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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/10/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 1905/2024
Nella causa civile promossa
Da
(nato a [...] Parte_1
Brasile il 07/04/1966, residente em Rua Expedicionário Holz, 388, apartamento 24,
Bairro América, Joinville/SC – Brasile – CEP 89201-740),
[...]
(nato a [...]/PB – Brasile il 24/08/1991, residente Parte_2 em Rua Expedicionário Holz, 388, apartamento 24, Bairro América, Joinville/SC –
Brasile – CEP 89201-740), nato a Parte_3
Joinville/SC – Brasile il 25/07/1994, residente em Rua Expedicionário Holz, 388, apartamento 24, Bairro América, Joinville/SC – Brasile – CEP 89201-740), tutti difesi e giudizialmente rappresentati, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca RI EL
(C.F. ) e GI EL ( ), giusta C.F._1 CodiceFiscale_2 procura notarile in calce al ricorso, e con i medesimi elettivamente domiciliati in
Milano, alla Piazza IV Novembre n.4 cap 20124 (indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Controparte_1
Roma alla via dei Portoghesi nr. 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e lo difende per legge
Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c., depositato in data 15 agosto 2024, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, altresì, l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e pertanto dichiarare che
[...]
(nato a [...] il Parte_1
07/04/1966, figlio di e ), Persona_1 Persona_2
(nato a [...]/PB – Brasile il Parte_2
24/08/1991, IG di e Parte_1 Persona_3
), (nato a [...]/SC – Brasile il
[...] Parte_3
25/07/1994, IG di e Parte_1 Persona_3
) sono tutti cittadini italiani jure sanguinis e, conseguentemente, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile delle persone indicate, provvedendo all'eventuale comunicazione alle Autorità Consolari competenti, e condannare il al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario Gianluca
RI EL”.
I predetti hanno, dunque, chiesto l'attribuzione e/o il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
-che l'avo italiano, la Sig.ra nata il [...] in Persona_4
San Michele all'DI, IG dei cittadini italiani e era Parte_4 Persona_5 emigrata in Brasile ed era ivi deceduta il 15-6-1986 nella città di Assis Chateaubriand –
Pag. 2 di 14 PR – Brasile, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza aver mai acquisito quella brasiliana, come risultante dal certificato negativo di naturalizzazione;
-che, dalla relazione con era nata la di lei IG Controparte_2 [...]
coniugatasi con in data 7-5-1949 e deceduta in data 3-1- Persona_6 Persona_7
2012 nella città di Ivaiporã - PR – Brasile;
-che, dal suddetto matrimonio, in data 21-3-1946 a Passo Fundo – RS – Brasile, era nata la di lei IG che si era coniugata con Persona_2 Persona_1 in data 29-9-1962;
-che, dal suddetto matrimonio, era nato, a TÃ EÔ MA - PR – Brasile, il ricorrente in data 7-4-1966 e i di lui figli, nati dal Parte_1 matrimonio con realizzato il 28-5-1990, ossia Persona_3
(nata il [...] a [...] - PB – Brasile) e Parte_2
(nato il [...] a [...] - SC – Brasile); Parte_3
-che, allora, la Sig.ra non essendosi mai Persona_4 naturalizzata cittadina brasiliana e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva conservato la cittadinanza di nascita, trasmettendola iure sanguinis alla IG
[...]
e questa, conseguentemente, a tutti i suoi discendenti, i quali erano tutti Persona_6 cittadini italiani, anche se nati prima della entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, co.1, della legge nr. 555 del 13.06.1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio nato da madre cittadina italiana (C.Cost. nr. 30 del
9.02.1983);
-che, di riflesso, la Corte di cassazione S.U. con la sentenza n. 4466 del 25.02.2009 aveva affermato che, in virtù dell'intervento additivo dovuto alla suddetta citata sentenza, della Corte Costituzionale, “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato) anche al figlio di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis in quanto qualità
Pag. 3 di 14 della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stato oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato” (Ord.za Trib. Ord. Roma-Sez. Diritti della persona ed Immigrazione, R.G. 21726/2018, sul punto ex pluris Sent.za Trib. Ord. Roma, sez. I,
Repert. 1100/2018 del 17/01/2017).
Si è costituito, con comparsa di risposta del 5-12-2024, il il quale Controparte_1 ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-Alto DI, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Con riferimento al caso di specie, ha dedotto che, sulla scorta dell'atto introduttivo nonché della documentazione depositata, l'ava era Persona_4 nata a [...] all'DI in data 26-12-1890 e che la IG della stessa era nata in
Brasile il 27-12-1917, mettendo, pertanto, in rilievo che l'ava aveva lasciato il territorio natìo prima del 16 luglio 1920 (non risultando fornita la prova del contrario).
Conseguentemente, ha rilevato che la Sig.ra non era Persona_4 mai stata cittadina italiana, accedendo l'emigrazione degli ascendenti dei ricorrenti in un periodo in cui la attuale provincia di Trento apparteneva all'Impero Austroungarico
(tale essendo la cittadinanza degli avi dei ricorrenti) e che non risultava, peraltro, depositata in giudizio la necessaria dichiarazione di cui alla l. 379/2000, resa da altri ascendenti intermedi. Pertanto, non risultando soddisfatti i presupposti dai quali evincere lo status di cittadini italiani, ha dedotto che la domanda non avrebbe potuto essere accolta.
Fermo quanto sopra, ha, in subordine, rappresentato – con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna – che la
Cassazione a Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del 2009 il suo
Pag. 4 di 14 precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l. 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia,
l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n. 87/1975 della Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del
1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio (ante o post 1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la
Pag. 5 di 14 dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto
“doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione, l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che
“…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra
Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della
Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , di dare concreta e CP_1 diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo
“bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Ha infine – per tutte le ragioni esposte – rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso. Spese vinte. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, la compensazione delle spese”.
Pag. 6 di 14 All'udienza del 27-3-2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i ricorrenti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno ribadito la corrispondenza tra la linea di discendenza riportata e la documentazione versata in atti, essendo l'avo dante causa nata il [...] in [...], nel comune di San Persona_4
Michele all'DI ed essendo la stessa IG dei cittadini italiani (nato il Parte_4
2-1-1859) e (nata il [...]), entrambi nati prima della costituzione Persona_5 dell'Impero Austroungarico, avvenuta nel 1867, e quindi cittadini italiani ex art. 4 del codice civile del 1865, senza alcuna “altra enunciazione”, dalla quale si potesse provare, mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, la perdita della cittadinanza italiana per acquisire quella austriaca o diventare addirittura suddita.
Hanno, poi, rappresentato che, al contrario di quanto accaduto per i genitori suddetti, la di loro IG, ossia l'ava , era nata nel 1890 ed era Persona_8 emigrata all'estero (nel caso di specie, in Brasile) prima del 16 luglio del 1920 (periodo dell'emigrazione di coincidente con l'annessione del Trentino Alto- Persona_4
DI all'Impero Austroungarico, costituito nel 1867) e che, quindi, ella avrebbe dovuto decidere se divenire suddita dell'impero Austroungarico, anche acquisendone la cittadinanza, o dichiarare la volontà di conservare la cittadinanza originaria di tutti i di lei avi e genitori ossia quella italiana. Tuttavia, hanno evidenziato che Persona_4 decise certamente di non acquisire la cittadinanza brasiliana (Paese di emigrazione), come risulta agli atti dal certificato negativo di naturalizzazione, ma anche che decise di mantenere la cittadinanza originaria del suo popolo ossia quella italiana, avendo pure permesso ex post ai di lei discendenti di rettificare il cognome da tedesco ad italiano, così come la cittadinanza da tedesca ad italiana, come risultante dalla sentenza n.5002092-97.2023.8.24.0038/SC del Tribunale di Joinville (Brasile), allegata in atti.
Inoltre, hanno rilevato come dal Tomo VI (1877-1911) dei Nati e Battezzati della
Parrocchia di San Michele Arcangelo in San Michele all'DI e dall'intera pagina 35 di tale volume, custodito nell'Archivio Diocesano Tridentino dell'Arcidiocesi di Trento, si riscontrasse la registrazione della nascita ed anche del battesimo di
[...]
(dimostrandone quindi la titolarità della cittadinanza italiana). Persona_4
Hanno, tuttavia, rappresentato la complessità del quadro storico di riferimento, essendo
Pag. 7 di 14 l'ava nata in [...] periodo caratterizzato, da un lato, da un altissimo indice di analfabetismo tra la popolazione (circa il 38%) e, dall'altro, dall'annessione di alcuni territori italiani all'Impero Austroungarico, tra cui il Trentino Alto DI (luogo di nascita dell'ava ), avvenuta tramite un atto interno dello Stato e non con Persona_4 il sistema plebiscitario, a differenza di quanto accaduto per altre Nazioni europee, che, in situazioni analoghe, cercarono, alla fine del conflitto bellico, di attuare il principio dell'autodeterminazione delle popolazioni soggette a mutamenti di sovranità. Pertanto, trovatosi il legislatore in gravi difficoltà nel regolamentare il dualismo della cittadinanza originaria italiana e della cittadinanza sopraggiunta ed imposta austriaca, decise di percorrere il percorso fallimentare di proclamare nel recente anno 2000 la Legge n.374
(valida sino al 2010 ed invocata da controparte), con cui si imponeva ai discendenti dei cittadini italiani nati nei territori appartenuti all'Impero Austroungarico di rendere una dichiarazione di scelta della cittadinanza italiana o di dimostrare che l'ava all'epoca aveva scelto la cittadinanza italiana a dispetto di quella austriaca.
Hanno, dunque, rilevato che sarebbe anacronistico e discriminatorio applicare oggi una legge, che era stata nel corso dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale più volte implicitamente abrogata per evidenti profili di incostituzionalità e che, intervenendo in casi simili la giurisprudenza per colmare il vuoto lasciato dal legislatore, la Suprema
Corte a Sezioni Unite, nell'affrontare un più ampio fenomeno e nel sopperire ad una evidente lacuna legislativa, aveva specificato, con la sentenza n.25317 del 24-8-2022, i principi fondamentali in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, sottolineando l'aspetto volontario e non autoritario della perdita della cittadinanza italiana a favore di una cittadinanza straniera (sia essa brasiliana o austriaca quale retaggio dell'Impero Austroungarico). Ed invero, nel caso di specie, hanno ribadito che, come dimostrato agli atti, dal certificato negativo di naturalizzazione brasiliana, l'ava, emigrata in Brasile, non aveva mai esercitato alcun comportamento conclusivo della volontà di acquisire una cittadinanza diversa da quella originaria italiana (brasiliana o austriaca).
Pertanto, data la discendenza in linea retta, la provata mancanza di naturalizzazione dell'avo e l'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza da parte dei
Pag. 8 di 14 discendenti, hanno chiesto di voler accogliere le conclusioni già richiamate nell'atto introduttivo.
Con note di trattazione scritta del 3-3-2025, l'Amministrazione ha contestato le avversarie deduzioni, soprattutto se esorbitanti i limiti imposti dall'art. 127-ter c.p.c. e, riportandosi alla propria comparsa di costituzione, ha chiesto il trattenimento della causa in decisione sulla scorta delle già rassegnate conclusioni, evidenziando nuovamente che
– essendo l'emigrazione avvenuta antecedentemente al 16 luglio 1920 e non risultando la dichiarazione ex L. 379/2000 – l'emigrazione degli ascendenti degli odierni ricorrenti accedeva in un periodo in cui la attuale provincia di Trento apparteneva all'Impero
Austroungarico, e, tale essendo la cittadinanza degli avi degli odierni ricorrenti, non poteva essere riconosciuta la cittadinanza italiana.
All'udienza del 9-10-2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i ricorrenti si sono riportati integralmente al ricorso introduttivo ed alle note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso, il resistente si è riportato alla propria comparsa di CP_1 costituzione ed alle precedenti note di trattazione scritta, chiedendo il trattenimento della causa sulla scorta delle già rassegnate conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto DI sono state annesse al Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o
Pag. 9 di 14 emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo 1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del
Trentino e di altri territori al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Ragione per cui l'ava dei ricorrenti, essendo nata a [...] all'DI (Trento) il
26-12-1890, ovvero prima del 16 luglio 1920, avrebbe dovuto dare dimostrazione del fatto di essere emigrata all'estero successivamente a tale data o di avere comunque, qualora emigrata prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia con il Trattato di
San Germano del 1919, reso la dichiarazione di cui sopra ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, “con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo manca la predetta prova, ma, dagli stessi atti
(documento 4), emerge che dal matrimonio tra l'ava de qua, la Sig.ra
[...]
e il Sig. è nata, in data 27-12-1917, a Persona_4 Controparte_2
Per_ Passo Fundo, stato di IO RA do SU (Brasile), la IG . Ragione per cui vi è motivo di ritenere – come, peraltro, ammesso anche dagli stessi ricorrenti (cfr. note di trattazione scritta del 21-3-2025) – che, già a quella data, ovvero prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia, la stessa fosse emigrata in Brasile. Ciò con conseguente
Pag. 10 di 14 maggior onere, dunque, in capo ai ricorrenti, di fornire la prova dell'avvenuto espletamento dell'incombente di cui sopra (ovvero di avere reso, la di loro ava, la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana).
A giudizio del Tribunale, inoltre, il complesso normativo sopra sintetizzato appare frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione centrale che rileva nel caso di specie, difatti, attiene al fatto che l'ascendente dei ricorrenti, al tempo in cui ha lasciato il luogo di nascita per trasferirsi in
Brasile, non era cittadina italiana;
e ciò in considerazione, da un lato, della insindacabilità, alla luce dei parametri costituzionali interni sotto il profilo della limitazione del diritto all'emigrazione o dell'articolo 22, della legislazione austroungarica del tempo - quale legislazione straniera - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di emigrazione, e, dall'altro lato, della non scrutinabilità, riguardo al rispetto del principio di uguaglianza, della previsione del trattato di San
Germano, richiedente un atto di volontà per acquistare la cittadinanza da parte dei cittadini dei territori annessi all'Italia, in presenza di situazioni ontologicamente diverse, posto che l'ava degli odierni ricorrenti, al momento della immigrazione, era cittadina dell'impero austroungarico e non del Regno d'Italia.
Per la medesima ragione non può neppure ritenersi, dunque, che la normativa in esame determini alcuna privazione della cittadinanza italiana per motivi politici, giacché essa non comporta affatto la privazione della cittadinanza, ma si limita a subordinare, al verificarsi di una condizione, il suo acquisto da parte di chi ne era originariamente privo.
I suddetti principi sono stati, per altro, affermati dalla stessa Suprema Corte secondo cui
“ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del
Pag. 11 di 14 luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per
l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati
Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Né ancora, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può assumere rilevanza il certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti (allegato n. 2), dal quale risulta semplicemente che la predetta ava - donna non di origini italiane, ma nata sotto l'impero di un altro Stato - non ha acquistato la cittadinanza brasiliana;
trattandosi, dunque, quella in esame, di scelta improduttiva di effetti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti dello stesso, non qualificabili, appunto, come
“discendenti di cittadini italiani di origine straniera” (cfr: Sentenza della Corte
d'Appello di Trento del 16.07.2024, depositata in data 20.08.2024).
Né, allo stesso modo, rileva, in tale sede, il documento n. 15 (sentenza n.5002092-
97.2023.8.24.0038/SC del Tribunale di Joinville - Brasile), che riguarda una mera azione di rettifica del cognome, del tutto ininfluente ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, mai ab origine posseduta per quanto sopra esplicitato.
Tra l'altro, come osservato dallo stesso Tribunale di Roma, con sentenza del 27-07-
2018, la legge 379/2000 riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data di dichiarazione di volontà
Pag. 12 di 14 dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis, sicché un'applicazione analogica di principi tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis sarebbe giuridicamente infondata. Nel caso di specie, lo si ribadisce, non è dato discutere di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, in quanto la documentazione versata agli atti non dimostra affatto la titolarità di una siffatta cittadinanza in capo agli ascendenti e, al contrario, comprova il loro trasferimento in data anteriore al 16 luglio 2020, da territorio, quindi, appartenente all'impero Austro-Ungarico. Dal che, dunque,
l'inconferenza degli interventi giurisprudenziali richiamati.
Per tutto quanto esposto consegue, pertanto, il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi - secondo le norme del Codice di procedura civile e del principio di effettività, da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020 in motivazione) - in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro
26.000,00, nonché, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in poche udienze, nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 849,00 per onorario, oltre a rimb. forf. CP_1 nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Trento, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
Pag. 13 di 14 AU Di BE
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 1905/2024
Nella causa civile promossa
Da
(nato a [...] Parte_1
Brasile il 07/04/1966, residente em Rua Expedicionário Holz, 388, apartamento 24,
Bairro América, Joinville/SC – Brasile – CEP 89201-740),
[...]
(nato a [...]/PB – Brasile il 24/08/1991, residente Parte_2 em Rua Expedicionário Holz, 388, apartamento 24, Bairro América, Joinville/SC –
Brasile – CEP 89201-740), nato a Parte_3
Joinville/SC – Brasile il 25/07/1994, residente em Rua Expedicionário Holz, 388, apartamento 24, Bairro América, Joinville/SC – Brasile – CEP 89201-740), tutti difesi e giudizialmente rappresentati, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca RI EL
(C.F. ) e GI EL ( ), giusta C.F._1 CodiceFiscale_2 procura notarile in calce al ricorso, e con i medesimi elettivamente domiciliati in
Milano, alla Piazza IV Novembre n.4 cap 20124 (indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Controparte_1
Roma alla via dei Portoghesi nr. 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e lo difende per legge
Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c., depositato in data 15 agosto 2024, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, altresì, l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e pertanto dichiarare che
[...]
(nato a [...] il Parte_1
07/04/1966, figlio di e ), Persona_1 Persona_2
(nato a [...]/PB – Brasile il Parte_2
24/08/1991, IG di e Parte_1 Persona_3
), (nato a [...]/SC – Brasile il
[...] Parte_3
25/07/1994, IG di e Parte_1 Persona_3
) sono tutti cittadini italiani jure sanguinis e, conseguentemente, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile delle persone indicate, provvedendo all'eventuale comunicazione alle Autorità Consolari competenti, e condannare il al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario Gianluca
RI EL”.
I predetti hanno, dunque, chiesto l'attribuzione e/o il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
-che l'avo italiano, la Sig.ra nata il [...] in Persona_4
San Michele all'DI, IG dei cittadini italiani e era Parte_4 Persona_5 emigrata in Brasile ed era ivi deceduta il 15-6-1986 nella città di Assis Chateaubriand –
Pag. 2 di 14 PR – Brasile, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza aver mai acquisito quella brasiliana, come risultante dal certificato negativo di naturalizzazione;
-che, dalla relazione con era nata la di lei IG Controparte_2 [...]
coniugatasi con in data 7-5-1949 e deceduta in data 3-1- Persona_6 Persona_7
2012 nella città di Ivaiporã - PR – Brasile;
-che, dal suddetto matrimonio, in data 21-3-1946 a Passo Fundo – RS – Brasile, era nata la di lei IG che si era coniugata con Persona_2 Persona_1 in data 29-9-1962;
-che, dal suddetto matrimonio, era nato, a TÃ EÔ MA - PR – Brasile, il ricorrente in data 7-4-1966 e i di lui figli, nati dal Parte_1 matrimonio con realizzato il 28-5-1990, ossia Persona_3
(nata il [...] a [...] - PB – Brasile) e Parte_2
(nato il [...] a [...] - SC – Brasile); Parte_3
-che, allora, la Sig.ra non essendosi mai Persona_4 naturalizzata cittadina brasiliana e non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva conservato la cittadinanza di nascita, trasmettendola iure sanguinis alla IG
[...]
e questa, conseguentemente, a tutti i suoi discendenti, i quali erano tutti Persona_6 cittadini italiani, anche se nati prima della entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, co.1, della legge nr. 555 del 13.06.1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio nato da madre cittadina italiana (C.Cost. nr. 30 del
9.02.1983);
-che, di riflesso, la Corte di cassazione S.U. con la sentenza n. 4466 del 25.02.2009 aveva affermato che, in virtù dell'intervento additivo dovuto alla suddetta citata sentenza, della Corte Costituzionale, “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato) anche al figlio di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis in quanto qualità
Pag. 3 di 14 della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stato oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato” (Ord.za Trib. Ord. Roma-Sez. Diritti della persona ed Immigrazione, R.G. 21726/2018, sul punto ex pluris Sent.za Trib. Ord. Roma, sez. I,
Repert. 1100/2018 del 17/01/2017).
Si è costituito, con comparsa di risposta del 5-12-2024, il il quale Controparte_1 ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-Alto DI, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Con riferimento al caso di specie, ha dedotto che, sulla scorta dell'atto introduttivo nonché della documentazione depositata, l'ava era Persona_4 nata a [...] all'DI in data 26-12-1890 e che la IG della stessa era nata in
Brasile il 27-12-1917, mettendo, pertanto, in rilievo che l'ava aveva lasciato il territorio natìo prima del 16 luglio 1920 (non risultando fornita la prova del contrario).
Conseguentemente, ha rilevato che la Sig.ra non era Persona_4 mai stata cittadina italiana, accedendo l'emigrazione degli ascendenti dei ricorrenti in un periodo in cui la attuale provincia di Trento apparteneva all'Impero Austroungarico
(tale essendo la cittadinanza degli avi dei ricorrenti) e che non risultava, peraltro, depositata in giudizio la necessaria dichiarazione di cui alla l. 379/2000, resa da altri ascendenti intermedi. Pertanto, non risultando soddisfatti i presupposti dai quali evincere lo status di cittadini italiani, ha dedotto che la domanda non avrebbe potuto essere accolta.
Fermo quanto sopra, ha, in subordine, rappresentato – con riferimento alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna – che la
Cassazione a Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del 2009 il suo
Pag. 4 di 14 precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l. 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio 1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia,
l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n. 87/1975 della Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n. 151 del
1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio (ante o post 1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la
Pag. 5 di 14 dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto
“doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione, l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che
“…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra
Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della
Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , di dare concreta e CP_1 diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo
“bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Ha infine – per tutte le ragioni esposte – rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso. Spese vinte. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti, la compensazione delle spese”.
Pag. 6 di 14 All'udienza del 27-3-2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i ricorrenti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno ribadito la corrispondenza tra la linea di discendenza riportata e la documentazione versata in atti, essendo l'avo dante causa nata il [...] in [...], nel comune di San Persona_4
Michele all'DI ed essendo la stessa IG dei cittadini italiani (nato il Parte_4
2-1-1859) e (nata il [...]), entrambi nati prima della costituzione Persona_5 dell'Impero Austroungarico, avvenuta nel 1867, e quindi cittadini italiani ex art. 4 del codice civile del 1865, senza alcuna “altra enunciazione”, dalla quale si potesse provare, mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, la perdita della cittadinanza italiana per acquisire quella austriaca o diventare addirittura suddita.
Hanno, poi, rappresentato che, al contrario di quanto accaduto per i genitori suddetti, la di loro IG, ossia l'ava , era nata nel 1890 ed era Persona_8 emigrata all'estero (nel caso di specie, in Brasile) prima del 16 luglio del 1920 (periodo dell'emigrazione di coincidente con l'annessione del Trentino Alto- Persona_4
DI all'Impero Austroungarico, costituito nel 1867) e che, quindi, ella avrebbe dovuto decidere se divenire suddita dell'impero Austroungarico, anche acquisendone la cittadinanza, o dichiarare la volontà di conservare la cittadinanza originaria di tutti i di lei avi e genitori ossia quella italiana. Tuttavia, hanno evidenziato che Persona_4 decise certamente di non acquisire la cittadinanza brasiliana (Paese di emigrazione), come risulta agli atti dal certificato negativo di naturalizzazione, ma anche che decise di mantenere la cittadinanza originaria del suo popolo ossia quella italiana, avendo pure permesso ex post ai di lei discendenti di rettificare il cognome da tedesco ad italiano, così come la cittadinanza da tedesca ad italiana, come risultante dalla sentenza n.5002092-97.2023.8.24.0038/SC del Tribunale di Joinville (Brasile), allegata in atti.
Inoltre, hanno rilevato come dal Tomo VI (1877-1911) dei Nati e Battezzati della
Parrocchia di San Michele Arcangelo in San Michele all'DI e dall'intera pagina 35 di tale volume, custodito nell'Archivio Diocesano Tridentino dell'Arcidiocesi di Trento, si riscontrasse la registrazione della nascita ed anche del battesimo di
[...]
(dimostrandone quindi la titolarità della cittadinanza italiana). Persona_4
Hanno, tuttavia, rappresentato la complessità del quadro storico di riferimento, essendo
Pag. 7 di 14 l'ava nata in [...] periodo caratterizzato, da un lato, da un altissimo indice di analfabetismo tra la popolazione (circa il 38%) e, dall'altro, dall'annessione di alcuni territori italiani all'Impero Austroungarico, tra cui il Trentino Alto DI (luogo di nascita dell'ava ), avvenuta tramite un atto interno dello Stato e non con Persona_4 il sistema plebiscitario, a differenza di quanto accaduto per altre Nazioni europee, che, in situazioni analoghe, cercarono, alla fine del conflitto bellico, di attuare il principio dell'autodeterminazione delle popolazioni soggette a mutamenti di sovranità. Pertanto, trovatosi il legislatore in gravi difficoltà nel regolamentare il dualismo della cittadinanza originaria italiana e della cittadinanza sopraggiunta ed imposta austriaca, decise di percorrere il percorso fallimentare di proclamare nel recente anno 2000 la Legge n.374
(valida sino al 2010 ed invocata da controparte), con cui si imponeva ai discendenti dei cittadini italiani nati nei territori appartenuti all'Impero Austroungarico di rendere una dichiarazione di scelta della cittadinanza italiana o di dimostrare che l'ava all'epoca aveva scelto la cittadinanza italiana a dispetto di quella austriaca.
Hanno, dunque, rilevato che sarebbe anacronistico e discriminatorio applicare oggi una legge, che era stata nel corso dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale più volte implicitamente abrogata per evidenti profili di incostituzionalità e che, intervenendo in casi simili la giurisprudenza per colmare il vuoto lasciato dal legislatore, la Suprema
Corte a Sezioni Unite, nell'affrontare un più ampio fenomeno e nel sopperire ad una evidente lacuna legislativa, aveva specificato, con la sentenza n.25317 del 24-8-2022, i principi fondamentali in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, sottolineando l'aspetto volontario e non autoritario della perdita della cittadinanza italiana a favore di una cittadinanza straniera (sia essa brasiliana o austriaca quale retaggio dell'Impero Austroungarico). Ed invero, nel caso di specie, hanno ribadito che, come dimostrato agli atti, dal certificato negativo di naturalizzazione brasiliana, l'ava, emigrata in Brasile, non aveva mai esercitato alcun comportamento conclusivo della volontà di acquisire una cittadinanza diversa da quella originaria italiana (brasiliana o austriaca).
Pertanto, data la discendenza in linea retta, la provata mancanza di naturalizzazione dell'avo e l'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza da parte dei
Pag. 8 di 14 discendenti, hanno chiesto di voler accogliere le conclusioni già richiamate nell'atto introduttivo.
Con note di trattazione scritta del 3-3-2025, l'Amministrazione ha contestato le avversarie deduzioni, soprattutto se esorbitanti i limiti imposti dall'art. 127-ter c.p.c. e, riportandosi alla propria comparsa di costituzione, ha chiesto il trattenimento della causa in decisione sulla scorta delle già rassegnate conclusioni, evidenziando nuovamente che
– essendo l'emigrazione avvenuta antecedentemente al 16 luglio 1920 e non risultando la dichiarazione ex L. 379/2000 – l'emigrazione degli ascendenti degli odierni ricorrenti accedeva in un periodo in cui la attuale provincia di Trento apparteneva all'Impero
Austroungarico, e, tale essendo la cittadinanza degli avi degli odierni ricorrenti, non poteva essere riconosciuta la cittadinanza italiana.
All'udienza del 9-10-2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i ricorrenti si sono riportati integralmente al ricorso introduttivo ed alle note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso, il resistente si è riportato alla propria comparsa di CP_1 costituzione ed alle precedenti note di trattazione scritta, chiedendo il trattenimento della causa sulla scorta delle già rassegnate conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto DI sono state annesse al Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o
Pag. 9 di 14 emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo 1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del
Trentino e di altri territori al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Ragione per cui l'ava dei ricorrenti, essendo nata a [...] all'DI (Trento) il
26-12-1890, ovvero prima del 16 luglio 1920, avrebbe dovuto dare dimostrazione del fatto di essere emigrata all'estero successivamente a tale data o di avere comunque, qualora emigrata prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia con il Trattato di
San Germano del 1919, reso la dichiarazione di cui sopra ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, “con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo manca la predetta prova, ma, dagli stessi atti
(documento 4), emerge che dal matrimonio tra l'ava de qua, la Sig.ra
[...]
e il Sig. è nata, in data 27-12-1917, a Persona_4 Controparte_2
Per_ Passo Fundo, stato di IO RA do SU (Brasile), la IG . Ragione per cui vi è motivo di ritenere – come, peraltro, ammesso anche dagli stessi ricorrenti (cfr. note di trattazione scritta del 21-3-2025) – che, già a quella data, ovvero prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia, la stessa fosse emigrata in Brasile. Ciò con conseguente
Pag. 10 di 14 maggior onere, dunque, in capo ai ricorrenti, di fornire la prova dell'avvenuto espletamento dell'incombente di cui sopra (ovvero di avere reso, la di loro ava, la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana).
A giudizio del Tribunale, inoltre, il complesso normativo sopra sintetizzato appare frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione centrale che rileva nel caso di specie, difatti, attiene al fatto che l'ascendente dei ricorrenti, al tempo in cui ha lasciato il luogo di nascita per trasferirsi in
Brasile, non era cittadina italiana;
e ciò in considerazione, da un lato, della insindacabilità, alla luce dei parametri costituzionali interni sotto il profilo della limitazione del diritto all'emigrazione o dell'articolo 22, della legislazione austroungarica del tempo - quale legislazione straniera - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di emigrazione, e, dall'altro lato, della non scrutinabilità, riguardo al rispetto del principio di uguaglianza, della previsione del trattato di San
Germano, richiedente un atto di volontà per acquistare la cittadinanza da parte dei cittadini dei territori annessi all'Italia, in presenza di situazioni ontologicamente diverse, posto che l'ava degli odierni ricorrenti, al momento della immigrazione, era cittadina dell'impero austroungarico e non del Regno d'Italia.
Per la medesima ragione non può neppure ritenersi, dunque, che la normativa in esame determini alcuna privazione della cittadinanza italiana per motivi politici, giacché essa non comporta affatto la privazione della cittadinanza, ma si limita a subordinare, al verificarsi di una condizione, il suo acquisto da parte di chi ne era originariamente privo.
I suddetti principi sono stati, per altro, affermati dalla stessa Suprema Corte secondo cui
“ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del
Pag. 11 di 14 luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per
l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati
Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Né ancora, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può assumere rilevanza il certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti (allegato n. 2), dal quale risulta semplicemente che la predetta ava - donna non di origini italiane, ma nata sotto l'impero di un altro Stato - non ha acquistato la cittadinanza brasiliana;
trattandosi, dunque, quella in esame, di scelta improduttiva di effetti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti dello stesso, non qualificabili, appunto, come
“discendenti di cittadini italiani di origine straniera” (cfr: Sentenza della Corte
d'Appello di Trento del 16.07.2024, depositata in data 20.08.2024).
Né, allo stesso modo, rileva, in tale sede, il documento n. 15 (sentenza n.5002092-
97.2023.8.24.0038/SC del Tribunale di Joinville - Brasile), che riguarda una mera azione di rettifica del cognome, del tutto ininfluente ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, mai ab origine posseduta per quanto sopra esplicitato.
Tra l'altro, come osservato dallo stesso Tribunale di Roma, con sentenza del 27-07-
2018, la legge 379/2000 riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data di dichiarazione di volontà
Pag. 12 di 14 dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis, sicché un'applicazione analogica di principi tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis sarebbe giuridicamente infondata. Nel caso di specie, lo si ribadisce, non è dato discutere di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, in quanto la documentazione versata agli atti non dimostra affatto la titolarità di una siffatta cittadinanza in capo agli ascendenti e, al contrario, comprova il loro trasferimento in data anteriore al 16 luglio 2020, da territorio, quindi, appartenente all'impero Austro-Ungarico. Dal che, dunque,
l'inconferenza degli interventi giurisprudenziali richiamati.
Per tutto quanto esposto consegue, pertanto, il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi - secondo le norme del Codice di procedura civile e del principio di effettività, da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020 in motivazione) - in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro
26.000,00, nonché, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in poche udienze, nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 849,00 per onorario, oltre a rimb. forf. CP_1 nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Trento, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
Pag. 13 di 14 AU Di BE
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