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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/12/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2536/2025 promossa in grado d'appello
DA Parte (p. iva con sede in Milano in via Dogana n. 3, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del designato amministratore sig. rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 atti, dall'Avv. Angela VENTRICE (c. f. ) presso il cui studio legale in Vibo C.F._1
VA loc. UF snc è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO in Amministrazione Giudiziale (p. iva ) con sede legale in Roma Controparte_3 P.IVA_2 alla via della Sforzesca n. 1, in persona degli amministratori giudiziari Avv. Controparte_4
(c. f. ) e dr. (c. f.
[...] C.F._2 Controparte_5
) nominati con provvedimento del 15.01.2021 della Procura della Repubblica di C.F._3 pagina 1 di 9 Catanzaro, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia FALCONE (c. f.
), difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni C.F._4 relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni:
Parte
- per appellante CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza deduzione e domanda, dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter, così provvedere:
(omissis)
In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 3072/2024 emessa dal tribunale di Milano pubblicata in data 20.03.2024, non notificata, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 15176/2022 accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado, riportate integralmente nella premessa di questo atto, e che qui si hanno per riportate e trascritte.
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia e, pertanto, revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché carente dei presupposti di legge e della prova scritta, indispensabile per la sua emissione;
perché le fatture azionate per gli anni 2018 e 2019 e poste a fondamento del decreto ingiuntivo sono fatture FOI sovrafatturate per operazioni inesistenti e/o relativamente inesistenti;
rigettare la pretesa creditoria e disporre, solo via estremamente subordinata, la sua riduzione con quanto eventualmente dovesse risultare dovuto;
rigettare le domande originariamente proposte dall'odierna appellata perché infondate n fatto e diritto per tutti i motivi esposti.
Accertare e dichiarare per tutte le ragioni meglio esplicitate in premessa che il processo verbale di constatazione della GdF è una prova documentale ed è il risultato di una attività di verifica e di
pagina 2 di 9 accertamento collegata alle dichiarazioni rese dagli Amministratori giudiziari e agli accertamenti eseguiti dall'Autorità Giudiziaria (Direzione Investigativa ) e alla stessa GdF e, pertanto, il CP_6 verbale è nel giudizio civile la prova documentale della sovrafatturazione che risulta essere un dato certo già accertato;
Part accertare e dichiarare che la non è tenuta al pagamento della somma di Controparte_7 euro 91.944,40 determinata dal giudice di prime cure dalla revoca del decreto ingiuntivo opposto per
l'avvenuto pagamento di una parte delle fatture pari ad euro 146.956,00 essendo le fatture FOI sovrafatturate per operazioni relativamente inesistenti, per operazioni commerciali che non sono avvenute per la parte maggiorata essendo indicato in fattura un importo superiore, per l'inesistenza del debito/credito e per l'inesistenza della pretesa sostanziale pena la caducazione del decreto ingiuntivo opposto e della conseguente condanna al pagamento di euro 91.944,40 che scaturisce dalle fatture azionate.
Accertare e dichiarare l'abnorme liquidazione delle spese di lite e l'ingiustificata condanna alle spese.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di primo e di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- n Amministrazione Giudiziaria, appellata: Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
(omissis) in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. non avendo l'impugnazione alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la produzione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio dall'appellante, di cui non vi è stata traccia nel giudizio di primo grado
e dichiarare inammissibile la richiesta di produzione documentale;
Part nel merito, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
3072/2024 pubblicata il 20.03.2024 dal Tribunale di Milano perché comunque destituito di fondamento con vittoria di spese e competenze difensive del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 9 Con l'impugnata sentenza n. 3072/2024, pubblicata in data 20.03.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con citazione notificata l'11.04.2022 Pa da . nei confronti di in Amministrazione Controparte_1 Controparte_3
Giudiziaria, avverso il decreto ingiuntivo n. 3664/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28.02.2022 e notificato il 3.03.2022 nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvedeva:
- accoglie in parte l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di euro
91.944,40 oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da commutarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento;
- condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in euro 11.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre VA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
*** Parte ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 chiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3664/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data Pa 28.02.2022, con cui si ingiungeva a . di pagare in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di euro 245.927,20 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a fronte CP_3 dei crediti di cui alle fatture n. 25/2018 del 16.07.2018 di euro 48.007,00, n. 26/2018 del 16.07.2022 di euro 54.546,20, n. 47/2018 del 12.09.2018 di euro 38.430,00, n. 14/2019 del 18.03.2019 di euro
44.249,00 e n. 72/2019 del 24.10.2019 di euro 32.635,00 e n. 90/2019 del 29.11.2019 di euro
28.060,00. Pa
- Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione . Controparte_1
In primis eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sussistendo quella del Tribunale di Catanzaro o del Tribunale di Roma.
Nel merito assumeva che il credito di cui alle fatture nn. 25 e 26 del 16.07.2018 era da ritenersi erroneamente determinato atteso che le fatture pervenute ante causam recavano rispettivamente la minor somme di euro 44.530,00 e di euro 50.996,00. Assumeva inoltre che essendo stata ormai parte del credito corrisposta, il credito residuo ammontava ad euro 91.994,40, in relazione al quale opponeva pagina 4 di 9 l'inadempimento della società opposta atteso che sia il servizio di facchinaggio di cui alle fatture nn.
14, 72 e 90 del 2019, sia la merce trasportata non risultava conforme. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto azionato ai sensi degli artt. 2951 e 2955 c.c. Infine adduceva l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 ai contratti mancanti della forma scritta.
Su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni e difese riconoscendo, in Controparte_3 relazione al credito azionato in via monitoria, l'intervenuto pagamento dell'importo di euro 145.956,00,
e così riducendo la pretesa creditoria al minor importo residuo.
Su tali basi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto per il residuo importo oltre interessi e spese di giudizio.
Con ordinanza del 11.10.2023 era ammessa la documentazione prodotta da parte opponente e in particolare il processo verbale di contestazione del 30.05.2023 redatto da personale della Guardia di Parte Finanza di Vibo VA relativo agli accertamenti svolti nei confronti della
[...] in ordine a verifiche fiscali relative alle fatture oggetto di causa. Controparte_1
Quindi la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opposta e quella di prescrizione, e ciò in quando, da un lato ha ammesso di non aver pagato parte del credito sicché il mero decorso temporale non vale ad istituire la presunzione di estinzione dell'obbligazione per prescrizione, dall'altro l'opposto non ha agito per il corrispettivo di trasporto o per il corrispettivo di spedizione bensì per il corrispettivo della vendita e montaggio di materiali e per il corrispettivo di servizi di facchinaggio, il che esclude l'applicabilità del termine prescrizionale previsto in materia di trasporto, rilevava come parte opponente non abbia specificamente contestato l'avvenuta conclusione dei contratti a base delle obbligazioni pecuniarie azionate in sede monitoria né la corretta fatturazione, bensì che due delle fatture azionate e segnatamente la nn. 25 e 26 del 16.07.2018 recavano importi diversi e maggiori rispetto a quelle indicate nelle medesime fatture inviate ante causam. Pertanto, era onere della società opposta provare la regolarità delle proprie scritture contabili e dimostrare che in relazione alle operazioni descritte in tali fatture spettasse il maggiore importo azionato. Rilevava inoltre che a fronte dell'eccepito avvenuto pagamento dell'importo di euro 145.956,00 la società opposta ridimensionava la propria pretesa creditoria riducendola al residuo importo determinato dall'organo giudicante in euro 91.944,40. In
pagina 5 di 9 ordine all'eccezione di inadempimento per vizi o difetti del prodotto e dei servizi resi rilevava come parte opponente non abbia offerto idonei elementi a sostegno mancando di indicare quali mancanze e difetti fossero presenti. Infine riteneva infondato il richiamo dei verbali di accertamento predisposto dal personale della Guardia di Finanza di Vibo VA del 30.05.2023, prodotti in corso di causa, che qualificava talune delle fatture in oggetto azionate come <> , trattandosi di deduzioni in netta antitesi con le altre difese articolate nel corso del giudizio da parte opponente, avendo la stessa lamentato la scadente prestazione dei servizi e la scarsa qualità della merce acquistata e consegnata, senza porre in dubbio l'avvenuta conclusione dei contratti e l'esecuzione delle controprestazioni.
Su tali basi, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando parte opponente a corrispondere in favore della convenuta opposta dell'importo di euro
91.944,40 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento.
*** Part
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Controparte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, il contenuto dei verbali di accertamento predisposti dalla
Guardia di Finanza avrebbe dovuto condurre alla rimodulazione e ridefinizione della posizione creditoria della società opposta nei confronti della società opponente in ragione della qualificazione delle fatture poste a fondamento del credito per gli anni 2018 e 2019 quali fatture relative ad operazioni inesistenti, indicate nel verbale in oggetto, dal che deriverebbe l'insussistenza della pretesa creditoria oggetto accertata con la sentenza impugnata in euro 91.044,40, oggetto del presente giudizio di appello.
Con il secondo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, la società opponente aveva contestato le fatture relative alla parte di credito non corrisposta.
Con il terzo motivo di appello lamentava la mancata acquisizione al giudizio della produzione di cui ai documenti aggiuntivi del 3.10.2023.
Con il quarto motivo di appello lamentava l'erronea regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando il gravame proposto e eccependo Controparte_3
l'infondatezza dei motivi ne chiedeva il rigetto.
pagina 6 di 9 Con ordinanza del 18.09.2025 di questa Corte, in accoglimento dell'istanza di sospensione proposta da Parte
era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Controparte_1 impugnata.
All'udienza del 13.11.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni che seguono.
***
Va premesso che in corso di causa, la società opposta, a fronte dell'addotto avvenuto pagamento di parte del credito monitorio di cui al decreto ingiuntivo opposto, e segnatamente dell'avvenuta corresponsione dell'importo di euro 145.956,00, ha ridotto la pretesa creditoria al residuo importo non corrisposto, riconosciuto con la sentenza appellata, rideterminato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in euro 91.944,40 e ciò sulla base del suddetto parziale pagamento del credito di cui al predetto decreto ingiuntivo e dell'erroneità dell'importo portato dalle fatture 25 e 26 del 16.07.2018 atteso che le suddette fatture nella versione fatta pervenire ante causam all'opponente recavano importi diversi e di minore entità pari rispettivamente ad euro 44.530,00 e ad euro 50.996,00.
***
Tanto premesso, in relazione al predetto importo di credito residuo, oggetto del presente giudizio di appello, vale rilevare che parte opponente, nel contestare la pretesa creditoria, ha eccepito, con l'opposizione in esame, l'inadempimento della società opposta per qualità scadente sia del servizio di facchinaggio di cui alle fatture nn. 14, 72 e 90 del 2019 sia della merce trasportata in quanto non conforme alla normativa CE, con ciò ammettendo l'avvenuta esecuzione della prestazione posta a base del credito azionato in via monitoria da parte della società opposta.
Premesso che parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale a base del credito in esame, sul piano processuale la stessa ha implicitamente ammesso la sussistenza del credito nella parte residua – in relazione alla quale parte opposta ha circoscritto la domanda – avendo riconosciuto di aver ricevuto la prestazione che ne sarebbe alla base in relazione alla quale ha lamentato la presenza di vizi o inadempimenti prestazionali, elementi, questi, che hanno per logico presupposto l'esecuzione della prestazione di cui si lamenta la non corretta esecuzione.
pagina 7 di 9 In ordine ai lamentati vizi non ha però offerto idonei elementi probatori comprovanti la presenza di vizi e difetti delle prestazioni rese dalla controparte. Al riguardo vale rilevare, come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado, che non sono state indicate le partite di materiale affette da vizi e difetti.
Inoltre parte opponente non ha articolato contestazioni specifiche e sufficientemente determinate in ordine all'entità del credito contestato nella parte oggetto del presente giudizio di appello.
Pertanto, l'eccezione di inadempimento per la presenza di vizi e difformità è inidonea ex art. 1460 c.c.
a paralizzare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria derivante dalla esecuzione delle prestazioni in oggetto, di cui alle fatture a base del credito oggetto del presente giudizio di appello.
La genericità della contestazione in ordine al credito in oggetto e l'implicita ammissione, con l'allegazione dei predetti eccepiti vizi, delle prestazioni a base delle fatture in oggetto, portano a ritenere sussistente il credito azionato nella parte residua ritenuta dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata.
Il contenuto del verbale di accertamento del 30.05.2023 del personale della Guardia di Finanza di Vibo Pa VA in ordine alla società . esercente l'attività di “servizi integrati Controparte_1 di gestione agli edifici”, acquisito agli atti del giudizio, nel quale le fatture oggetto di causa sono state qualificate come fatture relative a operazioni inesistenti in ragione delle verifiche all'uopo svolte, trattandosi di accertamento ancora in itinere di cui non è ancora stato definito l'esito conclusivo, non può ritenersi elemento idoneo a superare la portata degli elementi acquisiti al giudizio e l'ammissione da parte della stessa parte opponente della avvenuta esecuzione delle prestazioni a base del credito in oggetto.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati da parte appellante.
***
Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza. Parte Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di in Controparte_1 Controparte_3
Amministrazione Giudiziale delle spese di lite del presente grado di giudizio che appare congruo liquidare, in ragione del valore della causa, considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate le tariffe professionali vigenti, in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
pagina 8 di 9 ***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Pa contributo unificato da parte dell'appellante . a norma dell'art. 13 Controparte_1 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
Parte La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Contr nei confronti di in Amministrazione Giudiziale avverso la Controparte_1 CP_3 sentenza n. 3072/2024, pubblicata in data 20.03.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
Parte
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_1 [...] in Amministrazione Giudiziale delle spese di lite del presente giudizio di appello che CP_3 liquida in euro 9.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione 15% e rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
Parte
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 Controparte_1 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr.ssa Irene Lupo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2536/2025 promossa in grado d'appello
DA Parte (p. iva con sede in Milano in via Dogana n. 3, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del designato amministratore sig. rappresentata e difesa, giusta procura in CP_2 atti, dall'Avv. Angela VENTRICE (c. f. ) presso il cui studio legale in Vibo C.F._1
VA loc. UF snc è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO in Amministrazione Giudiziale (p. iva ) con sede legale in Roma Controparte_3 P.IVA_2 alla via della Sforzesca n. 1, in persona degli amministratori giudiziari Avv. Controparte_4
(c. f. ) e dr. (c. f.
[...] C.F._2 Controparte_5
) nominati con provvedimento del 15.01.2021 della Procura della Repubblica di C.F._3 pagina 1 di 9 Catanzaro, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia FALCONE (c. f.
), difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni C.F._4 relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni:
Parte
- per appellante CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza deduzione e domanda, dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter, così provvedere:
(omissis)
In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 3072/2024 emessa dal tribunale di Milano pubblicata in data 20.03.2024, non notificata, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 15176/2022 accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado, riportate integralmente nella premessa di questo atto, e che qui si hanno per riportate e trascritte.
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia e, pertanto, revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché carente dei presupposti di legge e della prova scritta, indispensabile per la sua emissione;
perché le fatture azionate per gli anni 2018 e 2019 e poste a fondamento del decreto ingiuntivo sono fatture FOI sovrafatturate per operazioni inesistenti e/o relativamente inesistenti;
rigettare la pretesa creditoria e disporre, solo via estremamente subordinata, la sua riduzione con quanto eventualmente dovesse risultare dovuto;
rigettare le domande originariamente proposte dall'odierna appellata perché infondate n fatto e diritto per tutti i motivi esposti.
Accertare e dichiarare per tutte le ragioni meglio esplicitate in premessa che il processo verbale di constatazione della GdF è una prova documentale ed è il risultato di una attività di verifica e di
pagina 2 di 9 accertamento collegata alle dichiarazioni rese dagli Amministratori giudiziari e agli accertamenti eseguiti dall'Autorità Giudiziaria (Direzione Investigativa ) e alla stessa GdF e, pertanto, il CP_6 verbale è nel giudizio civile la prova documentale della sovrafatturazione che risulta essere un dato certo già accertato;
Part accertare e dichiarare che la non è tenuta al pagamento della somma di Controparte_7 euro 91.944,40 determinata dal giudice di prime cure dalla revoca del decreto ingiuntivo opposto per
l'avvenuto pagamento di una parte delle fatture pari ad euro 146.956,00 essendo le fatture FOI sovrafatturate per operazioni relativamente inesistenti, per operazioni commerciali che non sono avvenute per la parte maggiorata essendo indicato in fattura un importo superiore, per l'inesistenza del debito/credito e per l'inesistenza della pretesa sostanziale pena la caducazione del decreto ingiuntivo opposto e della conseguente condanna al pagamento di euro 91.944,40 che scaturisce dalle fatture azionate.
Accertare e dichiarare l'abnorme liquidazione delle spese di lite e l'ingiustificata condanna alle spese.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di primo e di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- n Amministrazione Giudiziaria, appellata: Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
(omissis) in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. non avendo l'impugnazione alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;
sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la produzione della nuova documentazione prodotta nel presente giudizio dall'appellante, di cui non vi è stata traccia nel giudizio di primo grado
e dichiarare inammissibile la richiesta di produzione documentale;
Part nel merito, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
3072/2024 pubblicata il 20.03.2024 dal Tribunale di Milano perché comunque destituito di fondamento con vittoria di spese e competenze difensive del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 9 Con l'impugnata sentenza n. 3072/2024, pubblicata in data 20.03.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con citazione notificata l'11.04.2022 Pa da . nei confronti di in Amministrazione Controparte_1 Controparte_3
Giudiziaria, avverso il decreto ingiuntivo n. 3664/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 28.02.2022 e notificato il 3.03.2022 nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvedeva:
- accoglie in parte l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di euro
91.944,40 oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da commutarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento;
- condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in euro 11.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre VA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
*** Parte ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 chiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3664/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data Pa 28.02.2022, con cui si ingiungeva a . di pagare in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di euro 245.927,20 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a fronte CP_3 dei crediti di cui alle fatture n. 25/2018 del 16.07.2018 di euro 48.007,00, n. 26/2018 del 16.07.2022 di euro 54.546,20, n. 47/2018 del 12.09.2018 di euro 38.430,00, n. 14/2019 del 18.03.2019 di euro
44.249,00 e n. 72/2019 del 24.10.2019 di euro 32.635,00 e n. 90/2019 del 29.11.2019 di euro
28.060,00. Pa
- Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione . Controparte_1
In primis eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sussistendo quella del Tribunale di Catanzaro o del Tribunale di Roma.
Nel merito assumeva che il credito di cui alle fatture nn. 25 e 26 del 16.07.2018 era da ritenersi erroneamente determinato atteso che le fatture pervenute ante causam recavano rispettivamente la minor somme di euro 44.530,00 e di euro 50.996,00. Assumeva inoltre che essendo stata ormai parte del credito corrisposta, il credito residuo ammontava ad euro 91.994,40, in relazione al quale opponeva pagina 4 di 9 l'inadempimento della società opposta atteso che sia il servizio di facchinaggio di cui alle fatture nn.
14, 72 e 90 del 2019, sia la merce trasportata non risultava conforme. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto azionato ai sensi degli artt. 2951 e 2955 c.c. Infine adduceva l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 ai contratti mancanti della forma scritta.
Su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni e difese riconoscendo, in Controparte_3 relazione al credito azionato in via monitoria, l'intervenuto pagamento dell'importo di euro 145.956,00,
e così riducendo la pretesa creditoria al minor importo residuo.
Su tali basi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto per il residuo importo oltre interessi e spese di giudizio.
Con ordinanza del 11.10.2023 era ammessa la documentazione prodotta da parte opponente e in particolare il processo verbale di contestazione del 30.05.2023 redatto da personale della Guardia di Parte Finanza di Vibo VA relativo agli accertamenti svolti nei confronti della
[...] in ordine a verifiche fiscali relative alle fatture oggetto di causa. Controparte_1
Quindi la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opposta e quella di prescrizione, e ciò in quando, da un lato ha ammesso di non aver pagato parte del credito sicché il mero decorso temporale non vale ad istituire la presunzione di estinzione dell'obbligazione per prescrizione, dall'altro l'opposto non ha agito per il corrispettivo di trasporto o per il corrispettivo di spedizione bensì per il corrispettivo della vendita e montaggio di materiali e per il corrispettivo di servizi di facchinaggio, il che esclude l'applicabilità del termine prescrizionale previsto in materia di trasporto, rilevava come parte opponente non abbia specificamente contestato l'avvenuta conclusione dei contratti a base delle obbligazioni pecuniarie azionate in sede monitoria né la corretta fatturazione, bensì che due delle fatture azionate e segnatamente la nn. 25 e 26 del 16.07.2018 recavano importi diversi e maggiori rispetto a quelle indicate nelle medesime fatture inviate ante causam. Pertanto, era onere della società opposta provare la regolarità delle proprie scritture contabili e dimostrare che in relazione alle operazioni descritte in tali fatture spettasse il maggiore importo azionato. Rilevava inoltre che a fronte dell'eccepito avvenuto pagamento dell'importo di euro 145.956,00 la società opposta ridimensionava la propria pretesa creditoria riducendola al residuo importo determinato dall'organo giudicante in euro 91.944,40. In
pagina 5 di 9 ordine all'eccezione di inadempimento per vizi o difetti del prodotto e dei servizi resi rilevava come parte opponente non abbia offerto idonei elementi a sostegno mancando di indicare quali mancanze e difetti fossero presenti. Infine riteneva infondato il richiamo dei verbali di accertamento predisposto dal personale della Guardia di Finanza di Vibo VA del 30.05.2023, prodotti in corso di causa, che qualificava talune delle fatture in oggetto azionate come <
Su tali basi, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando parte opponente a corrispondere in favore della convenuta opposta dell'importo di euro
91.944,40 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle fatture azionate sino al pagamento.
*** Part
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Controparte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, il contenuto dei verbali di accertamento predisposti dalla
Guardia di Finanza avrebbe dovuto condurre alla rimodulazione e ridefinizione della posizione creditoria della società opposta nei confronti della società opponente in ragione della qualificazione delle fatture poste a fondamento del credito per gli anni 2018 e 2019 quali fatture relative ad operazioni inesistenti, indicate nel verbale in oggetto, dal che deriverebbe l'insussistenza della pretesa creditoria oggetto accertata con la sentenza impugnata in euro 91.044,40, oggetto del presente giudizio di appello.
Con il secondo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, la società opponente aveva contestato le fatture relative alla parte di credito non corrisposta.
Con il terzo motivo di appello lamentava la mancata acquisizione al giudizio della produzione di cui ai documenti aggiuntivi del 3.10.2023.
Con il quarto motivo di appello lamentava l'erronea regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando il gravame proposto e eccependo Controparte_3
l'infondatezza dei motivi ne chiedeva il rigetto.
pagina 6 di 9 Con ordinanza del 18.09.2025 di questa Corte, in accoglimento dell'istanza di sospensione proposta da Parte
era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Controparte_1 impugnata.
All'udienza del 13.11.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni che seguono.
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Va premesso che in corso di causa, la società opposta, a fronte dell'addotto avvenuto pagamento di parte del credito monitorio di cui al decreto ingiuntivo opposto, e segnatamente dell'avvenuta corresponsione dell'importo di euro 145.956,00, ha ridotto la pretesa creditoria al residuo importo non corrisposto, riconosciuto con la sentenza appellata, rideterminato, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, in euro 91.944,40 e ciò sulla base del suddetto parziale pagamento del credito di cui al predetto decreto ingiuntivo e dell'erroneità dell'importo portato dalle fatture 25 e 26 del 16.07.2018 atteso che le suddette fatture nella versione fatta pervenire ante causam all'opponente recavano importi diversi e di minore entità pari rispettivamente ad euro 44.530,00 e ad euro 50.996,00.
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Tanto premesso, in relazione al predetto importo di credito residuo, oggetto del presente giudizio di appello, vale rilevare che parte opponente, nel contestare la pretesa creditoria, ha eccepito, con l'opposizione in esame, l'inadempimento della società opposta per qualità scadente sia del servizio di facchinaggio di cui alle fatture nn. 14, 72 e 90 del 2019 sia della merce trasportata in quanto non conforme alla normativa CE, con ciò ammettendo l'avvenuta esecuzione della prestazione posta a base del credito azionato in via monitoria da parte della società opposta.
Premesso che parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale a base del credito in esame, sul piano processuale la stessa ha implicitamente ammesso la sussistenza del credito nella parte residua – in relazione alla quale parte opposta ha circoscritto la domanda – avendo riconosciuto di aver ricevuto la prestazione che ne sarebbe alla base in relazione alla quale ha lamentato la presenza di vizi o inadempimenti prestazionali, elementi, questi, che hanno per logico presupposto l'esecuzione della prestazione di cui si lamenta la non corretta esecuzione.
pagina 7 di 9 In ordine ai lamentati vizi non ha però offerto idonei elementi probatori comprovanti la presenza di vizi e difetti delle prestazioni rese dalla controparte. Al riguardo vale rilevare, come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado, che non sono state indicate le partite di materiale affette da vizi e difetti.
Inoltre parte opponente non ha articolato contestazioni specifiche e sufficientemente determinate in ordine all'entità del credito contestato nella parte oggetto del presente giudizio di appello.
Pertanto, l'eccezione di inadempimento per la presenza di vizi e difformità è inidonea ex art. 1460 c.c.
a paralizzare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria derivante dalla esecuzione delle prestazioni in oggetto, di cui alle fatture a base del credito oggetto del presente giudizio di appello.
La genericità della contestazione in ordine al credito in oggetto e l'implicita ammissione, con l'allegazione dei predetti eccepiti vizi, delle prestazioni a base delle fatture in oggetto, portano a ritenere sussistente il credito azionato nella parte residua ritenuta dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata.
Il contenuto del verbale di accertamento del 30.05.2023 del personale della Guardia di Finanza di Vibo Pa VA in ordine alla società . esercente l'attività di “servizi integrati Controparte_1 di gestione agli edifici”, acquisito agli atti del giudizio, nel quale le fatture oggetto di causa sono state qualificate come fatture relative a operazioni inesistenti in ragione delle verifiche all'uopo svolte, trattandosi di accertamento ancora in itinere di cui non è ancora stato definito l'esito conclusivo, non può ritenersi elemento idoneo a superare la portata degli elementi acquisiti al giudizio e l'ammissione da parte della stessa parte opponente della avvenuta esecuzione delle prestazioni a base del credito in oggetto.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati da parte appellante.
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Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza appellata.
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Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza. Parte Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di in Controparte_1 Controparte_3
Amministrazione Giudiziale delle spese di lite del presente grado di giudizio che appare congruo liquidare, in ragione del valore della causa, considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate le tariffe professionali vigenti, in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Pa contributo unificato da parte dell'appellante . a norma dell'art. 13 Controparte_1 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
Parte La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Contr nei confronti di in Amministrazione Giudiziale avverso la Controparte_1 CP_3 sentenza n. 3072/2024, pubblicata in data 20.03.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
Parte
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_1 [...] in Amministrazione Giudiziale delle spese di lite del presente giudizio di appello che CP_3 liquida in euro 9.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione 15% e rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
Parte
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 Controparte_1 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr.ssa Irene Lupo
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