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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/11/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE CIVILE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE
Reg.Gen. N.1183/2024
@-AP AL+Rig.AIC - comodato di scopo(ripartizione spese) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Civile per le controversie in materia di locazione, composta dai seguenti magistrati:
Dr. UI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Novembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 17.12.2024, e vertente tra (appellante-appellato incidentale) e (appellata-appellante Parte_1 CP_1 incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°385/2024 emessa dal Tribunale di
Ascoli Piceno, in data 18.05.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
(comproprietario con il proprio fratello di un immobile in Ascoli Piceno,
[...] Parte_2 via delle Zinnie n.59, concesso in comodato gratuito agli ex coniugi e Parte_2 CP_1
per ivi stabilire la vita coniugale ed assegnato a quest'ultima con provvedimento di
[...] separazione coniugale emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 25.01.2018), è stata respinta la domanda dell'appellante di risoluzione del contratto di comodato per inadempimento della comodataria ed è stata accolta la domanda subordinata di determinazione giudiziale della ripartizione delle spese per l'uso della casa”, disponendosi “la suddivisione delle utenze nella misure di 10%-90% quanto al Gas, sia pure la relativa bolletta sia ancora ad oggi Controparte_2
1 intestata al e 20%-80% quanto ad acqua e luce con decorrenza dalla mensilità Controparte_3 di gennaio 2021 fino ad oggi e così per il futuro, con conseguente CONDANNA della resistente
al pagamento a favore del della somma di denaro per la CP_1 Parte_1 differenza fra quanto sino ad oggi da essa rimborsato e secondo il criterio di ripartizione da essa stessa applicato e quanto stabilito nel presente dispositivo dal Giudice, con decorrenza dai consumi relativi alla mensilità di gennaio 2021 e così per le successive mensilità”, nonchè con condanna della comodataria “a rimuovere tutti gli ostacoli lungo la scalinata che impediscono il libero e comodo accesso alla mansarda non ricompresa nel comodato di immobile e di libera proprietà del
, il quale potrà avvertire telefonicamente la comodataria quando intende recarsi Parte_1 presso la sua mansarda e dunque quando dovrà attraversare l'abitazione oggetto di contratto di comodato”.
Più in dettaglio, il Tribunale di Ascoli Piceno:
- ha richiamato la giurisprudenza sul comodato di immobile destinato a casa familiare, qualificandolo come comodato a termine implicito, non risolvibile ad nutum, ma solo in presenza di comprovata necessità del comodante (Cass. S.U. 20448/2014; Cass. 17332/2018); conseguentemente ha respinto la domanda di risoluzione del contratto di comodato, ritenendo che il comodante non avrebbe dimostrato le ragioni di urgenza e necessità idonee a giustificare la restituzione dell'immobile, né che le condotte della comodataria integrassero un inadempimento grave;
- ha escluso la prova della coabitazione tra il comodante e la coppia Controparte_4 ritenendo che il primo disponesse solo del garage e di parte della mansarda per deposito di beni,
e ha considerato legittima la condotta della comodataria volta a tutelare la propria privacy mediante chiusura dei locali, pur riconoscendo il diritto del comodante ad accedere alla mansarda e al garage, di sua esclusiva proprietà;
- ha escluso che il mancato rimborso delle utenze potesse costituire inadempimento, rilevando che nulla le parti avevano previsto sul punto al momento del contratto (verbale) di comodato.
Tuttavia, ha ritenuto meritevole la richiesta di ripartizione dei consumi e delle spese di manutenzione secondo la normativa sul comodato (artt. 1804 e 1808 c.c.), condannando la comodataria al pagamento delle utenze nella misura del 90% per il gas e 80% per acqua e luce, con il restante a carico del comodante, e con decorrenza dal gennaio 2021;
- quanto agli interventi di manutenzione richiesti, il Tribunale li ha qualificati come straordinari e non necessari per l'uso, ponendoli a carico del proprietario, salvo le opere indispensabili ad
2 evitare l'ammaloramento dell'abitazione e relative alle porzioni utilizzate in via esclusiva dalla comodataria;
- ha inoltre statuito che il comodante, pur mantenendo il diritto di accesso alla mansarda e al garage, avrebbe dovuto avvertire telefonicamente la comodataria a tutela della sua privacy;
- ha infine disposto la rimozione degli ostacoli posti dalla comodataria lungo le scale di accesso alla mansarda e ha rigettato ogni altra domanda, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello il quale ha censurato la decisione Parte_1 impugnata, deducendo a sostegno del gravame: 1) l'erroneità dell'individuazione della decorrenza dal gennaio 2021, anziché dalla data di assegnazione dell'immobile (gennaio 2018), pur dopo aver determinato le quote di ripartizione delle spese per gas, acqua e luce;
2) l'errata qualificazione come straordinarie di opere che, a suo avviso, rientravano nell'ambito della manutenzione ordinaria ed i cui costi, conseguentemente, avrebbero dovuto gravare sulla comodataria;
3) l'omessa pronuncia sulla domanda di determinazione delle quote millesimali per la ripartizione degli oneri manutentivi ordinari relativi alle porzioni condivise dell'immobile; 4) l'illegittima imposizione al comodante dell'obbligo di avvertire preventivamente la comodataria prima di accedere alla mansarda di sua esclusiva proprietà.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo: - la condanna della comodataria al rimborso delle utenze secondo le quote stabilite, con decorrenza da gennaio 2018 e per i periodi successivi sino al rilascio;
- l'accertamento dell'obbligo della comodataria di provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria indicati, anche per le parti comuni, con ripartizione pro-quota; - la determinazione delle quote millesimali (774,93 per la tabella generale e 664,27 per la tabella scale)
a carico della comodataria;
- la riforma della statuizione sull'onere di preavviso, con riconoscimento del pieno diritto del comodante di accedere liberamente alle porzioni non concesse in comodato
(mansarda e garage), transitando lungo le scale interne, da ritenersi scale condominiali.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata del sul riconoscimento del diritto al Parte_1 rimborso delle spese per le utenze, sia pur dal mese di gennaio 2021, nonché sulle percentuali di partecipazione ai costi per le utenze calcolate in sentenza di prime cure in percentuale maggiore rispetto a quanto già versato dalla comodataria a mero titolo di liberalità.
3 1.- Con il primo motivo dell'appello principale, censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui, nel determinare le quote di ripartizione tra gli odierni contendenti delle spese per le utenze (10%-90% per il gas e 20%-80% per acqua e luce), ha stabilito che la decorrenza dei rimborsi dovuti dalla comodataria al comodante avesse inizio dalla mensilità di gennaio 2021. Secondo l'appellante la decisione sarebbe illogica perchè, pur riconoscendo l'applicabilità della normativa sul comodato, e la inidoneità del contratto verbale di comodato sorto tra i fratelli ad essere fonte di obbligo per il comodante di farsi carico delle utenze – stante l'assenza di una espressa previsione in tal senso – ha tuttavia limitato gli effetti della disciplina, facendo decorrere il rimborso solo dal gennaio 2021, anziché dalla data di assegnazione dell'immobile alla comodataria (gennaio 2018).
Il motivo è fondato.
Va in primis rilevato che, alla luce delle risultanze istruttorie, non risulta provato che l'odierno appellante avesse mai assunto expressis verbis l'onere di pagamento delle utenze dell'intero nucleo familiare del fratello Né a conclusioni differenti si può pervenire valorizzando quanto Pt_2 dichiarato da nella memoria di costituzione in sede di procedimento di separazione Parte_2
" n.d.r.) ha continuato a farsi carico anche del pagamento di bollette, di spese quali la Pt_1
TASI e la TARSU, nonché delle spese di manutenzione", dichiarazione invocata dall'appellata a sostegno della propria tesi;
trattasi infatti di una mera dichiarazione difensiva, generica e priva di ulteriori riscontri probatori nel corso del giudizio.
E' invece fondata l'eccezione dell'appellante secondo la quale la comodataria non ha né Pt_1 provato né chiesto di provare la sussistenza di accordi in deroga alla disciplina codicistica e la rinuncia da parte del comodante al rimborso delle spese sostenute per le utenze. L'assegnazione dell'immobile al coniuge in sede di separazione, del resto, non comporta la novazione del rapporto giuridico tra quest'ultimo e il comodante (Cass. Civ., Sez. I, n. 3015/2015), per cui deve trovare applicazione la ordinaria normativa codicistica sul contratto di comodato, secondo la lettura dei principi ermeneutici fissati dalla Suprema Corte.
Orbene, a norma dell'art.1808 primo comma c.c. “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”. Tale disposizione è formulata in maniera negativa e si limita ad escludere che il comodatario abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l'uso della cosa. Tuttavia, il principio sottostante ricavabile da tale formulazione è che l'onere economico per l'uso della cosa deve far carico al comodatario. Ne segue che, ove il comodante - per una qualsivoglia ragione - abbia sostenuto spese determinate dall'uso della cosa, lo stesso ha diritto a ripeterle nei confronti del comodatario (Cassazione civile sez. III, 04/06/2007, n.12942). La giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito ripetutamente che, nel comodato gratuito, il
4 comodatario è tenuto a sostenere le spese ordinarie connesse all'uso del bene, salvo diverso accordo
(Cass. Civ., Sez. III, n. 20630/2018).
Appare quindi condivisibile la tesi sostenuta dall'appellante principale, secondo cui i limiti e le modalità di svolgimento del contratto di comodato a cui fa riferimento la sentenza 573/2020 del
Tribunale di Ascoli Piceno emessa nell'ambito della separazione personale dei coniugi, non possono che riferirsi alla porzione di immobile oggetto di assegnazione alla signora e non CP_1 anche ad un eventuale obbligo di pagamento delle utenze posto a carico di in Parte_1 quanto soggetto esterno alla vicenda illo tempore oggetto di causa.
Ne segue che la prosecuzione del godimento dell'immobile da parte della comodataria, a seguito dell'assegnazione della abitazione in sede di separazione, non può generare, in assenza di un titolo giuridico specifico, un obbligo per il comodante di sostenere le spese di gestione ordinaria, quali le utenze domestiche. Tali spese, infatti, sono strettamente connesse all'uso quotidiano del bene e devono gravare su colui che ne trae effettivo vantaggio, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene corretto pertanto affermare che, nel mutato contesto familiare, resti fermo il principio secondo cui chi beneficia concretamente dell'immobile e dei relativi servizi deve farsi carico delle spese connesse al suo utilizzo. L'odierna appellata, in quanto assegnataria e utilizzatrice dell'immobile, è tenuta quindi a sostenerne le utenze pro quota, non potendo certo pretendere che il comodante continui a farsene carico, né opporsi alla cessazione dei pagamenti da parte di quest'ultimo.
Peraltro, pur ipotizzando che l'odierno appellante, avesse assunto su di sé Parte_1
l'obbligazione naturale di sostenere il neo costituito nucleo famigliare del proprio fratello, in ragione dei legami affettivi, tale obbligo non potrebbe essere esteso oltre i limiti soggettivi e oggettivi volontariamente assunti dallo stesso La circostanza che quest'ultimo abbia Pt_1 continuato a pagare le utenze anche dopo l'assegnazione dell'immobile alla pur in assenza CP_1 di un obbligo contrattuale assunto nei suoi confronti, non può essere interpretata come liberalità, in assenza di elementi che ne dimostrino la volontarietà. Le risultanze probatorie evidenziano invece una volontà contraria posto che lo stesso aveva richiesto alla fin dal gennaio 2018, Pt_1 CP_1 il rimborso pro quota delle spese per le utenze da lui pagate per l'intero stabile (lettera del
12.02.2018- doc.23 I grado). Ne discende che la pretesa dell'odierna appellata di continuare a beneficiare del pagamento delle utenze è del tutto priva di fondamento giuridico, in quanto tesa a perpetuare un vantaggio economico non giustificato in suo favore.
In un simile contesto, si ritiene applicabile il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Sez.
III, sentenza n. 11330 del 2015), secondo cui il comodante può legittimamente chiedere il rimborso
5 delle spese sostenute, qualora non vi sia stata volontà di liberalità e il comodatario abbia usufruito indebitamente di tali prestazioni, non avendone titolo giuridico.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale, deve dichiararsi che è tenuta al rimborso delle utenze nella misura percentuale CP_1 stabilita dal primo giudice (con valutazione che non è stata oggetto di specifica censura da nessuno dei contendenti), con decorrenza dal mese di gennaio 2018 in poi.
***
2.- Con il secondo motivo dell'appello principale, l'appellante censura la Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato come interventi di “straordinaria manutenzione” – o comunque non necessari per l'uso del bene – le opere indicate nel ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui ha ritenuto che la comodataria fosse tenuta a provvedere solo alle opere necessarie al non ammaloramento dell'abitazione e limitatamente alla porzione di immobile da lei utilizzata in via esclusiva.
L'appellante sostiene invece che gli interventi richiesti (manutenzione delle solette dei balconi, riparazione dello scarico del bagno, tinteggiatura del vano scala, riparazione oblò, illuminazione esterna, pavimentazione del porticato, marcapiani e modanature) sarebbero da considerarsi opere di manutenzione ordinaria, come previsto dall'Allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 e dal “Glossario delle opere di edilizia libera” approvato con D.M. 2 marzo 2018. Tali interventi, secondo l'appellante, rientrerebbero nell'obbligo di custodia e conservazione gravante sul comodatario ai sensi degli artt. 1804 e 1808 c.c., sia per le porzioni di immobile detenute in via esclusiva, sia per quelle comuni, con ripartizione pro-quota.
Contesta, pertanto, la statuizione del Tribunale che, pur riconoscendo l'onere manutentivo in capo alla comodataria, ha qualificato come di manutenzione straordinaria gli interventi indicati, ponendo in relativi costi a carico del proprietario.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, si è detto che l'art.1808 c.c. pone a carico del comodatario le spese necessarie per servirsi della cosa (e cioè quelle di ordinaria manutenzione), mentre pone a carico del comodante le spese di straordinaria manutenzione, salvo che siano urgenti e indispensabili per la conservazione del bene, nel qual caso il comodatario che le abbia anticipate ha diritto al rimborso.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che le spese ordinarie gravano sul comodatario (Cass. n. 15699/2018) ed ha escluso il rimborso per migliorie non necessarie, ammettendo il ristoro al comodatario solo per interventi straordinari urgenti (Cass. n. 5371/2024 e
6 Cass. n. 13339/2015). Il comodatario è quindi tenuto a sostenere esclusivamente le spese di ordinaria manutenzione.
Ciò premesso, va considerato che il secondo comma dell'art.1808 c.c. correla il diritto del comodante al rimborso alla circostanza che trattasi di “spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa”.
Nel caso in esame, tuttavia, l'appellante formula una richiesta di rimborso per Parte_1 lavori di manutenzione che non allega di avere già effettuato e per spese che non dimostra di avere già sostenuto, onere probatorio che gravava sul comodante, ma che nel caso in esame non è stato assolto.
Il motivo va dunque disatteso.
***
3.- Con il terzo motivo del gravame principale, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di determinazione delle quote di ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria relativi alle porzioni condivise dell'immobile oggetto di comodato. Tale domanda era stata espressamente formulata nel ricorso introduttivo, con allegazione di una relazione tecnica contenente tabella millesimale predisposta dal geom. volta a Pt_3 individuare le quote di competenza della comodataria in ragione delle superfici e delle collocazioni di piano delle porzioni di immobile. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe omesso di statuire su tale domanda, incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, nonché dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. per difetto assoluto di motivazione. Deduce altresì la violazione degli artt. 1804 e 1808 c.c., sostenendo che l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria dovrebbe gravare sul comodatario anche per le parti comuni, con ripartizione proporzionale.
Le conclusioni sin qui raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento del presente motivo, rendendo superfluo l'esame della domanda di ripartizione delle quote di spesa in base alle tabelle millesimali, essendo la domanda di rimborso correlata alle specifiche opere asseritamente poste in essere dall'odierno appellante, ma di cui, come già descritto, non è offerta prova alcuna.
Il motivo, ad ogni buon conto, è anche infondato.
Va preliminarmente escluso che tra il comodante, proprietario dell'immobile, e il comodatario, che ne fruisce in forza di contratto di comodato, venga a configurarsi un rapporto di condominio, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo permanga nell'alloggio per effetto del provvedimento di assegnazione della casa familiare disposto dal giudice della separazione. Il condominio, infatti, presuppone la titolarità di diritti reali su parti comuni da parte di più soggetti (art. 1117 c.c.), mentre
7 il comodatario è titolare di un mero diritto personale di godimento, privo di ogni incidenza sui titoli proprietari. L'assegnazione della casa familiare non muta tale natura, trattandosi di provvedimento volto a tutelare l'interesse dei figli e del coniuge assegnatario, senza attribuire diritti reali sull'immobile. Ne consegue che il comodante resta l'unico condomino nei rapporti con il condominio, mentre il comodatario non acquisisce la qualità di condomino.
Il motivo va dunque respinto.
***
3.- Con il quarto motivo dell'appello principale, l'appellante censura la Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico del comodante un onere di preavviso nei confronti della comodataria, prescrivendo che egli debba preavvertire telefonicamente quando intende recarsi presso la mansarda di sua esclusiva proprietà, attraversando le scale dell'immobile.
Ad avviso dell'appellante principale, tale statuizione sarebbe viziata da errori nella ricostruzione dei fatti e da violazioni di diritto. In primo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il comodante risiede nell'immobile da epoca anteriore all'ingresso della comodataria nel nucleo familiare, circostanza comprovata documentalmente e confermata in sede testimoniale. Inoltre, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che per accedere alla mansarda sia necessario attraversare l'abitazione concessa in comodato, nonostante sia pacifico che i locali occupati dalla comodataria siano autonomi e dotati di chiusure, e che le scale abbiano funzione servente, paragonabile a quella di un condominio, consentendo l'accesso sia alle porzioni esclusive della comodataria sia alla mansarda del comodante.
L'appellante principale deduce quindi che l'imposizione di un obbligo di preavviso non trova fondamento normativo, atteso che il comodante, quale proprietario, ha diritto di godere pienamente dei locali non concessi in comodato, ai sensi dell'art.832 c.c., nell'ambito della tutela costituzionale del diritto di proprietà di cui all'art.42 Cost..
Il motivo è fondato.
In primo luogo, il capo della decisione impugnato, nella parte in cui prevede che il comodante potrà avvertire telefonicamente la comodataria quando intende recarsi presso la mansarda e dunque quando dovrà attraversare l'abitazione oggetto di contratto di comodato, assume natura di condanna ad un facere infungibile, ed è quindi da ritenersi insuscettibile di attuazione coattiva. E' infatti noto che che sono suscettibili di essere realizzate in via coattiva, nelle forme previste dagli artt. 612 ss. c.p.c., soltanto le prestazioni di fare cd. fungibile, ossia quelle che possono essere realizzate indifferentemente dal soggetto obbligato o da un terzo, che si sostituisca al primo, nel caso in cui questi ometta di provvedere. Per converso, il modello codicistico di esecuzione forzata
(art.612-614 bis c.p.c.) risulta pressochè inutilizzabile quando la prestazione è infungibile, in quanto
8 per sua natura non eseguibile da un terzo. Del resto, la formulazione utilizzata nella sentenza gravata (“potrà”) esprime una sorta di raccomandazione, ma non certo un obbligo giuridico coattivamente eseguibile, sicché la disposizione non è connotata da quel carattere precettivo che la renderebbe suscettibile di esecuzione forzata ai sensi degli artt.612 e ss. c.p.c.. Né l'eventuale omissione dell'avviso telefonico può integrare una violazione della statuizione, trattandosi di una modalità organizzativa di esercizio del diritto di passaggio, priva di coercibilità.
Ne consegue che il capo in questione non costituisce titolo esecutivo e non assume una reale natura precettiva.
In secondo luogo, pur ipotizzando la sussistenza di un obbligo di preavviso telefonico ogni qual volta il debba raggiungere la mansarda ove dimora abitualmente (ovvero uscire Parte_1 dalla stessa), esso comporterebbe una eccessiva compressione delle facoltà di godimento dell'immobile in capo al proprietario. Costringere il proprietario di un immobile (ove risiede) ad avvertire ogni volta che entra e/o esce di casa renderebbe infatti eccessivamente difficoltoso il pieno godimento della proprietà di cui è titolare. Va del resto considerato che al momento in cui l'immobile è stato concesso in comodato ai coniugi e la situazione di Parte_2 CP_1 promiscuità derivante dalla contemporanea presenza del nell'immobile era già Parte_1 sussistente ed era stata plausibilmente accettata (anche) dall'odierna comodataria, che oggi non può quindi dolersene, essendo subentrata, a seguito del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, nella medesima posizione giuridica di cui era titolare prima della separazione coniugale. Ne segue che la facoltà di godimento del , che in quella abitazione ha Parte_1 sempre dimorato, non può subire una (illegittima) compressione a causa di un evento a lui estraneo, quale è stato la separazione dei coniugi e . Nella comparazione dei Parte_2 CP_1 contrapposti interessi, alla privacy per la comodataria ed al libero accesso alla sua abituale dimora per il comodante, deve darsi quindi prevalenza a quest'ultimo.
Il motivo va pertanto accolto, con le conseguenze di cui al dispositivo.
***
4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va dunque accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, deve dichiararsi: 1) che è tenuta a rimborsare al comodante le CP_1 Parte_1 spese per le utenze da quest'ultimo anticipate, da ripartirsi pro-quota secondo le percentuali indicate nella sentenza impugnata, a decorrere dal mese di gennaio 2018 e sino al termine del comodato;
2) che non è tenuto ad avvertire telefonicamente la comodataria quando intende Parte_1 recarsi presso la sua mansarda e, dunque, quando dovrà attraversare la scala prospiciente l'abitazione oggetto del contratto di comodato, con ordine alla comodataria di non frapporre
9 ostacoli di nessun genere al libero accesso del comodante alle porzioni dell'immobile non oggetto di comodato.
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5.- Va invece dichiarata l'improcedibilità, in quanto non notificato alla controparte, dell'appello incidentale con cui censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la CP_1 domanda subordinata del di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese Parte_1 per le utenze dal mese di gennaio 2021, nonché nella parte in cui ha previsto percentuali di partecipazione ai costi per le utenze in misura percentuale maggiore a quanto già versato dalla comodataria a mero titolo di liberalità.
E' noto infatti che l'appello incidentale del quale sia stata omessa la notifica comporta la sanzione dell'improcedibilità dell'impugnazione, pure tempestivamente proposta. Sul punto, infatti la Suprema Corte ha costantemente ribadito che “Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile
d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti” (Cassazione civile sez. III,
08/07/2024, n.18496). Alla stregua del surrichiamato principio di elaborazione giurisprudenziale, a prescindere dalla possibilità per l'appellante principale di visionare, grazie al deposito telematico, il contenuto dell'impugnazione incidentale consacrata in seno alla memoria di costituzione dell'appellata, la notifica di tale atto di costituzione è in ogni caso indispensabile al fine di realizzare la “vocatio in ius” della controparte rispetto alla domanda di riforma in parte qua della sentenza impugnata. Ne segue l'improcedibilità dell'appello incidentale.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la parziale reciproca soccombenza, nonché tenuto conto della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate e della prevalente soccombenza di nel giudizio di appello (considerato anche il gravame incidentale), le spese del CP_1 presente grado possono essere compensate per 1/3, ponendosi la parte non compensata a carico della parte appellata.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Civile per le controversie in materia di locazione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°385/2024 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, in data 18.05.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, dichiara: 1) che è tenuta a CP_1 rimborsare al comodante le spese per le utenze da quest'ultimo anticipate, Parte_1 da ripartirsi pro-quota secondo le percentuali indicate nella sentenza impugnata, a decorrere dal mese di gennaio 2018 e sino al termine del comodato;
2) che non è Parte_1 tenuto ad avvertire telefonicamente la comodataria quando intende recarsi presso la sua mansarda e, dunque, quando dovrà attraversare la scala prospiciente l'abitazione oggetto del contratto di comodato, ordinando alla comodataria di non frapporre ostacoli di nessun genere al libero accesso del comodante alle porzioni dell'immobile non oggetto di comodato;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- compensa per un terzo le spese del presente grado (che liquida, per l'intero, in complessivi
€.3.600,00), e condanna a rifondere a la parte di spese CP_1 Parte_1 non compensata, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte del solo appellante incidentale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Novembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
UI TI
Atto sottoscritto digitalmente
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.ssa Giada Di Gaspare
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