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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1696/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-
8/1/25
promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Peroni e Parte_1
Michela Cerini ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Rimini, Via
Flaminia 185/G come da mandato in atti
– appellante –
contro rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_1
Merighi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Argenta
(Fe), Via Gramsci 28 come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2283/22 emessa il
13.9.22 e pubblicata il 14.9.22
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
Pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentir Parte_2 Parte_1 dichiarare la mancanza di qualità dei prodotti da essa acquisiti e quindi la condanna alla restituzione del prezzo corrisposto ed al pagamento delle somme necessarie per lo smaltimento della merce oltre al risarcimento dei danni.
Affermava di aver acquistato, tra il luglio 2012 ed il gennaio 2014,
2.147.000 Kg di un prodotto per la realizzazione di formulazioni e per il buon funzionamento degli impianti biodigestori;
per una parte di esso ed esattamente per Kg. 84.860, identificata come “Polyol Feed”, acquistata nel periodo dicembre 2013 gennaio 2014, contestava tempestivamente la qualità alla venditrice.
A seguito di dette contestazioni, sia verbali che scritte, i preposti della convenuta Dott.ri e manifestavano Tes_1 Testimone_2
l'impegno al ritiro della merce contestata e alla rifusione del prezzo pagato. L'esistenza dei vizi veniva confermata anche da analisi di laboratorio eseguite da Agrolab Labor GmbH per conto dell'attrice nel mese di maggio 2014, risultando la positività del prodotto fermentativo di inibizione alla fermentazione anaerobica, tale da creare l'impossibilità di vendita del prodotto e ogni suo possibile utilizzo.
Affermava inoltre che le fosse stata consegnata costosa strumentazione di laboratorio difettosa, di cui alla fattura n. 22130087 del 31.3.13 emessa da , che riconosceva i vizi, con riconsegna da parte Pt_1 dell'attrice della attrezzatura ed impegno della convenuta ad emissione di nota di credito per euro 1.700,00 oltre iva, mai emessa.
La merce difettosa veniva stoccata e rimaneva in giacenza presso costringendola a sostenere ingenti costi e, nonostante la CP_1 convenuta si fosse impegnata a ritirare il materiale contestato e a restituire il prezzo pagato, oltre che ad emettere la nota di credito per la strumentazione difettosa, non era seguito alcun comportamento risarcitorio.
A seguito di numerosi solleciti il 20 giugno del 2016 il dott. Tes_1 di , con comunicazione da lui scritta, a seguito di sopralluogo Pt_1 del 15 giugno 2016, aveva riconosciuto i vizi del prodotto e specificato le modalità di ritiro della merce e dichiarava di aver inviato alla sua amministrazione la richiesta per l'emissione della nota di credito.
Ma anche a ciò non seguiva alcunché.
Instaurava così il presente giudizio chiedendo l'accertamento della mancanza di qualità dei prodotti venduti e la condanna alla restituzione del prezzo pagato pari euro 11.077,60, oltre al pagamento delle somme destinate al completo smaltimento della merce pari ad euro 36.540,83, alla refusione del prezzo pagato per la strumentazione di laboratorio pari
Pagina 2 di 7 ad euro 2.074,00 ed al risarcimento dei danni che quantificava in euro
7.500,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'avvenuta denuncia dei vizi e quindi la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione, circostanza a suo dire confermata dal fatto che in data 11 giugno 2014 aveva ottenuto i risultati del laboratorio senza denunciare i CP_1 vizi emersi.
I lotti consegnati all'attrice erano conformi ai parametri previsti per il prodotto Polyol Feed ed i risultati del laboratorio non potevano ritenersi validi essendo state effettuate le analisi in assenza di contraddittorio e dopo quattro anni dalla fornitura del prodotto.
Nella comunicazione del dott. mail del 20/6/16, si sarebbe Tes_1 identificata la merce “da piazzare”, il ritiro e le modalità, senza però affermare la presenza di vizi o difetti del prodotto.
Neppure risultava restituita la strumentazione dal laboratorio ed il documento di trasporto era privo della sottoscrizione sia del destinatario che del conducente e quindi non si riteneva raggiunta la prova della consegna.
La causa veniva istruita e all'esito il Tribunale accertava che seppur non vi fosse contestazione scritta relativa ai vizi e difetti del prodotto, risultavano provate le contestazioni verbali, anche telefoniche, dirette ai dottori ed soci di , nonché durante gli incontri Tes_2 Tes_1 Pt_1 fieristici a Cremona e a Bergamo in cui erano state discusse le problematiche.
I testi e , durante la loro deposizione, Testimone_3 Testimone_4 avevano confermato che anche i clienti della società attrice si erano lamentati della qualità del prodotto.
Il teste amministratore delegato della sino al Testimone_5 Pt_1
2019 e pensionato all'epoca della sua deposizione, confermava che durante la fiera a Cremona, tenutasi nel Marzo 2014, aveva ricevuto comunicazione di presenza di qualche problema con il prodotto dal dott.
seppur, a suo dire, non gli fosse specificato nel Controparte_2 dettaglio quale esso fosse.
Vi era poi documentazione (doc.9 fascicolo Biological) evidenziante come la convenuta si era impegnata a ritirare il prodotto per cui è causa;
la stessa era stata inviata a due anni dalla consegna del prodotto viziato ed in essa era contenuta l'identificazione degli specifici lotti di merce e l'impegno al ritiro degli stessi.
Viceversa non risultava prova della consegna di merce esente da difetti da parte della convenuta.
Per quanto sopra riteneva fondata la domanda e quindi tenuta la convenuta a restituire il prezzo versato per la merce viziata ammontante ad € 8.780,93.
In relazione alla restituzione della strumentazione dal laboratorio accertava che il documento di consegna era stato emesso in data 16
Pagina 3 di 7 Aprile 2014 al seguito della mail del 10 Marzo 2014 inviata dal dott.
con la ricapitolazione del materiale da restituire e l'impegno da Tes_2 parte di all'emissione della nota di credito di euro 1.700,00, Pt_1 come risultante dal doc.6) fascicolo parte Oltretutto il dott. CP_1 socio , escusso all'udienza del 30.3.21 confermava che Tes_2 Pt_1 era stata fornita merce da laboratorio e vetreria rotta, con la conseguenza che la somma pagata per la stessa doveva essere riconsegnata indipendentemente dall'avvenuta resa.
Condannava quindi la convenuta al pagamento della somma di euro
2.074,00.
Accertava poi provata l'entità del danno, consistito nello stoccaggio di
Polyol Feed in 61 cisterne e l'occupazione del magazzino per contenerle, quantificandolo in € 21.220,19 di cui € 3.220,19 per le cisternette ed € 2.000,00 annue per l'occupazione dei locali.
Condannava quindi la convenuta al pagamento della somma di euro
32.075,12 ed alla rifusione delle spese di lite.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 13.12.22 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 7-8.1.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
A suo dire la consegna della merce era avvenuta il 23 dicembre 2013, il
7 gennaio 2014 ed il 23 gennaio 2014. I presunti vizi conseguenti alla analisi di laboratorio erano venuti a conoscenza in data 11 giugno 2014.
La denuncia dei vizi doveva quindi pervenire entro il 19 giugno del 2014
e l'azione redibitoria intrapresa entro il 23 dicembre 2014.
Non risulterebbe alcuna prova, orale e ancor più scritta, dell'adempimento di tali incombenti nei termini.
Solo il 31 maggio 2016, a distanza di due anni e mezzo dalla consegna, vi sarebbe stata una generica contestazione;
come generiche apparirebbero le testimonianze e non idonee a determinare con esattezza il momento della contestazione.
Non corrisponderebbe al vero che abbia riconosciuto i vizi o la Pt_1 mancanza di qualità del prodotto contestato nella mail del 20 giugno
2016 e neppure ciò risulterebbe dalla testimonianza resa dal dott. all'udienza del 26.10.21. Egli avrebbe riferito di un impegno a Tes_5 ritirare la merce da solo perché quest'ultima non trovava CP_1 alcun acquirente della stessa e in virtù dei buoni rapporti esistenti tra le parti.
Pagina 4 di 7 In aggiunta, anche a voler riconoscere come avvenuto il riconoscimento del vizio, l'evento si sarebbe verificato nel giugno del 2016 e quindi a distanza di due anni e mezzo dalla consegna del prodotto e quindi opererebbe comunque la decadenza.
Stesso discorso vale per la prescrizione del diritto.
Risulterebbe per tabulas che i vizi sono stati accertati da CP_1
l'11.6.14 e da quel momento sarebbe decorso il termine di un anno previsto dall'art. 1495 co. 3 c.c. per esercitare la redibitoria. Il motivo è fondato.
“Il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente e semplice sospetto” (Cass. SS.UU. 18672/19). E' pacifico tra le parti che vi siano state analisi di laboratorio, attestanti l'esistenza dei vizi lamentati, a decorrere dal 11 giugno 2014.
Dalle deposizioni testimoniali in atti non emerge in alcun modo la contestazione dei vizi, tantomeno ciò risulta documentalmente.
Il teste e contestano la ricezione di alcuna contestazione Tes_1 Tes_6 in merito all'esistenza dei vizi;
il teste ha riferito di generiche Tes_5 lamentele su un prodotto;
i testi ed riferiscono di Tes_7 Tes_4 lamentele dei clienti ma niente in merito alla tempestività CP_1 della denuncia dei vizi.
In aggiunta in sede di interrogatorio formale il legale CP_2 rappresentante di alla domanda “8) vero che CP_1 Controparte_1 ometteva di informare in merito all'eventuale intenzione di Pt_1 effettuare analisi sul prodotto oggetto di causa?” ha risposto “ho fatto le mie analisi senza nulla comunicare, così come il loro avevano fatto con me;
il prodotto è ancora nei magazzini” ed alla successiva 9) vero che
è venuta a conoscenza dell'esistenza del documento datato Pt_1 maggio 2014, di cui al doc. n. 4 (test di laboratorio) di parte attrice, solo con la notifica dell'atto digitazione avvenuta nel mese di luglio 2018?
Ha risposto “vero”.
Tantomeno può ritenersi provato il riconoscimento del vizio dal doc.9) allegato al fascicolo di primo grado Nello stesso il dott. CP_1 di si è esclusivamente impegnato, il 20 giugno del 2016, Tes_1 Pt_1
a seguito di un precedente sopralluogo, nel quale aveva “visionato le 61 cisternette di Polyol Feed” di ritirarle tutte, dichiarando la disponibilità
a pagarle al costo fatturato con oneri di trasporto a suo carico e di aver consegnato alla amministrazione la richiesta di “nota di credito per n. 1 densimetro e vetreria varia”, ma non vi è alcun riconoscimento dei difetti della merce.
Manca quindi la prova della tempestività della denuncia dei vizi e dell'esistenza di un riconoscimento degli stessi.
Ed è comunque inverosimile che nessun documento di contestazione sia stato inviato per anni da CP_1
Pagina 5 di 7 In aggiunta opera anche la prescrizione di cui all'art. 1495 comma 3 c.c.
Invero, come anche risulta dalla memoria istruttoria ex art. 183 n. 2
c.p.c., intendeva provare che vi fu una contestazione nella CP_1 primavera del 2014 e, con successivo conseguenziale capitolo, che vi fu un sopralluogo esclusivamente nel giugno del 2016, quindi a distanza di due anni dall'ultimo evento eventualmente provabile.
Seppur, contrariamente all'assunto dell'appellante “non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora (ai sensi dell'appena citato art. 2943, comma 4, c.c., che si concretano - in relazione al disposto di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento) da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione: l'effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno (ai sensi della norma generale di cui al primo comma dell'art. 2945 c.c.) e l'idoneità interruttiva di tali atti persegue, come già evidenziato, anche lo scopo - in presenza, peraltro, di un termine così breve - di favorire una risoluzione (stragiudiziale) preventiva della possibile controversia rispetto all'opzione, a tutela delle ragioni del compratore, per la scelta di vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia (e di ottenere uno degli effetti giuridici favorevoli previsti dalla legge) solo mediante l'esercizio dell'azione in via giudiziale” (Cass. SS.UU. 18672/19), nella fattispecie
è emerso che nessuna interruzione della prescrizione risulta provata come avvenuta quantomeno dal 2014 al 2016.
In conseguenza, anche a voler ritenere avvenuto il riconoscimento dei vizi da parte di era comunque decaduta dalla azione Controparte_3 non avendo proceduto ad interrompere i termini.
Relativamente alla strumentazione da laboratorio ed alla vetreria rotta si ritiene di confermare la raggiunta prova dell'esistenza dei vizi lamentati sia per l'esistenza di una mail del i del 10.3.14 in cui si Tes_2 Pt_1 comunicava la accettazione della riconsegna della merce (doc.6 fascicolo
Biological), sia per quanto emerso dalla deposizione dello stesso che confermava che era stata fornita merce da laboratorio e vetreria rotta, con la conseguenza che la somma pagata per la stessa deve essere riversata indipendentemente dall'avvenuta o meno restituzione del bene.
Le spese di lite del giudizio di primo grado si compensano stante il limitato accoglimento della domanda. Per questa fase, stante il limitato accoglimento dell'appello, si compensano nella misura di 1/4 e vengono poste, per il residuo, a carico dell'appellata, tenuto conto della minima attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Bologna n. 2283/22 emessa il 13.9.22 e pubblicata il 14.9.22 accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
1) Condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 2.074,00 dal pagamento della relativa fattura fino alla domanda e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla notifica della citazione sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
3) compensa tra le parti per un quarto le spese di lite di questo grado e condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in € 804,00 per spese ed € 8.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1696/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-
8/1/25
promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Peroni e Parte_1
Michela Cerini ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Rimini, Via
Flaminia 185/G come da mandato in atti
– appellante –
contro rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Controparte_1
Merighi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Argenta
(Fe), Via Gramsci 28 come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2283/22 emessa il
13.9.22 e pubblicata il 14.9.22
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
Pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per sentir Parte_2 Parte_1 dichiarare la mancanza di qualità dei prodotti da essa acquisiti e quindi la condanna alla restituzione del prezzo corrisposto ed al pagamento delle somme necessarie per lo smaltimento della merce oltre al risarcimento dei danni.
Affermava di aver acquistato, tra il luglio 2012 ed il gennaio 2014,
2.147.000 Kg di un prodotto per la realizzazione di formulazioni e per il buon funzionamento degli impianti biodigestori;
per una parte di esso ed esattamente per Kg. 84.860, identificata come “Polyol Feed”, acquistata nel periodo dicembre 2013 gennaio 2014, contestava tempestivamente la qualità alla venditrice.
A seguito di dette contestazioni, sia verbali che scritte, i preposti della convenuta Dott.ri e manifestavano Tes_1 Testimone_2
l'impegno al ritiro della merce contestata e alla rifusione del prezzo pagato. L'esistenza dei vizi veniva confermata anche da analisi di laboratorio eseguite da Agrolab Labor GmbH per conto dell'attrice nel mese di maggio 2014, risultando la positività del prodotto fermentativo di inibizione alla fermentazione anaerobica, tale da creare l'impossibilità di vendita del prodotto e ogni suo possibile utilizzo.
Affermava inoltre che le fosse stata consegnata costosa strumentazione di laboratorio difettosa, di cui alla fattura n. 22130087 del 31.3.13 emessa da , che riconosceva i vizi, con riconsegna da parte Pt_1 dell'attrice della attrezzatura ed impegno della convenuta ad emissione di nota di credito per euro 1.700,00 oltre iva, mai emessa.
La merce difettosa veniva stoccata e rimaneva in giacenza presso costringendola a sostenere ingenti costi e, nonostante la CP_1 convenuta si fosse impegnata a ritirare il materiale contestato e a restituire il prezzo pagato, oltre che ad emettere la nota di credito per la strumentazione difettosa, non era seguito alcun comportamento risarcitorio.
A seguito di numerosi solleciti il 20 giugno del 2016 il dott. Tes_1 di , con comunicazione da lui scritta, a seguito di sopralluogo Pt_1 del 15 giugno 2016, aveva riconosciuto i vizi del prodotto e specificato le modalità di ritiro della merce e dichiarava di aver inviato alla sua amministrazione la richiesta per l'emissione della nota di credito.
Ma anche a ciò non seguiva alcunché.
Instaurava così il presente giudizio chiedendo l'accertamento della mancanza di qualità dei prodotti venduti e la condanna alla restituzione del prezzo pagato pari euro 11.077,60, oltre al pagamento delle somme destinate al completo smaltimento della merce pari ad euro 36.540,83, alla refusione del prezzo pagato per la strumentazione di laboratorio pari
Pagina 2 di 7 ad euro 2.074,00 ed al risarcimento dei danni che quantificava in euro
7.500,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando l'avvenuta denuncia dei vizi e quindi la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione, circostanza a suo dire confermata dal fatto che in data 11 giugno 2014 aveva ottenuto i risultati del laboratorio senza denunciare i CP_1 vizi emersi.
I lotti consegnati all'attrice erano conformi ai parametri previsti per il prodotto Polyol Feed ed i risultati del laboratorio non potevano ritenersi validi essendo state effettuate le analisi in assenza di contraddittorio e dopo quattro anni dalla fornitura del prodotto.
Nella comunicazione del dott. mail del 20/6/16, si sarebbe Tes_1 identificata la merce “da piazzare”, il ritiro e le modalità, senza però affermare la presenza di vizi o difetti del prodotto.
Neppure risultava restituita la strumentazione dal laboratorio ed il documento di trasporto era privo della sottoscrizione sia del destinatario che del conducente e quindi non si riteneva raggiunta la prova della consegna.
La causa veniva istruita e all'esito il Tribunale accertava che seppur non vi fosse contestazione scritta relativa ai vizi e difetti del prodotto, risultavano provate le contestazioni verbali, anche telefoniche, dirette ai dottori ed soci di , nonché durante gli incontri Tes_2 Tes_1 Pt_1 fieristici a Cremona e a Bergamo in cui erano state discusse le problematiche.
I testi e , durante la loro deposizione, Testimone_3 Testimone_4 avevano confermato che anche i clienti della società attrice si erano lamentati della qualità del prodotto.
Il teste amministratore delegato della sino al Testimone_5 Pt_1
2019 e pensionato all'epoca della sua deposizione, confermava che durante la fiera a Cremona, tenutasi nel Marzo 2014, aveva ricevuto comunicazione di presenza di qualche problema con il prodotto dal dott.
seppur, a suo dire, non gli fosse specificato nel Controparte_2 dettaglio quale esso fosse.
Vi era poi documentazione (doc.9 fascicolo Biological) evidenziante come la convenuta si era impegnata a ritirare il prodotto per cui è causa;
la stessa era stata inviata a due anni dalla consegna del prodotto viziato ed in essa era contenuta l'identificazione degli specifici lotti di merce e l'impegno al ritiro degli stessi.
Viceversa non risultava prova della consegna di merce esente da difetti da parte della convenuta.
Per quanto sopra riteneva fondata la domanda e quindi tenuta la convenuta a restituire il prezzo versato per la merce viziata ammontante ad € 8.780,93.
In relazione alla restituzione della strumentazione dal laboratorio accertava che il documento di consegna era stato emesso in data 16
Pagina 3 di 7 Aprile 2014 al seguito della mail del 10 Marzo 2014 inviata dal dott.
con la ricapitolazione del materiale da restituire e l'impegno da Tes_2 parte di all'emissione della nota di credito di euro 1.700,00, Pt_1 come risultante dal doc.6) fascicolo parte Oltretutto il dott. CP_1 socio , escusso all'udienza del 30.3.21 confermava che Tes_2 Pt_1 era stata fornita merce da laboratorio e vetreria rotta, con la conseguenza che la somma pagata per la stessa doveva essere riconsegnata indipendentemente dall'avvenuta resa.
Condannava quindi la convenuta al pagamento della somma di euro
2.074,00.
Accertava poi provata l'entità del danno, consistito nello stoccaggio di
Polyol Feed in 61 cisterne e l'occupazione del magazzino per contenerle, quantificandolo in € 21.220,19 di cui € 3.220,19 per le cisternette ed € 2.000,00 annue per l'occupazione dei locali.
Condannava quindi la convenuta al pagamento della somma di euro
32.075,12 ed alla rifusione delle spese di lite.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone la riforma e si costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 13.12.22 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 7-8.1.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erroneo rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
A suo dire la consegna della merce era avvenuta il 23 dicembre 2013, il
7 gennaio 2014 ed il 23 gennaio 2014. I presunti vizi conseguenti alla analisi di laboratorio erano venuti a conoscenza in data 11 giugno 2014.
La denuncia dei vizi doveva quindi pervenire entro il 19 giugno del 2014
e l'azione redibitoria intrapresa entro il 23 dicembre 2014.
Non risulterebbe alcuna prova, orale e ancor più scritta, dell'adempimento di tali incombenti nei termini.
Solo il 31 maggio 2016, a distanza di due anni e mezzo dalla consegna, vi sarebbe stata una generica contestazione;
come generiche apparirebbero le testimonianze e non idonee a determinare con esattezza il momento della contestazione.
Non corrisponderebbe al vero che abbia riconosciuto i vizi o la Pt_1 mancanza di qualità del prodotto contestato nella mail del 20 giugno
2016 e neppure ciò risulterebbe dalla testimonianza resa dal dott. all'udienza del 26.10.21. Egli avrebbe riferito di un impegno a Tes_5 ritirare la merce da solo perché quest'ultima non trovava CP_1 alcun acquirente della stessa e in virtù dei buoni rapporti esistenti tra le parti.
Pagina 4 di 7 In aggiunta, anche a voler riconoscere come avvenuto il riconoscimento del vizio, l'evento si sarebbe verificato nel giugno del 2016 e quindi a distanza di due anni e mezzo dalla consegna del prodotto e quindi opererebbe comunque la decadenza.
Stesso discorso vale per la prescrizione del diritto.
Risulterebbe per tabulas che i vizi sono stati accertati da CP_1
l'11.6.14 e da quel momento sarebbe decorso il termine di un anno previsto dall'art. 1495 co. 3 c.c. per esercitare la redibitoria. Il motivo è fondato.
“Il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente e semplice sospetto” (Cass. SS.UU. 18672/19). E' pacifico tra le parti che vi siano state analisi di laboratorio, attestanti l'esistenza dei vizi lamentati, a decorrere dal 11 giugno 2014.
Dalle deposizioni testimoniali in atti non emerge in alcun modo la contestazione dei vizi, tantomeno ciò risulta documentalmente.
Il teste e contestano la ricezione di alcuna contestazione Tes_1 Tes_6 in merito all'esistenza dei vizi;
il teste ha riferito di generiche Tes_5 lamentele su un prodotto;
i testi ed riferiscono di Tes_7 Tes_4 lamentele dei clienti ma niente in merito alla tempestività CP_1 della denuncia dei vizi.
In aggiunta in sede di interrogatorio formale il legale CP_2 rappresentante di alla domanda “8) vero che CP_1 Controparte_1 ometteva di informare in merito all'eventuale intenzione di Pt_1 effettuare analisi sul prodotto oggetto di causa?” ha risposto “ho fatto le mie analisi senza nulla comunicare, così come il loro avevano fatto con me;
il prodotto è ancora nei magazzini” ed alla successiva 9) vero che
è venuta a conoscenza dell'esistenza del documento datato Pt_1 maggio 2014, di cui al doc. n. 4 (test di laboratorio) di parte attrice, solo con la notifica dell'atto digitazione avvenuta nel mese di luglio 2018?
Ha risposto “vero”.
Tantomeno può ritenersi provato il riconoscimento del vizio dal doc.9) allegato al fascicolo di primo grado Nello stesso il dott. CP_1 di si è esclusivamente impegnato, il 20 giugno del 2016, Tes_1 Pt_1
a seguito di un precedente sopralluogo, nel quale aveva “visionato le 61 cisternette di Polyol Feed” di ritirarle tutte, dichiarando la disponibilità
a pagarle al costo fatturato con oneri di trasporto a suo carico e di aver consegnato alla amministrazione la richiesta di “nota di credito per n. 1 densimetro e vetreria varia”, ma non vi è alcun riconoscimento dei difetti della merce.
Manca quindi la prova della tempestività della denuncia dei vizi e dell'esistenza di un riconoscimento degli stessi.
Ed è comunque inverosimile che nessun documento di contestazione sia stato inviato per anni da CP_1
Pagina 5 di 7 In aggiunta opera anche la prescrizione di cui all'art. 1495 comma 3 c.c.
Invero, come anche risulta dalla memoria istruttoria ex art. 183 n. 2
c.p.c., intendeva provare che vi fu una contestazione nella CP_1 primavera del 2014 e, con successivo conseguenziale capitolo, che vi fu un sopralluogo esclusivamente nel giugno del 2016, quindi a distanza di due anni dall'ultimo evento eventualmente provabile.
Seppur, contrariamente all'assunto dell'appellante “non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora (ai sensi dell'appena citato art. 2943, comma 4, c.c., che si concretano - in relazione al disposto di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento) da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione: l'effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno (ai sensi della norma generale di cui al primo comma dell'art. 2945 c.c.) e l'idoneità interruttiva di tali atti persegue, come già evidenziato, anche lo scopo - in presenza, peraltro, di un termine così breve - di favorire una risoluzione (stragiudiziale) preventiva della possibile controversia rispetto all'opzione, a tutela delle ragioni del compratore, per la scelta di vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia (e di ottenere uno degli effetti giuridici favorevoli previsti dalla legge) solo mediante l'esercizio dell'azione in via giudiziale” (Cass. SS.UU. 18672/19), nella fattispecie
è emerso che nessuna interruzione della prescrizione risulta provata come avvenuta quantomeno dal 2014 al 2016.
In conseguenza, anche a voler ritenere avvenuto il riconoscimento dei vizi da parte di era comunque decaduta dalla azione Controparte_3 non avendo proceduto ad interrompere i termini.
Relativamente alla strumentazione da laboratorio ed alla vetreria rotta si ritiene di confermare la raggiunta prova dell'esistenza dei vizi lamentati sia per l'esistenza di una mail del i del 10.3.14 in cui si Tes_2 Pt_1 comunicava la accettazione della riconsegna della merce (doc.6 fascicolo
Biological), sia per quanto emerso dalla deposizione dello stesso che confermava che era stata fornita merce da laboratorio e vetreria rotta, con la conseguenza che la somma pagata per la stessa deve essere riversata indipendentemente dall'avvenuta o meno restituzione del bene.
Le spese di lite del giudizio di primo grado si compensano stante il limitato accoglimento della domanda. Per questa fase, stante il limitato accoglimento dell'appello, si compensano nella misura di 1/4 e vengono poste, per il residuo, a carico dell'appellata, tenuto conto della minima attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Bologna n. 2283/22 emessa il 13.9.22 e pubblicata il 14.9.22 accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
1) Condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 2.074,00 dal pagamento della relativa fattura fino alla domanda e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla notifica della citazione sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
3) compensa tra le parti per un quarto le spese di lite di questo grado e condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in € 804,00 per spese ed € 8.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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