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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3883/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3883/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. FERRARI ANNALISA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di (nata il [...]). Persona_1 ha convenuto in giudizio Parte_1 olamentare l'affidamento e il Controparte_1 mantenimento della minore. A tal fine ha allegato:
▶di essere ospite, insieme alla figlia, in una struttura messa a disposizione dal Centro Antiviolenza di Reggio Emilia, dal momento che il compagno l'ha minacciata di morte in più di un'occasione, anche alla presenza della figlia;
▶che il padre è rimasto a vivere nella casa famigliare condotta in locazione e non contribuisce al mantenimento della figlia;
▶che la minore non si sente a suo agio a pernottare presso il padre. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa famigliare e che il padre possa vedere la figlia dopo aver intrapreso seriamente un percorso per gestire la sua aggressività e, comunque, con l'intermediazione dei Servizi Sociali. Ha, inoltre, chiesto che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con la somma mensile di
€ 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di percepire in via esclusiva l'assegno unico.
non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, ad avviso del Collegio, non sono emersi elementi per derogare al regime di affidamento condiviso. La ricorrente ha dichiarato che il padre frequenta quotidianamente la figlia, e non ha riferito di particolari difficoltà nella co-gestione di quest'ultima, sicché non vi sono motivi per escludere il dalle scelte CP_1 relative all'educazione della bambina. Parimenti, non vi sono i presupposti per disporre incontri protetti tra il padre e la figlia, che costituirebbero un'interruzione ingiustificata e sproporzionata dei rapporti tra loro, considerato anche che le accuse di violenza mosse al resistente non risultano provate. Il Collegio ritiene invece opportuno, a fronte delle allegazioni della ricorrente (che ha riferito di un certo disagio della bambina a restare sola con il padre), disporre un calendario di visite che escluda i pernottamenti, in modo da consentire alla piccola di mantenere rapporti Persona_1 significativi con il nucleo familiare. Il padre terrà dunque con sé la minore tre pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, nonché, a settimane alterne, il sabato e la domenica senza pernottamento. Il padre starà inoltre con la bambina quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive;
cinque giorni anche non consecutivi nelle vacanze natalizie, avendo cura di alternare ogni anno le festività tra madre e padre;
tre giorni anche non consecutivi nelle vacanze pasquali, avendo cura di alternare ogni anno le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra madre e padre.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento della figlia in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita familiare o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (9 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quest'ultime, la ricorrente, nata nel 1985, lavora presso la Kramp srl con un contratto a tempo indeterminato e ha documentato di percepire una retribuzione mensile netta, calcolata su dodici mensilità, di circa € 1.300 (cfr. doc. 3 e 9), nonché l'importo di € 116 corrispondente alla metà dell'assegno unico. Ha, inoltre, dichiarato di essere onerata da una rata di € 250 mensili per un finanziamento contratto per l'acquisto dell'apparecchio dentale della figlia (doc. 7) e di essere intestataria, insieme al resistente, del contratto di locazione della casa famigliare (canone € 510). Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sul suo reddito. La ricorrente ha dichiarato che lo stesso lavora come operaio presso la società Gar srl, con una retribuzione mensile di circa € 1.800, che percepisce la metà dell'assegno unico e che è cointestatario del contratto di locazione. In base a questi elementi, considerato il diritto di visita come stabilito al paragrafo precedente, tenuto conto del peso del canone per il godimento della casa familiare (che non può, in questa sede, essere posto a carico del resistente), ma anche delle presumibili spese abitative che il dovrà CP_1 sostenere, il Collegio ritiene di porre a suo carico l'importo 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, in cui va inclusa la mensa scolastica. Il regime di visite come sopra modulato giustifica l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla ricorrente, presso cui la figlia risiede prevalentemente e presso cui pernotterà.
3. Spese Vista la soccombenza solo parziale del resistente, le spese vanno poste solo per ½ a suo carico, con compensazione delle restanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la figlia minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare, e visite come in motivazione;
-pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di € 450 rivalutabili Istat a far data dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia e del costo mensile della mensa scolastica;
-attribuisce alla ricorrente il diritto di percepire integralmente l'assegno unico;
-condanna il resistente al pagamento della metà delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500 per onorari, più spese generali, Iva e CPA, con compensazione delle spese restanti.
Reggio Emilia, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3883/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. FERRARI ANNALISA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di (nata il [...]). Persona_1 ha convenuto in giudizio Parte_1 olamentare l'affidamento e il Controparte_1 mantenimento della minore. A tal fine ha allegato:
▶di essere ospite, insieme alla figlia, in una struttura messa a disposizione dal Centro Antiviolenza di Reggio Emilia, dal momento che il compagno l'ha minacciata di morte in più di un'occasione, anche alla presenza della figlia;
▶che il padre è rimasto a vivere nella casa famigliare condotta in locazione e non contribuisce al mantenimento della figlia;
▶che la minore non si sente a suo agio a pernottare presso il padre. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa famigliare e che il padre possa vedere la figlia dopo aver intrapreso seriamente un percorso per gestire la sua aggressività e, comunque, con l'intermediazione dei Servizi Sociali. Ha, inoltre, chiesto che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con la somma mensile di
€ 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di percepire in via esclusiva l'assegno unico.
non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, ad avviso del Collegio, non sono emersi elementi per derogare al regime di affidamento condiviso. La ricorrente ha dichiarato che il padre frequenta quotidianamente la figlia, e non ha riferito di particolari difficoltà nella co-gestione di quest'ultima, sicché non vi sono motivi per escludere il dalle scelte CP_1 relative all'educazione della bambina. Parimenti, non vi sono i presupposti per disporre incontri protetti tra il padre e la figlia, che costituirebbero un'interruzione ingiustificata e sproporzionata dei rapporti tra loro, considerato anche che le accuse di violenza mosse al resistente non risultano provate. Il Collegio ritiene invece opportuno, a fronte delle allegazioni della ricorrente (che ha riferito di un certo disagio della bambina a restare sola con il padre), disporre un calendario di visite che escluda i pernottamenti, in modo da consentire alla piccola di mantenere rapporti Persona_1 significativi con il nucleo familiare. Il padre terrà dunque con sé la minore tre pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento, nonché, a settimane alterne, il sabato e la domenica senza pernottamento. Il padre starà inoltre con la bambina quindici giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze estive;
cinque giorni anche non consecutivi nelle vacanze natalizie, avendo cura di alternare ogni anno le festività tra madre e padre;
tre giorni anche non consecutivi nelle vacanze pasquali, avendo cura di alternare ogni anno le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo tra madre e padre.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento della figlia in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita familiare o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (9 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quest'ultime, la ricorrente, nata nel 1985, lavora presso la Kramp srl con un contratto a tempo indeterminato e ha documentato di percepire una retribuzione mensile netta, calcolata su dodici mensilità, di circa € 1.300 (cfr. doc. 3 e 9), nonché l'importo di € 116 corrispondente alla metà dell'assegno unico. Ha, inoltre, dichiarato di essere onerata da una rata di € 250 mensili per un finanziamento contratto per l'acquisto dell'apparecchio dentale della figlia (doc. 7) e di essere intestataria, insieme al resistente, del contratto di locazione della casa famigliare (canone € 510). Quanto al resistente, nulla di preciso è emerso sul suo reddito. La ricorrente ha dichiarato che lo stesso lavora come operaio presso la società Gar srl, con una retribuzione mensile di circa € 1.800, che percepisce la metà dell'assegno unico e che è cointestatario del contratto di locazione. In base a questi elementi, considerato il diritto di visita come stabilito al paragrafo precedente, tenuto conto del peso del canone per il godimento della casa familiare (che non può, in questa sede, essere posto a carico del resistente), ma anche delle presumibili spese abitative che il dovrà CP_1 sostenere, il Collegio ritiene di porre a suo carico l'importo 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, in cui va inclusa la mensa scolastica. Il regime di visite come sopra modulato giustifica l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla ricorrente, presso cui la figlia risiede prevalentemente e presso cui pernotterà.
3. Spese Vista la soccombenza solo parziale del resistente, le spese vanno poste solo per ½ a suo carico, con compensazione delle restanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la figlia minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare, e visite come in motivazione;
-pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di € 450 rivalutabili Istat a far data dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia e del costo mensile della mensa scolastica;
-attribuisce alla ricorrente il diritto di percepire integralmente l'assegno unico;
-condanna il resistente al pagamento della metà delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500 per onorari, più spese generali, Iva e CPA, con compensazione delle spese restanti.
Reggio Emilia, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli