Articolo 1549 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1548Articolo 1598
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Art. 1549. (Requisiti per la nomina) 1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneita' all'incondizionato servizio militare e ((avere compiuto il venticinquesimo anno di eta')) .
Entrata in vigore il 3 ottobre 2025
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