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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3704/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SC RA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SC RA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CONGIUNTAMENTE chiedono l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
a. la figlia minore stante la sua tenera età, resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la signora presso la sua nuova residenza Parte_1 sita in: Via Bellocchi, n.16 - 60044 Fabriano An
b. il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita, di attività e successivamente scolastici della stessa. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà della minore:
- 1 - ➢ Prima settimana: il martedì e giovedì dalle 18,00 alle ore 21,00, il fine settimana dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica sera alle 19,00.
➢ seconda settimana: il martedì e il venerdì dalle 18,00 alle ore 21,00 Tali scelte garantiranno la stabilità di e la sua organizzazione scolastica, consentiranno al padre di passare con lei del Per_1 tempo quando saranno entrambi liberi da impegni scolastici e lavorativi.
➢ durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua la figlia trascorrerà pari tempo con ciascun genitore sulla base del calendario che i ricorrenti di volta in volta concorderanno tra loro;
durante le vacanze estive ciascuno dei genitori avrà il diritto/dovere di trascorrere con la figlia, per due volte, sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
➢ I ricorrenti potranno concordare modalità dei tempi di visita e di pernottamento diversi rispetto
a quanto sopra indicato, in relazione sia alle loro esigenze lavorative che alle necessità scolastiche
o di vita sociale della bambina.
c. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della loro figlia, un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 [mensili];
d. che l'assegno unico universale (o comunque quello diverso ad esso equiparabile), verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
e. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Per la disciplina di tali spese le parti rinviano alle Linee Guida emanate in materia dal Consiglio Nazionale Forense e al Protocollo d'Intesa in uso presso il
Tribunale di Ancona. Per il rimborso delle spese straordinarie sarà sufficiente che il genitore che le avrà affrontate fornisca tempestivamente all'altro scontrini fiscali, ricevute e fatture che attestino
l'avvenuto pagamento. La rifusione delle spese straordinarie al genitore che le avrà anticipate anche per l'altro dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano. Che ad ogni modo ogni spesa superiore ad euro 400 dovrà essere concordata da entrambi i genitori;
f. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e rappresentando che Parte_1 Parte_2 hanno avuto una relazione affettiva senza mai contrarre matrimonio, iniziata circa quattro anni fa, e che dalla loro convivenza è nata la figlia (in data 06/02/2022), si sono rivolti all'intestato Per_1
- 2 - Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate, vista la cessazione della loro relazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate il 11/12/2025, con le quali le parti hanno ribadito che non vi è la possibilità di addivenire ad una riconciliazione ed hanno rassegnato le conclusioni così come quelle di cui al ricorso,
“riaffermando in particolare quelle relative al mantenimento dovute alla figlia della coppia, evidenziando che quanto dovuto dal sig. dovrà essere versato entro il gg. 5 di ogni mese, e Pt_2 al diritto di visita del padre ricorrente”.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della figlia minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente la stessa. Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento della minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età della minore stessa e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario (da intendersi come importo “mensile”, pur se non precisato dalle parti, per quanto ricavabile dalla complessiva manifestazione di volontà delle stesse).
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore (anche in considerazione della sua tenera età) posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre;
- 3 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso, sopra riportate e precisate con note scritte depositate il 11/12/2025.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3704/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SC RA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SC RA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CONGIUNTAMENTE chiedono l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
a. la figlia minore stante la sua tenera età, resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la signora presso la sua nuova residenza Parte_1 sita in: Via Bellocchi, n.16 - 60044 Fabriano An
b. il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita, di attività e successivamente scolastici della stessa. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà della minore:
- 1 - ➢ Prima settimana: il martedì e giovedì dalle 18,00 alle ore 21,00, il fine settimana dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica sera alle 19,00.
➢ seconda settimana: il martedì e il venerdì dalle 18,00 alle ore 21,00 Tali scelte garantiranno la stabilità di e la sua organizzazione scolastica, consentiranno al padre di passare con lei del Per_1 tempo quando saranno entrambi liberi da impegni scolastici e lavorativi.
➢ durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua la figlia trascorrerà pari tempo con ciascun genitore sulla base del calendario che i ricorrenti di volta in volta concorderanno tra loro;
durante le vacanze estive ciascuno dei genitori avrà il diritto/dovere di trascorrere con la figlia, per due volte, sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
➢ I ricorrenti potranno concordare modalità dei tempi di visita e di pernottamento diversi rispetto
a quanto sopra indicato, in relazione sia alle loro esigenze lavorative che alle necessità scolastiche
o di vita sociale della bambina.
c. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della loro figlia, un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 [mensili];
d. che l'assegno unico universale (o comunque quello diverso ad esso equiparabile), verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_1
e. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Per la disciplina di tali spese le parti rinviano alle Linee Guida emanate in materia dal Consiglio Nazionale Forense e al Protocollo d'Intesa in uso presso il
Tribunale di Ancona. Per il rimborso delle spese straordinarie sarà sufficiente che il genitore che le avrà affrontate fornisca tempestivamente all'altro scontrini fiscali, ricevute e fatture che attestino
l'avvenuto pagamento. La rifusione delle spese straordinarie al genitore che le avrà anticipate anche per l'altro dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano. Che ad ogni modo ogni spesa superiore ad euro 400 dovrà essere concordata da entrambi i genitori;
f. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e rappresentando che Parte_1 Parte_2 hanno avuto una relazione affettiva senza mai contrarre matrimonio, iniziata circa quattro anni fa, e che dalla loro convivenza è nata la figlia (in data 06/02/2022), si sono rivolti all'intestato Per_1
- 2 - Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore secondo le condizioni tra gli stessi concordate, vista la cessazione della loro relazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate il 11/12/2025, con le quali le parti hanno ribadito che non vi è la possibilità di addivenire ad una riconciliazione ed hanno rassegnato le conclusioni così come quelle di cui al ricorso,
“riaffermando in particolare quelle relative al mantenimento dovute alla figlia della coppia, evidenziando che quanto dovuto dal sig. dovrà essere versato entro il gg. 5 di ogni mese, e Pt_2 al diritto di visita del padre ricorrente”.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. Si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della figlia minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente la stessa. Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Parimenti, sono condivisibili le condizioni relative al mantenimento della minore, essendo congruo – anche in rapporto ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e tenuto conto dell'età della minore stessa e della capacità reddituale e patrimoniale dei genitori – il contributo previsto a carico del padre, genitore non collocatario (da intendersi come importo “mensile”, pur se non precisato dalle parti, per quanto ricavabile dalla complessiva manifestazione di volontà delle stesse).
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione della minore (anche in considerazione della sua tenera età) posto che il clima tra i genitori appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore stessa.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre;
- 3 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso, sopra riportate e precisate con note scritte depositate il 11/12/2025.
Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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