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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/12/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 20086/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
( ) difeso dall'avv. Rosario Venuto. Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
Contro
( ), difesa dall'avv. Giuseppe Cincotta. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altri contratti d'opera
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce al fine di chiedere la condanna della resistente al pagamento del saldo della prestazione resa per la realizzazione di impianti all'interno dell'abitazione per un totale di euro 7.028,00 come da fattura n. 06 del 08.04.2016 in atti.
Spiega di aver ricevuto l'incarico da e dal marito Controparte_1 Parte_2 determinandosi il corrispettivo in euro 8.528,00, comprensivo di manodopera e materiale di consumo e di aver ricevuto soltanto un acconto di euro 1.500,00 compresa Iva, così restando a credito per il saldo. Deduce che i lavori vennero eseguiti nell'abitazione sita in Lipari , c.da Zinzolo, acquistata
1 dalla dalla società VBF s.r.l. precisando che dette opere non rientrassero nel prezzo di CP_1 vendita dell'appartamento, eseguite correttamente e senza contestazioni su commissione verbale dei coniugi, come provato dal pagamento della prima fattura in acconto e relativa dichiarazione ai fini IVA sottoscritta dalla proprietaria.
Conclude chiedendo la condanna al pagamento della somma sopra indicata.
La parte convenuta contesta ogni assunto rilevando preliminarmente l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché inammissibilità dell'azione nelle forme del rito semplificato, attesa la necessità di attività istruttoria;
nel merito contesta il credito ed il valore probatorio delle fatture non idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto e l'effettiva esecuzione della prestazione, restando in onere al ricorrente la prova dell'entità, della tipologia delle opere e dal corrispettivo richiesto;
annota come la fattura riporti opere diverse ed ulteriori rispetto alla fornitura dei condizionatori e degli impianti nella prima fattura per euro 1.500,00 invero neppure menzionati, privo, pertanto, il credito di ogni fondamento probatorio.
Conclude chiedendo l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda ed il rigetto nel merito.
Assolta la condizione di procedibilità e mutato il rito di cognizione come da ordinanza in atti, istruita la causa secondo le richieste istruttorie spiegate dalle parti, la causa è stata avviata alla fase decisoria.
Alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, si rileva.
Il credito per cui è giudizio trae dall'importo riportato in seno alla fattura n. 6 del 8.4.2016 vantato a saldo dalla ditta ricorrente per l'esecuzione delle opere così descritte: “impianto di condizionamento, impianto di riscaldamento, montaggio cucina esterna, fornitura e installazione di una caldaia, e una canna fumaria compreso materiale e manodopera”, per un Parte_3 totale, di euro 7.528,00 iva inclusa.
Il teste ing. , dichiarando di avere ricoperto l'incarico di direttore dei Testimone_1 lavori su mandato della VBF, società venditrice dell'immobile, ha confermato la circostanza della commissione da parte della e del marito presso il proprio studio, Controparte_1 Parte_2 delle opere descritte nella fattura in esame limitatamente, tuttavia, all'impianto di condizionamento e non anche degli ulteriori interventi quali la cucina esterna e la caldaia, opere che comunque vennero realizzate essendocene la necessità e personalmente verificate, pur non ricordando la marca e la tipologia della caldaia;
precisa come, per esperienza avuta per altri appartamenti, i contratti di vendita non prevedevano impianti di condizionamento, ma solo la predisposizione dell'impianto, ponendosi il resto a carico dell'acquirente; chiarisce di essere stata realizzata solo la cucina esterna;
mentre all'interno solo la predisposizione (acqua calda, acqua fredda e scarico).
2 Il teste , conferma che la ed il marito unitamente all'ing. Testimone_2 CP_1
ed al sig. abbiano verificato i lavori eseguiti dalla ditta , avendo egli Tes_1 CP_2 Pt_1 lavorato nel cantiere in c.da Zinzolo a Lipari come operaio dell'impresa, nell'anno 2017, dove venivano anche una volta alla settimana soprattutto l'ing. ; conferma che presso Tes_1
l'abitazione vennero installati una cucina esterna, una caldaia , una canna Parte_3 fumaria, n. 4 unità all'interno ed una unità all'interno per il condizionamento dell'appartamento acquistato dalla VBF srl;
nulla sa dire se l'incarico alla ditta fosse stato dato dalla Pt_1 CP_1
o dalla VBF o da altri.
A tenore di detti riscontri può ritenersi l'avvenuta realizzazione degli impianti di condizionamento e riscaldamento, nonché della installazione della cucina esterna, in favore dell'appartamento acquistato dalla parte resistente. Fatti invero non oggetto di contesa in sé.
In disparte le questioni dibattute circa l'effettivo incarico da parte della proprietaria all'esecuzione di detti impianti e, in particolare, se da ritenersi il costo già compreso nel prezzo di acquisto dell'immobile, si ritiene opportuno, per il principio della ragione più liquida, analizzare e risolvere il nodo della controversia rappresentato dall'effettiva consistenza e caratteristiche delle opere eseguite, quindi, dall'ammontare del corrispettivo, come prioritariamente oggetto di contestazione. Circostanze correlate tra loro ai fini della statuizione sulla domanda creditoria.
Deve premettersi al riguardo il noto pronunciamento della giurisprudenza di legittimità ad affermare come “l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte” (così Cass n. 26517/2018 che richiama Cass. Sez. 2, 11/05/2007, n. 10860; Cass. Sez. 3, 21/05/1999, n. 4955).
A fronte della contestazione circa l'effettiva commissione dei lavori – per come emerso, discussi tra le parti limitatamente all'impianto di condizionamento e non anche quanto agli ulteriori -
e, ovviamente, dell'approvazione di un corrispettivo, l'importo indicato a saldo in fattura non potrà certo essere pacificamente asseverato.
La documentazione in atti, nonché le prove portate in giudizio non consentono, come si è visto, di poter ritenere raggiunta alcuna intesa tra le parti in ordine al quantum del costo degli impianti, né parimenti, la prova dell'entità e della consistenza delle opere.
Deve premettersi come nessuno spunto in tal senso permette di trarre il contenuto della prima fattura n. 24 dell'1.7.2014 emessa quale “acconto per impianto di condizionamento” di cui la parte ricorrente asserisce l'avvenuto pagamento da parte della proprietaria e di aver in seguito restituito
3 la somma come da bonifico in atti al fine di farle recuperare l'IVA. Circostanza contestata dalla parte resistente - di cui peraltro non è emersa prova dell'effettiva corresponsione della somma alla ditta
- che potrà al più costituire un indizio circa la commissione dell'impianto di condizionamento, Pt_1 ma non certo fondare l'accordo sul prezzo del detto impianto né, tantomeno, su quello delle complessive maggiori opere in domanda per euro 8.528,00.
Irrilevante anche la dichiarazione ai fini IVA al 4% resa dalla e allegata da parte CP_1 ricorrente a sostegno dell'assunto, riferita, invero, a lavori di “costruzione/ampliamento abitazione civile non di lusso”, senza alcuno specifico rimando invece all'impianto di condizionamento né agli ulteriori, opere di natura evidentemente diversa rispetto a quelle di cui alla dichiarazione.
Ciò premesso, procedendo all'esame della fattura portata in domanda deve osservarsi come il contenuto descrittivo rilevi in termini piuttosto generici ed approssimativi, non chiarendosi, in particolare le caratteristiche e la consistenza delle opere, giusta la succinta annotazione, come si è visto, in termini di “impianto di condizionamento, impianto di riscaldamento, montaggio cucina esterna”.
Oltre a detti meri enunciati, carente è rimasto ogni elemento di prova a precisare, con indicazione analitica, le forniture rese e le opere idrauliche eseguire, nei dovuti rigorosi termini sopra chiariti, limitatisi i testi escussi a riportarsi a loro volta alle testuali, laconiche descrizioni in fattura.
Quanto all'impianto di condizionamento è rimasta generica, vaga ed indeterminata la consistenza, non provata appunto la tipologia delle unità interne ed esterne, la potenza, la classe energetica, la marca ed il modello ecc.; parimenti per quello di riscaldamento, di cui la fattura indica solo il modello di caldaia a gas con canna fumaria, nulla chiarendo in merito al complessivo impianto.
Pari incertezze in ordine al montaggio della cucina esterna, quanto a natura, misure, numero dei componenti, caratteristiche degli allacci ecc.
Incidentalmente si deve pur rilevare come detti impianti, dunque le relative apparecchiature ed i singoli componenti, avrebbero dovuto essere assistiti dai relativi documenti di acquisto da parte della ditta Biviano. In ogni caso, posta la contestazione e l'onere della prova in capo all'appaltatore a dar ragione della congruità del costo della prestazione e delle forniture installate, era da attendersi un'analitica indicazione dei prezzi dei singoli componenti propri di ciascun impianto, quanto appunto ad apparecchiature, accessori e materiali di consumo con relativi documenti giustificativi, così da permettere, per un verso, una valutazione delle caratteristiche di quanto posto in opera, per l'altro di asseverarne il valore ai fini del giudizio di congruità sul corrispettivo finale preteso.
Sul punto la fattura nessun rimando contiene, né chiarisce la sommatoria da cui trae l'importo esposto in calce a saldo.
4 Non è, altresì, emersa nessuna prova, quale dato correlato, sulla durata stessa della prestazione lavorativa e delle maestranze impiegate. Circostanza anche di rilievo per un giudizio sull'entità della prestazione ed il valore della pretesa quanto ai costi di mano d'opera, pur inseriti in fattura, senza altro specificare.
L'incertezza sulla consistenza dei lavori di natura idraulica come dichiarati eseguiti, nonché sulle caratteristiche e sul valore dei beni forniti e sulle lavorazioni di mano d'opera, preclude dunque ogni statuizione in ordine all'ammontare della somma riportata in fattura, se non a costo di ipotesi e congetture.
Giova ricordare sul punto il richiamo della giurisprudenza secondo cui “in difetto di prova dell'accordo sul prezzo, la facoltà di determinazione giudiziale del corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. resta comunque subordinato alla prova, in onere al creditore, della specifica entità e consistenza delle opere eseguite, non potendo il giudice stabilire il prezzo di opere indeterminate o indicate solo genericamente, né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda”
(tra le altre Cass. n. 17959/2016; Cass. n. 976872016; Cass n. 26365/2022).
Né a colmare la lacuna, potrà giustificarsi, il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, invero non richiesta, giusta la finalità dell'indagine circoscritta alla valutazione tecnica di dati comunque acquisiti in giudizio, dunque, non potendo essere demandata per la ricerca di elementi diretti a provare, appunto in termini esplorativi, circostanze di fatto solo genericamente indicate, come sopra esposto.
La domanda pertanto non potrà trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo il valore e le fasi processuali svolte, su scaglione minimo non emergendo particolari questioni di fatto o di diritto, vengono poste a carico di parte ricorrente come in dispositivo, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda.
Condanna al pagamento in favore di parte resistente delle spese del Parte_1 giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 4 dicembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
( ) difeso dall'avv. Rosario Venuto. Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
Contro
( ), difesa dall'avv. Giuseppe Cincotta. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altri contratti d'opera
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce al fine di chiedere la condanna della resistente al pagamento del saldo della prestazione resa per la realizzazione di impianti all'interno dell'abitazione per un totale di euro 7.028,00 come da fattura n. 06 del 08.04.2016 in atti.
Spiega di aver ricevuto l'incarico da e dal marito Controparte_1 Parte_2 determinandosi il corrispettivo in euro 8.528,00, comprensivo di manodopera e materiale di consumo e di aver ricevuto soltanto un acconto di euro 1.500,00 compresa Iva, così restando a credito per il saldo. Deduce che i lavori vennero eseguiti nell'abitazione sita in Lipari , c.da Zinzolo, acquistata
1 dalla dalla società VBF s.r.l. precisando che dette opere non rientrassero nel prezzo di CP_1 vendita dell'appartamento, eseguite correttamente e senza contestazioni su commissione verbale dei coniugi, come provato dal pagamento della prima fattura in acconto e relativa dichiarazione ai fini IVA sottoscritta dalla proprietaria.
Conclude chiedendo la condanna al pagamento della somma sopra indicata.
La parte convenuta contesta ogni assunto rilevando preliminarmente l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché inammissibilità dell'azione nelle forme del rito semplificato, attesa la necessità di attività istruttoria;
nel merito contesta il credito ed il valore probatorio delle fatture non idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto e l'effettiva esecuzione della prestazione, restando in onere al ricorrente la prova dell'entità, della tipologia delle opere e dal corrispettivo richiesto;
annota come la fattura riporti opere diverse ed ulteriori rispetto alla fornitura dei condizionatori e degli impianti nella prima fattura per euro 1.500,00 invero neppure menzionati, privo, pertanto, il credito di ogni fondamento probatorio.
Conclude chiedendo l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda ed il rigetto nel merito.
Assolta la condizione di procedibilità e mutato il rito di cognizione come da ordinanza in atti, istruita la causa secondo le richieste istruttorie spiegate dalle parti, la causa è stata avviata alla fase decisoria.
Alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, si rileva.
Il credito per cui è giudizio trae dall'importo riportato in seno alla fattura n. 6 del 8.4.2016 vantato a saldo dalla ditta ricorrente per l'esecuzione delle opere così descritte: “impianto di condizionamento, impianto di riscaldamento, montaggio cucina esterna, fornitura e installazione di una caldaia, e una canna fumaria compreso materiale e manodopera”, per un Parte_3 totale, di euro 7.528,00 iva inclusa.
Il teste ing. , dichiarando di avere ricoperto l'incarico di direttore dei Testimone_1 lavori su mandato della VBF, società venditrice dell'immobile, ha confermato la circostanza della commissione da parte della e del marito presso il proprio studio, Controparte_1 Parte_2 delle opere descritte nella fattura in esame limitatamente, tuttavia, all'impianto di condizionamento e non anche degli ulteriori interventi quali la cucina esterna e la caldaia, opere che comunque vennero realizzate essendocene la necessità e personalmente verificate, pur non ricordando la marca e la tipologia della caldaia;
precisa come, per esperienza avuta per altri appartamenti, i contratti di vendita non prevedevano impianti di condizionamento, ma solo la predisposizione dell'impianto, ponendosi il resto a carico dell'acquirente; chiarisce di essere stata realizzata solo la cucina esterna;
mentre all'interno solo la predisposizione (acqua calda, acqua fredda e scarico).
2 Il teste , conferma che la ed il marito unitamente all'ing. Testimone_2 CP_1
ed al sig. abbiano verificato i lavori eseguiti dalla ditta , avendo egli Tes_1 CP_2 Pt_1 lavorato nel cantiere in c.da Zinzolo a Lipari come operaio dell'impresa, nell'anno 2017, dove venivano anche una volta alla settimana soprattutto l'ing. ; conferma che presso Tes_1
l'abitazione vennero installati una cucina esterna, una caldaia , una canna Parte_3 fumaria, n. 4 unità all'interno ed una unità all'interno per il condizionamento dell'appartamento acquistato dalla VBF srl;
nulla sa dire se l'incarico alla ditta fosse stato dato dalla Pt_1 CP_1
o dalla VBF o da altri.
A tenore di detti riscontri può ritenersi l'avvenuta realizzazione degli impianti di condizionamento e riscaldamento, nonché della installazione della cucina esterna, in favore dell'appartamento acquistato dalla parte resistente. Fatti invero non oggetto di contesa in sé.
In disparte le questioni dibattute circa l'effettivo incarico da parte della proprietaria all'esecuzione di detti impianti e, in particolare, se da ritenersi il costo già compreso nel prezzo di acquisto dell'immobile, si ritiene opportuno, per il principio della ragione più liquida, analizzare e risolvere il nodo della controversia rappresentato dall'effettiva consistenza e caratteristiche delle opere eseguite, quindi, dall'ammontare del corrispettivo, come prioritariamente oggetto di contestazione. Circostanze correlate tra loro ai fini della statuizione sulla domanda creditoria.
Deve premettersi al riguardo il noto pronunciamento della giurisprudenza di legittimità ad affermare come “l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte” (così Cass n. 26517/2018 che richiama Cass. Sez. 2, 11/05/2007, n. 10860; Cass. Sez. 3, 21/05/1999, n. 4955).
A fronte della contestazione circa l'effettiva commissione dei lavori – per come emerso, discussi tra le parti limitatamente all'impianto di condizionamento e non anche quanto agli ulteriori -
e, ovviamente, dell'approvazione di un corrispettivo, l'importo indicato a saldo in fattura non potrà certo essere pacificamente asseverato.
La documentazione in atti, nonché le prove portate in giudizio non consentono, come si è visto, di poter ritenere raggiunta alcuna intesa tra le parti in ordine al quantum del costo degli impianti, né parimenti, la prova dell'entità e della consistenza delle opere.
Deve premettersi come nessuno spunto in tal senso permette di trarre il contenuto della prima fattura n. 24 dell'1.7.2014 emessa quale “acconto per impianto di condizionamento” di cui la parte ricorrente asserisce l'avvenuto pagamento da parte della proprietaria e di aver in seguito restituito
3 la somma come da bonifico in atti al fine di farle recuperare l'IVA. Circostanza contestata dalla parte resistente - di cui peraltro non è emersa prova dell'effettiva corresponsione della somma alla ditta
- che potrà al più costituire un indizio circa la commissione dell'impianto di condizionamento, Pt_1 ma non certo fondare l'accordo sul prezzo del detto impianto né, tantomeno, su quello delle complessive maggiori opere in domanda per euro 8.528,00.
Irrilevante anche la dichiarazione ai fini IVA al 4% resa dalla e allegata da parte CP_1 ricorrente a sostegno dell'assunto, riferita, invero, a lavori di “costruzione/ampliamento abitazione civile non di lusso”, senza alcuno specifico rimando invece all'impianto di condizionamento né agli ulteriori, opere di natura evidentemente diversa rispetto a quelle di cui alla dichiarazione.
Ciò premesso, procedendo all'esame della fattura portata in domanda deve osservarsi come il contenuto descrittivo rilevi in termini piuttosto generici ed approssimativi, non chiarendosi, in particolare le caratteristiche e la consistenza delle opere, giusta la succinta annotazione, come si è visto, in termini di “impianto di condizionamento, impianto di riscaldamento, montaggio cucina esterna”.
Oltre a detti meri enunciati, carente è rimasto ogni elemento di prova a precisare, con indicazione analitica, le forniture rese e le opere idrauliche eseguire, nei dovuti rigorosi termini sopra chiariti, limitatisi i testi escussi a riportarsi a loro volta alle testuali, laconiche descrizioni in fattura.
Quanto all'impianto di condizionamento è rimasta generica, vaga ed indeterminata la consistenza, non provata appunto la tipologia delle unità interne ed esterne, la potenza, la classe energetica, la marca ed il modello ecc.; parimenti per quello di riscaldamento, di cui la fattura indica solo il modello di caldaia a gas con canna fumaria, nulla chiarendo in merito al complessivo impianto.
Pari incertezze in ordine al montaggio della cucina esterna, quanto a natura, misure, numero dei componenti, caratteristiche degli allacci ecc.
Incidentalmente si deve pur rilevare come detti impianti, dunque le relative apparecchiature ed i singoli componenti, avrebbero dovuto essere assistiti dai relativi documenti di acquisto da parte della ditta Biviano. In ogni caso, posta la contestazione e l'onere della prova in capo all'appaltatore a dar ragione della congruità del costo della prestazione e delle forniture installate, era da attendersi un'analitica indicazione dei prezzi dei singoli componenti propri di ciascun impianto, quanto appunto ad apparecchiature, accessori e materiali di consumo con relativi documenti giustificativi, così da permettere, per un verso, una valutazione delle caratteristiche di quanto posto in opera, per l'altro di asseverarne il valore ai fini del giudizio di congruità sul corrispettivo finale preteso.
Sul punto la fattura nessun rimando contiene, né chiarisce la sommatoria da cui trae l'importo esposto in calce a saldo.
4 Non è, altresì, emersa nessuna prova, quale dato correlato, sulla durata stessa della prestazione lavorativa e delle maestranze impiegate. Circostanza anche di rilievo per un giudizio sull'entità della prestazione ed il valore della pretesa quanto ai costi di mano d'opera, pur inseriti in fattura, senza altro specificare.
L'incertezza sulla consistenza dei lavori di natura idraulica come dichiarati eseguiti, nonché sulle caratteristiche e sul valore dei beni forniti e sulle lavorazioni di mano d'opera, preclude dunque ogni statuizione in ordine all'ammontare della somma riportata in fattura, se non a costo di ipotesi e congetture.
Giova ricordare sul punto il richiamo della giurisprudenza secondo cui “in difetto di prova dell'accordo sul prezzo, la facoltà di determinazione giudiziale del corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. resta comunque subordinato alla prova, in onere al creditore, della specifica entità e consistenza delle opere eseguite, non potendo il giudice stabilire il prezzo di opere indeterminate o indicate solo genericamente, né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda”
(tra le altre Cass. n. 17959/2016; Cass. n. 976872016; Cass n. 26365/2022).
Né a colmare la lacuna, potrà giustificarsi, il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, invero non richiesta, giusta la finalità dell'indagine circoscritta alla valutazione tecnica di dati comunque acquisiti in giudizio, dunque, non potendo essere demandata per la ricerca di elementi diretti a provare, appunto in termini esplorativi, circostanze di fatto solo genericamente indicate, come sopra esposto.
La domanda pertanto non potrà trovare accoglimento.
Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo il valore e le fasi processuali svolte, su scaglione minimo non emergendo particolari questioni di fatto o di diritto, vengono poste a carico di parte ricorrente come in dispositivo, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda.
Condanna al pagamento in favore di parte resistente delle spese del Parte_1 giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 4 dicembre 2025
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