Giudice
OR Di ER
6
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice OR Di ER, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3047/2017 R.G.A.C. promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Federica Parte_1
Bianchi
PARTE ATTRICE
c o n t r o
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], CP_1 CP_2
nata a [...] il [...] e , nato Sant'Alessio in Controparte_3 CP_4
Aspromonte il 21.4.1933, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Pizzuto
PARTE CONVENUTA nonché contro nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_5
BI
PARTE CONVENUTA
e nato a [...] il [...], nata a [...] il Controparte_6 CP_7
29.11.1945, nato a [...] il [...], nato a CP_8 Controparte_9
Sarzana il 15.09.2000, nato a [...] il [...], Controparte_10 [...] nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], CP_11 CP_12 [...]
nata in [...] il [...], nato in [...] Controparte_13 CP_14 il 01.03.1969, nata in [...] il [...], nato a CP_15 Controparte_16
AS UL il 21.12.1954, nata a [...] il [...], CP_17 nata a [...] il [...], , nato a [...] il CP_18 CP_19
01.03.1950 e , nata a [...] il [...] CP_20
CONVENUTI CONTUMACI
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
1 “In via preliminare: Voglia rimettere in istruttoria la presente causa al fine di provvedere a nominare un CTU, come già richiesto nelle proprie prime memorie ex art 183 cpc del 22.03.21, al fine di suddividere la porzione di corte oggetto di usucapione, allo scopo di assegnare un distinto mappale che possa essere usucapito da parte attrice;
Per poi, in via principale: … ogni istanza, eccezione e deduzione avversa respinte, Voglia così provvedere: accertare e dichiarare che il bene immobile di cui in parte motiva spetta in piena ed esclusiva proprietà alla concludente nata a [...]
Sarzana il 12.09.1966 (C.F. ), per intervenuta usucapione ultraventennale, CodiceFiscale_1 autorizzare l'attrice ad effettuare il frazionamento della piccola porzione terminale del terreno identificato al NCEU del Comune di Sarzana nel foglio 43, dal mappale 172 della superfice di 61,50 mq, antistante il mappale 171 e ad intestarne il subalterno mappale ad essa esponente, con vittoria di spese legali e rimborso spese CTU di entrambe (anche quella redatta dalla EO ” Per_1
Per e altri: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, provvedere come segue: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
con vittoria di spese e competenze di causa”
Per CP_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio nel novembre del 2017, deducendo di essere da oltre venti Pt_1 anni, senza l'opposizione di alcuno, nell'esclusivo, pubblico e ininterrotto possesso nella porzione terminale, della superficie di circa 60 mq, del più ampio terreno identificato nel N.C.E.U. del Comune di Sarzana al Foglio 43, Mappale 172, in particolare della parte di esso prospiciente il proprio fabbricato di cui al Mappale 171.
Secondo quanto prospettato, nel periodo di interesse l'attrice avrebbe: recintato l'area a proprie spese;
curato la manutenzione della stessa, effettuando anche lavori di piastrellamento;
utilizzato quello spazio in via esclusiva, con la sua famiglia, organizzandovi per esempio varie feste o pranzi tra amici
(anche un matrimonio), parcheggiandovi le autovetture e posizionandovi vasi di piante e fiori;
il tutto senza che altre persone vi abbiano mai fatto accesso o esercitato un qualche passaggio.
L'atto di citazione è stato inizialmente notificato: al comproprietario del già citato mappale 171
( coniuge separato di , rimasto contumace in giudizio;
alle proprietarie degli altri CP_6 Pt_1 due immobili ai quali il bene risulta essere catastalmente accessorio: quanto al mappale 167 e CP_1 quanto al mappale 179. CP_5
2 Entrambe le convenute costituendosi si sono opposte alla domanda avversaria, evidenziando in particolare come la porzione in oggetto sia in realtà connessa al resto della corte senza divisioni di sorta e sia attraversata e utilizzata da tutte le persone che facciano ordinariamente accesso ai fabbricati adiacenti;
avendo anche fatto rilevare l'esistenza in loco dell'attacco di una conduttura CP_5 dell'acqua proveniente dal Canale Lunense, usata per annaffiare le piante.
Il bene, così come la più ampia corte, sono ben descritti, anche fotograficamente, nella CTU disposta in corso di causa, a firma della geom. alle cui risultanze può qui farsi rinvio (cfr. elaborato Per_1 depositato in data 19.8.2019).
La porzione di specifico interesse (“area scoperta di forma trapezia completamente pavimentata in elementi laterizi, decorata con marmi perimetrali e cornice centrale in marmo che racchiude ulteriore pavimentazione posata a spina di pesce”) è quella evidenziata con campitura quadrettata a linea rossa nel grafico allegato sub 20 alla perizia, comprensiva del marciapiedi sul quale hanno uscita le due porte finestre dell'abitazione di e dei due gradini che sul lato est consentono di salire Pt_1
a una corte (lastricata e coperta da tettoia in legno) appartenente ad altro mappale, il 188, già di proprietà dell'attrice; al confine sul lato sud vi è altro terreno di pertinenza del fabbricato attoreo, adibito a giardino, delimitato da cordolo murario e steccato in legno (mappale 322).
Considerato il mappale 172, sulla scorta della CTU, comune a tutti i fabbricati confinanti (e non solo a quelli indicati in atto di citazione), con provvedimento in data 31.10.2019 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti, appunto, degli altri soggetti titolari di diritti su quegli immobili, come individuati in perizia.
Nessuno di questi si è costituto in giudizio ad eccezione di e i quali hanno poi CP_2 CP_3 aderito alle difese di , depositando gli atti successivi unitamente all'originaria convenuta. CP_1
La causa, istruita mediante l'ascolto dei testimoni indicati dalle parti sui capitoli di prova ammessi
(cfr. ordinanza del 3.1.2022), oltre che procedendo all'interrogatorio formale di due dei contumaci,
e (cfr. verbali d'udienza del 24.5.2022, del 5.10.2022, Controparte_6 Controparte_10 dell'8.5.2023 e del 12.7.2023), viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda proposta non meriti accoglimento.
In termini generali, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, di godere della cosa comune in modo particolare e più intenso, servendosene nella sua interezza, anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità; tanto purché non ne venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
3 Da tale principio discende il costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, per cui nella materia qui di interesse si afferma che (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 6452/2025; si veda anche, tra le altre, Cass. ord. n. 24781/2017): “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune”.
Analogamente, sotto altro punto di vista, può richiamarsi Cass. n. 11903/2015: “In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione
è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva”.
Non è, dunque, sufficiente l'uso esclusivo della cosa comune (ciò che di per sé, come visto, è già ricompreso tra le facoltà spettanti al singolo comproprietario); è, invece, necessario che il soggetto con l'immobile instauri una relazione di fatto “inconciliabile” con le possibilità di godimento degli altri comunisti.
Ebbene, nel caso di specie non risulta che nel periodo di interesse, abbia posseduto nei Pt_1 termini richiesti.
Al riguardo va, anzitutto, evidenziata la stessa conformazione dei luoghi, quale risultante sulla scorta delle varie fotografie in atti: la porzione di bene oggetto della domanda attorea non è fisicamente separata dalla restante corte, da quel lato essendo, cioè, liberamente accessibile, in assenza di recinzioni o altre delimitazioni.
Su di essa, poi, non sono state realizzate opere stabili di trasformazione in ipotesi incompatibili dal punto di vista oggettivo con la possibilità di esercizio dei diritti altrui.
Tale non è certamente la posa delle piastrelle (completata intorno al 2000, come riferito dal teste
, trattandosi di intervento di miglioria rilevante per lo più dal punto di vista estetico, così Tes_1 come il posizionamento dei vasi di piante.
Quanto al marciapiede e ai due gradini già descritti, funzionali al godimento dei confinanti bene di proprietà esclusiva dell'attrice, tali manufatti riguardano porzioni marginali del bene e, invero, appaiono analoghi a quanto esistente in altre zone della solita corte, come riscontrato dal CTU.
4 Venendo alle attività svolte sul bene di causa nel corso degli anni da parte di e dei suoi Pt_1 famigliari - pur in via tendenzialmente esclusiva, secondo quanto in sostanza confermato dall'istruttoria orale svolta in corso di giudizio - va osservato che sono state poste in essere occupazioni solo temporanee dello spazio in questione, per esempio con sedie e tavoli, per pranzi, cene o ricevimenti, per la durata di quelle singole specifiche occasioni.
Merita, invece, apposita considerazione il fatto del parcheggio sistematico dell'auto.
Anche tale comportamento, tuttavia, non pare di per sè decisivo ai presenti fini.
Sul punto, fermo il richiamo a quanto affermato in via generale da da Cass. n.10894/2013, possono richiamarsi due circostanze di rilievo.
La prima è la prassi emersa, a conferma di quanto dedotto dai convenuti e riscontrato anche dal CTU
(“l'entratore ha natura carrabile e l'ex aia, oggi trasformatasi in mero distacco tra edifici, viene utilizzata per la sosta di autoveicoli dei residenti che non dispongono di aree scoperte pertinenziali”) per cui anche altri proprietari o conduttori dei fabbricati confinanti sono soliti utilizzatr lo spazio prospiciente la loro abitazione per parcheggiare i mezzi;
ciò che permette di contestualizzare anche dal punto di vista soggettivo la condotta dell'attrice in senso differente da quanto prospettato.
Si vedano sul punto, per esempio, le dichiarazioni testimoniali rese da - “io vivo in Testimone_2 via Cisa Interna dal settembre del 1990 … io e mio marito parcheggiamo le nostre auto nella corte interna, di fronte all'entrata della nostra abitazione … di regola ognuno parcheggia davanti alla sua abitazione”, - “nel cortile di causa io ho sempre parcheggiato la mia auto, in posizione Tes_3 adiacente alla casa in modo che non ostacoli nessun passaggio di altre macchine … anche la mia vicina che pure vive in affitto da mia cugina e il suo marito parcheggiano lì… parcheggiamo in fila…
Abbiamo cercato di metterci ognuno nel proprio angolino in modo da non disturbare … non mi risulta che ci siano mai state discussioni sulla questione dei parcheggi, quanto al cortile” e Tes_4
- “nella corte io ho visto parcheggiate la macchina della sig.ra davanti al suo portone e Tes_2 quella della sig.ra in questa parte di corte”. Pt_1
La seconda è l'assenza in loco di opere, artificiali o naturali, visibili e obiettivamente destinate a quella funzione.
Ebbene, valutato il complesso degli elementi a disposizione, si ribadisce che nella specie difettano i presupposti per fondare la domanda, stante l'assenza di prova del fatto che l'attrice abbia svolto sul bene attività idonea ad attrarlo nella sua sfera di materiale ed esclusiva disponibilità, così impedendo la possibilità di un concorrente, pur parziale e saltuario, esercizio del diritto da parte degli altri comproprietari.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 5.200,00 euro) e dell'attività
5 processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del valore massimo per quella istruttoria.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per operare l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, del suddetto D.M.
L'importo così liquidato è comprensivo (ai sensi della tabella 25 bis) delle spese per le mediazioni, considerate le sole fasi di negoziazione (tre per due per ). CP_5 CP_1
infine, ha documentato esborsi costituiti dalle spese per il proprio CT (cfr. Cass. n. CP_5
24188/2021).
Il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con apposito decreto in data 31.10.2019, viene posto a carico della sola attrice, per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalle due parti convenute Parte_1 costituite, liquidate: quanto a in 672,50 euro per esborsi e 3.827,00 euro per compenso CP_5 di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
quanto a , e in CP_1 CP_2 CP_3
170,00 euro per esborsi e 3.544,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
dichiara non ripetibili le spese nei rapporti tra e i contumaci;
Pt_1 pone il costo di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso alla Spezia il 10.11.2025
Il Giudice
OR Di ER
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