Ordinanza presidenziale 24 maggio 2024
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05455/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2337 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria La Mantia, Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in Napoli, piazza Carità, 32;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di TT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS-, trasmesso con l''atto sub b), contenente la comunicazione che nei confronti della ricorrente “allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;
b) della nota dell''U.T.G. di Napoli prot. -OMISSIS- con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a);
c) dei verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS- (relativo alla posizione della-OMISSIS-) e n. -OMISSIS-, non conosciuti; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS-:
per l’annullamento
a) del provvedimento del Responsabile del Settore VII/SUAP del Comune di TT (NA) prot. -OMISSIS-, con il quale è stata ordinata “la SOSPENSIONE dell’attività esercitata dell’impresa -OMISSIS- …. avente sede legale in -OMISSIS-”;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente nel ricorso n. RG 2337/2024 proposto “per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS-, trasmesso con l’atto sub b), contenente la comunicazione che nei confronti della ricorrente “allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”; b) della nota dell’U.T.G. di Napoli prot. -OMISSIS- con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a); c) dei verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS- (relativo alla posizione della-OMISSIS-) e n. -OMISSIS-, non conosciuti; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Napoli e di Comune di TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, avente quale destinataria l’impresa ricorrente, nonché del provvedimento con cui ne è disposta la sospensione dell’attività, assunto, per conseguenza, dal Comune di TT (n. -OMISSIS-), impugnato con motivi aggiunti.
2. – L’impugnato provvedimento prefettizio – fondato sul presupposto della frequentazione, attestata da numerosi controlli, del titolare -OMISSIS- con soggetti gravati da diversi precedenti penali e collegati a clan camorristici che operano nel mercato ortofrutticolo di AR (mercato che, in seguito a complesse attività di indagine, è risultato sotto l’egemonia del clan -OMISSIS-) – costituisce un’interdittiva “ a cascata ” che fa seguito ad analogo provvedimento inibitorio (n. -OMISSIS-) che aveva nuovamente attinto, pochi mesi prima, in esito all’istanza di aggiornamento della pregressa interdittiva -OMISSIS- di cui il cit. -OMISSIS- è socio assieme al fratello.
3. – La qui impugnata interdittiva sarebbe viziata, ad avviso dell’impresa ricorrente:
- per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, avendo il Prefetto illegittimamente omesso di fare applicazione delle garanzie partecipative (motivo sub I);
- per la ritenuta inconsistenza del quadro indiziario giacché, trattandosi di informativa cd. “ a cascata ” non emessa contestualmente alla interdittiva “ madre ”, il Prefetto avrebbe dovuto “ fondare la propria decisione sulla base di elementi, necessariamente sopravvenuti ” laddove, nella specie, gli elementi di controindicazione sono gli stessi posti a sostegno dell’informativa ostativa a carico della -OMISSIS-(motivo sub II);
- per illegittimità derivata, ad essa propagandosi i vizi che affliggono l’interdittiva che ha colpito la -OMISSIS- (motivo sub III).
3.1. – Con motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2024 il ricorrente ha impugnato provvedimento del Comune di TT -OMISSIS-, con il quale è stata ordinata la sospensione dell’attività esercitata dell’impresa -OMISSIS- (coltivazione di fiori in colture protette).
4. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza; si è costituito anche il Comune di TT, che ha rivendicato la natura meramente conseguenziale, rispetto alla presupposta interdittiva prefettizia, della disposta sospensione dell’attività della ditta ricorrente.
5. – La controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 maggio 2025, in vista della quale l’impresa ricorrente e il comune di TT hanno depositato memorie e documenti, in particolare il decreto n. -OMISSIS-, Sezione Misure di Prevenzione, con il quale è stata respinta l’istanza della ricorrente ex art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011 di ammissione al controllo giudiziario, avendo ritenuto il Tribunale il “ difetto dell’evidenziato significativo presupposto concernente il concreto pericolo di inquinamento mafioso e stante la conseguente impossibilità di ravvisare, comunque, profili di occasionalità di un’agevolazione mafiosa che nella specie non si ritiene possa essere in concreto comunque ritenuta sussistente ” (decreto confermato in secondo grado: cfr. decreto Corte d’Appello di Napoli -OMISSIS- dep. da parte ricorrente il 5 maggio 2025).
6. – Il ricorso è fondato ritenendo il Collegio che si configuri la dedotta lesione delle garanzie partecipative dell’impresa individuale ricorrente, non potendo considerarsi sufficiente, diversamente da quanto opinato dalla Prefettura, il rinvio per relationem ad altra interdittiva riguardante un diverso soggetto giuridico (la -OMISSIS-, oggetto dell’interdittiva “madre”), seppure collegato, per assolvere gli specifici oneri di comunicazione imposti dal comma 2- bis dell’art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011.
6.1. – Ciò è tanto più vero, nel caso che occupa, in considerazione della natura giuridica della ricorrente (impresa individuale), di recente oggetto di specifica attenzione da parte del Legislatore (art. 3, comma 1, lett. b, decreto-legge 11.4.2025, n. 48, cd. Decreto Sicurezza - “ Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali ”), alla quale è stato precluso ogni possibile contributo informativo e impedito l’esercizio di ogni prerogativa defensionale nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione dell’impugnata interdittiva antimafia.
6.2. – Nella specie, erroneamente il Prefetto ha ritenuto di poter omettere le garanzie partecipative “ in considerazione del fatto che la proprietà e la gestione della società è direttamente riconducibile a -OMISSIS- che, unitamente al -OMISSIS- sono soci della -OMISSIS-già destinataria di informativa interdittiva […] -OMISSIS-, e da ultimo di conferma di interdittiva […] del -OMISSIS- ” e che la partecipazione procedimentale “ sarebbe ultronea nel contenuto oltre a configurarsi come inutile aggravamento del procedimento, con conseguenti effetti dilatori che inciderebbero sulla celerità della definizione dello stesso procedimento ” (interdittiva, p. 3).
6.3. – Va rammentato, di contro, che la comunicazione di avvio del procedimento di adozione della informativa antimafia è obbligatoria con la novella introdotta dall’art. 48, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 152 del 2021 (ex multis Cons. Stato, Sez. III, 08/01/2024, n.248).
6.3.1. – In materia di informative antimafia il contraddittorio, anche con la previa comunicazione di avvio del procedimento, diventa, infatti, non più residuale e meramente facoltativo, ma regola generale, derogabile solo con congrua e specifica motivazione nelle tassative ipotesi previste dalla norma in esame. In particolare, il contraddittorio procedimentale, come risultante dalla citata riforma del 2021, ha non solo una funzione difensiva, ma anche una funzione proattiva, in ragione dello stretto collegamento funzionale con altri strumenti ora predisposti dal legislatore, quali le misure di self - cleaning e l’istituto di prevenzione collaborativa, funzionali a prevedere strumenti alternativi all’informazione interdittiva e meno impattanti, i quali devono essere impiegati dall’amministrazione se sufficienti ad assicurare le finalità di prevenzione (cfr. art. 92 co. 2 bis, 2 ter e 2 quater in relazione art. 94 bis co. 1 e 2 D.Lgs. 159/2011), sulla base dei principi, anche eurounitari, di gradualità e proporzionalità.
6.3.2. – In tale ottica, il contraddittorio ha un pregnante valore sostanziale, in ragione non solo del carattere penetrante della misura e dell’ampiezza delle valutazioni demandate al Prefetto, ma anche in ragione del collegamento funzionale tra contraddittorio e le previste misure di self cleaning” (T.A.R. Napoli, I, 28 marzo 2025 n. 2620).
7. – Il provvedimento interdittivo impugnato viola quindi l’art. 92 c. 2 bis del d.lgs. 159 del 2011 così come sostituito dall'articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, non avendo l’amministrazione motivato adeguatamente in ordine alle ragioni giustificative dell’omessa comunicazione di cui alla citata norma. L’accoglimento della censura per il descritto profilo procedimentale comporta da un lato, che sono assorbite le altre censure concernenti i profili sostanziali delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione nel citato provvedimento, e dall’altro, che resta impregiudicato il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
8. – Ne consegue l’annullamento del provvedimento interdittivo impugnato.
Da tanto deriva, altresì, l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento del comune di TT, che logicamente presuppone l’impugnata interdittiva, sulla quale interamente si fonda.
9. – Le spese, attesa la delicatezza e la complessità della materia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2024, così dispone:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 167468 del 7.5.2024;
- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di TT (NA) prot. n. 38026 del 12.11.2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.