CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
NICODANO IC, Relatore
OCONE SE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Santa Maria, 9 10149 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria, 9 10149 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71022017673547000000 VARIE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71022017847224007000 ALTRI TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220047747221000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230002071664000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230022942480000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102024003996844000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240055570002000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato “cartelle esattoriali relative a vari anni emesse da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione" di cui all'elenco contenuto in ricorso.
Le eccezioni sollevate nel ricorso si fondano sui seguenti profili di illegittimità:
• L'omessa allegazione delle notifiche delle pretese tributarie;
• L'omessa iscrizione a ruolo dei pignoramenti effettuati;
• La mancata notifica dell'avviso d'intimazione oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale;
• L'illegittima richiesta di pagamento di tributi prescritti;
• L'eccessiva e sproporzionata azione esecutiva, culminata nella richiesta di fallimento della società.
Alla luce di tali considerazioni, chiede alla Corte di Giustizia Tributaria:
1. Di disporre la sospensione immediata dell'esecutività delle cartelle di pagamento impugnate;
2. Di ordinare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di depositare la documentazione comprovante la regolare notifica degli atti impositivi;
3. Di dichiarare la nullità dei pignoramenti eseguiti in assenza della prescritta iscrizione a ruolo;
4. Di dichiarare l'illegittimità delle pretese tributarie fondate su crediti prescritti;
5. Di disporre il rinvio dell'udienza fallimentare, al fine di consentire alla società ricorrente di valutare l'adesione a una transazione fiscale.
Costituitasi in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Torino eccepiva I'inammissibilità/ improcedibilità/improponibilità del ricorso in quanto il predetto elenco è equiparabile, a tutti gli effetti, a un estratto di ruolo che non costituisce richiesta di pagamento ed è pertanto inimpugnabile ai sensi l'art. 12, comma 4bis, DPR 602/1973, introdotto dall'art. 3bis D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L.
215/2021 che ha espressamente previsto la generale non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Tale ipotesi ricorre anche nel caso concreto, laddove la ricorrente apparentemente impugna le cartelle, ma di fatto sta impugnando l'elenco degli atti della riscossione, di cui alla procedura coattiva suddetta.
Eccepiva inoltre vizi della procura alle liti: Da un'interrogazione effettuata presso l'Ordine professionale di appartenenza, risulta che la consulente del lavoro Difensore_1, cod. fisc. CF_Difensore_1, che in questo giudizio, come da procura allegata al ricorso, dichiara di rappresentare e difendere la società Ricorr_1 S.r.l., sarebbe stata sospesa, per motivi disciplinari, dall'albo dei consulenti del lavoro di Arezzo, sin dal
22.12.2022 (all. n. 4). Il provvedimento di sospensione risulta in seguito revocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente, nelle premesse in fatto del proprio ricorso, asserisce di aver ricevuto la notifica di “un ricorso per liquidazione giudiziaria proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino, registrato al numero ruolo 425-1/2024. Contrariamente a quanto sostenuto, tale ricorso non è stato proposto dall'Agente della riscossione, tantomeno dall'Agenzia delle Entrate, si tratta di ricorso promosso dal Pubblico Ministero. Va quindi affermata la carenza di giurisdizione di questa Corte, in quanto chiamata a decidere su contestazioni avverso un ricorso per liquidazione giudiziale, per le quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Stante l'assoluta confusione e disorganicità della stesura del ricorso, questo si appalesa altresì inammissibile per assoluta incertezza dell'atto impugnato e dell'oggetto (petitum), nonché dei motivi di ricorso (causa petendi). Infatti, parte ricorrente, se nell'oggetto dichiara di impugnare “cartelle esattoriali relative a vari anni emesse da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione”, di fatto deposita quale atto impugnato il ricorso e decreto procedimento n. 425/2024, afferma che, “attraverso la presente difesa”, intende analizzare il ricorso ricevuto e, al motivo n. III.II, contesta dei pignoramenti effettuati, che non rientrano tra gli atti elencati a pagina 1 del ricorso. Chiede poi il rinvio dell'udienza per la liquidazione coattiva della Ricorr_1. Ciò rende assolutamente incerti gli atti impugnati e l'oggetto del ricorso.
Da quanto sopra esposto emerge che la ricorrente non ha assolto all'onere di specificazione dell'oggetto e dei motivi del ricorso, necessario per consentire alle parti convenute e al giudice di individuare le questioni sottoposte a giudizio, profilandosi così l'inammissibilità del ricorso per assoluta incertezza delle indicazioni di cui al comma 2, lettere d) e e) dell'art. 18 del D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
NICODANO IC, Relatore
OCONE SE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 220/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Santa Maria, 9 10149 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria, 9 10149 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71022017673547000000 VARIE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 71022017847224007000 ALTRI TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220047747221000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230002071664000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230022942480000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102024003996844000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240055570002000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato “cartelle esattoriali relative a vari anni emesse da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione" di cui all'elenco contenuto in ricorso.
Le eccezioni sollevate nel ricorso si fondano sui seguenti profili di illegittimità:
• L'omessa allegazione delle notifiche delle pretese tributarie;
• L'omessa iscrizione a ruolo dei pignoramenti effettuati;
• La mancata notifica dell'avviso d'intimazione oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale;
• L'illegittima richiesta di pagamento di tributi prescritti;
• L'eccessiva e sproporzionata azione esecutiva, culminata nella richiesta di fallimento della società.
Alla luce di tali considerazioni, chiede alla Corte di Giustizia Tributaria:
1. Di disporre la sospensione immediata dell'esecutività delle cartelle di pagamento impugnate;
2. Di ordinare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di depositare la documentazione comprovante la regolare notifica degli atti impositivi;
3. Di dichiarare la nullità dei pignoramenti eseguiti in assenza della prescritta iscrizione a ruolo;
4. Di dichiarare l'illegittimità delle pretese tributarie fondate su crediti prescritti;
5. Di disporre il rinvio dell'udienza fallimentare, al fine di consentire alla società ricorrente di valutare l'adesione a una transazione fiscale.
Costituitasi in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Torino eccepiva I'inammissibilità/ improcedibilità/improponibilità del ricorso in quanto il predetto elenco è equiparabile, a tutti gli effetti, a un estratto di ruolo che non costituisce richiesta di pagamento ed è pertanto inimpugnabile ai sensi l'art. 12, comma 4bis, DPR 602/1973, introdotto dall'art. 3bis D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L.
215/2021 che ha espressamente previsto la generale non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Tale ipotesi ricorre anche nel caso concreto, laddove la ricorrente apparentemente impugna le cartelle, ma di fatto sta impugnando l'elenco degli atti della riscossione, di cui alla procedura coattiva suddetta.
Eccepiva inoltre vizi della procura alle liti: Da un'interrogazione effettuata presso l'Ordine professionale di appartenenza, risulta che la consulente del lavoro Difensore_1, cod. fisc. CF_Difensore_1, che in questo giudizio, come da procura allegata al ricorso, dichiara di rappresentare e difendere la società Ricorr_1 S.r.l., sarebbe stata sospesa, per motivi disciplinari, dall'albo dei consulenti del lavoro di Arezzo, sin dal
22.12.2022 (all. n. 4). Il provvedimento di sospensione risulta in seguito revocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente, nelle premesse in fatto del proprio ricorso, asserisce di aver ricevuto la notifica di “un ricorso per liquidazione giudiziaria proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino, registrato al numero ruolo 425-1/2024. Contrariamente a quanto sostenuto, tale ricorso non è stato proposto dall'Agente della riscossione, tantomeno dall'Agenzia delle Entrate, si tratta di ricorso promosso dal Pubblico Ministero. Va quindi affermata la carenza di giurisdizione di questa Corte, in quanto chiamata a decidere su contestazioni avverso un ricorso per liquidazione giudiziale, per le quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Stante l'assoluta confusione e disorganicità della stesura del ricorso, questo si appalesa altresì inammissibile per assoluta incertezza dell'atto impugnato e dell'oggetto (petitum), nonché dei motivi di ricorso (causa petendi). Infatti, parte ricorrente, se nell'oggetto dichiara di impugnare “cartelle esattoriali relative a vari anni emesse da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione”, di fatto deposita quale atto impugnato il ricorso e decreto procedimento n. 425/2024, afferma che, “attraverso la presente difesa”, intende analizzare il ricorso ricevuto e, al motivo n. III.II, contesta dei pignoramenti effettuati, che non rientrano tra gli atti elencati a pagina 1 del ricorso. Chiede poi il rinvio dell'udienza per la liquidazione coattiva della Ricorr_1. Ciò rende assolutamente incerti gli atti impugnati e l'oggetto del ricorso.
Da quanto sopra esposto emerge che la ricorrente non ha assolto all'onere di specificazione dell'oggetto e dei motivi del ricorso, necessario per consentire alle parti convenute e al giudice di individuare le questioni sottoposte a giudizio, profilandosi così l'inammissibilità del ricorso per assoluta incertezza delle indicazioni di cui al comma 2, lettere d) e e) dell'art. 18 del D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.