Art. 16. (Diritto all'esercizio dell'incarico, trattamento economico)
Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non puo' essere destinato a mansioni di diversa natura.
Non puo' essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge.
Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.
Il medico incaricato ha diritto all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento di incarico e non puo' essere destinato a mansioni di diversa natura.
Non puo' essere privato dell'incarico per motivi diversi da quelli indicati nella presente legge.
Ha diritto al trattamento economico e previdenziale di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.