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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3406/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1 'Aqu difesa dall'Avv.ta Maria Cristina Manfrini del Foro di Lodi;
e da
(c.f. nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2 icol o e difeso dall'Avv.ta Lorenza Cauzzi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, sita in Zelo Buon Persico (LO) via S. Tommaso D'Aquino n. 7, in comproprietà tra i coniugi al 50%, gravata da un mutuo che terminerà nell'aprile 2026, e già assegnata alla signora in sede di Pt_1 separazione, resterà alla stessa assegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., perc a con i figli minori. Le spese ordinarie per la gestione della casa, le utenze per il telefono, luce, gas e acqua riferite alla casa familiare saranno pagate al 100% dalla sig.ra , mentre le spese straordinarie, previa comunicazione e accordo Pt_1 sulle stesse e della loro evidente necessità, s agate al 50 % dal sig. Parte_2
2. I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa Per_1 Per_2 familiare in Zelo Buon Persico (LO), Via S. Tommaso D'Aquino n.7, mentre il sig. potrà tenere Parte_2 e vedere i figli, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei minori, nel se
- due weekend alternati al mese, con prelievo degli stessi dalla casa della madre alle ore 18:30 del venerdì fino alla domenica sera dopo cena alle ore 20:30, quando riporterà i bambini a casa dalla madre, salvo diverso accordo dei genitori e impegni scolastici dei minori;
- due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00, quando il padre riporterà i bambini a casa dalla madre, salvo diverso accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e lavorativi dei genitori;
- nei weekend di competenza della madre, il padre si renderà disponibile a supportare la sig.ra nel dividersi Pt_1 l'accompagnamento dei figli alle partite o ad altri impegni scolastici e sportivi, senza pernotto e senza cena, essendo il weekend di competenza materna, e allo stesso modo la sig.ra nei weekend di competenza del padre si Pt_1 renderà disponibile a supportarlo per l'adempimento degli impe stici e sportivi dei minori, senza pernotto e senza cena, essendo il weekend di competenza paterna, salvo diverso accordo tra i genitori.
3. Quanto alle festività natalizie, e trascorreranno una settimana con il padre. I genitori alterneranno, Per_1 Per_2 di anno in anno, la giornata di
4. Quanto alle vacanze pasquali, e trascorreranno la metà dei giorni assegnati dalla scuola come Per_1 Per_2 vacanza con un genitore e metà con l'altro alterando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per tale periodo dovrà valere la regola degli anni alterni.
5. Quanto alle vacanze estive, a partire dall'anno 2024, e trascorreranno con il padre 2 settimane, Per_1 Per_2 anche non consecutive, salvo diverso accordo dei genito
6. Quanto alle ulteriori vacanze scolastiche: e trascorreranno la metà dei giorni assegnati dalla scuola Per_1 Per_2 come ulteriori vacanze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 1° novembre, 7-8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) con un genitore e metà con l'altro. Per tali periodi dovrà valere la regola degli anni alterni, salvo diverso accordo dei genitori.
7. Il mutuo della casa familiare continuerà ad essere versato dai coniugi al 50% ciascuno come fatto in costanza di matrimonio.
8. Essendo e affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, gli stessi dovranno concordare tra di loro Per_1 Per_2 tutte le dec i ore interesse che li riguardino e relative in particolare alla loro istruzione, educazione, salute e città di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
9. In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi, reciprocamente e tempestivamente, i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori. Essendo, inoltre, i minori in possesso di telefono cellulare personale, devono poter essere reperibili e contattabili dal genitore presso il quale non sono in custodia, senza limitazioni di giorni o orari. Si concorda, poi, che trattandosi di soggetti minori, è vietata la pubblicazione di foto o video personali con inquadramento del viso, sui social network (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook e Instagram), ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione derivi dalla partecipazione ad eventi sportivi o scolastici o similari, per i quali è stata fornita liberatoria dai genitori, per cui la pubblicazione avviene anche sui social delle società sportive o delle scuole.
10. Il Sig. provvederà a versare, quale contributo al mantenimento dei figli, e , la somma Parte_2 Per_1 Per_2 complessi e minori di Euro 638,50 mensili, in via anticipata, entro il giorn se (per 12 mensilità), soggetta in aumento a rivalutazione ISTAT annuale 100% indici FOI con prima rivalutazione al mese di novembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano, ad oggi in uso presso il Tribunale di Lodi, cosi specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; previo accordo: b) campus estivi organizzati da scuole pubbliche o da enti diversi pubblici o privati;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Si dà atto che i minori, allo stato, svolgono le seguenti attività sportive: calcio per , palestra per Per_2
. Solo per queste attività, così come individuate i genitori autorizzano, fin d'ora il l lgimento ed Per_1 no di dividere i relativi costi al 50% ciascuno.
11. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ed in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12. Il Sig. accetta che l'ammontare dell'assegno unico percepito dalla per i figli minori sia Parte_2 Pt_1 percepito del 100% dalla stessa.
13. I ricorrenti hanno diviso al 50% il conto corrente comune accesso presso il Banco Popolare di Lodi – filiale di Paullo e ne hanno aperto un altro dove vengono accreditate le quote spettanti ai coniugi per il pagamento del mutuo. Il contributo al mantenimento dei figli verrà versato dal sig. sul conto corrente personale della Parte_2 sig.ra le cui coordinate sono già note al Le spese straordinarie verranno versate dal genitore Pt_1 Parte_2 non a rio sul conto corrente personale int nitore anticipatario della spesa.
14. I coniugi, per quanto occorrer possa, prestano sin da ora l'assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, nonché a qualsiasi documento d'identità, valido per l'espatrio, sia proprio che relativo ai minori.
15. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé.
16. I coniugi si danno atto che ogni altra pendenza tra di loro è regolata e che ogni questione patrimoniale nascente dal matrimonio è stata risolta e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, salvo il versamento da parte del Sig. alla sig.ra della somma di € 1.347,38, dovuta per arretrati Parte_2 Pt_1 in merito alla rivalutazione Istat dell i manteni ei minori, che verrà versata, in rate mensili di € 50,00 ciascuna, a partire dalla data di fissazione dell'udienza virtuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente in data 28.01.2025 e 30.01.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Paullo (MI) in data 29.08.2004 e con sentenza n. 746/2017, pubblicata in data 15.11.2017, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole ex art. 473 bis, 4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 il 29.08.2004 in Paullo (MI), trascritto presso gli atti dello Stato Ci di Controparte_1 Paullo al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2004 e presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Zelo Buon Persico al n. 11, Parte II, Serie B, Anno 2004);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo e Zelo Buon Persico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03 marzo 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3406/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1 'Aqu difesa dall'Avv.ta Maria Cristina Manfrini del Foro di Lodi;
e da
(c.f. nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2 icol o e difeso dall'Avv.ta Lorenza Cauzzi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, sita in Zelo Buon Persico (LO) via S. Tommaso D'Aquino n. 7, in comproprietà tra i coniugi al 50%, gravata da un mutuo che terminerà nell'aprile 2026, e già assegnata alla signora in sede di Pt_1 separazione, resterà alla stessa assegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., perc a con i figli minori. Le spese ordinarie per la gestione della casa, le utenze per il telefono, luce, gas e acqua riferite alla casa familiare saranno pagate al 100% dalla sig.ra , mentre le spese straordinarie, previa comunicazione e accordo Pt_1 sulle stesse e della loro evidente necessità, s agate al 50 % dal sig. Parte_2
2. I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa Per_1 Per_2 familiare in Zelo Buon Persico (LO), Via S. Tommaso D'Aquino n.7, mentre il sig. potrà tenere Parte_2 e vedere i figli, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei minori, nel se
- due weekend alternati al mese, con prelievo degli stessi dalla casa della madre alle ore 18:30 del venerdì fino alla domenica sera dopo cena alle ore 20:30, quando riporterà i bambini a casa dalla madre, salvo diverso accordo dei genitori e impegni scolastici dei minori;
- due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00, quando il padre riporterà i bambini a casa dalla madre, salvo diverso accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e lavorativi dei genitori;
- nei weekend di competenza della madre, il padre si renderà disponibile a supportare la sig.ra nel dividersi Pt_1 l'accompagnamento dei figli alle partite o ad altri impegni scolastici e sportivi, senza pernotto e senza cena, essendo il weekend di competenza materna, e allo stesso modo la sig.ra nei weekend di competenza del padre si Pt_1 renderà disponibile a supportarlo per l'adempimento degli impe stici e sportivi dei minori, senza pernotto e senza cena, essendo il weekend di competenza paterna, salvo diverso accordo tra i genitori.
3. Quanto alle festività natalizie, e trascorreranno una settimana con il padre. I genitori alterneranno, Per_1 Per_2 di anno in anno, la giornata di
4. Quanto alle vacanze pasquali, e trascorreranno la metà dei giorni assegnati dalla scuola come Per_1 Per_2 vacanza con un genitore e metà con l'altro alterando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per tale periodo dovrà valere la regola degli anni alterni.
5. Quanto alle vacanze estive, a partire dall'anno 2024, e trascorreranno con il padre 2 settimane, Per_1 Per_2 anche non consecutive, salvo diverso accordo dei genito
6. Quanto alle ulteriori vacanze scolastiche: e trascorreranno la metà dei giorni assegnati dalla scuola Per_1 Per_2 come ulteriori vacanze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 1° novembre, 7-8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.) con un genitore e metà con l'altro. Per tali periodi dovrà valere la regola degli anni alterni, salvo diverso accordo dei genitori.
7. Il mutuo della casa familiare continuerà ad essere versato dai coniugi al 50% ciascuno come fatto in costanza di matrimonio.
8. Essendo e affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, gli stessi dovranno concordare tra di loro Per_1 Per_2 tutte le dec i ore interesse che li riguardino e relative in particolare alla loro istruzione, educazione, salute e città di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
9. In occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi, reciprocamente e tempestivamente, i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori. Essendo, inoltre, i minori in possesso di telefono cellulare personale, devono poter essere reperibili e contattabili dal genitore presso il quale non sono in custodia, senza limitazioni di giorni o orari. Si concorda, poi, che trattandosi di soggetti minori, è vietata la pubblicazione di foto o video personali con inquadramento del viso, sui social network (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Facebook e Instagram), ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione derivi dalla partecipazione ad eventi sportivi o scolastici o similari, per i quali è stata fornita liberatoria dai genitori, per cui la pubblicazione avviene anche sui social delle società sportive o delle scuole.
10. Il Sig. provvederà a versare, quale contributo al mantenimento dei figli, e , la somma Parte_2 Per_1 Per_2 complessi e minori di Euro 638,50 mensili, in via anticipata, entro il giorn se (per 12 mensilità), soggetta in aumento a rivalutazione ISTAT annuale 100% indici FOI con prima rivalutazione al mese di novembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Milano, ad oggi in uso presso il Tribunale di Lodi, cosi specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; previo accordo: b) campus estivi organizzati da scuole pubbliche o da enti diversi pubblici o privati;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Si dà atto che i minori, allo stato, svolgono le seguenti attività sportive: calcio per , palestra per Per_2
. Solo per queste attività, così come individuate i genitori autorizzano, fin d'ora il l lgimento ed Per_1 no di dividere i relativi costi al 50% ciascuno.
11. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ed in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12. Il Sig. accetta che l'ammontare dell'assegno unico percepito dalla per i figli minori sia Parte_2 Pt_1 percepito del 100% dalla stessa.
13. I ricorrenti hanno diviso al 50% il conto corrente comune accesso presso il Banco Popolare di Lodi – filiale di Paullo e ne hanno aperto un altro dove vengono accreditate le quote spettanti ai coniugi per il pagamento del mutuo. Il contributo al mantenimento dei figli verrà versato dal sig. sul conto corrente personale della Parte_2 sig.ra le cui coordinate sono già note al Le spese straordinarie verranno versate dal genitore Pt_1 Parte_2 non a rio sul conto corrente personale int nitore anticipatario della spesa.
14. I coniugi, per quanto occorrer possa, prestano sin da ora l'assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, nonché a qualsiasi documento d'identità, valido per l'espatrio, sia proprio che relativo ai minori.
15. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé.
16. I coniugi si danno atto che ogni altra pendenza tra di loro è regolata e che ogni questione patrimoniale nascente dal matrimonio è stata risolta e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, salvo il versamento da parte del Sig. alla sig.ra della somma di € 1.347,38, dovuta per arretrati Parte_2 Pt_1 in merito alla rivalutazione Istat dell i manteni ei minori, che verrà versata, in rate mensili di € 50,00 ciascuna, a partire dalla data di fissazione dell'udienza virtuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente in data 28.01.2025 e 30.01.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Paullo (MI) in data 29.08.2004 e con sentenza n. 746/2017, pubblicata in data 15.11.2017, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole ex art. 473 bis, 4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 il 29.08.2004 in Paullo (MI), trascritto presso gli atti dello Stato Ci di Controparte_1 Paullo al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2004 e presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Zelo Buon Persico al n. 11, Parte II, Serie B, Anno 2004);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo e Zelo Buon Persico perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03 marzo 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello