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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2161/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.DE Parte_1 C.F._1
IS NN, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CI IO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/11/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“a) la premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto;
b) i coniugi vivranno separatamente, con gli obblighi stabiliti dalla legge: la SI.ra continuerà a vivere - Pt_1
insieme ai figli - nella casa coniugale, di proprietà comune, mentre il SI. si è già Pt_2 trasferito in altra abitazione. Su ambedue grava l'obbligo reciproco di far conoscere e di comunicare eventuali variazioni;
c) la casa coniugale, sita in Latina Via Ticino n. 39, viene assegnata, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, alla SI.ra che vi Pt_1 continuerà a vivere unitamente ai figli;
d) quanto al mutuo ipotecario identificato con Rep.
N. 08/74608414 gravante sull'immobile sito in Latina Via Ticino 39 - essendo unico e cointestato ad entrambi i coniugi - continuerà ad essere pagato al 50% da entrambi;
e) il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre in Latina Via Ticino n. 39. potrà stare con Per_1
il padre ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni di entrambi. Ad ogni modo, il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
17,00 alle ore 21,00 di ogni settimana, nonché nei fine settimana, in alternanza con la madre, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
Durante il periodo natalizio Per_1 starà con il padre, ad anni alterni, dal 24 al 27 dicembre o dal 31.12 al 2.1. di ogni anno;
trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis mentre durante le vacanze estive starà con il padre per una settimana previo avviso entro il 15 Giugno di ogni anno. Il tutto anche in considerazione delle esigenze e dei desideri del minore;
g) il SI. Pt_2 verserà alla SI.ra a titolo di mantenimento dei figli e , la somma di € Pt_1 Per_2 Per_1
500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo accredito sul conto corrente della moglie;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto all'assegno unico riconosciuto dal Governo con Legge delega n. 46/2021 ed erogato dall'INPS esso verrà, per espresso accordo delle parti, percetto per intero dalla SI.ra ; Quanto Parte_1 alle spese straordinarie per i figli queste vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, a quelle extra assegno ordinarie ed a quelle extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il
Protocollo d'intesa del Tribunale di Latina sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso;
tale protocollo viene allegato al presente ricorso per farne parte integrante”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in MONTEIASI (TA) il 20/05/1999,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 10, P. 2 Serie A, dell'anno 1999);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 18/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott. Daniele Bravi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.DE Parte_1 C.F._1
IS NN, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CI IO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/11/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“a) la premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto;
b) i coniugi vivranno separatamente, con gli obblighi stabiliti dalla legge: la SI.ra continuerà a vivere - Pt_1
insieme ai figli - nella casa coniugale, di proprietà comune, mentre il SI. si è già Pt_2 trasferito in altra abitazione. Su ambedue grava l'obbligo reciproco di far conoscere e di comunicare eventuali variazioni;
c) la casa coniugale, sita in Latina Via Ticino n. 39, viene assegnata, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, alla SI.ra che vi Pt_1 continuerà a vivere unitamente ai figli;
d) quanto al mutuo ipotecario identificato con Rep.
N. 08/74608414 gravante sull'immobile sito in Latina Via Ticino 39 - essendo unico e cointestato ad entrambi i coniugi - continuerà ad essere pagato al 50% da entrambi;
e) il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre in Latina Via Ticino n. 39. potrà stare con Per_1
il padre ogni qualvolta lo desideri e compatibilmente con gli impegni di entrambi. Ad ogni modo, il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
17,00 alle ore 21,00 di ogni settimana, nonché nei fine settimana, in alternanza con la madre, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
Durante il periodo natalizio Per_1 starà con il padre, ad anni alterni, dal 24 al 27 dicembre o dal 31.12 al 2.1. di ogni anno;
trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis mentre durante le vacanze estive starà con il padre per una settimana previo avviso entro il 15 Giugno di ogni anno. Il tutto anche in considerazione delle esigenze e dei desideri del minore;
g) il SI. Pt_2 verserà alla SI.ra a titolo di mantenimento dei figli e , la somma di € Pt_1 Per_2 Per_1
500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo accredito sul conto corrente della moglie;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Quanto all'assegno unico riconosciuto dal Governo con Legge delega n. 46/2021 ed erogato dall'INPS esso verrà, per espresso accordo delle parti, percetto per intero dalla SI.ra ; Quanto Parte_1 alle spese straordinarie per i figli queste vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura di metà per ciascuno. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, a quelle extra assegno ordinarie ed a quelle extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il
Protocollo d'intesa del Tribunale di Latina sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso;
tale protocollo viene allegato al presente ricorso per farne parte integrante”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in MONTEIASI (TA) il 20/05/1999,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 10, P. 2 Serie A, dell'anno 1999);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 18/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino