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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8868 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Polimeno;
Parte_1
- attrice - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corsa;
Controparte_1
- convenuto-
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta risarcitoria formulata da nei confronti del per i danni subiti in Parte_1 Controparte_1
occasione della caduta della stessa accaduta in via Martire Schito Alimini, il giorno 19.9.2021 alle ore 19.00 circa, allorquando l'attrice, nel discendere dall'automobile sulla quale viaggiava, incappava in una buca, rovinando in terra e provocandosi gravi lesioni.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato i fatti posti a Controparte_1
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, replicando che la caduta dell'attrice fosse dovuta ad esclusiva colpa della stessa.
La domanda è infondata.
Appare opportuno premettere che secondo il consolidato orientamento ermeneutico espresso dalla Corte di Cassazione, “incombe al danneggiato l'onere di un'opzione chiara - benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso - tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e quella della responsabilità -
1 oggettiva - per fatto della cosa, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati” (Cass. n. 2481/2018).
Ora, secondo i citati precedenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
(sent. nn. 576 ss. 11.1.2008) la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell'agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche e quindi per così dire oggettivizzate in base alla loro preponderanza o comune accettazione, da cui inferire un giudizio di non improbabilità dell'evento in base a criteri di ragionevolezza: il principio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante, diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza) dell'illecito, ove questi dall'ordinamento - benché tanto avvenga di norma - siano in concreto richiesti.
Tali principi portano a concludere che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, ma appunto e per quanto detto rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento. Queste conclusioni vanno poi applicate alla peculiare fattispecie del «danno cagionato dalle cose in custodia»; e l'assenza di specificazioni di sorta comporta che il danno rilevante - di cui cioè il custode è responsabile - prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili (Cass. n. 2482/2018 cit.).
Nel caso di specie, l'attrice ha censurato la condotta dell'ente civico ai sensi dell'art. 2051 c.c.: ad ogni modo, è opportuno chiarire che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di
2 responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato
(che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità -
o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. n.
9009/2015; già Cass. 10300/07).
Ne consegue, secondo l'indirizzo ermeneutico in esame, che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione
(squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 2482/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. n. 28616/2013).
Conclusivamente, per quanto in questa sede d'interesse, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
3 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 2482/2018, n. 287/2015 e n. 23929/2013).
Poste tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non sembra ravvisarci la responsabilità del custode per la caduta dell'attrice.
I rilievi fotografici agli atti, infatti, dimostrano che il punto ove l'attrice assume essere avvenuta la caduta, ovvero il tratto di strada teatro dell'incidente sia destinato al solo transito veicolare, non essendovi in quel punto strisce pedonali e vigendo divieto di sosta e di fermata per i veicoli in transito: del resto, si tratta di una strada fuori dal centro abitato, ove insiste un incrocio e una curva, ove appare del tutto evidente, pertanto, che la discesa della CP_2
dall'automobile, peraltro dal lato strada, come riferito dai testimoni, sia potuta avvenire in maniera frettolosa e disattenta e pertanto imprudente.
Il rischio della caduta, infatti, in siffatte circostanze di tempo – ora crepuscolare - e di luogo, così come descritto, si ritiene debba interamente ricadere sull'utente della strada, che ben avrebbe potuto e dovuto utilizzare il vicino marciapiede per camminare, scegliendo un punto diverso per discendere dal veicolo, tanto più che, come riferito in sede di istruttoria orale, la Parte_1
si trovava presso i luoghi di causa per fare una passeggiata, quindi in assenza di specifiche ragioni per le quali attraversare proprio in quel punto, e tanto più se è vero che l'attrice pose il piede proprio sopra ad un volantino di carta straccia, così ponendosi scientemente ancor di più in situazione di pericolo.
Tali considerazioni conducono al rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla p.a. convenuta, liquidate in € 1.200,00 oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 3 giugno 2025
La giudice
Caterina Stasi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8868 del ruolo generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Polimeno;
Parte_1
- attrice - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Corsa;
Controparte_1
- convenuto-
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta risarcitoria formulata da nei confronti del per i danni subiti in Parte_1 Controparte_1
occasione della caduta della stessa accaduta in via Martire Schito Alimini, il giorno 19.9.2021 alle ore 19.00 circa, allorquando l'attrice, nel discendere dall'automobile sulla quale viaggiava, incappava in una buca, rovinando in terra e provocandosi gravi lesioni.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato i fatti posti a Controparte_1
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, replicando che la caduta dell'attrice fosse dovuta ad esclusiva colpa della stessa.
La domanda è infondata.
Appare opportuno premettere che secondo il consolidato orientamento ermeneutico espresso dalla Corte di Cassazione, “incombe al danneggiato l'onere di un'opzione chiara - benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso - tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e quella della responsabilità -
1 oggettiva - per fatto della cosa, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati” (Cass. n. 2481/2018).
Ora, secondo i citati precedenti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
(sent. nn. 576 ss. 11.1.2008) la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell'agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche e quindi per così dire oggettivizzate in base alla loro preponderanza o comune accettazione, da cui inferire un giudizio di non improbabilità dell'evento in base a criteri di ragionevolezza: il principio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione ex ante, diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza) dell'illecito, ove questi dall'ordinamento - benché tanto avvenga di norma - siano in concreto richiesti.
Tali principi portano a concludere che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, ma appunto e per quanto detto rapportato ad una valutazione ex ante o in astratto, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile: da tanto derivando che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivizzato, comporta pure la non evitabilità dell'evento. Queste conclusioni vanno poi applicate alla peculiare fattispecie del «danno cagionato dalle cose in custodia»; e l'assenza di specificazioni di sorta comporta che il danno rilevante - di cui cioè il custode è responsabile - prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili (Cass. n. 2482/2018 cit.).
Nel caso di specie, l'attrice ha censurato la condotta dell'ente civico ai sensi dell'art. 2051 c.c.: ad ogni modo, è opportuno chiarire che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di
2 responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato
(che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità -
o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. n.
9009/2015; già Cass. 10300/07).
Ne consegue, secondo l'indirizzo ermeneutico in esame, che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione
(squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 2482/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. n. 28616/2013).
Conclusivamente, per quanto in questa sede d'interesse, “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
3 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 2482/2018, n. 287/2015 e n. 23929/2013).
Poste tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non sembra ravvisarci la responsabilità del custode per la caduta dell'attrice.
I rilievi fotografici agli atti, infatti, dimostrano che il punto ove l'attrice assume essere avvenuta la caduta, ovvero il tratto di strada teatro dell'incidente sia destinato al solo transito veicolare, non essendovi in quel punto strisce pedonali e vigendo divieto di sosta e di fermata per i veicoli in transito: del resto, si tratta di una strada fuori dal centro abitato, ove insiste un incrocio e una curva, ove appare del tutto evidente, pertanto, che la discesa della CP_2
dall'automobile, peraltro dal lato strada, come riferito dai testimoni, sia potuta avvenire in maniera frettolosa e disattenta e pertanto imprudente.
Il rischio della caduta, infatti, in siffatte circostanze di tempo – ora crepuscolare - e di luogo, così come descritto, si ritiene debba interamente ricadere sull'utente della strada, che ben avrebbe potuto e dovuto utilizzare il vicino marciapiede per camminare, scegliendo un punto diverso per discendere dal veicolo, tanto più che, come riferito in sede di istruttoria orale, la Parte_1
si trovava presso i luoghi di causa per fare una passeggiata, quindi in assenza di specifiche ragioni per le quali attraversare proprio in quel punto, e tanto più se è vero che l'attrice pose il piede proprio sopra ad un volantino di carta straccia, così ponendosi scientemente ancor di più in situazione di pericolo.
Tali considerazioni conducono al rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla p.a. convenuta, liquidate in € 1.200,00 oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 3 giugno 2025
La giudice
Caterina Stasi
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