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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5164/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5164/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 luglio 2025 ad ore 11.06 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. SPARTA' FILIPPO Parte_1 Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositate e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5164/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
CATANIA (CT) il 17/06/1973, elett. dom. in GIARRE, VIA CAROLINA N. 127, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SPARTA' FILIPPO;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso e depositato il 16.04.2024 dal
Tribunale Ordinario di Catania, Quinta sezione civile,– nell'ambito del procedimento R.G. n.
15762/2021 – e comunicato dalla cancelleria a mezzo pec in data 16.04.24, con il quale veniva liquidata in favore dell'odierno ricorrente, per l'attività difensiva svolta nel detto giudizio, la complessiva somma di € 231,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato. pagina 2 di 5 L'odierno ricorrente lamentava la manifesta erroneità del provvedimento di liquidazione impugnato, eccependo la mancanza di motivazione, delle indicazioni sul valore della causa e delle indicazioni relative alle fasi dell'attività difensiva che erano state liquidate.
Deduceva che, ai fini dell'applicazione della corretta tariffa professionale, il Giudice della liquidazione avrebbe dovuto ritenere indeterminabile il valore della causa – rilevando, altresì, la complessità media dello stesso –, poiché mancava alcuna indicazione di valore nel ricorso presentato dalla e Parte_2 nelle conclusioni ivi rassegnate.
Pertanto, l'odierno ricorrente domandava di: «accogliere il presente gravame e, in riforma del decreto di liquidazione dei compensi (n. cronol. 5141/2024) emesso e depositato il 16/04/2024 dal Tribunale
Ordinario di Catania, Quinta sezione civile, Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa, nell'ambito del giudizio R.G. n. 15762/2021, liquidare i compensi in favore dell'Avv. Parte_1
per l'attività difensiva svolta nell'interesse della parte ammessa al Patrocinio a spese dello
[...]
Stato, nella misura non inferiore alla somma di € 4.379,20, oltre accessori di legge, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia. - Condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio».
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
Stante che il provvedimento impugnato veniva comunicato in data 16.04.24, va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso depositato in data 16.05.2024, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in combinato disposto con l'art. 15 D.Lgs n. 150/2011 e con l'art. 281-decies c.p.c., (disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. riforma Cartabia), come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr. Cass. Civ., ord. N. 21051/2017: «Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)»).
Nel merito l'opposizione appare fondata e va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Dall'esame degli atti di causa, emerge che nel procedimento n. 15762/2021 R.G. avente ad oggetto un'obbligazione di facere, non è possibile determinare con precisione il valore economico dell'oggetto pagina 3 di 5 della controversia, non potendosi considerare l'obbligazione fiscale al fine di determinare il valore della causa.
Sicché, il valore della causa è da considerarsi indeterminabile, seppure – contrariamente a quanto asserito dall'odierno ricorrente – a complessità bassa, in considerazione della non particolare complessità della attività processuale svolta, considerato che si tratta di giudizio prettamente documentale.
A prova dell'attività espletata, parte ricorrente ha depositato in giudizio copia informatica della comparsa di costituzione e risposta, delle note di trattazione scritta dell'udienza del 22.02.23 (ove l'odierno ricorrente si limita ad insistere in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in seno agli atti di causa e a contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, riportandosi alle difese spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, precisando le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione, copia del verbale dell'udienza del 22.02.23 (ove il Giudice dà atto che il procedimento veniva trattato con modalità cartolare, precisando che le parti avevano depositato note scritte), copia del verbale dell'udienza del 19.06.2023 (ove si attesta la presenza della resistente
, rappresentata dall'odierno ricorrente, che in quella sede veniva sentita dal Controparte_2
Giudice in libero interrogatorio;
parte resistente insisteva, altresì, in atti e contestava l'irritualità delle memorie cartolari di parte ricorrente nella precedente udienza) e copia del verbale dell'udienza del
06.12.2023 (ove il Giudice attestava la presenza dell'odierno ricorrente, che chiedeva il rigetto della domanda e della richiesta di estendere il contraddittorio, perché tardiva).
Pertanto, in applicazione del D.M. n. 55/2014 ed al valore indeterminabile a complessità bassa della causa, deve riconoscersi al ricorrente, nell'ambito dello scaglione sopra individuato, la liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale, decurtata la fase istruttoria non espletata, nei valori minimi, con riduzione nella misura del 50%, tenuto conto della non particolare complessità della controversia de quo, nonché dell'attività espletata e documentata, per complessivi € 1.452,50 (già ridotto di 1/2 per gratuito patrocinio ex art. 130 D.P.R. n. 115/02), oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, stante la contumacia del , Controparte_1 tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori minimi, decurtata della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di € 852,00
pagina 4 di 5 per compensi, oltre euro 125,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, in accoglimento del ricorso depositato il 16.05.2024:
[...]
- riforma il decreto impugnato, emesso dal Tribunale di Catania, Sez. V Civile, depositato il
16.04.2024 e comunicato il 16.04.2024, e liquida in favore dell'Avv. Parte_1
il complessivo importo di € 1.452,50 per compensi, oltre spese generali del
[...]
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e ne pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il convenuto, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite CP_1 sostenute dall'odierno ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di € 852,00 per compensi, oltre euro 125,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 08.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5164/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 luglio 2025 ad ore 11.06 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. SPARTA' FILIPPO Parte_1 Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte ricorrente precisa le conclusioni come da note depositate e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5164/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
CATANIA (CT) il 17/06/1973, elett. dom. in GIARRE, VIA CAROLINA N. 127, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SPARTA' FILIPPO;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso e depositato il 16.04.2024 dal
Tribunale Ordinario di Catania, Quinta sezione civile,– nell'ambito del procedimento R.G. n.
15762/2021 – e comunicato dalla cancelleria a mezzo pec in data 16.04.24, con il quale veniva liquidata in favore dell'odierno ricorrente, per l'attività difensiva svolta nel detto giudizio, la complessiva somma di € 231,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato. pagina 2 di 5 L'odierno ricorrente lamentava la manifesta erroneità del provvedimento di liquidazione impugnato, eccependo la mancanza di motivazione, delle indicazioni sul valore della causa e delle indicazioni relative alle fasi dell'attività difensiva che erano state liquidate.
Deduceva che, ai fini dell'applicazione della corretta tariffa professionale, il Giudice della liquidazione avrebbe dovuto ritenere indeterminabile il valore della causa – rilevando, altresì, la complessità media dello stesso –, poiché mancava alcuna indicazione di valore nel ricorso presentato dalla e Parte_2 nelle conclusioni ivi rassegnate.
Pertanto, l'odierno ricorrente domandava di: «accogliere il presente gravame e, in riforma del decreto di liquidazione dei compensi (n. cronol. 5141/2024) emesso e depositato il 16/04/2024 dal Tribunale
Ordinario di Catania, Quinta sezione civile, Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa, nell'ambito del giudizio R.G. n. 15762/2021, liquidare i compensi in favore dell'Avv. Parte_1
per l'attività difensiva svolta nell'interesse della parte ammessa al Patrocinio a spese dello
[...]
Stato, nella misura non inferiore alla somma di € 4.379,20, oltre accessori di legge, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia. - Condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio».
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il , sebbene regolarmente citato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
Stante che il provvedimento impugnato veniva comunicato in data 16.04.24, va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso depositato in data 16.05.2024, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in combinato disposto con l'art. 15 D.Lgs n. 150/2011 e con l'art. 281-decies c.p.c., (disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. riforma Cartabia), come interpretati dalla Corte di Legittimità (cfr. Cass. Civ., ord. N. 21051/2017: «Il giudice delle leggi ha poi precisato che l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario (oggi semplificato ex rito Cartabia) comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016)»).
Nel merito l'opposizione appare fondata e va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Dall'esame degli atti di causa, emerge che nel procedimento n. 15762/2021 R.G. avente ad oggetto un'obbligazione di facere, non è possibile determinare con precisione il valore economico dell'oggetto pagina 3 di 5 della controversia, non potendosi considerare l'obbligazione fiscale al fine di determinare il valore della causa.
Sicché, il valore della causa è da considerarsi indeterminabile, seppure – contrariamente a quanto asserito dall'odierno ricorrente – a complessità bassa, in considerazione della non particolare complessità della attività processuale svolta, considerato che si tratta di giudizio prettamente documentale.
A prova dell'attività espletata, parte ricorrente ha depositato in giudizio copia informatica della comparsa di costituzione e risposta, delle note di trattazione scritta dell'udienza del 22.02.23 (ove l'odierno ricorrente si limita ad insistere in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in seno agli atti di causa e a contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, riportandosi alle difese spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, precisando le conclusioni riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione, copia del verbale dell'udienza del 22.02.23 (ove il Giudice dà atto che il procedimento veniva trattato con modalità cartolare, precisando che le parti avevano depositato note scritte), copia del verbale dell'udienza del 19.06.2023 (ove si attesta la presenza della resistente
, rappresentata dall'odierno ricorrente, che in quella sede veniva sentita dal Controparte_2
Giudice in libero interrogatorio;
parte resistente insisteva, altresì, in atti e contestava l'irritualità delle memorie cartolari di parte ricorrente nella precedente udienza) e copia del verbale dell'udienza del
06.12.2023 (ove il Giudice attestava la presenza dell'odierno ricorrente, che chiedeva il rigetto della domanda e della richiesta di estendere il contraddittorio, perché tardiva).
Pertanto, in applicazione del D.M. n. 55/2014 ed al valore indeterminabile a complessità bassa della causa, deve riconoscersi al ricorrente, nell'ambito dello scaglione sopra individuato, la liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale, decurtata la fase istruttoria non espletata, nei valori minimi, con riduzione nella misura del 50%, tenuto conto della non particolare complessità della controversia de quo, nonché dell'attività espletata e documentata, per complessivi € 1.452,50 (già ridotto di 1/2 per gratuito patrocinio ex art. 130 D.P.R. n. 115/02), oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, stante la contumacia del , Controparte_1 tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, nei valori minimi, decurtata della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di € 852,00
pagina 4 di 5 per compensi, oltre euro 125,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia del Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, in accoglimento del ricorso depositato il 16.05.2024:
[...]
- riforma il decreto impugnato, emesso dal Tribunale di Catania, Sez. V Civile, depositato il
16.04.2024 e comunicato il 16.04.2024, e liquida in favore dell'Avv. Parte_1
il complessivo importo di € 1.452,50 per compensi, oltre spese generali del
[...]
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e ne pone il pagamento a carico dell'Erario;
- condanna il convenuto, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite CP_1 sostenute dall'odierno ricorrente, che si liquidano nella complessiva somma di € 852,00 per compensi, oltre euro 125,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, il 08.07.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dal Funzionario UPP Dott.ssa Marta Consoli.
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