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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
RI PP, RE
ZATTA ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02665 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02665 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02665 IRAP 2018
- sul ricorso n. 504/2025 depositato il 20/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROV.ACC.IRR.SA n. T63IRVR00006 2018
- PROV.ACC.IRR.SA n. T63IRVR00006 2019
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02666 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02666 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02666 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 636/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (in prosieguo solo Società_1) ricorre contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n. T6303VR02665/2024 per l'anno d'imposta 2018, in punto Ires, IVA ed Irap.
Con autonomo ricorso è impugnato l'avviso d'accertamento n. T6303VR02666-2024 per l'anno d'imposta
2019, in punto Ires, IVA ed Irap.
Con ulteriore autonomo ricorso è impugnato, anche, l'atto di irrogazione sanzioni n. T63IRVR00006-2025 per l'anno d'imposta 2018 e 2019, relativo a sanzioni ex art. 8, co. 2, D.L. 16/2012.
I ricorsi, riuniti per connessione, sono chiamati all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
E' costituita la parte resistente.
Sentiti i procuratori delle parti, la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel luglio 2023, la società ricorrente è stata sottoposta ad una verifica fiscale da parte della Agenzia delle
Entrate di Venezia per gli anni 2017, 2018 e 2019 in relazione ad alcune operazioni di acquisto di vendita di componenti informatici.
A conclusione della verifica, emergeva che la società Società_1 per le annualità 2018 e 2019:
1. avesse partecipato ad una frode carosello, assumendo in alcuni casi il ruolo di beneficiaria della frode in altri di società filtro, ciò comportando da un lato la ricezione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e dall'altro l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti aventi ad oggetto i medesimi beni, nei confronti di società comunitarie caratterizzate da elementi di pericolosità fiscale e nei confronti di un'ulteriore società nazionale, per un imponibile (anno 2018) pari ad € 912.828,80 a cui è corrisposta un'IVA pari ad € 200.822,34 e per un imponibile (anno 2019) pari ad a € 1.250.226,00 a cui è corrisposta un'IVA pari ad € 275.049,72;
2. avesse consapevolmente utilizzato fatture soggettivamente inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, legittimando pertanto il recupero dell'illegittima detrazione a fronte di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, per un'imposta (anno 2018) pari a € 122.209,23 (imponibile pari ad € 555.496,51) e per un'imposta (anno 2019) pari a € 292.156,43 (imponibile pari ad € 1.327.983,77).
L'Agenzia ha notificato, anche, l'atto di irrogazione sanzioni n. T63IRVR00006-2025 relativo alle annualità in questione, in tale sede impugnato, comminando la sanzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del dl.
16/2012, pari al 25% dei componenti negativi di reddito riguardanti i beni asseritamente non scambiati.
Tutti gli atti impugnati scaturiscono dal medesimo processo verbale di constatazione elevato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate il 20/10/2023.
Il patrocinio ricorrente deduce i seguenti vizi degli avvisi d'accertamento impugnati:
ILLEGITTIMITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. N.
212 DEL 2000. ASSENZA DI SPECIFICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. RINVIO AD ATTI SCONOSCIUTI.
OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. DIFETTO DI PROVA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NON HA ADEMPIUTO AL PROPRIO ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SOTTO
UN PRIMO PROFILO.
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. DIFETTO DI PROVA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NON HA ADEMPIUTO AL PROPRIO ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SOTTO
UN SECONDO PROFILO.GLI INDIZI OFFERTI SONO TUTTI INFONDATI
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. DIFETTO DI PROVA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NON HA ADEMPIUTO AL PROPRIO ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SOTTO
UN TERZO PROFILO. L'AGENZIA DELLE ENTRATE OMETTE DI OFFRIRE LA PROVA SPECIFICA. LA
CONTESTAZIONE RIMANE UN TEOREMA
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. CARENZA DI PROVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA
5 BIS, D.LGS. N. 546/1992. LA PROVA OFFERTA DAL'AGENZIA NON È PUNTUALE NÈ
CIRCOSTANZIATA OLTRE AD ESSERE CONTRADDITTORIA
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO L'ESISTENZA
OGGETTIVA DELLA MERCE ACQUISTATA E VENDUTA DALA Società_1. LA PRIMA PROVA CONTRARIA. LA MERCE È SEMPRE TRANSITATA NEL MAGAZZINO DELLA Società_1.
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO L'ESISTENZA
OGGETTIVA DELLA MERCE ACQUISTATA E VENDUTA DALA Società_1. LA SECONDA PROVA CONTRARIA. LA MERCE È IDENTIFICATA DAL'ACQUISTO ALLA VENDITA CON IL NUMERO SERIALE ATTRIBUITA
DA CO (SAMSUNG ETC).
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO L'ESISTENZA
OGGETTIVA DELLA MERCE ACQUISTATA E VENDUTA DALA Società_1. LA TERZA PROVA CONTRARIA. LA PERIZIA INFORMATICA CONFERMA L'ESISTENZA DELLA MERCE
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. PROVA CONTRARIA. LA TERZA PROVA CONTRARIA. LA
DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA CONFERMA L'EFFETTIVITÀ DEGLI
ACQUISTI E DELLE VENDITE ILLEGITTIMITÀ DEL RILIEVO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI
OGGETTIVAMENTE INESISTENTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972.
VIOLAZIONE DELL'ART. 203 DIRETTIVA IVA 112/2006/CE. LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA NON
ESPONE L'IVA. SE LA FATTURA EMESSA È INESISTENTE SUL PIANO OGGETTIVO, L'IVA NON PUÒ
ESSERE RETTIFICATA IN CASO DI OPERAZIONI INTRACOMUNITAR
OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON HA ADEMPIUTO
AL PROPRIO ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. CARENZA DI PROVA SOTTO UN SECONDO PROFILO.
ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA. GLI INDIZI RACCOLTI “A MONTE” DELLA FILIERA COMMERCIALE NON DIMOSTRANO L'ASSERITA CONSAPEVOLEZZA IN CAPO ALLA Società_1. ASSENZA DI ELEMENTI OGGETTIVI SPECIFICI.
CARENZA ASSOLUTA DI PROVA SOTTO UN TERZO PROFILO. ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA. I
FORNITOTI DELLA Società_1 ERANO SOCIETÀ OPERATIVE NEL COMMERCIO DI PRODOTTI INFORMATICI
(SEGUE) I FORNITORI DELLA Società_1 ERANO SOCIETÀ OPERATIVE NEL SETTORE DEI PRODOTTI INFORMATICI. IMPOSSIBILITÀ DI SUPERARE LO SCHERMO SOCIETARIO.
(SEGUE) DIFETTO DI PROVA DELL'ACCORDO TRILATERALE TRA EFFETTIVO FORNITORE, SOCIETÀ
INTERMEDIARIA E CLIENTE
(SEGUE) DIFETTO DI PROVA DELL'ACCORDO TRILATERALE TRA EFFETTIVO FORNITORE, SOCIETÀ
INTERMEDIARIA E CLIENTE. ASSENZA DI INDIVIDUAZIONE DEL VERO FORNITORE
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. PROVA CONTRARIA. IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO
L'ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA IN ORDINE ALL'ASSERITA FRODE PERPETRATA “A MONTE”. ASSENZA DI INDICI DI IRREGOLARITÀ CONOSCIBILI DALA Società_1. IL RAPPORTO COMMERCIALE TRA Società_1 E I FONDITORI ERA CONTRADDISTINTO DA NORMALITÀ ECONOMICA E AZIENDAE.
DIFETTO DI PROVA SOTTO UN SESTO PROFILO. ASSENZA DI INDICI DI IRREGOLARITÀ CONOSCIBILI DALA Società_1 Società_1. ASSENZA DI SOTTOCOSTO.
DIFETTO DI PROVA SOTTO UN SETTIMO PROFILO. LA Società_1 HA INTRATTENUTO RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI AFFIDABILI. TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. LA BUONA
FEDE SI PRESUME.
SULL'INFONDATEZZA SOTTO RESIDUALI PROFILI. ASSURDITÀ LOGICA ED ECONOMICA DELLA TESI
ERARIALE
ILLEGITTIMITÀ DEL DISCONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA PAGATA DALA Società_1
ILLEGITTIMITÀ DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Il patrocinio resistente insiste, nelle controdeduzioni, per la correttezza del proprio operato, prendendo analitica posizione su quanto ex adverso dedotto. La Corte esamina quanto esposto dalle parti.
Deduce, inizialmente, parte ricorrente vizi della motivazione degli accertamenti, evidenziando come sia da appurare se la parte descrittiva degli avvisi soddisfi i requisiti normativamente previsti.
Ad avviso dell'Organo adito risulta rispettato il dettato degli art. 42 D.P.R. 600/73 e 7 L. 212/2000 anche in quanto in caso di richiamo di altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo non deve essere allegato all'atto che lo richiama se ne e' riprodotto, come nel caso che qui interessa, il contenuto essenziale.
Questa Corte ha già affrontato, con riguardo all'annualità 2017, le tematiche afferenti le operazioni ritenute oggettivamente inesistenti dall'Agenzia per cui riporta, di seguito, quanto esposto in sede motiva della decisione relativa a tale annualità.
Punto centrale del contendere è la valutazione di come sia stato assolto dalle parti l'onere probatorio con riguardo ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Il Collegio richiama quanto statuito dai giudici di legittimità (Cass. sent. 2160/2024) che hanno affermato:
“ (…) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n.
28628), ricorrendo alla prova che l'emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass.,
Sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019,
n. 30937; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 4826)”.
L'Agenzia ritiene che Società_1 abbia partecipato ad un articolato sistema di frode, secondo lo schema della c. d. frode carosello, con il coinvolgimento di soggetti giuridici nazionali e comunitari con i ruoli di società filtro e di società cartiere. A tanto la resistente perviene in quanto l'attività istruttoria avrebbe evidenziato la presenza nelle operazioni di soggetti in presenza di “caratteristiche patologiche per essere ritenuti degli interposti nelle operazioni di compravendita”.
Trattasi di elementi, in gran parte indiziari o presuntivi, che sono stati oggetto di ampia confutazione in quanto il patrocinio ricorrente ha a sua volta dato la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni senza limitarsi, come si dirà oltre, ad evidenziare la regolarità sul piano contabile amministrativo delle operazioni.
Il patrocinio ricorrente ha depositato due perizie, una informatica ed una contabile, a sostegno dell'infondatezza della ricostruzione operata dall'Agenzia.
La perizia informatica evidenzia come i prodotti commercializzati da Società_1 riportano il numero seriale per cui è stato dimostrato che i dispositivi informatici sono caratterizzati da un numero identificativo assegnato dalla società produttrice in maniera univoca. L'esistenza del prodotto individuato dal numero identificativo risulta certificato dalla casa di produzione.
La perizia tecnico-contabile evidenzia la sussistenza di transazioni commerciali in quanto è prodotta la corrispondenza email in cui le parti si scambiamo i numeri seriali dei prodotti informatici, riscontrati positivamente presso la casa di produzione.
Parte ricorrente ha ricostruito l'intera catena commerciale dall'acquisto alla vendita e ha ricostruito la trattativa commerciale per l'acquisto/vendita dei prodotti contestati. Parte resistente non ha preso posizione alcuna né in merito alle produzioni documentali né alle conclusioni di cui agli elaborati peritali.
Questa Corte è consapevole che la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, risulta priva di autonomo valore probatorio, per cui quanto contenuto in una perizia stragiudiziale non può formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., come recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha affermato:
“In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. n. 5362 /2025).
Tale valutazione è compiuta dall'Organo adito e porta a ritenere che Il quadro documentale offerto da parte ricorrente - consono con le conclusioni peritali - dia contezza non solo dell'esistenza materiale delle merci ma anche delle sottostanti operazioni commerciali, in contrasto alla tesi resistente che le transazioni non sarebbero mai state poste in essere.
Quanto dedotto nei confronti della ricorrente - basato su una istruttoria che riguarda soggetti terzi (fornitori/ clienti) - appare, allo stato, privo di un concreto riscontro anche in quanto gli indizi valorizzati contro la ricorrente provengono da indagini svolte “a monte” e “a valle” della filiera commerciale.
La ricostruzione operata dall'Agenzia, che avrebbe individuato due varianti della frode, si basa su indizi - presunzioni relative a soggetti con i quali la ricorrente ha avuto rapporti commerciali, ma il quadro probatorio fornito dal patrocinio ricorrente ha smentito che si possa affermare di essere di fronte ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Per quanto riguarda le operazioni soggettivamente inesistenti
Evidenzia la parte resistente come le operazioni fraudolente si siano concretizzate, con riferimento alle annualità 2018 e 2019, anche nell'utilizzo da parte di Società_1 di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto prodotti informatici provenienti cartolarmente da diversi soggetti caratterizzati da profili di pericolosità fiscale, come indicati negli atti impositivi.
Tali soggetti sarebbero evasori totali, irreperibili o con sedi legali dichiarate presso studi professionali, privi di strutture e/o avrebbero omesso qualunque obbligo dichiarativo e di versamento di imposte.
Per parte resistente i soggetti indicati possiedono tutte le caratteristiche patologiche per essere ritenuti degli interposti nelle operazioni di compravendita effettuate dalla società ricorrente, beneficiaria della frode.
L'effetto è stato quindi l'interruzione fraudolenta del meccanismo di rivalsa e detrazione dell'Iva ottenuto attraverso l'interposizione fittizia di diversi soggetti.
Afferma l'Agenzia che l' attività istruttoria avrebbe messo in luce l'esistenza di una frode di cui la ricorrente non poteva non avere conoscenza o di cui avrebbe dovuto avere conoscenza, utilizzando l'ordinaria diligenza ed il buon senso di un imprenditore avveduto.
Il Collegio richiama l'onere probatorio in tale fattispecie come, di recente, ribadito dalla Cassazione (ord.
20487/2024) che ha affermato:
“ Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda;
conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019;
Cass. n. 15369 del 20/07/2020)”
Pertanto per poter sostenere il coinvolgimento di Società_1 nella frode occorre fornire elementi a supporto della consapevolezza della società di farne parte.
Orbene gli elementi evidenziati dall'Agenzia attengono alla ritenuta “mera fittizietà” dei fornitori e risultano del tutto neutri ai fini che qui interessano.
Parte ricorrente ha depositato, con riguardo alle società fornitrici di cui l'Agenzia sostiene l'asserita interposizione, documentazione che comprova l'affidabilità di tali soggetti. Risultano, infatti, in atti lettere di presentazione, visure e (talora) regolari DURC che dimostrano la sussistenza di effettivi rapporti commerciali con società che appaiono essere operative nel settore informatico e della cui affidabilità Società_1 ha contezza.
Trattasi di documentazione versata in giudizio dalla ricorrente - e presumibilmente non nota all'Agenzia prima di tale produzione - che non risulta essere stata fatta oggetto di alcuna contestazione. Tale copiosa documentazione prova l'esistenza di normali rapporti commerciali tra le parti in quanto vi è corrispondenza dalla quale emergono richieste della merce (talora non disponibile), richieste di quotazione con eventuali offerte last minute nonché contestazioni su quanto venduto.
L'affermazione di parte resistente secondo la quale “Società_1 conoscesse gli artificiosi passaggi strutturali al fine di evadere le imposte e avrebbe dovuto conoscerli utilizzando l'ordinaria diligenza ed il buon senso” appare del tutto generica e apodittica, avulsa da quegli elementi oggettivi e specifici che l'Agenzia avrebbe dovuto indicare per dare concretezza al proprio assunto.
Ritiene la Corte che il contribuente abbia fornito la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale con evidente vulnus al complessivo impianto accusatorio.
L'accoglimento nel merito dei ricorsi avverso gli accertamenti, che vanno annullati, comporta il venir meno dell'avviso di irrogazione sanzioni, anch'esso in tale sede impugnato.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico della parte resistente soccombente Agenzia delle Entrate e si liquidano a favore della ricorrente Società_1, come da dispositivo, tenendo conto dell'entità del contenzioso e della complessità della lite.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati. Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali a favore di Ricorrente_1 srl che si liquidano in euro 15.000 per onorari, oltre accessori, e ristoro del Contributo Unificato Tributario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
RI PP, RE
ZATTA ROSANNA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 469/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02665 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02665 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02665 IRAP 2018
- sul ricorso n. 504/2025 depositato il 20/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROV.ACC.IRR.SA n. T63IRVR00006 2018
- PROV.ACC.IRR.SA n. T63IRVR00006 2019
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02666 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02666 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR02666 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 636/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (in prosieguo solo Società_1) ricorre contro l'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n. T6303VR02665/2024 per l'anno d'imposta 2018, in punto Ires, IVA ed Irap.
Con autonomo ricorso è impugnato l'avviso d'accertamento n. T6303VR02666-2024 per l'anno d'imposta
2019, in punto Ires, IVA ed Irap.
Con ulteriore autonomo ricorso è impugnato, anche, l'atto di irrogazione sanzioni n. T63IRVR00006-2025 per l'anno d'imposta 2018 e 2019, relativo a sanzioni ex art. 8, co. 2, D.L. 16/2012.
I ricorsi, riuniti per connessione, sono chiamati all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
E' costituita la parte resistente.
Sentiti i procuratori delle parti, la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel luglio 2023, la società ricorrente è stata sottoposta ad una verifica fiscale da parte della Agenzia delle
Entrate di Venezia per gli anni 2017, 2018 e 2019 in relazione ad alcune operazioni di acquisto di vendita di componenti informatici.
A conclusione della verifica, emergeva che la società Società_1 per le annualità 2018 e 2019:
1. avesse partecipato ad una frode carosello, assumendo in alcuni casi il ruolo di beneficiaria della frode in altri di società filtro, ciò comportando da un lato la ricezione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e dall'altro l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti aventi ad oggetto i medesimi beni, nei confronti di società comunitarie caratterizzate da elementi di pericolosità fiscale e nei confronti di un'ulteriore società nazionale, per un imponibile (anno 2018) pari ad € 912.828,80 a cui è corrisposta un'IVA pari ad € 200.822,34 e per un imponibile (anno 2019) pari ad a € 1.250.226,00 a cui è corrisposta un'IVA pari ad € 275.049,72;
2. avesse consapevolmente utilizzato fatture soggettivamente inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, legittimando pertanto il recupero dell'illegittima detrazione a fronte di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, per un'imposta (anno 2018) pari a € 122.209,23 (imponibile pari ad € 555.496,51) e per un'imposta (anno 2019) pari a € 292.156,43 (imponibile pari ad € 1.327.983,77).
L'Agenzia ha notificato, anche, l'atto di irrogazione sanzioni n. T63IRVR00006-2025 relativo alle annualità in questione, in tale sede impugnato, comminando la sanzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del dl.
16/2012, pari al 25% dei componenti negativi di reddito riguardanti i beni asseritamente non scambiati.
Tutti gli atti impugnati scaturiscono dal medesimo processo verbale di constatazione elevato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate il 20/10/2023.
Il patrocinio ricorrente deduce i seguenti vizi degli avvisi d'accertamento impugnati:
ILLEGITTIMITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. N.
212 DEL 2000. ASSENZA DI SPECIFICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. RINVIO AD ATTI SCONOSCIUTI.
OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. DIFETTO DI PROVA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NON HA ADEMPIUTO AL PROPRIO ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SOTTO
UN PRIMO PROFILO.
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. DIFETTO DI PROVA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NON HA ADEMPIUTO AL PROPRIO ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SOTTO
UN SECONDO PROFILO.GLI INDIZI OFFERTI SONO TUTTI INFONDATI
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. DIFETTO DI PROVA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NON HA ADEMPIUTO AL PROPRIO ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SOTTO
UN TERZO PROFILO. L'AGENZIA DELLE ENTRATE OMETTE DI OFFRIRE LA PROVA SPECIFICA. LA
CONTESTAZIONE RIMANE UN TEOREMA
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. CARENZA DI PROVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA
5 BIS, D.LGS. N. 546/1992. LA PROVA OFFERTA DAL'AGENZIA NON È PUNTUALE NÈ
CIRCOSTANZIATA OLTRE AD ESSERE CONTRADDITTORIA
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO L'ESISTENZA
OGGETTIVA DELLA MERCE ACQUISTATA E VENDUTA DALA Società_1. LA PRIMA PROVA CONTRARIA. LA MERCE È SEMPRE TRANSITATA NEL MAGAZZINO DELLA Società_1.
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO L'ESISTENZA
OGGETTIVA DELLA MERCE ACQUISTATA E VENDUTA DALA Società_1. LA SECONDA PROVA CONTRARIA. LA MERCE È IDENTIFICATA DAL'ACQUISTO ALLA VENDITA CON IL NUMERO SERIALE ATTRIBUITA
DA CO (SAMSUNG ETC).
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO L'ESISTENZA
OGGETTIVA DELLA MERCE ACQUISTATA E VENDUTA DALA Società_1. LA TERZA PROVA CONTRARIA. LA PERIZIA INFORMATICA CONFERMA L'ESISTENZA DELLA MERCE
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. PROVA CONTRARIA. LA TERZA PROVA CONTRARIA. LA
DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA CONFERMA L'EFFETTIVITÀ DEGLI
ACQUISTI E DELLE VENDITE ILLEGITTIMITÀ DEL RILIEVO RELATIVO ALL'EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI
OGGETTIVAMENTE INESISTENTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972.
VIOLAZIONE DELL'ART. 203 DIRETTIVA IVA 112/2006/CE. LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA NON
ESPONE L'IVA. SE LA FATTURA EMESSA È INESISTENTE SUL PIANO OGGETTIVO, L'IVA NON PUÒ
ESSERE RETTIFICATA IN CASO DI OPERAZIONI INTRACOMUNITAR
OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON HA ADEMPIUTO
AL PROPRIO ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. CARENZA DI PROVA SOTTO UN SECONDO PROFILO.
ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA. GLI INDIZI RACCOLTI “A MONTE” DELLA FILIERA COMMERCIALE NON DIMOSTRANO L'ASSERITA CONSAPEVOLEZZA IN CAPO ALLA Società_1. ASSENZA DI ELEMENTI OGGETTIVI SPECIFICI.
CARENZA ASSOLUTA DI PROVA SOTTO UN TERZO PROFILO. ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA. I
FORNITOTI DELLA Società_1 ERANO SOCIETÀ OPERATIVE NEL COMMERCIO DI PRODOTTI INFORMATICI
(SEGUE) I FORNITORI DELLA Società_1 ERANO SOCIETÀ OPERATIVE NEL SETTORE DEI PRODOTTI INFORMATICI. IMPOSSIBILITÀ DI SUPERARE LO SCHERMO SOCIETARIO.
(SEGUE) DIFETTO DI PROVA DELL'ACCORDO TRILATERALE TRA EFFETTIVO FORNITORE, SOCIETÀ
INTERMEDIARIA E CLIENTE
(SEGUE) DIFETTO DI PROVA DELL'ACCORDO TRILATERALE TRA EFFETTIVO FORNITORE, SOCIETÀ
INTERMEDIARIA E CLIENTE. ASSENZA DI INDIVIDUAZIONE DEL VERO FORNITORE
INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE. PROVA CONTRARIA. IL CONTRIBUENTE HA DIMOSTRATO
L'ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA IN ORDINE ALL'ASSERITA FRODE PERPETRATA “A MONTE”. ASSENZA DI INDICI DI IRREGOLARITÀ CONOSCIBILI DALA Società_1. IL RAPPORTO COMMERCIALE TRA Società_1 E I FONDITORI ERA CONTRADDISTINTO DA NORMALITÀ ECONOMICA E AZIENDAE.
DIFETTO DI PROVA SOTTO UN SESTO PROFILO. ASSENZA DI INDICI DI IRREGOLARITÀ CONOSCIBILI DALA Società_1 Società_1. ASSENZA DI SOTTOCOSTO.
DIFETTO DI PROVA SOTTO UN SETTIMO PROFILO. LA Società_1 HA INTRATTENUTO RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI AFFIDABILI. TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. LA BUONA
FEDE SI PRESUME.
SULL'INFONDATEZZA SOTTO RESIDUALI PROFILI. ASSURDITÀ LOGICA ED ECONOMICA DELLA TESI
ERARIALE
ILLEGITTIMITÀ DEL DISCONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA PAGATA DALA Società_1
ILLEGITTIMITÀ DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Il patrocinio resistente insiste, nelle controdeduzioni, per la correttezza del proprio operato, prendendo analitica posizione su quanto ex adverso dedotto. La Corte esamina quanto esposto dalle parti.
Deduce, inizialmente, parte ricorrente vizi della motivazione degli accertamenti, evidenziando come sia da appurare se la parte descrittiva degli avvisi soddisfi i requisiti normativamente previsti.
Ad avviso dell'Organo adito risulta rispettato il dettato degli art. 42 D.P.R. 600/73 e 7 L. 212/2000 anche in quanto in caso di richiamo di altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo non deve essere allegato all'atto che lo richiama se ne e' riprodotto, come nel caso che qui interessa, il contenuto essenziale.
Questa Corte ha già affrontato, con riguardo all'annualità 2017, le tematiche afferenti le operazioni ritenute oggettivamente inesistenti dall'Agenzia per cui riporta, di seguito, quanto esposto in sede motiva della decisione relativa a tale annualità.
Punto centrale del contendere è la valutazione di come sia stato assolto dalle parti l'onere probatorio con riguardo ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Il Collegio richiama quanto statuito dai giudici di legittimità (Cass. sent. 2160/2024) che hanno affermato:
“ (…) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,
l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n.
28628), ricorrendo alla prova che l'emittente è una «cartiera» o una «società fantasma», ciò essendo gravemente indiziario della oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti;
né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass.,
Sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019,
n. 30937; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 4826)”.
L'Agenzia ritiene che Società_1 abbia partecipato ad un articolato sistema di frode, secondo lo schema della c. d. frode carosello, con il coinvolgimento di soggetti giuridici nazionali e comunitari con i ruoli di società filtro e di società cartiere. A tanto la resistente perviene in quanto l'attività istruttoria avrebbe evidenziato la presenza nelle operazioni di soggetti in presenza di “caratteristiche patologiche per essere ritenuti degli interposti nelle operazioni di compravendita”.
Trattasi di elementi, in gran parte indiziari o presuntivi, che sono stati oggetto di ampia confutazione in quanto il patrocinio ricorrente ha a sua volta dato la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni senza limitarsi, come si dirà oltre, ad evidenziare la regolarità sul piano contabile amministrativo delle operazioni.
Il patrocinio ricorrente ha depositato due perizie, una informatica ed una contabile, a sostegno dell'infondatezza della ricostruzione operata dall'Agenzia.
La perizia informatica evidenzia come i prodotti commercializzati da Società_1 riportano il numero seriale per cui è stato dimostrato che i dispositivi informatici sono caratterizzati da un numero identificativo assegnato dalla società produttrice in maniera univoca. L'esistenza del prodotto individuato dal numero identificativo risulta certificato dalla casa di produzione.
La perizia tecnico-contabile evidenzia la sussistenza di transazioni commerciali in quanto è prodotta la corrispondenza email in cui le parti si scambiamo i numeri seriali dei prodotti informatici, riscontrati positivamente presso la casa di produzione.
Parte ricorrente ha ricostruito l'intera catena commerciale dall'acquisto alla vendita e ha ricostruito la trattativa commerciale per l'acquisto/vendita dei prodotti contestati. Parte resistente non ha preso posizione alcuna né in merito alle produzioni documentali né alle conclusioni di cui agli elaborati peritali.
Questa Corte è consapevole che la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, risulta priva di autonomo valore probatorio, per cui quanto contenuto in una perizia stragiudiziale non può formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., come recentemente ribadito dalla Suprema Corte che ha affermato:
“In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. n. 5362 /2025).
Tale valutazione è compiuta dall'Organo adito e porta a ritenere che Il quadro documentale offerto da parte ricorrente - consono con le conclusioni peritali - dia contezza non solo dell'esistenza materiale delle merci ma anche delle sottostanti operazioni commerciali, in contrasto alla tesi resistente che le transazioni non sarebbero mai state poste in essere.
Quanto dedotto nei confronti della ricorrente - basato su una istruttoria che riguarda soggetti terzi (fornitori/ clienti) - appare, allo stato, privo di un concreto riscontro anche in quanto gli indizi valorizzati contro la ricorrente provengono da indagini svolte “a monte” e “a valle” della filiera commerciale.
La ricostruzione operata dall'Agenzia, che avrebbe individuato due varianti della frode, si basa su indizi - presunzioni relative a soggetti con i quali la ricorrente ha avuto rapporti commerciali, ma il quadro probatorio fornito dal patrocinio ricorrente ha smentito che si possa affermare di essere di fronte ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Per quanto riguarda le operazioni soggettivamente inesistenti
Evidenzia la parte resistente come le operazioni fraudolente si siano concretizzate, con riferimento alle annualità 2018 e 2019, anche nell'utilizzo da parte di Società_1 di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto prodotti informatici provenienti cartolarmente da diversi soggetti caratterizzati da profili di pericolosità fiscale, come indicati negli atti impositivi.
Tali soggetti sarebbero evasori totali, irreperibili o con sedi legali dichiarate presso studi professionali, privi di strutture e/o avrebbero omesso qualunque obbligo dichiarativo e di versamento di imposte.
Per parte resistente i soggetti indicati possiedono tutte le caratteristiche patologiche per essere ritenuti degli interposti nelle operazioni di compravendita effettuate dalla società ricorrente, beneficiaria della frode.
L'effetto è stato quindi l'interruzione fraudolenta del meccanismo di rivalsa e detrazione dell'Iva ottenuto attraverso l'interposizione fittizia di diversi soggetti.
Afferma l'Agenzia che l' attività istruttoria avrebbe messo in luce l'esistenza di una frode di cui la ricorrente non poteva non avere conoscenza o di cui avrebbe dovuto avere conoscenza, utilizzando l'ordinaria diligenza ed il buon senso di un imprenditore avveduto.
Il Collegio richiama l'onere probatorio in tale fattispecie come, di recente, ribadito dalla Cassazione (ord.
20487/2024) che ha affermato:
“ Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda;
conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019;
Cass. n. 15369 del 20/07/2020)”
Pertanto per poter sostenere il coinvolgimento di Società_1 nella frode occorre fornire elementi a supporto della consapevolezza della società di farne parte.
Orbene gli elementi evidenziati dall'Agenzia attengono alla ritenuta “mera fittizietà” dei fornitori e risultano del tutto neutri ai fini che qui interessano.
Parte ricorrente ha depositato, con riguardo alle società fornitrici di cui l'Agenzia sostiene l'asserita interposizione, documentazione che comprova l'affidabilità di tali soggetti. Risultano, infatti, in atti lettere di presentazione, visure e (talora) regolari DURC che dimostrano la sussistenza di effettivi rapporti commerciali con società che appaiono essere operative nel settore informatico e della cui affidabilità Società_1 ha contezza.
Trattasi di documentazione versata in giudizio dalla ricorrente - e presumibilmente non nota all'Agenzia prima di tale produzione - che non risulta essere stata fatta oggetto di alcuna contestazione. Tale copiosa documentazione prova l'esistenza di normali rapporti commerciali tra le parti in quanto vi è corrispondenza dalla quale emergono richieste della merce (talora non disponibile), richieste di quotazione con eventuali offerte last minute nonché contestazioni su quanto venduto.
L'affermazione di parte resistente secondo la quale “Società_1 conoscesse gli artificiosi passaggi strutturali al fine di evadere le imposte e avrebbe dovuto conoscerli utilizzando l'ordinaria diligenza ed il buon senso” appare del tutto generica e apodittica, avulsa da quegli elementi oggettivi e specifici che l'Agenzia avrebbe dovuto indicare per dare concretezza al proprio assunto.
Ritiene la Corte che il contribuente abbia fornito la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale con evidente vulnus al complessivo impianto accusatorio.
L'accoglimento nel merito dei ricorsi avverso gli accertamenti, che vanno annullati, comporta il venir meno dell'avviso di irrogazione sanzioni, anch'esso in tale sede impugnato.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico della parte resistente soccombente Agenzia delle Entrate e si liquidano a favore della ricorrente Società_1, come da dispositivo, tenendo conto dell'entità del contenzioso e della complessità della lite.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati. Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali a favore di Ricorrente_1 srl che si liquidano in euro 15.000 per onorari, oltre accessori, e ristoro del Contributo Unificato Tributario.