Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 525
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di notifica della cartella sottostante

    La Corte ha ritenuto la notifica della cartella sottostante regolare e tempestiva, rendendola definitiva e non impugnabile per vizi propri. L'intimazione di pagamento non costituisce un nuovo atto impositivo e può essere impugnata solo per vizi propri.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine triennale per il recupero delle tasse automobilistiche fosse maturato tra la notifica della cartella nel 2011 e l'intimazione di pagamento nel 2024. Le interruzioni della prescrizione invocate non sono state comprovate da documentazione idonea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 525
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 525
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo