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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3368/2024 R.G., promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv.ti GULOTTA ANTONIO WALTER e NI LU)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to RAIA GIANFRANCO)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è invalida in misura pari al 62% (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente Parte_1 riconosciuta nella precedente fase dell'ATP portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, non in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza); dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3368/2024 R.G., promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(avv.ti GULOTTA ANTONIO WALTER e NI LU)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to RAIA GIANFRANCO)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.08.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è invalida in misura pari al 62% (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente Parte_1 riconosciuta nella precedente fase dell'ATP portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, non in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza); dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate