Articolo 1 della Legge 17 marzo 1910, n. 105
Articolo 2
Versione
7 aprile 1910
Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50 mila da inscriversi in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1909-910 quale concorso dello Stato nella spesa per un monumento da erigersi sul colle di Montecucco (Castelfidardo) in onore del generale Cialdini e dei caduti nella battaglia di Castelfidardo.

Entrata in vigore il 7 aprile 1910