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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente e Relatore
MANCA ANTONELLO, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIU. PRECETTO n. 1730 I.C.I. 2011
- INGIU. PRECETTO n. 1730 I.C.I. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso per sentir dichiarare l'annullamento dell'atto di ingiunzione precetto n. 1730 del 05.08.2025, notificato il 21.08.2025, attraverso il quale ABACO SpA, Concessionario del Servizio
Tributi per conto del Comune di Sassari, ha intimato al ricorrente di procedere nel termine di giorni 10 al pagamento della somma di Euro 28.815,47 per ICI per gli anni 2011, 2017, sanzioni e interessi.
Parte ricorrente ha premesso che Società_1 di Ricorrente_1 e C s.a.s. e l'odierno ricorrente, in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile furono oggetto di procedura fallimentare chiusa dal Tribunale di Sassari con decreto del 01.02.2020.
Con successivo ricorso dell'11.11.2020 il contribuente chiese che venisse dichiarata, ai sensi degli artt. 142
e ss. L.F., la sua esdebitazione con riferimento alla richiamata procedura fallimentare. Seguì con decreto del 17 marzo 2021 col quale il Tribunale di Sassari, previo accertamento della sussistenza dei criteri di ammissibilità al beneficio suddetto, rilevata la soddisfazione significativa di gran parte dei creditori, pari a oltre il 20 % dei debiti totali della fallita, dichiarò inesigibili nei confronti di Ricorrente_1, già dichiarato fallito, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
L'azione della concessionaria sarebbe riconducibile ad alcune ingiunzioni scadute, asseritamente notificate nel 2017 e 2019 che mai sarebbero state ricevute dal ricorrente. Gli avvisi posti a base delle ingiunzioni sarebbero costituiti da:
- avviso di accertamento n. 2013/720 del 27.03.2013 per imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011;
- intimazione n. 20171680684010000002111 del 19.12.2017 per imposta comunale sugli immobili per l'anno 2017;
- accertamento n. 2011/2152 del 23.08.2011 per imposta sugli immobili;
- ingiunzione accertamento esecutivo n. 20171680678160000001707 del 31.01.2019.
In relazione a tutti i titoli posti a base dell'intimazione notificata da AC quest'ultima non ha titolo per procedere poiché l'amministrazione arebbe decaduta dalla potestà impositiva e il credito sarebbe prescritto, così come l'azione esecutiva.
Sono stati proposti i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 1, coma 163, della Legge 296/2006 con ciò eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione esecutiva poiché per tutte le annualità sarebbe inutilmente trascorso il termine triennale previsto dalla disposizione citata.
2. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 143 L.F. – inesigibilità delle pretese creditorie.
Sarebbe evidente che l'ICI richiesta per anni di imposta antecedenti all'anno 2019 con l'atto sia relativa all'immobile intestato alla società Società_1 di Ricorrente_1 e C. Sas, dichiarata fallita in data 18.01.2011, e che sia inesigibile a seguito del decreto di esdebitazione di Ricorrente_1 emesso dal Tribunale di Sassari in data 17.03.2021. 3. Nel merito è stata contestata la pretesa e le notifiche relative agli avvisi e ingiunzioni sottese mai ricevute dal ricorrente.
ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante, si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
In relazione ai titoli di cui all'INGIUNZIONE N. 20161680366070000005060 del 14/12/2016 notificato in data
09/01/2017 è stata prodotta produce copia della Intimazione di pagamento 20171680684010000002111 notificata al curatore fallimentare in data 22/01/2018, nel periodo di pendenza della procedura concorsuale.
L'ente ha riservato ulteriori argomentazioni in successivi scritti difensivi.
Quanto ai titoli di cui all'ingiunzione n. 20171680678160000001707 del 31/01/2019 ha anticipato che procederà ad annullare in autotutela la pretesa dandone comunicazione alla controparte.
L'ente ha presentato recente memoria con la quale ha confermato quanto preannunciato nell'atto di costituzione in giudizio avendo provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato (vedi doc. 4 delle proprie produzioni). Ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ha aggiunto che l'intervento in autotutela non aveva valore di riconoscimento dell'infondatezza originaria della pretesa ed ha evocato le difficoltà connesse alla ricostruzione della vicenda molto risalente nel tempo. Non sarebbe stato agevole accertare se il credito azionato fosse sorto in epoca anteriore o successiva all'apertura della procedura concorsuale, con evidenti riflessi in ordine alla sua eventuale soggezione all'insinuazione al passivo e ai relativi effetti estintivi. Proprio al fine di evitare il protrarsi del contenzioso in una situazione non univoca sotto il profilo fattuale e giuridico, la resistente ha ritenuto opportuno definire la vicenda in via amministrativa. Ha chiesto pertanto l'integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto dell'intervento in autotutela dell'ente concessionario per il Comune di Sassari del Servizio
Tributi che ha annullato l'atto impugnato. Va di conseguenza dichiarata cessata materia del contendere e l'estinzione del processo secondo il disposto dell'art. 46 del DLGS n.546/92. Segue la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente e Relatore
MANCA ANTONELLO, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AC S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIU. PRECETTO n. 1730 I.C.I. 2011
- INGIU. PRECETTO n. 1730 I.C.I. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso per sentir dichiarare l'annullamento dell'atto di ingiunzione precetto n. 1730 del 05.08.2025, notificato il 21.08.2025, attraverso il quale ABACO SpA, Concessionario del Servizio
Tributi per conto del Comune di Sassari, ha intimato al ricorrente di procedere nel termine di giorni 10 al pagamento della somma di Euro 28.815,47 per ICI per gli anni 2011, 2017, sanzioni e interessi.
Parte ricorrente ha premesso che Società_1 di Ricorrente_1 e C s.a.s. e l'odierno ricorrente, in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile furono oggetto di procedura fallimentare chiusa dal Tribunale di Sassari con decreto del 01.02.2020.
Con successivo ricorso dell'11.11.2020 il contribuente chiese che venisse dichiarata, ai sensi degli artt. 142
e ss. L.F., la sua esdebitazione con riferimento alla richiamata procedura fallimentare. Seguì con decreto del 17 marzo 2021 col quale il Tribunale di Sassari, previo accertamento della sussistenza dei criteri di ammissibilità al beneficio suddetto, rilevata la soddisfazione significativa di gran parte dei creditori, pari a oltre il 20 % dei debiti totali della fallita, dichiarò inesigibili nei confronti di Ricorrente_1, già dichiarato fallito, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
L'azione della concessionaria sarebbe riconducibile ad alcune ingiunzioni scadute, asseritamente notificate nel 2017 e 2019 che mai sarebbero state ricevute dal ricorrente. Gli avvisi posti a base delle ingiunzioni sarebbero costituiti da:
- avviso di accertamento n. 2013/720 del 27.03.2013 per imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011;
- intimazione n. 20171680684010000002111 del 19.12.2017 per imposta comunale sugli immobili per l'anno 2017;
- accertamento n. 2011/2152 del 23.08.2011 per imposta sugli immobili;
- ingiunzione accertamento esecutivo n. 20171680678160000001707 del 31.01.2019.
In relazione a tutti i titoli posti a base dell'intimazione notificata da AC quest'ultima non ha titolo per procedere poiché l'amministrazione arebbe decaduta dalla potestà impositiva e il credito sarebbe prescritto, così come l'azione esecutiva.
Sono stati proposti i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 1, coma 163, della Legge 296/2006 con ciò eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione esecutiva poiché per tutte le annualità sarebbe inutilmente trascorso il termine triennale previsto dalla disposizione citata.
2. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 143 L.F. – inesigibilità delle pretese creditorie.
Sarebbe evidente che l'ICI richiesta per anni di imposta antecedenti all'anno 2019 con l'atto sia relativa all'immobile intestato alla società Società_1 di Ricorrente_1 e C. Sas, dichiarata fallita in data 18.01.2011, e che sia inesigibile a seguito del decreto di esdebitazione di Ricorrente_1 emesso dal Tribunale di Sassari in data 17.03.2021. 3. Nel merito è stata contestata la pretesa e le notifiche relative agli avvisi e ingiunzioni sottese mai ricevute dal ricorrente.
ABACO S.p.A., in persona del legale rappresentante, si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
In relazione ai titoli di cui all'INGIUNZIONE N. 20161680366070000005060 del 14/12/2016 notificato in data
09/01/2017 è stata prodotta produce copia della Intimazione di pagamento 20171680684010000002111 notificata al curatore fallimentare in data 22/01/2018, nel periodo di pendenza della procedura concorsuale.
L'ente ha riservato ulteriori argomentazioni in successivi scritti difensivi.
Quanto ai titoli di cui all'ingiunzione n. 20171680678160000001707 del 31/01/2019 ha anticipato che procederà ad annullare in autotutela la pretesa dandone comunicazione alla controparte.
L'ente ha presentato recente memoria con la quale ha confermato quanto preannunciato nell'atto di costituzione in giudizio avendo provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato (vedi doc. 4 delle proprie produzioni). Ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ha aggiunto che l'intervento in autotutela non aveva valore di riconoscimento dell'infondatezza originaria della pretesa ed ha evocato le difficoltà connesse alla ricostruzione della vicenda molto risalente nel tempo. Non sarebbe stato agevole accertare se il credito azionato fosse sorto in epoca anteriore o successiva all'apertura della procedura concorsuale, con evidenti riflessi in ordine alla sua eventuale soggezione all'insinuazione al passivo e ai relativi effetti estintivi. Proprio al fine di evitare il protrarsi del contenzioso in una situazione non univoca sotto il profilo fattuale e giuridico, la resistente ha ritenuto opportuno definire la vicenda in via amministrativa. Ha chiesto pertanto l'integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto dell'intervento in autotutela dell'ente concessionario per il Comune di Sassari del Servizio
Tributi che ha annullato l'atto impugnato. Va di conseguenza dichiarata cessata materia del contendere e l'estinzione del processo secondo il disposto dell'art. 46 del DLGS n.546/92. Segue la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.