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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
SE TA, nella causa iscritta al n. 209/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. CAPUTO COSTANZA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'assegno ordinario di invalidità civile e la condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104/92 a far data dal mese di febbraio 2025;
Compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 08/01/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento ovvero, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità civile e la condizione di cui all'art. 3,
1 comma 3, della legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
02/10/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (75%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal mese di febbraio 2025;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza successiva al deposito del ricorso, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
GI TA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.
SE TA, nella causa iscritta al n. 209/2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
(avv. CAPUTO COSTANZA)
-ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO )
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato
SENTENZA mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per l'assegno ordinario di invalidità civile e la condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 104/92 a far data dal mese di febbraio 2025;
Compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che con ricorso depositato in data 08/01/2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento ovvero, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità civile e la condizione di cui all'art. 3,
1 comma 3, della legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza del
02/10/2025;
- ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU disposta ex art. 445-bis, comma 1°, c.p.c.;
- rilevato che nel merito la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base di accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario (75%) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal mese di febbraio 2025;
- considerato che tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza successiva al deposito del ricorso, ponendo definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
CTU di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
GI TA
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