Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16231/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16231 del 2022, proposto da
Azienda agricola fratelli Sanino s.s. di GI & Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;
contro
Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della comunicazione Agea 3 ottobre 2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35136, avente ad oggetto: «Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’autorità giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato», con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 6 ottobre 2022;
b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, cosí come riepilogati nella «Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996» e nella «Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997»;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. AT IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava il provvedimento di ricalcolo delle cd. quote-latte.
2. Benché regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio la parte resistente.
3. In vista della trattazione di merito, il procuratore di parte ricorrente depositava un’istanza di improcedibilità stante la sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato: su tali premesse, all’udienza del 9 gennaio 2026, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
4. Considerato che nel corso del giudizio è stato introdotto l’art. 10- bis , comma 4 d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, il quale stabilisce espressamente che « tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti », è palese che l’inefficacia sopravvenuta dell’atto impugnato incide direttamente sull’interesse attuale e concreto del ricorrente alla decisione giurisdizionale.
5. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con esonero del Collegio da ogni altra valutazione nel merito.
6. Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
AT IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IA | CC AV |
IL SEGRETARIO