Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2043/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024
da
(C.F. ), cittadinanza italiana, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/10/1973 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. BETTI Alessandra ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Foligno (PG) Via Monte Acuto n. 49, presso il Difensore
e
(C.F. , cittadinanza italiana, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/04/1972 e residente in ed ivi residente in Via Cave, rappresentata e difesa dall'Avv. NICITO Micaela ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in
Assisi (PG), Piazza del Vescovado. n. 8, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 12/06/2010 in Foligno (PG) (anno 2010, atto n.
15, parte 2 , serie A);
pagina 1 di 5
Con la figlia , nata a [...] in data [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Il SI. che ha già da tempo lasciato la casa coniugale con il consenso della SI.ra Parte_1 CP_1 provvederà a trasferire la propria residenza (cfr. doc) presso l'abitazione in cui attualmente dimora, sita in Petrignano d'Assisi (Pg) via dell'Aeroporto n. 12.
3) Per quanto concerne i rapporti inerenti lo status di genitore, i SInori e Controparte_1 [...]
a conoscenza delle modifiche apportate dalla legge 54/2006 in tema di affidamento condiviso, Parte_1 nell'interesse superiore - morale e materiale – della figlia verrà affidata ad entrambi i Persona_1 coniugi con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, nella casa coniugale sita in Foligno, via Cave n. 38, di proprietà esclusiva della SI.ra ed il padre potrà vederla e tenerla Controparte_1
con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi, ludici e ricreativi della minori;
i minori continueranno a ricevere dai genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi.
4) E' di intesa tra i coniugi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativa all'educazione, istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi mentre, per le decisioni quotidiane e comunque le scelte di ordinaria amministrazione, i genitori espressamente e concordemente convengono che saranno assunte da ciascuno di loro nel rispettivo temporaneo affidamento, salvo onere di reciproca informazione.
5) Tuttavia, affinché tale collocazione privilegiata non sia limitativa dei diritti e doveri della prole e del genitore non prevalentemente collocatario, i ricorrenti decidono che il padre potrà Parte_1
stare con la figlia , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano Pt_2
conto del preminente suo interesse: - due pomeriggi infrasettimanali - il padre riprenderà la figlia dagli allenamenti di pallavolo e la terrà con se sino alla sera, quando intorno alle ore 21.30, la minore o verrà
pagina 2 di 5 ripresa dalla madre che fa rientro dal lavoro o - nei giorni di riposo della madre - verrà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione materna. I coniugi concordano sin d'ora che la minore di volta in Pt_2
volta ed in base alle proprie eSIenze, anche scolastiche, potrà nei suddetti giorni decidere di pernottare con il di lei padre che dunque, provvederà la mattina seguente, a riaccompagnarla direttamente presso l'istituto scolastico. - un fine settimana alternato di ciascun mese, dalle ore 10.00 del sabato sino alla domenica sera, quando intorno alle ore 20.00 verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna;
- un periodo di due settimane, per le ferie estive, da trascorrere in maniera anche non continuativa, con la possibilità di pernottare con la minore in un eventuale luogo di villeggiatura, da concordare tra i coniugi con congruo anticipo, almeno entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo conto delle eSIenze lavorative dei ricorrenti;
- i coniugi concordano sin da ora che, con riferimento alle festività natalizie (S. Vigilia,
Natale, S. Stefano, 31 dicembre. 1° gennaio ed Epifania) e pasquali (Santa Pasqua e lunedì “in albis”) verrà dagli stessi adottati, per ciò che concerne la figlia minore, un criterio di alternanza, di anno in anno fissato, ed ugual criterio di alternanza verrà rispettato per tutte le festività ricomprese nel calendario. I coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore
. Pt_2
6) Ogni cambiamento e/o variazione rispetto a quanto stabilito, dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicato.
7) Il SI. provvederà a corrispondere in favore della SI.ra tramite bonifico bancario, Parte_1 CP_1 entro il 15 di ogni mese, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 320,00
(trecentoventi/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50%, delle spese straordinarie secondo il “nuovo protocollo del Tribunale di Perugia in materia di mantenimento e spese straordinarie per la prole”. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
8) Il SInor inoltre continuerà a corrispondere: Parte_1
- l'importo bimestrale di E. 50,00 per abbonamento internet attivato presso l'abitazione della SI.ra
CP_1
- l'importo mensile di E. 10,99 a titolo di ricarica telefonica utenza mobile della figlia,
- l'importo mensile di E. 5,00 a titolo di abbonamento Amazon prime.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, dandosi pagina 3 di 5 reciprocamente atto di aver definito ogni pendenza di natura economica e di aver provveduto alla divisione di ogni bene ed effetto personale. Essi restano, altresì, proprietari dei rispettivi beni personali e rimangono creditori e/o debitori delle proprie posizioni personali (mutui, finanziamenti ecc).
10) Il libretto di risparmio acceso presso la Coop ed intestato alla SI.ra , con saldo Controparte_1
pari ad E. 1.347,00 rimarrà nella disponibilità della SI.ra CP_1
11) L'autovettura Golf Volkswaghen targata GC347SE intestata alla SI.ra ed acquistata in CP_1
costanza di matrimonio rimarrà di esclusiva proprietà della SI.ra Pt_3
12) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio, con l'inclusione dei figli minori.
13) Le spese ed i compensi legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
14)
Le Parti, infine, stabiliscono che tutte le statuizioni contenute nel presente atto sono immediatamente vincolanti tra esse dalla data della sottoscrizione e regoleranno i loro rapporti anche in attesa che l'On.
Tribunale di Spoleto, pronunziandosi sulla domanda congiunta, omologhi la separazione dei predetti coniugi.”.
All'udienza del 05/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
02/12/2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Tanto detto, si rileva come le condizioni consensualmente predisposte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e che, esaminati gli atti prodotti dalle parti ed i chiarimenti forniti all'udienza,
pagina 4 di 5 corrispondano agli interessi personali e patrimoniali della figlia minore, oltre che a quelli patrimoniali dei coniugi per come valutati degli stessi.
Ai sensi dell'art 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Foligno (PG) in data 12/06/2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Dott.ssa Claudia Matteini
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