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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 440/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI - Via Xx Settembre 1 16032 LI GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 134/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 22565 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 22565 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 22565 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 22565 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni appellante:chiede a codesta on.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, di voler annullare il reclamato provvedimento di diniego e disporre il rimborso dell'importo di euro 7.401,00 oltre interessi. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel termine di rito. Si fa espressa istanza affinchè la controversia venga discussa in pubblica udienza. Con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia
è di euro 7.401,00.
Conclusioni appellato: chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per nullità/inesistenza della notifica;
- in via di appello incidentale, accogliere il motivo di appello incidentale e, in riforma, sul punto, della Sentenza di primo grado, dichiarare inammissibile e/o irricevibile per tardività il ricorso di primo grado, con conseguentemente definitività del diniego di rimborso impugnato;
- nel merito, respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare nel merito la Sentenza di primo grado e la piena legittimità del diniego di rimborso impugnato;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato il provvedimento notificatogli in data 6/4/2023 con il quale il Comune di
LI ha respinto l'istanza di rimborso I.M.U. richiesta per gli anni di imposta 2019-2020-2021-2022, per un importo complessivo di euro 7.401,00 . Detta istanza datata 24.10.2022 era stata presentata vista la pronuncia n. 209 del 13/10/2022 con la quale Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma sul beneficio fiscale dell'esenzione IMU per la prima casa, anche per le coppie coniugate, ravvisando una irragionevolezza del sistema relativamente alle coppie di fatto (La Corte Costituzionale ha ritenuto , altresì, che le amministrazioni locali abbiano i poteri per accertare l'effettività della situazione di fatto, vale a dire della permanenza del proprietario nella predetta abitazione (dimora), per poter richiedere l'esenzione).
Il Comune con nota 6685 del 06.04.23 notificata 17/4/2023 aveva negato il rimborso sul presupposto che non vi fosse prova della dimora effettiva, stanti gli esigui consumi rilevati di gas ed energia elettrica. Aveva però anche evidenziato che il diniego era già stato espresso con nota 22565 notificata a mezzo posta raccomandata il 23.12.22.
Il contribuente motivava il ricorso iscritto preso la C.G.T.1° di Genova sostenendo, in via preliminare, di non aver ricevuto in data 23/12/2022 la raccomandata con la quale il Comune di LI gli avrebbe comunicato il diniego alla richiesta di rimborso IMU per gli anni 2019-2020-2021-2022 . Di tale provvedimento di diniego Il ricorrente afferma di averne avuto notizia solo in data 17/4/2023 tramite la notifica della nota
6685 del 06.04.23 e di aver conseguentemente proposto ricorso con istanza di reclamo mediazione in data
14/6/2023 entro i prescritti 60 gg.. Nel merito sosteneva l'erroneità delle modalità di valutazione dei consumi indicate dal Comune a suffragio della sua decisione ed affermava che i consumi evidenziati delle fatture da lui esibite dimostravano l'abituale residenza e dimora nell'appartamento di Indirizzo_1.
Il Comune, costituitosi, eccepiva la tardività della proposizione del ricorso sostenendo che la notifica del provvedimento di diniego è stata effettuata con raccomandata in data 23.12.2022, cui ha fatto seguito la notifica del presente ricorso soltanto in data 14/6/2023; nel merito, riaffermava la correttezza del suo operato.
La C.G.T.1° di Genova con la sentenza oggi impugata respingeva il ricorso;
preliminarmente osservava che lo stesso era da ritenersi tempestivamente notificato, atteso che il Comune non ha fornito prova della notifica del diniego in data 23.12.2022 . Nel merito osservava che i consumi per le utenze gas ed energia elettrica erano sensibilmente inferiori alla media rilevata dall'Istat per il periodo, e ciò costituiva prova non efficacemente contrastata da controparte.
Successivamente il contribuente notifica appello e lo iscrive presso questa Corte di Giustizia, formulando il seguente articolato motivo:
1.contesta la prima sentenza laddove recepisce le stime del Comune secondo le quali il ricorrente avrebbe consumato per il triennio 2019- 2021 308 Kwh per l'utenza elettrica, 186 mc per il consumo del gas e 61 mc per l'utenza idrica;
stime che vengono raffrontate con i dati emergenti dai dati ARERA, che però -secondo il conribuente- servono esclusivamente per fare un raffronto tra le offerte commerciali dei vari gestori, peraltro relative esclusivamente al mercato tutelato, ma non hanno alcun riferimento all'effettivo consumo che possa sostenere una famiglia media. Afferma che i consumi esatti rilevati in proprio corispondono a:
Acqua Anno 2019 mc 32, Anno 2020 mc 22, Anno 2021 mc 23, Anno 2022, mc 8 sino al 28/04/2022. Energia elettrica Anno 2019 kw 236, Anno 2020, kw 153 Anno 2021 kw 214, Anno 2022 kw 56 sino al 31/03/2022,
Gas Anno 2019 smc 69, Anno 2020 smc 66, Anno 2021 smc 141, Anno 2022 smc 97 sino al 30/04/2022
Per il triennio 2019-2021 si hanno, pertanto, i seguenti consumi: Acqua: totale mc 77 Energia elettrica: kw
703 Gas: smc 276. Acqua per il triennio 2019/2021 77.000 litri.
Afferma che i consumi all'apparenza ridotti sono giustificati dal fatto che l'appartamento è ottimamente coibentato, dotato di elettrodomestici di categoria a basso consumo;
evidenzia che il contribuente, pensionato, ama viaggiare e quindi si assenta per mesi durante l'anno. Lamenta che i primi giudici hanno ritenuto di non ammettere -perhé ritenuta non utilie ai fini della decisione- la testimonianza scritta della vicina di casa in ordine alla permanenza del contribuente.
Il Comune si costituisce e contesta le asserzioni di contropare;
formula appello incidentale.
Quanto alle controdeduzioni:
-1 eccepisce inammissibilità del ricorso in appello in quanto notificato all'indirizzo pec del Comune di LI in luogo del domicilio digitale eletto presso il difensore. Si tratterebbe di notifica nulla/inesistente e comunque errata, avendo il Comune di LI eletto domicilio presso il difensore Avv. Difensore_2.
-2 Eccepisce come i dati di consumo -anche utilizzando quelli forniti dal contribuente poco lontani da quelli in possesso del Comune- siano assolutamente lontani dalle medie Arera e tecnicamente -p. es. quanto ad elettricità- insufficienti anche per il solo funzionamennto di un frigorifero (e in casa il contribuente afferma di avere anche altri elettrodomestici)
-2 Quanto all'appello incidentale del Comune: censura la sentenza di primo grado, laddove ha affermato che la cartolina avviso di ricevimento della raccomandata di notifica non costituisce prova valida perché non riporta la sottoscrizione del destinatario. Evidenzia che trattasi di duplicato della cartolina rilasciato dall'ufficiale postale, stante lo smarrimento dell'originale. Evidenzia che tale duplicato non può -ovviamente- riportare la sottoscrizione del destinatario, ma costiuisce comunque prova della notifica, giacché ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto (richiama Cass. Sez. V, Sentenza n. 22348 del 15.10.2020 e Cass. Sez. II, Ordin. n.
13798 del 2 maggio 2022). Sottolinea la corrispondenza dei dati in cartolina con l'attestazione telematica di
Società_1 (in atti). Insiste per la validità della notifica e quindi per la tardività del ricorso introduttivo. Afferma inoltre che il quadro probatorio fornito dal Comune contiene elementi certi dell'assenza del requisito della dimora abituale in capo al ricorrente, che, per contro, non ha prodotto alcun documento in grado di fornire anche solo un principio di prova contraria, e ciò rende effettivamente non utile/ammissibile l'eventuale testimonianza scritta, richiesta da controparte.
Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato, nei termini di cui si oltre si dirà.
-A) Preliminarmente va discusso l'appello incidentale sul punto (potenzialmente dirimente) della validità (ai fini della notifica) del duplicato della cartolina A.R. rilasciato da Società_1: detto appello incidentale non è fondato. La Corte è dell'avviso che vada data continuità ai principi da tempo enunciati dalla Corte di
Legittimità in tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, secondo cui “… il duplicato dell'avviso di ricevimento … non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione della persona cui il piego fu consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che debbono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3920 del 25/10/1956. Anche recentemente la Corte di legittimità (Sez. 5, Ordinanza n.
34352 del 2025, Sez. 5, Ordinanza n. 27831 del 2025 Sez. 6 2, Ordinanza n. 13798 del 2022) ha confermato tale principio (che questo Collegio condivide non ravvisandosi motivi per dissentire) in base al quale ove sia completo di tutti i suoi elementi, il duplicato dell'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché (come correttamente osserva il Comune) il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020). Per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre però che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2551 del
30/01/2019).
Nella fattispecie va osservato che dall'esame delle copie prodotte in atti non risulta (né sulla cartolina, né dalla pagina del registro raccomandate) la presenza del nome dell'agente procedente e -soprattutto- del soggetto che ha ricevuto il plico (o almeno la sua qualifica). Non sono, pertanto, valutabili i termini della notifica, e la stessa non è validamente dimostrata. Di conseguenza, la prima sentenza va confermata laddove afferma che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato ammissibile in quanto notificato entro 60 gg. dalla notifica della comunicazione di diniego nota 6685 del 06.04.23 notificata il 17.04.2023.
-B) Quanto alla eccezione preliminare formulata dal Comune (inammissibilità del ricorso in appello in quanto notificato all'indirizzo pec del Comune di LI in luogo del domicilio digitale eletto presso il difensore), la stessa è infondata. Questo Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dall'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (S.S. U.U. Sentenza n. 21884 del 2022 in tema di notifica -in quel caso di sentenza- avvenuta a mani di funzionario del Comune anziché al domicilio eletto dal Comune stesso in primo grado); secondo tale orientamento la deroga che l'art. 16, comma 2, proc. trib. ha disposto rispetto alle notificazioni da effettuarsi secondo le regole del codice di rito civile attiene – come fatto palese dalla rubrica del richiamato art. 17 – al luogo delle notificazioni, le quali sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio (comma 1). Con l'ulteriore precisazione che l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo (comma 2). Sicché, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, dalla chiara formulazione dell'art. 17 proc. trib., in coerenza con quanto innanzi richiamato, si deduce che, nel processo tributario, rispetto alla notificazione da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte (ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale, comunque, la facoltà, alternativa, di eseguire la notificazione con consegna in mani proprie;
nella fattispecie la notifica a mezzo PEC, ancorché formalmente non equivalente alla notifica a mani proprie (Cass.ordinanza n.
9165/2023, ma esiste orientamento contrario: v. p. es. Trib. Frosinone, sent. 22/3/2016, n. 368) ha portato comunque a conoscenza del Comune l'atto di appello, a seguito del quale l'Ente si è poi costituito e difeso regolarmente, sanando l'irregolarità ex art. 156 cpp per ragiungimento dello scopo.
-C) Quanto al motivo formulato nell'appello principale (inidoneità dei rilievi di ridotto consumo/utenze per dimostrare la non continuità della dimora): lo stesso è infondato. Il contribuente espone consumi che - ancorché lievemente superiori a quelli dedotti dal Comune- sembrano effettivamente estremamente ridotti.
Posto che il contribuente afferma che le statistiche ARERA in tema gas ed elettricità (820 mc annui per l'utenza gas e 1500 kw/h) sono non attendibili perché destinate a orientare la scelta del gestore, va osservato che anche a ridurre della metà i dati ARERA, il divario risulta evidente: il contribuente dichiara consumo di energia elettrica per l'anno 2019 kw 236, anno 2020, kw 153 anno 2021 kw 214; dichiara consumo per gas per l'anno 2019 smc 69, anno 2020 smc 66, anno 2021 smc 141. Anche per la comune esperienza tali consumi sono da considerare irrisori. Il divario resta considerevole anche a dar credito al risparmio energetico che il contribuente asserisce derivare da elettromestici particolarmente performanti, e non è giustificato da alcun motivo idoneo a dimostrare prolungata assenza: al di là delle asserzioni di parte, non sono prodotti documenti che attestino ripetute assenze per viaggi o altro. In tale situazione, correttamente i primi giudici hano ritenuto non influente l'eventuale testimonianza.
-D) Tanto ritenuto e considerato, gli appelli vanno entrambi rigettati;
la prima sentenza va confermata, con motivazione integrata. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge entrambi gli appelli. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 440/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI - Via Xx Settembre 1 16032 LI GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 134/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 12/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 22565 IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 22565 IMU 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 22565 IMU 2021
- DINIEGO RIMBORSO n. 22565 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni appellante:chiede a codesta on.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, di voler annullare il reclamato provvedimento di diniego e disporre il rimborso dell'importo di euro 7.401,00 oltre interessi. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel termine di rito. Si fa espressa istanza affinchè la controversia venga discussa in pubblica udienza. Con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia
è di euro 7.401,00.
Conclusioni appellato: chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per nullità/inesistenza della notifica;
- in via di appello incidentale, accogliere il motivo di appello incidentale e, in riforma, sul punto, della Sentenza di primo grado, dichiarare inammissibile e/o irricevibile per tardività il ricorso di primo grado, con conseguentemente definitività del diniego di rimborso impugnato;
- nel merito, respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare nel merito la Sentenza di primo grado e la piena legittimità del diniego di rimborso impugnato;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato il provvedimento notificatogli in data 6/4/2023 con il quale il Comune di
LI ha respinto l'istanza di rimborso I.M.U. richiesta per gli anni di imposta 2019-2020-2021-2022, per un importo complessivo di euro 7.401,00 . Detta istanza datata 24.10.2022 era stata presentata vista la pronuncia n. 209 del 13/10/2022 con la quale Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma sul beneficio fiscale dell'esenzione IMU per la prima casa, anche per le coppie coniugate, ravvisando una irragionevolezza del sistema relativamente alle coppie di fatto (La Corte Costituzionale ha ritenuto , altresì, che le amministrazioni locali abbiano i poteri per accertare l'effettività della situazione di fatto, vale a dire della permanenza del proprietario nella predetta abitazione (dimora), per poter richiedere l'esenzione).
Il Comune con nota 6685 del 06.04.23 notificata 17/4/2023 aveva negato il rimborso sul presupposto che non vi fosse prova della dimora effettiva, stanti gli esigui consumi rilevati di gas ed energia elettrica. Aveva però anche evidenziato che il diniego era già stato espresso con nota 22565 notificata a mezzo posta raccomandata il 23.12.22.
Il contribuente motivava il ricorso iscritto preso la C.G.T.1° di Genova sostenendo, in via preliminare, di non aver ricevuto in data 23/12/2022 la raccomandata con la quale il Comune di LI gli avrebbe comunicato il diniego alla richiesta di rimborso IMU per gli anni 2019-2020-2021-2022 . Di tale provvedimento di diniego Il ricorrente afferma di averne avuto notizia solo in data 17/4/2023 tramite la notifica della nota
6685 del 06.04.23 e di aver conseguentemente proposto ricorso con istanza di reclamo mediazione in data
14/6/2023 entro i prescritti 60 gg.. Nel merito sosteneva l'erroneità delle modalità di valutazione dei consumi indicate dal Comune a suffragio della sua decisione ed affermava che i consumi evidenziati delle fatture da lui esibite dimostravano l'abituale residenza e dimora nell'appartamento di Indirizzo_1.
Il Comune, costituitosi, eccepiva la tardività della proposizione del ricorso sostenendo che la notifica del provvedimento di diniego è stata effettuata con raccomandata in data 23.12.2022, cui ha fatto seguito la notifica del presente ricorso soltanto in data 14/6/2023; nel merito, riaffermava la correttezza del suo operato.
La C.G.T.1° di Genova con la sentenza oggi impugata respingeva il ricorso;
preliminarmente osservava che lo stesso era da ritenersi tempestivamente notificato, atteso che il Comune non ha fornito prova della notifica del diniego in data 23.12.2022 . Nel merito osservava che i consumi per le utenze gas ed energia elettrica erano sensibilmente inferiori alla media rilevata dall'Istat per il periodo, e ciò costituiva prova non efficacemente contrastata da controparte.
Successivamente il contribuente notifica appello e lo iscrive presso questa Corte di Giustizia, formulando il seguente articolato motivo:
1.contesta la prima sentenza laddove recepisce le stime del Comune secondo le quali il ricorrente avrebbe consumato per il triennio 2019- 2021 308 Kwh per l'utenza elettrica, 186 mc per il consumo del gas e 61 mc per l'utenza idrica;
stime che vengono raffrontate con i dati emergenti dai dati ARERA, che però -secondo il conribuente- servono esclusivamente per fare un raffronto tra le offerte commerciali dei vari gestori, peraltro relative esclusivamente al mercato tutelato, ma non hanno alcun riferimento all'effettivo consumo che possa sostenere una famiglia media. Afferma che i consumi esatti rilevati in proprio corispondono a:
Acqua Anno 2019 mc 32, Anno 2020 mc 22, Anno 2021 mc 23, Anno 2022, mc 8 sino al 28/04/2022. Energia elettrica Anno 2019 kw 236, Anno 2020, kw 153 Anno 2021 kw 214, Anno 2022 kw 56 sino al 31/03/2022,
Gas Anno 2019 smc 69, Anno 2020 smc 66, Anno 2021 smc 141, Anno 2022 smc 97 sino al 30/04/2022
Per il triennio 2019-2021 si hanno, pertanto, i seguenti consumi: Acqua: totale mc 77 Energia elettrica: kw
703 Gas: smc 276. Acqua per il triennio 2019/2021 77.000 litri.
Afferma che i consumi all'apparenza ridotti sono giustificati dal fatto che l'appartamento è ottimamente coibentato, dotato di elettrodomestici di categoria a basso consumo;
evidenzia che il contribuente, pensionato, ama viaggiare e quindi si assenta per mesi durante l'anno. Lamenta che i primi giudici hanno ritenuto di non ammettere -perhé ritenuta non utilie ai fini della decisione- la testimonianza scritta della vicina di casa in ordine alla permanenza del contribuente.
Il Comune si costituisce e contesta le asserzioni di contropare;
formula appello incidentale.
Quanto alle controdeduzioni:
-1 eccepisce inammissibilità del ricorso in appello in quanto notificato all'indirizzo pec del Comune di LI in luogo del domicilio digitale eletto presso il difensore. Si tratterebbe di notifica nulla/inesistente e comunque errata, avendo il Comune di LI eletto domicilio presso il difensore Avv. Difensore_2.
-2 Eccepisce come i dati di consumo -anche utilizzando quelli forniti dal contribuente poco lontani da quelli in possesso del Comune- siano assolutamente lontani dalle medie Arera e tecnicamente -p. es. quanto ad elettricità- insufficienti anche per il solo funzionamennto di un frigorifero (e in casa il contribuente afferma di avere anche altri elettrodomestici)
-2 Quanto all'appello incidentale del Comune: censura la sentenza di primo grado, laddove ha affermato che la cartolina avviso di ricevimento della raccomandata di notifica non costituisce prova valida perché non riporta la sottoscrizione del destinatario. Evidenzia che trattasi di duplicato della cartolina rilasciato dall'ufficiale postale, stante lo smarrimento dell'originale. Evidenzia che tale duplicato non può -ovviamente- riportare la sottoscrizione del destinatario, ma costiuisce comunque prova della notifica, giacché ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto (richiama Cass. Sez. V, Sentenza n. 22348 del 15.10.2020 e Cass. Sez. II, Ordin. n.
13798 del 2 maggio 2022). Sottolinea la corrispondenza dei dati in cartolina con l'attestazione telematica di
Società_1 (in atti). Insiste per la validità della notifica e quindi per la tardività del ricorso introduttivo. Afferma inoltre che il quadro probatorio fornito dal Comune contiene elementi certi dell'assenza del requisito della dimora abituale in capo al ricorrente, che, per contro, non ha prodotto alcun documento in grado di fornire anche solo un principio di prova contraria, e ciò rende effettivamente non utile/ammissibile l'eventuale testimonianza scritta, richiesta da controparte.
Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono nelle rispettive tesi difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udite le parti, è dell'avviso che l'appello non sia fondato, nei termini di cui si oltre si dirà.
-A) Preliminarmente va discusso l'appello incidentale sul punto (potenzialmente dirimente) della validità (ai fini della notifica) del duplicato della cartolina A.R. rilasciato da Società_1: detto appello incidentale non è fondato. La Corte è dell'avviso che vada data continuità ai principi da tempo enunciati dalla Corte di
Legittimità in tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, secondo cui “… il duplicato dell'avviso di ricevimento … non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione della persona cui il piego fu consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che debbono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3920 del 25/10/1956. Anche recentemente la Corte di legittimità (Sez. 5, Ordinanza n.
34352 del 2025, Sez. 5, Ordinanza n. 27831 del 2025 Sez. 6 2, Ordinanza n. 13798 del 2022) ha confermato tale principio (che questo Collegio condivide non ravvisandosi motivi per dissentire) in base al quale ove sia completo di tutti i suoi elementi, il duplicato dell'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell'originale, e fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché (come correttamente osserva il Comune) il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione ha l'onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020). Per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre però che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2551 del
30/01/2019).
Nella fattispecie va osservato che dall'esame delle copie prodotte in atti non risulta (né sulla cartolina, né dalla pagina del registro raccomandate) la presenza del nome dell'agente procedente e -soprattutto- del soggetto che ha ricevuto il plico (o almeno la sua qualifica). Non sono, pertanto, valutabili i termini della notifica, e la stessa non è validamente dimostrata. Di conseguenza, la prima sentenza va confermata laddove afferma che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato ammissibile in quanto notificato entro 60 gg. dalla notifica della comunicazione di diniego nota 6685 del 06.04.23 notificata il 17.04.2023.
-B) Quanto alla eccezione preliminare formulata dal Comune (inammissibilità del ricorso in appello in quanto notificato all'indirizzo pec del Comune di LI in luogo del domicilio digitale eletto presso il difensore), la stessa è infondata. Questo Collegio non ravvisa motivo per discostarsi dall'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (S.S. U.U. Sentenza n. 21884 del 2022 in tema di notifica -in quel caso di sentenza- avvenuta a mani di funzionario del Comune anziché al domicilio eletto dal Comune stesso in primo grado); secondo tale orientamento la deroga che l'art. 16, comma 2, proc. trib. ha disposto rispetto alle notificazioni da effettuarsi secondo le regole del codice di rito civile attiene – come fatto palese dalla rubrica del richiamato art. 17 – al luogo delle notificazioni, le quali sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio (comma 1). Con l'ulteriore precisazione che l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo (comma 2). Sicché, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, dalla chiara formulazione dell'art. 17 proc. trib., in coerenza con quanto innanzi richiamato, si deduce che, nel processo tributario, rispetto alla notificazione da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte (ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale, comunque, la facoltà, alternativa, di eseguire la notificazione con consegna in mani proprie;
nella fattispecie la notifica a mezzo PEC, ancorché formalmente non equivalente alla notifica a mani proprie (Cass.ordinanza n.
9165/2023, ma esiste orientamento contrario: v. p. es. Trib. Frosinone, sent. 22/3/2016, n. 368) ha portato comunque a conoscenza del Comune l'atto di appello, a seguito del quale l'Ente si è poi costituito e difeso regolarmente, sanando l'irregolarità ex art. 156 cpp per ragiungimento dello scopo.
-C) Quanto al motivo formulato nell'appello principale (inidoneità dei rilievi di ridotto consumo/utenze per dimostrare la non continuità della dimora): lo stesso è infondato. Il contribuente espone consumi che - ancorché lievemente superiori a quelli dedotti dal Comune- sembrano effettivamente estremamente ridotti.
Posto che il contribuente afferma che le statistiche ARERA in tema gas ed elettricità (820 mc annui per l'utenza gas e 1500 kw/h) sono non attendibili perché destinate a orientare la scelta del gestore, va osservato che anche a ridurre della metà i dati ARERA, il divario risulta evidente: il contribuente dichiara consumo di energia elettrica per l'anno 2019 kw 236, anno 2020, kw 153 anno 2021 kw 214; dichiara consumo per gas per l'anno 2019 smc 69, anno 2020 smc 66, anno 2021 smc 141. Anche per la comune esperienza tali consumi sono da considerare irrisori. Il divario resta considerevole anche a dar credito al risparmio energetico che il contribuente asserisce derivare da elettromestici particolarmente performanti, e non è giustificato da alcun motivo idoneo a dimostrare prolungata assenza: al di là delle asserzioni di parte, non sono prodotti documenti che attestino ripetute assenze per viaggi o altro. In tale situazione, correttamente i primi giudici hano ritenuto non influente l'eventuale testimonianza.
-D) Tanto ritenuto e considerato, gli appelli vanno entrambi rigettati;
la prima sentenza va confermata, con motivazione integrata. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge entrambi gli appelli. Spese compensate.