Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2004, n. 17115
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Sentenza 27 agosto 2004

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In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione. Infatti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può essere adempiuto , attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, comma primo, D. Lgs. n. 22 cit., che per i produttori di rifiuti è di una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo (lett. e) (Fattispecie relativa a omessa registrazione sui registri di carico e scarico dei movimenti relativi ai rifiuti che, invece, risultavano dagli appositi formulari riguardanti il trasporto).

In tema di elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, la buona fede atta ad escludere l'elemento psicologico dell'illecito per avere, il destinatario degli obblighi documentali, affidato la loro gestione ad una ditta specializzata è riscontrabile solo nelle forme specificamente stabilite dal D. Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal D. Lgs. n. 389 del 1997, e previa allegazione delle sussistenza delle condizioni ivi stabilite (soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccedenti le 5 tonnellate, per i rifiuti non pericolosi, e una tonnellata, per quelli pericolosi, che abbiano affidato la tenuta dei registri alle organizzazioni di categoria o loro società di servizi con obbligo di annotazione dei dati, tenuti in copia presso l'impresa, con cadenza mensile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2004, n. 17115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17115
    Data del deposito : 27 agosto 2004

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