Sentenza 27 agosto 2004
Massime • 2
In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione. Infatti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può essere adempiuto
In tema di elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, la buona fede atta ad escludere l'elemento psicologico dell'illecito per avere, il destinatario degli obblighi documentali, affidato la loro gestione ad una ditta specializzata è riscontrabile solo nelle forme specificamente stabilite dal D. Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal D. Lgs. n. 389 del 1997, e previa allegazione delle sussistenza delle condizioni ivi stabilite (soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccedenti le 5 tonnellate, per i rifiuti non pericolosi, e una tonnellata, per quelli pericolosi, che abbiano affidato la tenuta dei registri alle organizzazioni di categoria o loro società di servizi con obbligo di annotazione dei dati, tenuti in copia presso l'impresa, con cadenza mensile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2004, n. 17115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17115 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Ant. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AB SR, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 87, presso l'avv. Giannetto Obino, e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Alvaro Donati del foro di Como;
- ricorrente -
contro
Amministrazione Provinciale di Como;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Como - sezione distaccata di Menaggio n. 37/e del 22 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/6/04 dal Relatore Cons. Francesco Antonio Genovese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di accertamenti effettuati dal Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e dai funzionari dell'Amministrazione provinciale di Como presso la LL AB SR, con sede in Tremezzo, con quattro distinti verbali veniva accertata: 1) la mancata comunicazione, al catasto, dei rifiuti prodotti durante l'anno 1997, in violazione dell'art. 11 (e 52) del D. s Lgs. n. 22 del 1997; 2) l'omessa registrazione sull'apposito registro di carico e scarico, per tutto l'anno 1998, delle movimentazioni dei rifiuti, nonostante la documentazione delle operazioni, risultante dagli appositi formulari, in violazione dell'art. 12 (e 52) del D. Lgs. n. 22 del 1997; 3) l'esistenza di irregolarità formali nella tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, in violazione dell'art. 12 (e 52) del D. Lgs. n. 22 del 1997; 4) l'incompletezza nella compilazione dei formulari, in violazione dell'art. 15 (e 52) del D. Lgs. n. 22 del 1997.
Avverso i detti processi verbali di accertamento, la società inviava due memorie di controdeduzioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, all'Amministrazione Provinciale di Como, che notificava quattro ordinanze ingiunzione, con l'irrogazione di altrettante sanzioni pecuniarie.
2. La LL AB SR, proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, chiedendo la revoca delle dette ordinanze, in quanto illegittime o infondate.
Il Tribunale di Como - sezione distaccata di Menaggio, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva le sanzioni irrogate con le ordinanze - ingiunzione e compensava le spese della causa. Secondo il giudice, con particolare riferimento all'ordinanza - ingiunzione n. 15149 del 6 luglio 1999, per la mancata annotazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti, di sette operazioni di movimentazione risalenti al periodo marzo/ottobre 1998, ma ricostruite dall'esame dei formulari di trasporto, sussisterebbe la responsabilità per la violazione sostanziale e non di quella formale (artt. 12 e 52, comma 2, del D. Lgs. n. 22 del 1997), nonostante che l'esame dei formulari di trasporto consentirebbero di ricostruire le informazioni (riguardanti anche una movimentazione relativa a rifiuti pericolosi, costituiti da una pur modesta quantità di accumulatori esausti al piombo). Infatti, la disposizione violata riguarderebbe non solo la mancata tenuta ma anche la tenuta incompleta del registro.
Più in generale, con riferimento all'elemento soggettivo degli illeciti accertati, il giudice di merito escludeva la buona fede del trasgressore poiché siffatti illeciti sarebbero riferibili, innanzitutto, a coloro che sono individuati dalla norma come i diretti destinatari degli obblighi di legge e che, in prima persona, sono tenuti alla loro osservanza.
3. Contro tale decisione, la LL AB SR ha proposto ricorso per cassazione, affidata a due motivi, contro cui non resiste l'Amministrazione intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione della legge) la società ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe errato a considerare omissione la mera irregolarità nella tenuta dei dati, risultanti integralmente dai formulari e che avrebbero permesso di ricostruire perfettamente i tipi di rifiuti e il relativo imballaggio. Di conseguenza, la violazione accertata doveva essere inquadrata in quella, solo formale, relativa al comma quarto dell'art. 52.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la falsa applicazione della legge in ordine all'elemento psicologico) la società ricorrente deduce la sua totale assenza di colpa per avere demandato tutti gli adempimenti prescritti, in materia di gestione dei rifiuti, ad una società IGM, ditta "specializzata e notoriamente operante in tale settore".
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Con il primo mezzo di impugnazione, nella sostanza, si critica l'interpretazione data dal giudice del merito con riguardo alla norma risultante dal combinato disposto dagli artt. 12 e 52, comma 2, del D. Lgs. n. 22 del 1997. Secondo il ricorrente, potendosi ricostruire dal formulario di trasporto tutte le informazioni riguardanti le movimentazioni dei rifiuti, il giudice avrebbe dovuto escludere ogni responsabilità del ricorrente. Tanto, ovviamente, sulla base di una "lettura restrittiva" dell'illecito amministrativo disegnato dalle citate disposizioni a cui - attraverso l'impugnazione - si intende far pervenire questa Corte regolatrice.
Secondo l'art. 12, cit., i soggetti indicati nell'art. 11, comma 3, che producono i rifiuti ivi menzionati, "hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro".
Su tali fogli devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, nei tempi espressamente indicati dalla lettera a) dello stesso comma 1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 52, del D. Lgs. n. 22 menzionato, "chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni". Altre previsioni sanzionatole, ancor più severe, riguardano le medesime condotte ove i rifiuti non annotati siano pericolosi.
Dall'esame delle condotte sanzionate dall'art. 52, comma 2, cit., si ricava che le violazioni de qua sono di due tipi e riguardano: a) l'omessa tenuta del registro;
b) la tenuta di esso in modo incompleto. Mentre la prima fattispecie attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la sua istituzione, ma anche la sostanziale violazione dell'obbligo di annotazione. Tale obbligo, infatti, non è adempiuto quando - come nel caso esaminato - il destinatario di esso abbia conservato i formulari di trasporto, in modo che da questi sia consentito ricostruire tutte le informazioni relative ai movimenti da annotare. Infatti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico non può essere adempiuto per relationem, attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 12, comma 1 (che per i produttori di rifiuti è di una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo: lettera a). Un tale obbligo, infatti, che non è solo formale, ha - come chiarito dalla giurisprudenza penale di questa Corte (Sentenza n. 10154 del 1994) - la funzione propria dei registri, che è quella di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi. Il giudice di merito, pertanto, ha rettamente ricostruito il precetto ed ha anche commisurato la sanzione, diminuita in ragione dell'esistenza di altra documentazione che ha consentito di ricostruire la movimentazione irregolarmente annotata.
2.2. Anche la seconda doglianza, quella relativa alla buona fede del ricorrente, invocata per aver affidato la gestione di questi oneri ad una ditta specializzata, non ha pregio.
Infatti, l'obbligo in esame grava esclusivamente sul produttore dei rifiuti e non è suscettibile di trasferimento a terzi, se non nelle forme specificamente stabilite dalla stessa legge. La quale, va osservato, con modifica introdotta dal D. Lgs. n. 389 del 1997, ha stabilito che per "i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi". Ma, nel caso di specie, una tale previsione non è stata neppure invocata, ne' può trovare richiamo ufficioso (anche per la novità del tema e per l'inammissibilità di accertamenti in fatto, in questa sede).
3. Non v'è materia per provvedere sulle spese di questa fase, non avendo l'intimata amministrazione svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, dai magistrati sopraindicati, il 15 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004