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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7900/2025, introdotta da
(ROMA, 19/09/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LI AN e IO OS (ROMA,
07/01/1976), con il patrocinio dell'avv. SARA TOSCHI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29.11.2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2
2. i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3. I sigg.ri IO e confermano l'affidamento congiunto dei figli e Parte_1 Per_1
d entrambi i genitori con collocazione presso la madre. I genitori adotteranno Per_2 di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, educazione ed istruzione;
4. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo dagli stessi genitori;
5. la casa coniugale di Roma, via Guglielmo Massaia n.45 è assegnata alla sig.ra
e il coniuge se ne è già allontanato;
Parte_1
6. I figli, sono collocati prevalentemente con la madre, sig.ra presso Parte_1
l'abitazione sita in Roma (RM), via Guglielmo Massaia, n. 45;
7. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, in accordo con loro, secondo i loro impegni scolastici, sportivi e ludici, così per le festività del Natale, Capodanno, Pasqua e per le vacanze estive;
8. Il signor IO verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento di entrambi i figli, la somma omnicomprensiva mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alla sig.ra Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo Parte_1 gli indici ISTAT sul costo della vita;
9. Gli assegni familiari, così come le detrazioni fiscali per i figli, saranno versati al 100% alla madre sig.ra ; Parte_1
10. Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% al sig. IO ed il 50% alla sig.ra secondo il protocollo del Tribunale di Roma” Parte_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 19/09/1977) e IO OS (ROMA, 07/01/1976), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 29/11/2000, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 03034, Parte 1, 3
Serie 01, Anno 2000, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
FA AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7900/2025, introdotta da
(ROMA, 19/09/1977), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LI AN e IO OS (ROMA,
07/01/1976), con il patrocinio dell'avv. SARA TOSCHI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 29.11.2000 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2
2. i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3. I sigg.ri IO e confermano l'affidamento congiunto dei figli e Parte_1 Per_1
d entrambi i genitori con collocazione presso la madre. I genitori adotteranno Per_2 di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, educazione ed istruzione;
4. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo dagli stessi genitori;
5. la casa coniugale di Roma, via Guglielmo Massaia n.45 è assegnata alla sig.ra
e il coniuge se ne è già allontanato;
Parte_1
6. I figli, sono collocati prevalentemente con la madre, sig.ra presso Parte_1
l'abitazione sita in Roma (RM), via Guglielmo Massaia, n. 45;
7. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, in accordo con loro, secondo i loro impegni scolastici, sportivi e ludici, così per le festività del Natale, Capodanno, Pasqua e per le vacanze estive;
8. Il signor IO verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento di entrambi i figli, la somma omnicomprensiva mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario alla sig.ra Detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo Parte_1 gli indici ISTAT sul costo della vita;
9. Gli assegni familiari, così come le detrazioni fiscali per i figli, saranno versati al 100% alla madre sig.ra ; Parte_1
10. Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% al sig. IO ed il 50% alla sig.ra secondo il protocollo del Tribunale di Roma” Parte_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 19/09/1977) e IO OS (ROMA, 07/01/1976), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 29/11/2000, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 03034, Parte 1, 3
Serie 01, Anno 2000, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR ZI