Art. 15.
I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta nella misura stabilita dall' articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 , sono, rispettivamente, aumentati del 50 per cento e del 25 per cento.
I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta nella misura stabilita dall' articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 , sono, rispettivamente, aumentati del 50 per cento e del 25 per cento.