Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/01/2026, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13865 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Tuccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'accertamento della illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sulle istanze di accesso agli atti e ai dati personali presentate dal ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 11 dicembre 2024, 7 settembre 2025 e 20 settembre 2025, finalizzate alla conoscenza di eventuali comunicazioni del proprio nominativo a Interpol o ad altre forze di polizia estere ed il conseguente accertamento, ex art. 31 c.p.a., della fondatezza della pretesa attivata dall'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 30 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara in parte qua l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, presentato ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità dell’asserito silenzio-inadempimento serbato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.) sulle istanze di accesso agli atti e ai dati personali dallo stesso presentate a mezzo posta elettronica certificata nelle date dell’11 dicembre 2024, 7 settembre 2025 e 20 settembre 2025, finalizzate alla conoscenza di eventuali comunicazioni del proprio nominativo a Interpol o ad altre forze di polizia estere ed il conseguente accertamento, ex art. 31 cod. proc. amm., della fondatezza della pretesa attivata dall’odierno ricorrente, nonché per l’accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere espressamente in ordine alle richieste del ricorrente e per la condanna delle stesse a provvedere in merito alla richiesta del Sig. -OMISSIS- e al pagamento dell'indennizzo per il ritardo ex art. 2-bis L. n. 241/1990, nonché di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm.
2. Rappresenta in punto di fatto il ricorrente di essersi rivolto in data 3 aprile 2025 alla “Commission for the Control of Interpol's Files” per avere notizie sul suo possibile coinvolgimento in procedimenti attivati presso tale Autorità. Di avere quindi, su sollecitazione della stessa Interpol, rivolto la medesima istanza al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.) nelle date sopra indicate, senza avere alcun riscontro, nonostante la reiterazione dell’istanza.
3. In data 19 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale, con memoria del Dipartimento di P.S. del 19 dicembre 2025, depositata in giudizio data 22 dicembre 2025, ha rappresentato: di non aver mai ricevuto l’istanza di accesso dell’11 dicembre 2024; di aver avviato specifiche richieste sulle successive istanze del ricorrente; di aver provveduto con nota del 19 dicembre 2025 a comunicare al ricorrente le informative di polizia attualmente presenti nella Banca Dati interforze italiana (sul cui esito, cfr. in particolare l’allegato 3 alla memoria dell’Amministrazione); che “ la materia di accesso ai dati contenuti nella Banca dati interforze è disciplinata da altra normativa, specificatamente dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ”; che “ non si ravvisano gli estremi per la configurabilità di un danno risarcibile nei riguardi del Sig. -OMISSIS- ”, in quanto si tratterebbe di “ un'istanza volta alla mera conoscenza dell'esistenza di eventuali procedimenti a carico e non all'adozione di un provvedimento da parte di questa Amministrazione ”.
4. Con memoria depositata in data 30 dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato, alla luce della documentazione depositata in giudizio in data 22 dicembre 2025 da parte dell’Amministrazione resistente, la cessazione della materia del contendere con riguardo all’istanza di accesso, avendo l’Amministrazione provveduto a soddisfare la sua richiesta. Il ricorrente, di contro, insiste per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo da mero ritardo ex art 2-bis della L. n. 241/90, per non aver l’Amministrazione fornito riscontro nel termine di 30 giorni previsto anche dalla normativa speciale richiamata da parte resistente, nonché per la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
5. Nella camera di consiglio del 12 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che, con riferimento all’istanza di accesso del 20 settembre 2025 (con riferimento alle precedenti istanze, rispettivamente, dell’11 dicembre 2024 e del 7 settembre 2025, il ricorso è tardivo e dunque inammissibile in quanto proposto dopo il termine di cui all’art. 116 cod. proc. amm.), la stessa sarebbe inammissibile in quanto meramente reiterativa delle precedenti istanze non accolte (Adunanza Plenaria n. 6/06). E tuttavia, in ragione di quanto dichiarato dal ricorrente con la citata memoria del 30 dicembre 2025, sussistono i presupposti per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine all’accesso, avendo il ricorrente ricevuto piena soddisfazione alla propria pretesa dall’Amministrazione resistente, avendo questa fornito riscontro all’istanza di quest’ultimo in data 22 dicembre 2025.
6. Va invece respinta la richiesta di indennizzo da mero ritardo avanzata dal ricorrente, tenuto conto che, in materia di accesso agli atti, il silenzio dell’amministrazione equivale, per espressa previsione normativa (art. 25, comma 4, della legge n. 241/90), ad un rigetto, come tale non rientrante nel perimetro applicativo dell’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 241/90, il quale esclude dall’applicazione dell’istituto le ipotesi, come quella di specie, di “silenzio qualificato”.
7. In ragione dell’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso di cui trattasi;
rigetta l’istanza di indennizzo da mero ritardo;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | IE NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.