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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 06.11.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 07.01.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16,22.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14236 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Milena Nicosia) Parte_1
attore
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
(Avv. Francesco Paolo Molinelli)
convenuta
E
CP_2
convenuto contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di così provvede: CP_3 - In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
14.11.2022 e in rinnovazione del 22.03.2023, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e sotto Controparte_1 CP_3
il vincolo della solidarietà, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 16.350,22, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 3.083,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni fisici e patrimoniali sofferti Parte_1
in conseguenza di un sinistro stradale asseritamente verificatosi il giorno 25.09.2021, alle ore 7,30 circa, nella cittadina via Nedo Nadi, allorquando, appena sceso dalla propria autovettura e accingendosi ad attraversare la strada, veniva investito dal veicolo Fiat Panda, tg. EA187BF, di proprietà e condotto da ed assicurato per la Rca con la CP_3 Controparte_4
che, senza avvedersi della sua presenza, lo attingeva, facendolo rovinare al suolo.
Ciò detto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità delle domande dell'attore per l'inosservanza del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs n. 209/2005 sollevata dalla CP_1
Assume la convenuta che “non è mai stato inviato un atto di costituzione in mora contenente le informazioni prescritte dal citato art. 148 del suddetto codice”; lamenta, ancora, la stessa che parte attrice non abbia fornito i necessari chiarimenti a seguito della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla società.
Siffatta eccezione va respinta.
Ora, i riferimenti normativi, utili a ricostruire la fattispecie dedotta in giudizio, sono l'art. 148 Cod.
Ass. per le formalità della richiesta risarcitoria extra-giudiziale, e l'art. 145, che individua di presupposti di proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno. La richiesta di risarcimento nei confronti dell'impresa tenuta alla liquidazione del risarcimento va redatta nel rispetto di quanto descritto dall'art. 148: essa deve contenere, infatti, una serie di requisiti formali tra cui, nel caso di danni alla persona, l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
(comma 2).
Il V comma, dispone, peraltro, che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni.
Ora, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha osservato che una richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 20802/2024).
Secondo gli Ermellini, invero, la domanda giudiziale dell'attore deve ritenersi proponibile, dovendo ritenersi del tutto paradossale (oltreché contrario ai principi di correttezza e buona fede che presiedono allo svolgimento delle relazioni tra le parti nel periodo anteriore all'eventuale esercizio dell'azione giudiziaria) consentire all'assicuratore di ricavare dalla propria inerzia (la mancata o intempestiva richiesta di integrazione della documentazione) il vantaggio della persistente improponibilità della domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, la ha rappresentato di avere inoltrato all'attore una richiesta di CP_1
integrazione dei documenti – richiesta innanzi alla quale lo stesso sarebbe rimasto silente;
nondimeno, essa non ha offerto dimostrazione che la nota datata 19.11.2021 (all. 4 fascicolo convenuta) sia stata effettivamente inoltrata e, tantomeno, ricevuta dal danneggiato.
Fermo quanto precede, non può che acclararsi la proponibilità in rito della domanda dell'attore, avendo parte attrice assolto l'onere previsto dall'art. 22 della L. n. 990/69 e successive modifiche con l'invio all'impresa assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro di pec contenenti la richiesta risarcitoria e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (cfr pec del 12.11.2021 e del 24.06.2022). Sgombrato il campo dalla superiore eccezione preliminare, è da dire che la domanda risarcitoria è fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di seguito esplicati.
Trattando il caso in esame dell'investimento di un pedone, il giudizio di responsabilità deve essere impostato alla luce dell'art. 2054, I co., c.c., che pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
L'oggetto della prova liberatoria da parte del conducente è costituito da una condotta di guida irreprensibile ovvero il fatto che la colpa del danneggiato assume un tale rilievo da poter essere qualificata quale causa esclusiva del danno: la presenza di una presunzione di responsabilità comporta, come necessaria conseguenza, che le incertezze e le lacune probatorie in merito alla dinamica del sinistro, sono poste a detrimento del conducente del veicolo.
In concreto, gli elementi probatori offerti al Decidente, complessivamente valutati, sono esaustivi ai fini della decisione e tali da far ritenere il conducente dell'autovettura Fiata Panda responsabile esclusivo dell'accaduto.
La prova con il teste addotto dall'attrice ed escusso all'udienza del 30.05.2024, Testimone_1
ha, infatti, adeguatamente confermato la dinamica del sinistro nei termini in cui esso è stato prospettato in citazione.
Il testimone, premettendo di essere un amico del genero dell'attore e di avere assistito al sinistro, in quanto al momento dello stesso, “io ero di fronte al punto in cui è avvenuto il fatto … percorrevo la via Nedo Nadi con direzione opposta a quella in cui era posteggiata la macchina dell'attore”, ha dichiarato che “ho visto l'attore che, appena sceso dalla sua macchina e mentre stava per attraversare la strada, è stato colpito dalla Fiat Panda grigia, vecchia serie, nella sua parte posteriore ed è caduto a faccia a terra”.
Ancor più significativamente, il testimone oculare ha riferito che “dopo avere posteggiato la sua macchina e chiuso lo sportello, non appena si è girato per attraversare la strada, la Fiat Panda lo ha investito” e ha ribadito che “l'attore è caduto a faccia in giù e, per evitare l'urto, ha messo le mani avanti poggiandole a terra”.
Nella fattispecie, poi, non è stato in alcun modo dimostrato che il comportamento dell'attore abbia concorso a causare il sinistro o ad aggravare l'urto e le conseguenze del danno patito, se solo si consideri, tra l'altro, che l'uomo era appena sceso dalla propria vettura quando è stato attinto dal mezzo del che, vista l'estemporaneità del fatto, nulla ha potuto fare per evitare il colpo. CP_3
Invero, se, da un lato, in aggiunta a quanto già osservato, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
dall'altro, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in mancanza della prova liberatoria da parte del conducente del veicolo, non è preclusa l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con quella presunta del conducente (Cass. Civ., sez. III, n. 6168/09; n. 29887/08; n. 17397/07; n. 11873/07; n. 2127/06).
Nella vicenda che ci occupa, non soltanto l'attività istruttoria non ha assolutamente dimostrato che il conducente del mezzo investitore, abbia fatto tutto il possibile per evitare CP_3
l'investimento, ma non è stato neppure provato che lo abbia tenuto un comportamento Pt_1
pericoloso o imprudente.
Sulla base di quanto è stato sostenuto in atto di citazione e probatoriamente confermato a seguito dell'istruttoria compiuta, deve opinarsi che sussista l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del mezzo assicurato con la CP_1
Sulla scorta delle superiori considerazioni, ha diritto al risarcimento integrale Parte_1
dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – neppure contestate – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico dell'attore e in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale dell'08%. Il TU ha, infatti, concluso nel senso che l'attore “a causa della caduta accidentale subita a causa dell'urto con l'automobile in oggetto, cadendo con arto atteggiato a difesa, subiva la frattura dell'epifisi distale del radio e ulna sinistra”.
Le argomentazioni e conclusioni del TU sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (30 giorni di inabilità relativa al 75%, 20 giorni di inabilità relativa al 50% e 20 giorni di inabilità relativa al 25%).
Per la liquidazione equitativa di un danno biologico così riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale “lesione all'integrità psicofisica della persona […] risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato” (così l'art. 5, III co. della legge 5 marzo 2001 n. 57, in materia di danni derivati da sinistri provocati dalla circolazione stradale;
ma v. anche, in generale, l'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000) ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Tribunale ritiene di doversi conformare, in difetto di specifica disciplina legislativa sul punto, alla tecnica liquidatoria del c.d. “criterio tabellare”, che ha trovato reiterata consacrazione nella recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione e che comporta l'utilizzo dei parametri di stima di cui alla citata L. n. 57/01
(oggi trasfusi nell'art. 139 codice delle assicurazioni e da ultimo aggiornati con il D.M. 18.07.2025,
a mente del quale la somma liquidabile per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è oggi pari ad € 56,18, mentre liquida la somma di € 28,09 per ogni giorno di inabilità parziale, ove debba presumersi che essa sia espressa dalla percentuale del 50%).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (65 anni) del soggetto all'epoca del fatto, al livello dell'invalidità e definendo in ogni caso il risarcimento concreto in misura di equità, come il caso specifico richiede, compete all'attore la somma di € 11.734,21.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri, si liquidano in valori attuali le somme di € 1.263,90 per l'inabilità relativa al 75%, € 561,80 per l'inabilità relativa al 50% ed € 280,80 per l'inabilità relativa al 25%.
Poiché nel fatto vi è figura di reato (lesioni colpose), in accordo alle argomentazioni di Cass. Civ.,
S.U., nn. 26972-26975/2008, compete alla parte lesa il danno non patrimoniale per la sofferenza morale connessa alle lesioni. D'altra parte, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra indicate, ha ribadito l'autonomia ontologica del danno morale, autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. Civ., sez. III, n. 479/09, n.
11059/09, S.U., n. 557/09; n. 29191/08); e ciò ha fatto pure il Legislatore, che ha parlato expressis verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale (DPR n. 37 del
03.03.09): ad equità si liquida, in valuta attuale, la somma di € 2.076,00 pari al 15% del danno biologico complessivo, avuto riguardo, al di là di quanto può ben desumersi in via presuntiva, alla percentuale di danno riconosciuta dal TU (al limite delle micro-invalidità), alla dinamica del sinistro e alla tipologia delle lesioni, tenuto conto, altresì, della durata del periodo di inabilità oltre che delle difficoltà e limitazioni ragionevolmente riscontrate dall'attore in seguito al sinistro nello svolgimento delle attività quotidiane.
Spetta all'attore anche il ristoro degli esborsi sostenuti per la cura e la diagnosi delle lesioni riportate pari a complessivi € 433,51 – di cui il TU ha acclarato la congruità –, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, l'importo dovuto all'attore ascende ad € 16.350,22 (tenendo presente che la somma di € 15.916,71 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 433,51 - riconosciuto a ristoro degli esborsi affrontati e da affrontare - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat), su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (25.09.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.083,50, di cui € 545,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste in solido a carico dei convenuti, che dovranno rifondere all'attore anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dello stesso.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 06 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16,22.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14236 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Milena Nicosia) Parte_1
attore
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
(Avv. Francesco Paolo Molinelli)
convenuta
E
CP_2
convenuto contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di così provvede: CP_3 - In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
14.11.2022 e in rinnovazione del 22.03.2023, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e sotto Controparte_1 CP_3
il vincolo della solidarietà, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 16.350,22, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 3.083,50, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio per ottenere il ristoro dei danni fisici e patrimoniali sofferti Parte_1
in conseguenza di un sinistro stradale asseritamente verificatosi il giorno 25.09.2021, alle ore 7,30 circa, nella cittadina via Nedo Nadi, allorquando, appena sceso dalla propria autovettura e accingendosi ad attraversare la strada, veniva investito dal veicolo Fiat Panda, tg. EA187BF, di proprietà e condotto da ed assicurato per la Rca con la CP_3 Controparte_4
che, senza avvedersi della sua presenza, lo attingeva, facendolo rovinare al suolo.
Ciò detto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità delle domande dell'attore per l'inosservanza del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs n. 209/2005 sollevata dalla CP_1
Assume la convenuta che “non è mai stato inviato un atto di costituzione in mora contenente le informazioni prescritte dal citato art. 148 del suddetto codice”; lamenta, ancora, la stessa che parte attrice non abbia fornito i necessari chiarimenti a seguito della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla società.
Siffatta eccezione va respinta.
Ora, i riferimenti normativi, utili a ricostruire la fattispecie dedotta in giudizio, sono l'art. 148 Cod.
Ass. per le formalità della richiesta risarcitoria extra-giudiziale, e l'art. 145, che individua di presupposti di proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno. La richiesta di risarcimento nei confronti dell'impresa tenuta alla liquidazione del risarcimento va redatta nel rispetto di quanto descritto dall'art. 148: essa deve contenere, infatti, una serie di requisiti formali tra cui, nel caso di danni alla persona, l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e deve essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
(comma 2).
Il V comma, dispone, peraltro, che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni.
Ora, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha osservato che una richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 20802/2024).
Secondo gli Ermellini, invero, la domanda giudiziale dell'attore deve ritenersi proponibile, dovendo ritenersi del tutto paradossale (oltreché contrario ai principi di correttezza e buona fede che presiedono allo svolgimento delle relazioni tra le parti nel periodo anteriore all'eventuale esercizio dell'azione giudiziaria) consentire all'assicuratore di ricavare dalla propria inerzia (la mancata o intempestiva richiesta di integrazione della documentazione) il vantaggio della persistente improponibilità della domanda risarcitoria.
Nel caso di specie, la ha rappresentato di avere inoltrato all'attore una richiesta di CP_1
integrazione dei documenti – richiesta innanzi alla quale lo stesso sarebbe rimasto silente;
nondimeno, essa non ha offerto dimostrazione che la nota datata 19.11.2021 (all. 4 fascicolo convenuta) sia stata effettivamente inoltrata e, tantomeno, ricevuta dal danneggiato.
Fermo quanto precede, non può che acclararsi la proponibilità in rito della domanda dell'attore, avendo parte attrice assolto l'onere previsto dall'art. 22 della L. n. 990/69 e successive modifiche con l'invio all'impresa assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro di pec contenenti la richiesta risarcitoria e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (cfr pec del 12.11.2021 e del 24.06.2022). Sgombrato il campo dalla superiore eccezione preliminare, è da dire che la domanda risarcitoria è fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di seguito esplicati.
Trattando il caso in esame dell'investimento di un pedone, il giudizio di responsabilità deve essere impostato alla luce dell'art. 2054, I co., c.c., che pone a carico del conducente del veicolo una presunzione di responsabilità “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
L'oggetto della prova liberatoria da parte del conducente è costituito da una condotta di guida irreprensibile ovvero il fatto che la colpa del danneggiato assume un tale rilievo da poter essere qualificata quale causa esclusiva del danno: la presenza di una presunzione di responsabilità comporta, come necessaria conseguenza, che le incertezze e le lacune probatorie in merito alla dinamica del sinistro, sono poste a detrimento del conducente del veicolo.
In concreto, gli elementi probatori offerti al Decidente, complessivamente valutati, sono esaustivi ai fini della decisione e tali da far ritenere il conducente dell'autovettura Fiata Panda responsabile esclusivo dell'accaduto.
La prova con il teste addotto dall'attrice ed escusso all'udienza del 30.05.2024, Testimone_1
ha, infatti, adeguatamente confermato la dinamica del sinistro nei termini in cui esso è stato prospettato in citazione.
Il testimone, premettendo di essere un amico del genero dell'attore e di avere assistito al sinistro, in quanto al momento dello stesso, “io ero di fronte al punto in cui è avvenuto il fatto … percorrevo la via Nedo Nadi con direzione opposta a quella in cui era posteggiata la macchina dell'attore”, ha dichiarato che “ho visto l'attore che, appena sceso dalla sua macchina e mentre stava per attraversare la strada, è stato colpito dalla Fiat Panda grigia, vecchia serie, nella sua parte posteriore ed è caduto a faccia a terra”.
Ancor più significativamente, il testimone oculare ha riferito che “dopo avere posteggiato la sua macchina e chiuso lo sportello, non appena si è girato per attraversare la strada, la Fiat Panda lo ha investito” e ha ribadito che “l'attore è caduto a faccia in giù e, per evitare l'urto, ha messo le mani avanti poggiandole a terra”.
Nella fattispecie, poi, non è stato in alcun modo dimostrato che il comportamento dell'attore abbia concorso a causare il sinistro o ad aggravare l'urto e le conseguenze del danno patito, se solo si consideri, tra l'altro, che l'uomo era appena sceso dalla propria vettura quando è stato attinto dal mezzo del che, vista l'estemporaneità del fatto, nulla ha potuto fare per evitare il colpo. CP_3
Invero, se, da un lato, in aggiunta a quanto già osservato, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
dall'altro, la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in mancanza della prova liberatoria da parte del conducente del veicolo, non è preclusa l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con quella presunta del conducente (Cass. Civ., sez. III, n. 6168/09; n. 29887/08; n. 17397/07; n. 11873/07; n. 2127/06).
Nella vicenda che ci occupa, non soltanto l'attività istruttoria non ha assolutamente dimostrato che il conducente del mezzo investitore, abbia fatto tutto il possibile per evitare CP_3
l'investimento, ma non è stato neppure provato che lo abbia tenuto un comportamento Pt_1
pericoloso o imprudente.
Sulla base di quanto è stato sostenuto in atto di citazione e probatoriamente confermato a seguito dell'istruttoria compiuta, deve opinarsi che sussista l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del mezzo assicurato con la CP_1
Sulla scorta delle superiori considerazioni, ha diritto al risarcimento integrale Parte_1
dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.
Sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – neppure contestate – cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico dell'attore e in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità, quantificati con la percentuale dell'08%. Il TU ha, infatti, concluso nel senso che l'attore “a causa della caduta accidentale subita a causa dell'urto con l'automobile in oggetto, cadendo con arto atteggiato a difesa, subiva la frattura dell'epifisi distale del radio e ulna sinistra”.
Le argomentazioni e conclusioni del TU sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (30 giorni di inabilità relativa al 75%, 20 giorni di inabilità relativa al 50% e 20 giorni di inabilità relativa al 25%).
Per la liquidazione equitativa di un danno biologico così riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale “lesione all'integrità psicofisica della persona […] risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato” (così l'art. 5, III co. della legge 5 marzo 2001 n. 57, in materia di danni derivati da sinistri provocati dalla circolazione stradale;
ma v. anche, in generale, l'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000) ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Tribunale ritiene di doversi conformare, in difetto di specifica disciplina legislativa sul punto, alla tecnica liquidatoria del c.d. “criterio tabellare”, che ha trovato reiterata consacrazione nella recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione e che comporta l'utilizzo dei parametri di stima di cui alla citata L. n. 57/01
(oggi trasfusi nell'art. 139 codice delle assicurazioni e da ultimo aggiornati con il D.M. 18.07.2025,
a mente del quale la somma liquidabile per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è oggi pari ad € 56,18, mentre liquida la somma di € 28,09 per ogni giorno di inabilità parziale, ove debba presumersi che essa sia espressa dalla percentuale del 50%).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (65 anni) del soggetto all'epoca del fatto, al livello dell'invalidità e definendo in ogni caso il risarcimento concreto in misura di equità, come il caso specifico richiede, compete all'attore la somma di € 11.734,21.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri, si liquidano in valori attuali le somme di € 1.263,90 per l'inabilità relativa al 75%, € 561,80 per l'inabilità relativa al 50% ed € 280,80 per l'inabilità relativa al 25%.
Poiché nel fatto vi è figura di reato (lesioni colpose), in accordo alle argomentazioni di Cass. Civ.,
S.U., nn. 26972-26975/2008, compete alla parte lesa il danno non patrimoniale per la sofferenza morale connessa alle lesioni. D'altra parte, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra indicate, ha ribadito l'autonomia ontologica del danno morale, autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. Civ., sez. III, n. 479/09, n.
11059/09, S.U., n. 557/09; n. 29191/08); e ciò ha fatto pure il Legislatore, che ha parlato expressis verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale (DPR n. 37 del
03.03.09): ad equità si liquida, in valuta attuale, la somma di € 2.076,00 pari al 15% del danno biologico complessivo, avuto riguardo, al di là di quanto può ben desumersi in via presuntiva, alla percentuale di danno riconosciuta dal TU (al limite delle micro-invalidità), alla dinamica del sinistro e alla tipologia delle lesioni, tenuto conto, altresì, della durata del periodo di inabilità oltre che delle difficoltà e limitazioni ragionevolmente riscontrate dall'attore in seguito al sinistro nello svolgimento delle attività quotidiane.
Spetta all'attore anche il ristoro degli esborsi sostenuti per la cura e la diagnosi delle lesioni riportate pari a complessivi € 433,51 – di cui il TU ha acclarato la congruità –, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, l'importo dovuto all'attore ascende ad € 16.350,22 (tenendo presente che la somma di € 15.916,71 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 433,51 - riconosciuto a ristoro degli esborsi affrontati e da affrontare - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat), su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (25.09.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, in proporzione alla condanna, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.083,50, di cui € 545,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste in solido a carico dei convenuti, che dovranno rifondere all'attore anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dello stesso.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 06 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina