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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1119/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito, 1 83031 Ariano Irpino AV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4459/2025 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6 novembre 2025 e depositato in data 7 novembre 2025 la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di pagamento in epigrafe indicato, notificato in data 29 settembre 2025, con il quale il Comune di Ariano Irpino chiedeva il pagamento di complessivi euro 1.694,60 a titolo di T.A.R.I. per l'anno di imposta 2025, in relazione all'immobile sito alla Indirizzo_2. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, deducendo di non essere tenuta al pagamento della T.A.R.I. in quanto si era avvalsa della possibilità, prevista per le utenze non domestiche, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ovvero mediante contratto di smaltimento stipulato con la società Società_1 s.r.l., come da comunicazione inviata a mezzo PEC al Comune di Ariano Irpino in data 24 maggio 2021. Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 13 febbraio 2026, il Comune di Ariano Irpino, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. Infine, alla fissata udienza del 19 febbraio 2026 la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente ricorso concerne la debenza o meno della T.A.R.I. da parte della Indirizzo_2società ricorrente, in relazione all'immobile sito alla e censito in FG SUBcatasto al foglio , particella n. PART subalterno . Come è noto, la T.A.R.I. ha sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. Ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla T.A.R.I. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della T.A.R.I., il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. L'art. 9 del regolamento Comunale (Comune di Ariano Irpino) T.A.R.I. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31 agosto 2022 e successivamente modificato con Deliberazione n. 3 del 30 maggio 2023 stabilisce che le utenze non domestiche possono avvalersi di operatori privati per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani esclusivamente previa dimostrazione di averli integralmente conferiti a recupero mediante attestazioni rilasciate da soggetti autorizzati e che solo in presenza di tali presupposti può operare l'esclusione dalla componente variabile della T.A.R.I., restando comunque impregiudicato il versamento della quota fissa della tariffa. Il Regolamento comunale subordina espressamente l'efficacia della scelta di uscire dal servizio pubblico alla presentazione di una comunicazione preventiva, da trasmettere via PEC all'Ufficio Ambiente entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune e al Gestore del servizio una corretta programmazione delle attività di raccolta. La mancata presentazione di tale comunicazione nei termini stabiliti è espressamente qualificata dal Regolamento quale scelta dell'utenza di continuare ad avvalersi del servizio pubblico, con conseguente piena applicazione della T.A.R.I. A ciò si aggiunge l'ulteriore e autonomo obbligo, posto a carico dell'utenza non domestica, di trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio, una dettagliata rendicontazione dell'attività di recupero svolta nell'anno precedente, contenente i dati analitici sui quantitativi di rifiuti prodotti e su quelli effettivamente avviati a recupero, distinti per codice EER, nonché le attestazioni rilasciate dagli impianti di recupero, complete dei dati identificativi dell'utenza e del periodo di riferimento. Tale rendicontazione costituisce presupposto indefettibile per la conferma dell'esclusione o riduzione della quota variabile, la quale, come espressamente previsto dal Regolamento, opera in via previsionale ed è comunque soggetta a conguaglio. In materia di tassa rifiuti grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione o la conduzione di aree nel territorio comunale), esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/07/2022, n. 21335; cfr. anche Cass. nn. 9731/2015, 17622/2016, 26725/2016, 22130/2017, 12979/2019). Per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava, dunque, sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 21250/2017, 5377/2012). Se non è ammissibile l'esclusione di superfici con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione (trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato), è, viceversa, ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile della T.A.R.I. ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (così Cassazione civile, sez. trib., 28/03/2023, n. 8753). Nella fattispecie, pur a fronte della comunicazione della scelta di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e della produzione di un contratto con un operatore privato, la ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto in modo puntuale e completo agli obblighi informativi e documentali previsti dall'art. 9 del Regolamento comunale, con specifico riferimento all'annualità di imposta oggetto del presente giudizio. In particolare, non risulta agli atti la trasmissione - entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025 per l'annualità 2024, né entro il 31 gennaio 2026 per l'annualità 2025 - della rendicontazione annuale contenente i dati analitici sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti e su quelli effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, né delle attestazioni complete rilasciate dagli impianti di recupero, così come espressamente richiesto dal comma 10 del citato art.
9. Inoltre, non risulta dimostrato l'effettivo distacco dal servizio pubblico di raccolta rifiuti. Invero, l'ente comunale, a seguito dei successivi controlli (avendo naturalmente l'ente impositore la possibilità di verificare il fondamento della variazione comunicata), ha accertato (v. le verifiche svolte dall'Ufficio Ecologia del Comune di Ariano Irpino, su richiesta dell'Ufficio Tributi) che per l'unità immobiliare Indirizzo_2 Ricorrente_1sita alla la società s.r.l. ha continuato a conferire i rifiuti tramite il servizio pubblico;
in particolare, l'attestazione prot. n. 3966 del 09/02/2024, rilasciata dal gestore del servizio IrpiniAmbiente, evidenzia che i rifiuti venivano conferiti in buste e che il ritiro avveniva con cadenza giornaliera da parte del servizio pubblico. Difetta, pertanto, anche il conferimento esclusivo dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, non risultando che la società, pur avendolo dichiarato (circostanza, da sola, che non è sufficiente ai fini dell'esclusione dalla tassazione), abbia lasciato il servizio pubblico. Ne consegue il rigetto del ricorso.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00 nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ariano Irpino, delle spese di lite, che liquida in euro 1.065,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1119/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito, 1 83031 Ariano Irpino AV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 4459/2025 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6 novembre 2025 e depositato in data 7 novembre 2025 la Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di pagamento in epigrafe indicato, notificato in data 29 settembre 2025, con il quale il Comune di Ariano Irpino chiedeva il pagamento di complessivi euro 1.694,60 a titolo di T.A.R.I. per l'anno di imposta 2025, in relazione all'immobile sito alla Indirizzo_2. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, deducendo di non essere tenuta al pagamento della T.A.R.I. in quanto si era avvalsa della possibilità, prevista per le utenze non domestiche, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ovvero mediante contratto di smaltimento stipulato con la società Società_1 s.r.l., come da comunicazione inviata a mezzo PEC al Comune di Ariano Irpino in data 24 maggio 2021. Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 13 febbraio 2026, il Comune di Ariano Irpino, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. Infine, alla fissata udienza del 19 febbraio 2026 la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente ricorso concerne la debenza o meno della T.A.R.I. da parte della Indirizzo_2società ricorrente, in relazione all'immobile sito alla e censito in FG SUBcatasto al foglio , particella n. PART subalterno . Come è noto, la T.A.R.I. ha sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. Ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla T.A.R.I. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della T.A.R.I., il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. L'art. 9 del regolamento Comunale (Comune di Ariano Irpino) T.A.R.I. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31 agosto 2022 e successivamente modificato con Deliberazione n. 3 del 30 maggio 2023 stabilisce che le utenze non domestiche possono avvalersi di operatori privati per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani esclusivamente previa dimostrazione di averli integralmente conferiti a recupero mediante attestazioni rilasciate da soggetti autorizzati e che solo in presenza di tali presupposti può operare l'esclusione dalla componente variabile della T.A.R.I., restando comunque impregiudicato il versamento della quota fissa della tariffa. Il Regolamento comunale subordina espressamente l'efficacia della scelta di uscire dal servizio pubblico alla presentazione di una comunicazione preventiva, da trasmettere via PEC all'Ufficio Ambiente entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune e al Gestore del servizio una corretta programmazione delle attività di raccolta. La mancata presentazione di tale comunicazione nei termini stabiliti è espressamente qualificata dal Regolamento quale scelta dell'utenza di continuare ad avvalersi del servizio pubblico, con conseguente piena applicazione della T.A.R.I. A ciò si aggiunge l'ulteriore e autonomo obbligo, posto a carico dell'utenza non domestica, di trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio, una dettagliata rendicontazione dell'attività di recupero svolta nell'anno precedente, contenente i dati analitici sui quantitativi di rifiuti prodotti e su quelli effettivamente avviati a recupero, distinti per codice EER, nonché le attestazioni rilasciate dagli impianti di recupero, complete dei dati identificativi dell'utenza e del periodo di riferimento. Tale rendicontazione costituisce presupposto indefettibile per la conferma dell'esclusione o riduzione della quota variabile, la quale, come espressamente previsto dal Regolamento, opera in via previsionale ed è comunque soggetta a conguaglio. In materia di tassa rifiuti grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione o la conduzione di aree nel territorio comunale), esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/07/2022, n. 21335; cfr. anche Cass. nn. 9731/2015, 17622/2016, 26725/2016, 22130/2017, 12979/2019). Per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava, dunque, sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70), un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 21250/2017, 5377/2012). Se non è ammissibile l'esclusione di superfici con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione (trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato), è, viceversa, ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile della T.A.R.I. ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (così Cassazione civile, sez. trib., 28/03/2023, n. 8753). Nella fattispecie, pur a fronte della comunicazione della scelta di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e della produzione di un contratto con un operatore privato, la ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto in modo puntuale e completo agli obblighi informativi e documentali previsti dall'art. 9 del Regolamento comunale, con specifico riferimento all'annualità di imposta oggetto del presente giudizio. In particolare, non risulta agli atti la trasmissione - entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025 per l'annualità 2024, né entro il 31 gennaio 2026 per l'annualità 2025 - della rendicontazione annuale contenente i dati analitici sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti e su quelli effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, né delle attestazioni complete rilasciate dagli impianti di recupero, così come espressamente richiesto dal comma 10 del citato art.
9. Inoltre, non risulta dimostrato l'effettivo distacco dal servizio pubblico di raccolta rifiuti. Invero, l'ente comunale, a seguito dei successivi controlli (avendo naturalmente l'ente impositore la possibilità di verificare il fondamento della variazione comunicata), ha accertato (v. le verifiche svolte dall'Ufficio Ecologia del Comune di Ariano Irpino, su richiesta dell'Ufficio Tributi) che per l'unità immobiliare Indirizzo_2 Ricorrente_1sita alla la società s.r.l. ha continuato a conferire i rifiuti tramite il servizio pubblico;
in particolare, l'attestazione prot. n. 3966 del 09/02/2024, rilasciata dal gestore del servizio IrpiniAmbiente, evidenzia che i rifiuti venivano conferiti in buste e che il ritiro avveniva con cadenza giornaliera da parte del servizio pubblico. Difetta, pertanto, anche il conferimento esclusivo dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, non risultando che la società, pur avendolo dichiarato (circostanza, da sola, che non è sufficiente ai fini dell'esclusione dalla tassazione), abbia lasciato il servizio pubblico. Ne consegue il rigetto del ricorso.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00 nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ariano Irpino, delle spese di lite, che liquida in euro 1.065,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti, come per legge.