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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3692/2020 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 14.03.2025 e comunicata in data 17.03.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Domenico Leone (C.F.
) presso il cui studio in Pomigliano d'Arco, alla Via Verdi 59, C.F._2
è elettivamente domiciliato
CP_1
R.G. n°3692/2020- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
E
(già , (P.I. Controparte_2 Controparte_3
, quale impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione P.IVA_1
Campania, rappresentata e difesa in virtù di apposita procura alle liti dall'Avv.
Andrea Marasco (C.F. ) presso il cui studio in Napoli, alla C.F._3
Piazza Carità n. 32, è elettivamente domiciliata
-APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 3 L. n. 102/2006, conveniva in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli, la quale di impresa designata Controparte_2
per la regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite in seguito al sinistro, verificatosi in Caivano in data 23.06.2007, intorno alle ore 13,00 circa.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto a sostegno della domanda risarcitoria, il ricorrente esponeva che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, a bordo del motociclo modello Honda, targato BJ51289, di sua proprietà, nell'uscire dal garage della sua abitazione in Via Lavarone a Caivano, giunto all'incrocio con Via
Casarcella, veniva investito da tergo da una vettura pirata di grossa cilindrata, di colore scuro, che viaggiava ad elevata velocità.
Esponeva di essere stato scaraventato a terra ad alcuni metri di distanza, riportando lesioni gravissime, mentre l'autovettura, “dopo aver violentemente impattato il motociclo condotto dal ricorrente”, si allontanava velocemente senza prestare alcun soccorso.
2. Si costituiva in giudizio l'odierna appellata la quale impugnava la domanda risarcitoria chiedendone il rigetto per carenza della prova relativa al fatto storico e del nesso causale.
R.G. n°3692/2020- Sentenza
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3. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, espletata CTU tecnico/modale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2019, all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Con sentenza n. 2267/2020, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Napoli rigettava la domanda condannando l'odierno appellante alla refusione delle spese di lite.
Segnatamente il Giudice di prime cure, dopo aver ricordato come la domanda volta ad ottenere il risarcimento danni ad opera del FGVS comporti sia l'onere per parte attrice di dare compiuta prova sia che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, tramite apposita denunzia da parte del danneggiato, sia l'onere di dimostrare il fatto storico con estremo rigore;
riteneva non provato che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile ad un autoveicolo non identificato, non essendo emersa con sufficiente chiarezza, dalle risultanze istruttorie e dalle testimonianze raccolte in corso di causa, la prova della collisione descritta nel libello introduttivo .
Infatti, per un verso tale collisione veniva esclusa dalla CTU tecnico/modale; per altro verso, le deposizioni dei testi escussi non erano risultate univoche, né nel senso del contatto tra i due veicoli né nel senso del contatto tra il veicolo pirata e la persona del conducente. Pertanto, dalla fase istruttoria non era emersa una prova sufficientemente affidabile della dinamica descritta dalla parte attrice, residuando l'ipotesi che il danneggiato avesse perso il controllo del motoveicolo per cause differenti rispetto al contatto con altri veicoli. Il giudice di prime cure, aderendo pienamente alle risultanze cui era pervenuta la CTU tecnica-modale, rigettava pertanto la domanda condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
5. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 03.03.2020, con atto di citazione notificato telematicamente il 26.10.2020, ha proposto appello Parte_1
deducendo: 1) che, a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto incongruenti ed inconferenti le testimonianze rese dai testi escussi, in realtà i testi con dovizia di particolari avevano ricostruito l'esatta dinamica del sinistro;
2) di aver regolarmente sporto denuncia-querela nei termini di legge descrivendo all'Ufficiale di P.G. della Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore
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quanto accaduto in occasione del sinistro, ed indicando i testi e Testimone_1
nonché i testimoni e questi ultimi, a Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 dire dell'appellante, ritenuti “superflui” dall'Ufficiale di P.G.; 3) la lacunosità, contraddittoria e genericità della CTU tecnico/ modale;
e 4) insistendo nella richiesta di CTU medico/legale al fine di accertare il nesso causale, nonché i danni riportati ed i relativi postumi.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13.03.2021, si è costituita in giudizio l'odierna appellata, la quale ha resistito al gravame chiedendo in via istruttoria il rigetto della richiesta di CTU medico/legale e nel merito il rigetto dell'appello, poiché inammissibile ed infondato.
7. Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Tuttavia, la documentazione versata in atti in formato telematico, e quella consultabile mediante l'estrazione del fascicolo telematico di primo grado, consente di decidere la causa.
8. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 26 ottobre 2020, risultando rispettato sia il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 03 marzo 2020. Pacifica, infatti, è l'applicabilità alla fattispecie sia dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, sia della sospensione straordinaria prevista dal D.L. 18/2020 art. 83 e art. 36, c. 1, D.L.
23/2020 (Emergenza Coronavirus).
9. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:1) l'indicazione delle parti del provvedimento
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che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
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10. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, non apparendo i motivi di impugnazione idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata.
11. A dire dell'impugnante, sarebbero evidenti le contraddizioni inficianti la motivazione della sentenza gravata, considerato che, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto incongruenti ed inconferenti le testimonianze rese dai testi escussi, in realtà proprio dalla prova testimoniale espletata emergerebbe, in maniera chiara ed incontrovertibile, la prova del fatto storico, avendo i testi con dovizia di particolari rappresentato la dinamica del sinistro.
Secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente valutare le deposizioni testimoniali e conseguenzialmente statuire in ordine alla responsabilità unica ed esclusiva del conducente dell'auto “pirata” nella causazione del sinistro de quo.
Inoltre, l'appellante ha ribadito di aver regolarmente sporto denuncia-querela nei termini di legge descrivendo all'Ufficiale di P.G. della Stazione dei Carabinieri di
Frattamaggiore quanto accaduto in occasione del sinistro ed indicando i testi e nonché i testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
Tes_5
Infine, l'impugnante ha contestato le risultanze cui è pervenuta la CTU tecnica che, disposta a distanza di circa dieci anni dalla verificazione dell'evento lesivo, avrebbe potuto ricostruire adeguatamente, sulla scorta dei rilievi fotografici, solo i luoghi teatro dei fatti di causa, ma non la dinamica del sinistro. A dire dell'appellante, la
CTU sarebbe lacunosa, contraddittoria e generica;
in quest'ottica, il giudice avrebbe dovuto considerare che le indagini peritali relative alla dinamica del sinistro erano state espletate solo sulla base della documentazione fotografica e, pertanto, non con un parametro tecnico di certezza ma basate solo su possibili ipotesi.
12. Orbene, a dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione delle risultanze istruttorie, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico, seguito nella sentenza gravata, nel pervenire al rigetto dell'azione di risarcimento danni spiegata dall'odierno appellante.
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La motivazione della sentenza impugnata, che ha proceduto in modo analitico e circostanziato all'esame delle deposizioni testimoniali, nonché delle risultanze cui è pervenuta la CTU tecnico/modale, non si presta alle censure che l'impugnante pretende di muoverle. Difformemente da quanto sostenuto dall'appellante, reputa infatti questa Corte che la motivazione spesa dal Tribunale sia esaustiva e scevra da qualsiasi possibilità di critica, sotto il profilo logico-giuridico, avendo il giudice di prime cure correttamente valutato l'intero impianto probatorio, dandone atto nella sentenza impugnata. In quest'ottica, privo di pregio è il motivo di gravame secondo cui i testi avrebbero in maniera univoca ricostruito le modalità dello scontro tra il motociclo condotto dal ed il presunto veicolo “pirata”. Parte_1
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, infatti, dalla lettura delle deposizioni testimoniali emergono contraddizioni ed incongruenze, tali da inficiare la ricostruzione del fatto storico per come effettuata dai testi.
Segnatamente, i testi e , escussi all'udienza del Testimone_2 Testimone_1
16.06.2016, hanno indicato differentemente sia il punto d'impatto tra la moto ed il veicolo “pirata”, sia le condizioni di salute del a seguito del presunto Parte_1 sinistro. In particolare con riferimento al punto d'impatto, il teste Testimone_2
ha testualmente affermato: “Ho visto che la macchina, cha andava a velocità sostenuta, lo urtava nella parte posteriore sx della moto;
la macchina e la moto andavano nella stessa direzione, ed ho visto che la macchina ha colpito la moto mentre era in fase di sorpasso”; il teste viceversa ha affermato: “ Testimone_1
Appena dopo averlo salutato, vedevo arrivare dal senso di marcia di una Pt_1
macchina a forte velocità che arrivata dietro la moto di l'ha tamponata. Pt_1
Non era in fase di sorpasso e l'impatto vi fu tra la parte posteriore dx della moto e
l'angolo anteriore destro della macchina”.
Ancora, con riferimento alle condizioni di salute del immediatamente Parte_1
dopo il presunto sinistro, il teste ha riferito: “ci siamo subito Testimone_2 avvicinati, abbiamo chiamato l'ambulanza lui urlava era cosciente e accusava dolori dicendo di non sentire le gambe, la schiena”; il teste viceversa ha Testimone_1
riferito testualmente: “ci siamo subito avvicinati, abbiamo chiamato l'ambulanza, lui era svenuto, privo di sensi”.
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A superare le sopra menzionate incongruenze non possono adeguatamente soccorrere neanche i racconti testimoniali di e Testimone_3 Testimone_5 rispettivamente fratello e padre dell'appellante, i quali hanno assistito al sinistro, come incontestatamente osservato dal primo Giudice, “dal balcone di casa collocato sul lato destro rispetto al veicolo danneggiato e dunque con una visibilità limitata sul lato sinistro dove si è assunto essere iniziata la dinamica del sinistro in esame”.
Dal confronto tra le deposizioni testimoniali emergono, pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, discrasie e contraddizioni, confermate anche dalle risultanze della CTU tecnica- modale, che non permettono di superare il relativo vaglio di attendibilità. Le evidenziate incongruenze, infatti, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso sinistro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali e sarebbero già di per sé sole idonee a giustificare il rigetto delle domande risarcitorie.
Parimenti, non coglie nel segno il motivo di gravame con il quale si lamentano la lacunosità, genericità e contraddittorietà della CTU tecnico/modale; tale motivo, invero, non si traduce in una effettiva e specifica critica all'elaborato del perito, non contenendo un'adeguata confutazione, mediante argomentate osservazioni tecniche, delle conclusioni motivatamente raggiunte dall'ausiliario giudiziale, all'esito di un accurato raffronto dei rilievi fotografici, in difetto di disponibilità del veicolo condotto dall'attore, che risulta averlo alienato ( cfr., al riguardo, relazione di consulenza tecnica).
Difformemente da quanto genericamente protestato dall'appellante- che, non avendo messo a disposizione il motoveicolo, frattanto alienato, per i relativi accertamenti, si è limitato a denunciare il carattere “approssimativo” delle indagini condotte dall'ausiliario ing. sulla scorta dei soli rilievi Persona_1
fotografici - reputa per converso il Collegio che il consulente abbia, con motivazione immune da vizi logici e sostenuta da adeguate argomentazioni fisico-dinamiche, correttamente escluso l'esistenza di contatti tra i veicoli, smentendo la tesi attorea contenuta nell'atto introduttivo, appunto espressamente fondata sull'urto tra i veicoli
( cfr., al riguardo il ricorso introduttivo, ove testualmente si allegava che “il
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conducente della predetta vettura pirata dopo aver violentemente impattato il motociclo condotto dal ricorrente, continuava la sua folle corsa, facendo perdere immediatamente le sue tracce”) .
Illuminanti sono in tal senso le conclusioni contenute nella relazione di consulenza tecnica, a firma dell'ing. secondo cui: “Il motoveicolo, infatti, Persona_1
non presenta danni da impatto diretto con altro veicolo, per cui le indagini sono state orientate su qualche esito che rivelasse un contatto strisciante con il denunciato veicolo pirata. Parte attrice ha identificato tale punto nel codino, dal lato sinistro, indicando quale riprova il disallineamento dello stesso, come mostrato dalla foto n. 3 in atti. Invero tale ipotesi sembra improbabile, stante la direzione che avrebbe presumibilmente avuto il veicolo incidente e la forza che avrebbe dovuto trasmettere per spingere fuori asse il codino senza deformarlo. Utile è anche la foto n. 10 in atti: ingrandendo il particolare del codino, si rilevano dei piccoli graffi sulla parte più sporgente, ma di colore bianco o comunque chiaro. Non vi sono invece tracce di colore scuro, come sarebbe lecito aspettarsi da un contatto strisciante tra due lamierati verniciati. (…) L'assenza di danni alle gambe del conducente, unitamente alle lesioni subite dallo stesso al lato destro (cassa toracica, spalla e zigomo), indicano che il sia stato sbalzato dalla sella magari nell'urto col cordolo Parte_1 del marciapiedi, cadendo malamente a terra, mentre la moto finiva la sua corsa inclinandosi dal lato opposto. (…) In conclusione, non vi sono elementi che possano validamente provare l'asserto attoreo.” I graffi di colore chiaro, secondo il motivato avviso espresso dall'ausiliario, sono probabilmente “frutto del contatto con qualche trovante quando la moto è rovinata nel terreno adiacente la strada,” ipotesi definita dal consulente “più plausibile, se collegata alle tracce chiare sulla carenatura sinistra (V. foto n. 1 e n. 5 in atti) che rivelano proprio un impatto con qualche pietra di scarsa durezza”.
Le osservazioni svolte dall'impugnante risultano senz'altro inidonee ad inficiare le argomentate valutazioni tecniche esposte dall'ausiliario giudiziale, che ha correttamente fornito l'analisi tecnica del caso de quo, evidenziando il difetto di rispondenza tra la narrazione del fatto storico compiuta dall'attore e le risultanze tecniche.
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All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, gli argomenti svolti nell'atto di gravame, in ordine alla maggiore verosimiglianza della prospettazione offerta dall' appellante, non appaiono pertanto fondati, infrangendosi contro l'accurato esame del compendio probatorio operato dal Giudice di prime cure.
Del resto, secondo una giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. sez. 6 -
3, ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. sez. 1, sentenza n. 11511 del
23/05/2014).
Del pari, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova – e cioè nel caso di specie l'odierno appellante - comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta. (Cass. sez. L,
Sentenza n. 4773 del 10/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
In ragione del complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di censure idonee a sovvertire o ad inficiare l'iter logico- giuridico seguito dal primo Giudice- nel ravvisare l'omesso assolvimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata- il gravame proposto deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con cui sono state rigettate le domande risarcitorie proposte dal . Parte_1
Sulla scorta dei rilievi finora svolti, senz'altro idonei a sorreggere l'integrale conferma della sentenza gravata, non possono poi che ritenersi assorbite le ulteriori richieste e questioni sollevate dall'appellante, tese rispettivamente a ribadire che
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l'impugnante aveva regolarmente sporto denuncia-querela, nei termini di legge, descrivendo all'Ufficiale di P.G. della Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore quanto accaduto in occasione del sinistro, ed indicando i testi e Testimone_1
, nonché i testimoni e e a riproporre Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
l'istanza di espletamento di CTU medico/legale, non accolta dal Giudice di prime cure, in ragione dell'evidente superfluità di un tale accertamento, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica redatta dall'ing. Persona_1
13. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata che - alla luce dei parametri di cui al D.M. n.147 del 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dimidiati i compensi medi in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate - si liquidano come da dispositivo che segue.
14. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2267/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della società appellata, che liquida nell'importo di € 7.119,5 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
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contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3692/2020 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 14.03.2025 e comunicata in data 17.03.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Domenico Leone (C.F.
) presso il cui studio in Pomigliano d'Arco, alla Via Verdi 59, C.F._2
è elettivamente domiciliato
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R.G. n°3692/2020- Sentenza
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(già , (P.I. Controparte_2 Controparte_3
, quale impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione P.IVA_1
Campania, rappresentata e difesa in virtù di apposita procura alle liti dall'Avv.
Andrea Marasco (C.F. ) presso il cui studio in Napoli, alla C.F._3
Piazza Carità n. 32, è elettivamente domiciliata
-APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 3 L. n. 102/2006, conveniva in giudizio, Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli, la quale di impresa designata Controparte_2
per la regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite in seguito al sinistro, verificatosi in Caivano in data 23.06.2007, intorno alle ore 13,00 circa.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto a sostegno della domanda risarcitoria, il ricorrente esponeva che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, a bordo del motociclo modello Honda, targato BJ51289, di sua proprietà, nell'uscire dal garage della sua abitazione in Via Lavarone a Caivano, giunto all'incrocio con Via
Casarcella, veniva investito da tergo da una vettura pirata di grossa cilindrata, di colore scuro, che viaggiava ad elevata velocità.
Esponeva di essere stato scaraventato a terra ad alcuni metri di distanza, riportando lesioni gravissime, mentre l'autovettura, “dopo aver violentemente impattato il motociclo condotto dal ricorrente”, si allontanava velocemente senza prestare alcun soccorso.
2. Si costituiva in giudizio l'odierna appellata la quale impugnava la domanda risarcitoria chiedendone il rigetto per carenza della prova relativa al fatto storico e del nesso causale.
R.G. n°3692/2020- Sentenza
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
3. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, espletata CTU tecnico/modale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2019, all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Con sentenza n. 2267/2020, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Napoli rigettava la domanda condannando l'odierno appellante alla refusione delle spese di lite.
Segnatamente il Giudice di prime cure, dopo aver ricordato come la domanda volta ad ottenere il risarcimento danni ad opera del FGVS comporti sia l'onere per parte attrice di dare compiuta prova sia che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, tramite apposita denunzia da parte del danneggiato, sia l'onere di dimostrare il fatto storico con estremo rigore;
riteneva non provato che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile ad un autoveicolo non identificato, non essendo emersa con sufficiente chiarezza, dalle risultanze istruttorie e dalle testimonianze raccolte in corso di causa, la prova della collisione descritta nel libello introduttivo .
Infatti, per un verso tale collisione veniva esclusa dalla CTU tecnico/modale; per altro verso, le deposizioni dei testi escussi non erano risultate univoche, né nel senso del contatto tra i due veicoli né nel senso del contatto tra il veicolo pirata e la persona del conducente. Pertanto, dalla fase istruttoria non era emersa una prova sufficientemente affidabile della dinamica descritta dalla parte attrice, residuando l'ipotesi che il danneggiato avesse perso il controllo del motoveicolo per cause differenti rispetto al contatto con altri veicoli. Il giudice di prime cure, aderendo pienamente alle risultanze cui era pervenuta la CTU tecnica-modale, rigettava pertanto la domanda condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
5. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 03.03.2020, con atto di citazione notificato telematicamente il 26.10.2020, ha proposto appello Parte_1
deducendo: 1) che, a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto incongruenti ed inconferenti le testimonianze rese dai testi escussi, in realtà i testi con dovizia di particolari avevano ricostruito l'esatta dinamica del sinistro;
2) di aver regolarmente sporto denuncia-querela nei termini di legge descrivendo all'Ufficiale di P.G. della Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore
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quanto accaduto in occasione del sinistro, ed indicando i testi e Testimone_1
nonché i testimoni e questi ultimi, a Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 dire dell'appellante, ritenuti “superflui” dall'Ufficiale di P.G.; 3) la lacunosità, contraddittoria e genericità della CTU tecnico/ modale;
e 4) insistendo nella richiesta di CTU medico/legale al fine di accertare il nesso causale, nonché i danni riportati ed i relativi postumi.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13.03.2021, si è costituita in giudizio l'odierna appellata, la quale ha resistito al gravame chiedendo in via istruttoria il rigetto della richiesta di CTU medico/legale e nel merito il rigetto dell'appello, poiché inammissibile ed infondato.
7. Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Tuttavia, la documentazione versata in atti in formato telematico, e quella consultabile mediante l'estrazione del fascicolo telematico di primo grado, consente di decidere la causa.
8. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 26 ottobre 2020, risultando rispettato sia il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 03 marzo 2020. Pacifica, infatti, è l'applicabilità alla fattispecie sia dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, sia della sospensione straordinaria prevista dal D.L. 18/2020 art. 83 e art. 36, c. 1, D.L.
23/2020 (Emergenza Coronavirus).
9. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:1) l'indicazione delle parti del provvedimento
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che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
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10. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, non apparendo i motivi di impugnazione idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata.
11. A dire dell'impugnante, sarebbero evidenti le contraddizioni inficianti la motivazione della sentenza gravata, considerato che, a differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto incongruenti ed inconferenti le testimonianze rese dai testi escussi, in realtà proprio dalla prova testimoniale espletata emergerebbe, in maniera chiara ed incontrovertibile, la prova del fatto storico, avendo i testi con dovizia di particolari rappresentato la dinamica del sinistro.
Secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente valutare le deposizioni testimoniali e conseguenzialmente statuire in ordine alla responsabilità unica ed esclusiva del conducente dell'auto “pirata” nella causazione del sinistro de quo.
Inoltre, l'appellante ha ribadito di aver regolarmente sporto denuncia-querela nei termini di legge descrivendo all'Ufficiale di P.G. della Stazione dei Carabinieri di
Frattamaggiore quanto accaduto in occasione del sinistro ed indicando i testi e nonché i testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
Tes_5
Infine, l'impugnante ha contestato le risultanze cui è pervenuta la CTU tecnica che, disposta a distanza di circa dieci anni dalla verificazione dell'evento lesivo, avrebbe potuto ricostruire adeguatamente, sulla scorta dei rilievi fotografici, solo i luoghi teatro dei fatti di causa, ma non la dinamica del sinistro. A dire dell'appellante, la
CTU sarebbe lacunosa, contraddittoria e generica;
in quest'ottica, il giudice avrebbe dovuto considerare che le indagini peritali relative alla dinamica del sinistro erano state espletate solo sulla base della documentazione fotografica e, pertanto, non con un parametro tecnico di certezza ma basate solo su possibili ipotesi.
12. Orbene, a dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione delle risultanze istruttorie, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico, seguito nella sentenza gravata, nel pervenire al rigetto dell'azione di risarcimento danni spiegata dall'odierno appellante.
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La motivazione della sentenza impugnata, che ha proceduto in modo analitico e circostanziato all'esame delle deposizioni testimoniali, nonché delle risultanze cui è pervenuta la CTU tecnico/modale, non si presta alle censure che l'impugnante pretende di muoverle. Difformemente da quanto sostenuto dall'appellante, reputa infatti questa Corte che la motivazione spesa dal Tribunale sia esaustiva e scevra da qualsiasi possibilità di critica, sotto il profilo logico-giuridico, avendo il giudice di prime cure correttamente valutato l'intero impianto probatorio, dandone atto nella sentenza impugnata. In quest'ottica, privo di pregio è il motivo di gravame secondo cui i testi avrebbero in maniera univoca ricostruito le modalità dello scontro tra il motociclo condotto dal ed il presunto veicolo “pirata”. Parte_1
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, infatti, dalla lettura delle deposizioni testimoniali emergono contraddizioni ed incongruenze, tali da inficiare la ricostruzione del fatto storico per come effettuata dai testi.
Segnatamente, i testi e , escussi all'udienza del Testimone_2 Testimone_1
16.06.2016, hanno indicato differentemente sia il punto d'impatto tra la moto ed il veicolo “pirata”, sia le condizioni di salute del a seguito del presunto Parte_1 sinistro. In particolare con riferimento al punto d'impatto, il teste Testimone_2
ha testualmente affermato: “Ho visto che la macchina, cha andava a velocità sostenuta, lo urtava nella parte posteriore sx della moto;
la macchina e la moto andavano nella stessa direzione, ed ho visto che la macchina ha colpito la moto mentre era in fase di sorpasso”; il teste viceversa ha affermato: “ Testimone_1
Appena dopo averlo salutato, vedevo arrivare dal senso di marcia di una Pt_1
macchina a forte velocità che arrivata dietro la moto di l'ha tamponata. Pt_1
Non era in fase di sorpasso e l'impatto vi fu tra la parte posteriore dx della moto e
l'angolo anteriore destro della macchina”.
Ancora, con riferimento alle condizioni di salute del immediatamente Parte_1
dopo il presunto sinistro, il teste ha riferito: “ci siamo subito Testimone_2 avvicinati, abbiamo chiamato l'ambulanza lui urlava era cosciente e accusava dolori dicendo di non sentire le gambe, la schiena”; il teste viceversa ha Testimone_1
riferito testualmente: “ci siamo subito avvicinati, abbiamo chiamato l'ambulanza, lui era svenuto, privo di sensi”.
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A superare le sopra menzionate incongruenze non possono adeguatamente soccorrere neanche i racconti testimoniali di e Testimone_3 Testimone_5 rispettivamente fratello e padre dell'appellante, i quali hanno assistito al sinistro, come incontestatamente osservato dal primo Giudice, “dal balcone di casa collocato sul lato destro rispetto al veicolo danneggiato e dunque con una visibilità limitata sul lato sinistro dove si è assunto essere iniziata la dinamica del sinistro in esame”.
Dal confronto tra le deposizioni testimoniali emergono, pertanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, discrasie e contraddizioni, confermate anche dalle risultanze della CTU tecnica- modale, che non permettono di superare il relativo vaglio di attendibilità. Le evidenziate incongruenze, infatti, lungi dall'investire dettagli accessori e secondari nella ricostruzione del preteso sinistro, concernono, invece, circostanze fattuali determinanti al fine di vagliare l'intrinseca logicità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali e sarebbero già di per sé sole idonee a giustificare il rigetto delle domande risarcitorie.
Parimenti, non coglie nel segno il motivo di gravame con il quale si lamentano la lacunosità, genericità e contraddittorietà della CTU tecnico/modale; tale motivo, invero, non si traduce in una effettiva e specifica critica all'elaborato del perito, non contenendo un'adeguata confutazione, mediante argomentate osservazioni tecniche, delle conclusioni motivatamente raggiunte dall'ausiliario giudiziale, all'esito di un accurato raffronto dei rilievi fotografici, in difetto di disponibilità del veicolo condotto dall'attore, che risulta averlo alienato ( cfr., al riguardo, relazione di consulenza tecnica).
Difformemente da quanto genericamente protestato dall'appellante- che, non avendo messo a disposizione il motoveicolo, frattanto alienato, per i relativi accertamenti, si è limitato a denunciare il carattere “approssimativo” delle indagini condotte dall'ausiliario ing. sulla scorta dei soli rilievi Persona_1
fotografici - reputa per converso il Collegio che il consulente abbia, con motivazione immune da vizi logici e sostenuta da adeguate argomentazioni fisico-dinamiche, correttamente escluso l'esistenza di contatti tra i veicoli, smentendo la tesi attorea contenuta nell'atto introduttivo, appunto espressamente fondata sull'urto tra i veicoli
( cfr., al riguardo il ricorso introduttivo, ove testualmente si allegava che “il
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conducente della predetta vettura pirata dopo aver violentemente impattato il motociclo condotto dal ricorrente, continuava la sua folle corsa, facendo perdere immediatamente le sue tracce”) .
Illuminanti sono in tal senso le conclusioni contenute nella relazione di consulenza tecnica, a firma dell'ing. secondo cui: “Il motoveicolo, infatti, Persona_1
non presenta danni da impatto diretto con altro veicolo, per cui le indagini sono state orientate su qualche esito che rivelasse un contatto strisciante con il denunciato veicolo pirata. Parte attrice ha identificato tale punto nel codino, dal lato sinistro, indicando quale riprova il disallineamento dello stesso, come mostrato dalla foto n. 3 in atti. Invero tale ipotesi sembra improbabile, stante la direzione che avrebbe presumibilmente avuto il veicolo incidente e la forza che avrebbe dovuto trasmettere per spingere fuori asse il codino senza deformarlo. Utile è anche la foto n. 10 in atti: ingrandendo il particolare del codino, si rilevano dei piccoli graffi sulla parte più sporgente, ma di colore bianco o comunque chiaro. Non vi sono invece tracce di colore scuro, come sarebbe lecito aspettarsi da un contatto strisciante tra due lamierati verniciati. (…) L'assenza di danni alle gambe del conducente, unitamente alle lesioni subite dallo stesso al lato destro (cassa toracica, spalla e zigomo), indicano che il sia stato sbalzato dalla sella magari nell'urto col cordolo Parte_1 del marciapiedi, cadendo malamente a terra, mentre la moto finiva la sua corsa inclinandosi dal lato opposto. (…) In conclusione, non vi sono elementi che possano validamente provare l'asserto attoreo.” I graffi di colore chiaro, secondo il motivato avviso espresso dall'ausiliario, sono probabilmente “frutto del contatto con qualche trovante quando la moto è rovinata nel terreno adiacente la strada,” ipotesi definita dal consulente “più plausibile, se collegata alle tracce chiare sulla carenatura sinistra (V. foto n. 1 e n. 5 in atti) che rivelano proprio un impatto con qualche pietra di scarsa durezza”.
Le osservazioni svolte dall'impugnante risultano senz'altro inidonee ad inficiare le argomentate valutazioni tecniche esposte dall'ausiliario giudiziale, che ha correttamente fornito l'analisi tecnica del caso de quo, evidenziando il difetto di rispondenza tra la narrazione del fatto storico compiuta dall'attore e le risultanze tecniche.
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All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, gli argomenti svolti nell'atto di gravame, in ordine alla maggiore verosimiglianza della prospettazione offerta dall' appellante, non appaiono pertanto fondati, infrangendosi contro l'accurato esame del compendio probatorio operato dal Giudice di prime cure.
Del resto, secondo una giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. sez. 6 -
3, ordinanza n. 16467 del 04/07/2017; Cass. sez. 1, sentenza n. 11511 del
23/05/2014).
Del pari, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova – e cioè nel caso di specie l'odierno appellante - comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda proposta. (Cass. sez. L,
Sentenza n. 4773 del 10/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
In ragione del complesso delle considerazioni che precedono, in difetto di censure idonee a sovvertire o ad inficiare l'iter logico- giuridico seguito dal primo Giudice- nel ravvisare l'omesso assolvimento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa azionata- il gravame proposto deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con cui sono state rigettate le domande risarcitorie proposte dal . Parte_1
Sulla scorta dei rilievi finora svolti, senz'altro idonei a sorreggere l'integrale conferma della sentenza gravata, non possono poi che ritenersi assorbite le ulteriori richieste e questioni sollevate dall'appellante, tese rispettivamente a ribadire che
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l'impugnante aveva regolarmente sporto denuncia-querela, nei termini di legge, descrivendo all'Ufficiale di P.G. della Stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore quanto accaduto in occasione del sinistro, ed indicando i testi e Testimone_1
, nonché i testimoni e e a riproporre Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
l'istanza di espletamento di CTU medico/legale, non accolta dal Giudice di prime cure, in ragione dell'evidente superfluità di un tale accertamento, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica redatta dall'ing. Persona_1
13. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellata che - alla luce dei parametri di cui al D.M. n.147 del 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dimidiati i compensi medi in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate - si liquidano come da dispositivo che segue.
14. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2267/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della società appellata, che liquida nell'importo di € 7.119,5 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
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contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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