Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 88
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inidoneità dei rilievi di ridotto consumo/utenze per dimostrare la non continuità della dimora

    I consumi dichiarati dal contribuente, sebbene lievemente superiori a quelli del Comune, sono comunque ritenuti estremamente ridotti e non giustificati da motivi idonei a dimostrare prolungate assenze. Non sono stati prodotti documenti a supporto delle asserite assenze per viaggi. L'eventuale testimonianza è stata ritenuta non influente.

  • Rigettato
    Notifica all'indirizzo PEC del Comune anziché al domicilio digitale eletto presso il difensore

    La notifica a mezzo PEC, sebbene non formalmente equivalente alla notifica a mani proprie, ha comunque portato l'atto all'attenzione del Comune, che si è costituito e ha difeso regolarmente, sanando l'irregolarità per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.p.

  • Rigettato
    Validità della notifica del diniego di rimborso tramite duplicato della cartolina A.R.

    Il duplicato dell'avviso di ricevimento, se completo di tutti gli elementi, ha natura di atto pubblico e fa piena prova della notifica. Tuttavia, nella fattispecie, dall'esame delle copie prodotte non risulta la presenza del nome dell'agente procedente e del soggetto che ha ricevuto il plico, pertanto la notifica non è validamente dimostrata. La prima sentenza è confermata nel ritenere ammissibile il ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 88
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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