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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1434/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 27/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220161734635000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 10768 del del 2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1
avverso la cartella di pagamento n. 09720220161734635000, a lei notificata dall'Ader per somme dovute in conseguenza dell'avviso di accertamento Imu n. 20072 del 2014.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Ader di Roma invocando l'accoglimento dell'appello proposto con il favore delle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Sebbene ritualmente citata non si costituiva in giudizio la contribuente appellata.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha accolto il ricorso sul presupposto della mancata prova della notifica dell'atto a monte della cartella impugnata (l'avviso di accertamento n. 20072 del 2014).
Tuttavia, il Comune appellante ha offerto prova documentale dell'avvenuta notifica di tale avviso (cfr. la documentazione prodotta ai nn. 6 e 7 ed allegata in atti).
L'appello risulta, dunque, fondato e la sentenza impugnata meritevole di integrale riforma, poiché la pretesa di pagamento delle sanzioni si è resa definitiva (per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento) e nessun termine di prescrizione risulta maturato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la contribuente appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Roma e dell'Ader, che liquida in eruo 500,00 per ciascuna, con distrazione, per la sola Ader, in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1434/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
21 e pubblicata il 27/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220161734635000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 10768 del del 2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1
avverso la cartella di pagamento n. 09720220161734635000, a lei notificata dall'Ader per somme dovute in conseguenza dell'avviso di accertamento Imu n. 20072 del 2014.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Ader di Roma invocando l'accoglimento dell'appello proposto con il favore delle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Sebbene ritualmente citata non si costituiva in giudizio la contribuente appellata.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo giudice ha accolto il ricorso sul presupposto della mancata prova della notifica dell'atto a monte della cartella impugnata (l'avviso di accertamento n. 20072 del 2014).
Tuttavia, il Comune appellante ha offerto prova documentale dell'avvenuta notifica di tale avviso (cfr. la documentazione prodotta ai nn. 6 e 7 ed allegata in atti).
L'appello risulta, dunque, fondato e la sentenza impugnata meritevole di integrale riforma, poiché la pretesa di pagamento delle sanzioni si è resa definitiva (per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento) e nessun termine di prescrizione risulta maturato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna la contribuente appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Roma e dell'Ader, che liquida in eruo 500,00 per ciascuna, con distrazione, per la sola Ader, in favore del procuratore antistatario.