Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 32
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi della motivazione degli accertamenti

    La Corte ha ritenuto rispettato il dettato degli art. 42 D.P.R. 600/73 e 7 L. 212/2000, anche in caso di richiamo di altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • Accolto
    Operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il quadro documentale offerto dalla ricorrente, supportato da perizie tecniche, dia contezza non solo dell'esistenza materiale delle merci ma anche delle sottostanti operazioni commerciali, smentendo la tesi dell'Agenzia. Gli indizi valorizzati contro la ricorrente, basati su indagini riguardanti soggetti terzi, sono apparsi privi di concreto riscontro.

  • Accolto
    Operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale. Gli elementi evidenziati dall'Agenzia attengono alla ritenuta 'mera fittizietà' dei fornitori e risultano neutri. La documentazione prodotta dalla ricorrente comprova l'affidabilità dei soggetti fornitori e l'esistenza di normali rapporti commerciali.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione degli accertamenti

    La Corte ha ritenuto rispettato il dettato degli art. 42 D.P.R. 600/73 e 7 L. 212/2000, anche in caso di richiamo di altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • Accolto
    Operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il quadro documentale offerto dalla ricorrente, supportato da perizie tecniche, dia contezza non solo dell'esistenza materiale delle merci ma anche delle sottostanti operazioni commerciali, smentendo la tesi dell'Agenzia. Gli indizi valorizzati contro la ricorrente, basati su indagini riguardanti soggetti terzi, sono apparsi privi di concreto riscontro.

  • Accolto
    Operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale. Gli elementi evidenziati dall'Agenzia attengono alla ritenuta 'mera fittizietà' dei fornitori e risultano neutri. La documentazione prodotta dalla ricorrente comprova l'affidabilità dei soggetti fornitori e l'esistenza di normali rapporti commerciali.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione degli accertamenti

    La Corte ha ritenuto rispettato il dettato degli art. 42 D.P.R. 600/73 e 7 L. 212/2000, anche in caso di richiamo di altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • Accolto
    Operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il quadro documentale offerto dalla ricorrente, supportato da perizie tecniche, dia contezza non solo dell'esistenza materiale delle merci ma anche delle sottostanti operazioni commerciali, smentendo la tesi dell'Agenzia. Gli indizi valorizzati contro la ricorrente, basati su indagini riguardanti soggetti terzi, sono apparsi privi di concreto riscontro.

  • Accolto
    Operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale. Gli elementi evidenziati dall'Agenzia attengono alla ritenuta 'mera fittizietà' dei fornitori e risultano neutri. La documentazione prodotta dalla ricorrente comprova l'affidabilità dei soggetti fornitori e l'esistenza di normali rapporti commerciali.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione degli accertamenti

    La Corte ha ritenuto rispettato il dettato degli art. 42 D.P.R. 600/73 e 7 L. 212/2000, anche in caso di richiamo di altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • Accolto
    Operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il quadro documentale offerto dalla ricorrente, supportato da perizie tecniche, dia contezza non solo dell'esistenza materiale delle merci ma anche delle sottostanti operazioni commerciali, smentendo la tesi dell'Agenzia. Gli indizi valorizzati contro la ricorrente, basati su indagini riguardanti soggetti terzi, sono apparsi privi di concreto riscontro.

  • Accolto
    Operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale. Gli elementi evidenziati dall'Agenzia attengono alla ritenuta 'mera fittizietà' dei fornitori e risultano neutri. La documentazione prodotta dalla ricorrente comprova l'affidabilità dei soggetti fornitori e l'esistenza di normali rapporti commerciali.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione degli accertamenti

    La Corte ha ritenuto rispettato il dettato degli art. 42 D.P.R. 600/73 e 7 L. 212/2000, anche in caso di richiamo di altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • Accolto
    Operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il quadro documentale offerto dalla ricorrente, supportato da perizie tecniche, dia contezza non solo dell'esistenza materiale delle merci ma anche delle sottostanti operazioni commerciali, smentendo la tesi dell'Agenzia. Gli indizi valorizzati contro la ricorrente, basati su indagini riguardanti soggetti terzi, sono apparsi privi di concreto riscontro.

  • Accolto
    Operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale. Gli elementi evidenziati dall'Agenzia attengono alla ritenuta 'mera fittizietà' dei fornitori e risultano neutri. La documentazione prodotta dalla ricorrente comprova l'affidabilità dei soggetti fornitori e l'esistenza di normali rapporti commerciali.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione degli accertamenti

    La Corte ha ritenuto rispettato il dettato degli art. 42 D.P.R. 600/73 e 7 L. 212/2000, anche in caso di richiamo di altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • Accolto
    Operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il quadro documentale offerto dalla ricorrente, supportato da perizie tecniche, dia contezza non solo dell'esistenza materiale delle merci ma anche delle sottostanti operazioni commerciali, smentendo la tesi dell'Agenzia. Gli indizi valorizzati contro la ricorrente, basati su indagini riguardanti soggetti terzi, sono apparsi privi di concreto riscontro.

  • Accolto
    Operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale. Gli elementi evidenziati dall'Agenzia attengono alla ritenuta 'mera fittizietà' dei fornitori e risultano neutri. La documentazione prodotta dalla ricorrente comprova l'affidabilità dei soggetti fornitori e l'esistenza di normali rapporti commerciali.

  • Accolto
    Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni

    L'accoglimento nel merito dei ricorsi avverso gli accertamenti, che vengono annullati, comporta il venir meno dell'avviso di irrogazione sanzioni, anch'esso impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 32
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo