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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1662/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - IS - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024277516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024277516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030202390049594665000 e relativa alla cartella recante il n. 03020110024277516000, inerente il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni
2005/2007.
Ha eccepito:
- la nullità dell'avviso per omessa notifica della cartella sottostante;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
Si è costituita Agenzia delle Entrate IS, deducendo la legittimità della notifica e l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
La Regione Calabria a sua volta ha eccepito la regolarità degli avvisi di accertamenti prodromici all'emessa ingiunzione di pagamento.
All'udienza del 19.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi inerenti il difetto di notifica della cartella sottostante l'impugnata intimazione di pagamento sono infondati.
La corte osserva che, come comprovato dalla documentazione depositata da Agenzia IS la cartella
è stata regolarmente notificata in data 29.11.2011e mai impugnata, sicchè la stessa è diventata definitiva.
Correttamente, quindi si è provveduto alla emissione della successiva intimazione di pagamento che, a parere di questo giudice, che fa proprio l'insegnamento della Suprema Corte, sostanziandosi in una intimazione di pagamento della somma dovuta in forza dell'avviso, non integra un novo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è impugnabile solo e unicamente per i vizi propri e non per quelli dell'atto da cui nasce il debito. La correttezza del processo formativo della cartella e la sua definitività non consentono poi di rimettere in discussione i profili inerenti all'eventuale mancata notifica dell'avviso di accertamento da parte della regione
Calabria, i cui vizi sono sanati dalla mancata impugnazione della cartella esattoriale.
L'eccezione di prescrizione del tributo, invece, è fondata.
Per il recupero delle tasse di circolazione di veicoli e natanti, la legge prevede un termine di prescrizione ed uno, successivo, di decadenza del diritto alla iscrizione a ruolo.
Il termine di prescrizione è previsto dall'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953, secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La cartella esattoriale deve invece essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La cartella esattoriale, tuttavia, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, l'Agente della IS perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
La cartella esattoriale funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, l'Agente della IS potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, Agenzia IS non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Tanto premesso e con riferimento alla intimazione in oggetto deve osservarsi che, trattandosi di credito afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica, soggetta a prescrizione triennale il termine è ormai maturato atteso che la cartella oggetto di contestazione è stata notificata nell'anno 2011 mentre il successivo avviso intimazione è stato notificato nell'anno 2024 e, quindi, ben oltre il termine di tre anni.
Le intervenute interruzioni della prescrizione da parte dell'ente, sia pure invocate nella memoria di costituzione, non risultano comprovate da alcuna documentazione, atteso che non sono state prodotte le relate di notifica attestanti l'avvenuta consegna delle due intimazioni (ovvero quelle indicate dell'anno 2017
e del 2019, peraltro anche esse tardive rispetto a quella successiva oggetto di odierna impugnazione).
Il ricorso va, quindi, accolto, con annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di intimazione n. 030202390049594665000.
Condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessive
€ 263,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 233,00 per onorario), oltre iva ed accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1662/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it
Ag.entrate - IS - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024277516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110024277516000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030202390049594665000 e relativa alla cartella recante il n. 03020110024277516000, inerente il mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni
2005/2007.
Ha eccepito:
- la nullità dell'avviso per omessa notifica della cartella sottostante;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
Si è costituita Agenzia delle Entrate IS, deducendo la legittimità della notifica e l'infondatezza della eccezione di prescrizione.
La Regione Calabria a sua volta ha eccepito la regolarità degli avvisi di accertamenti prodromici all'emessa ingiunzione di pagamento.
All'udienza del 19.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi inerenti il difetto di notifica della cartella sottostante l'impugnata intimazione di pagamento sono infondati.
La corte osserva che, come comprovato dalla documentazione depositata da Agenzia IS la cartella
è stata regolarmente notificata in data 29.11.2011e mai impugnata, sicchè la stessa è diventata definitiva.
Correttamente, quindi si è provveduto alla emissione della successiva intimazione di pagamento che, a parere di questo giudice, che fa proprio l'insegnamento della Suprema Corte, sostanziandosi in una intimazione di pagamento della somma dovuta in forza dell'avviso, non integra un novo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è impugnabile solo e unicamente per i vizi propri e non per quelli dell'atto da cui nasce il debito. La correttezza del processo formativo della cartella e la sua definitività non consentono poi di rimettere in discussione i profili inerenti all'eventuale mancata notifica dell'avviso di accertamento da parte della regione
Calabria, i cui vizi sono sanati dalla mancata impugnazione della cartella esattoriale.
L'eccezione di prescrizione del tributo, invece, è fondata.
Per il recupero delle tasse di circolazione di veicoli e natanti, la legge prevede un termine di prescrizione ed uno, successivo, di decadenza del diritto alla iscrizione a ruolo.
Il termine di prescrizione è previsto dall'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953, secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La cartella esattoriale deve invece essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La cartella esattoriale, tuttavia, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, l'Agente della IS perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
La cartella esattoriale funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, l'Agente della IS potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, Agenzia IS non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Tanto premesso e con riferimento alla intimazione in oggetto deve osservarsi che, trattandosi di credito afferente il mancato pagamento della tassa automobilistica, soggetta a prescrizione triennale il termine è ormai maturato atteso che la cartella oggetto di contestazione è stata notificata nell'anno 2011 mentre il successivo avviso intimazione è stato notificato nell'anno 2024 e, quindi, ben oltre il termine di tre anni.
Le intervenute interruzioni della prescrizione da parte dell'ente, sia pure invocate nella memoria di costituzione, non risultano comprovate da alcuna documentazione, atteso che non sono state prodotte le relate di notifica attestanti l'avvenuta consegna delle due intimazioni (ovvero quelle indicate dell'anno 2017
e del 2019, peraltro anche esse tardive rispetto a quella successiva oggetto di odierna impugnazione).
Il ricorso va, quindi, accolto, con annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento di intimazione n. 030202390049594665000.
Condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessive
€ 263,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 233,00 per onorario), oltre iva ed accessori di legge.