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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alba Adriatica - Via Risorgimento 91 64011 Alba Adriatica TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede che che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Teramo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:
In via principale: annullare, e per l'effetto dichiarare nullo e/o privo di qualsiasi effetto giuridico, l'avviso di accertamento esecutivo n. 34 del 01-04-2025, prot. n. 10353 del 08-04-2025, in quanto illegittimo e infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società ricorrente a titolo di IMU, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2020.
In subordine, rideterminare l'imposta dovuta nella misura che verrà accertata e conseguentemente annullare sanzioni ed interessi;
Accogliere la sospensione cautelare dell'atto ex art. 47 D.Lgs 546/1992.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio liquidate in via equitativa.
Resistente: Si chiede e si conclude: voglia la Commissione Tributaria così provvedere:
- rigettare la domanda cautelare proposta in quanto manifestamente carente dei presupposti per il suo accoglimento ed in particolare in punto al periculum in mora, in alcun modo motivato da parte ricorrente, con conseguente statuizione in punto alle spese.
- rigettare il ricorso in quanto infondato.
Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07.07.2025 e depositato il 02.08.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2020 n. 34, prot. n. 10353 dell'08.04.2025, notificato l'08.05.2025, con il quale il Comune di Alba Adriatica accertava l'omesso/parziale versamento IMU per l'anno 2020 relativamente all'immobile sito nel Comune di Alba Adriatica, censito al Foglio n._1 mappale n._2 cat. D/2, richiedendo il pagamento complessivo di € 20.260,00 (di cui € 14.545,00 per imposta, € 4.363,50 per sanzioni, € 1.348,81 per interessi) .
La ricorrente deduceva, in sintesi:
a) spettanza dell'esenzione IMU 2020 prevista per gli immobili D/2 del settore turistico-ricettivo, ai sensi dell'art. 177 del D.L. 34/2020 e dell'art. 78 del D.L. 104/2020, in quanto per l'intero anno 2020 avrebbe rivestito la duplice qualifica di proprietario e gestore, avendo concesso in affitto d'azienda solo dal 31.12.2020;
b) difetto di motivazione dell'avviso ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990;
c) contraddittorietà interna dell'atto per l'uso dell'espressione “accerta in liquidazione”;
d) illegittimità di sanzioni e interessi (e in subordine contestazione di un asserito errore di € 0,98 sugli interessi)
.
Si costituiva il Comune di Alba Adriatica, eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare, la resistente deduceva che l'esenzione Covid per il settore ricettivo non sarebbe automatica, essendo comunque necessaria la presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 769, L. 160/2019, come chiarito anche dal ME nelle FAQ dell'8 giugno 2021; contestava inoltre i motivi relativi a motivazione e forma dell'atto e concludeva per il rigetto, con vittoria di spese .
Con ordinanza interlocutoria pronunciata all'udienza del 17.11.2025, questa Corte (Sezione 2), in composizione collegiale respingeva l'istanza cautelare della ricorrente, rilevando, in particolare, che “prima facie” non sussisteva il fumus, avuto riguardo alla necessità di comunicare al Comune la volontà di avvalersi del beneficio emergenziale e agli oneri gravanti sull'ente nei confronti del ME;
rinviando la regolazione delle spese alla fase del merito .
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza di merito del giorno 19 gennaio 2026 nella quale il Difensore del Comune insisteva per il rigetto del ricorso;
non compariva la parte ricorrente benchè regolarmente evocata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia attiene alla legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo IMU 2020 n. 34, con il quale il Comune di Alba Adriatica ha recuperato l'imposta ritenuta dovuta relativamente a immobile di categoria
D/2 adibito ad attività turistico-ricettiva.
Il punto centrale del giudizio concerne la spettanza, o meno, dell'esenzione IMU per l'anno 2020 introdotta dal legislatore emergenziale per il comparto turistico-ricettivo e, in particolare, se tale esenzione presupponga
(o meno) la presentazione della dichiarazione IMU ai sensi della disciplina ordinaria.
1.2. Sul primo motivo: esenzione IMU 2020 “Covid” per immobili D/2 e obbligo dichiarativo
Il motivo non è fondato.
La ricorrente invoca l'esenzione prevista dall'art. 177 del D.L. 34/2020 e dall'art. 78 del D.L. 104/2020, richiamando il requisito della coincidenza tra proprietario e gestore dell'attività ricettiva e deducendo che l'affitto d'azienda sarebbe intervenuto solo a far data dal 31.12.2020; pertanto, secondo la tesi difensiva,
l'immobile sarebbe integralmente esente dall'IMU per il 2020 .
Tuttavia, l'esenzione in parola integra una fattispecie agevolativa che, in base alla disciplina della “nuova
IMU”, richiede, ove il Comune non sia in grado di acquisire autonomamente le informazioni rilevanti, la presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 769, L. 160/2019, in quanto soltanto tramite tale adempimento l'ente è posto nelle condizioni di verificare la sussistenza dei presupposti di legge e la corretta fruizione del beneficio.
Sul punto, risultano particolarmente significativi i chiarimenti resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze, nelle FAQ pubblicate l'8 giugno 2021, secondo cui, in caso di esenzioni IMU connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione, barrando la casella “esenzione”, proprio in ragione dell'esigenza di rendere conoscibili al
Comune informazioni non desumibili automaticamente dalle banche dati.
Nel caso di specie, la resistente ha dedotto – e la ricorrente non ha efficacemente contestato in fatto – che la società non avrebbe assolto l'obbligo dichiarativo nel termine (30.06.2021) per l'anno di imposta 2020, così impedendo all'ente locale di verificare tempestivamente la spettanza del beneficio e di adempiere ai correlati oneri informativi/contabili anche nei confronti del ME .
Deve inoltre rilevarsi che l'orientamento interpretativo circa la necessità della dichiarazione per le esenzioni
Covid è stato ribadito nella prassi applicativa e nella pubblicistica specializzata, proprio sul presupposto che il Comune non disponga ex se degli elementi necessari per accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla normativa emergenziale.
Pertanto, pur a fronte della deduzione della ricorrente circa la coincidenza tra proprietà e gestione, l'omesso assolvimento dell'obbligo dichiarativo (nei casi in cui esso sia necessario perché il Comune non dispone delle informazioni essenziali) impedisce la fruizione del beneficio in via automatica e rende legittimo, nel caso concreto, il recupero dell'imposta accertata.
Il primo motivo va dunque respinto.
1.3. Sul secondo motivo: difetto di motivazione dell'avviso (art. 7 L. 212/2000)
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'avviso impugnato emerge che lo stesso contiene: la compiuta identificazione del contribuente;
i riferimenti catastali dell'immobile (Foglio n._1, mappale n._2 cat. D/2); l'indicazione del presupposto dell'accertamento (omesso/parziale versamento IMU 2020); la determinazione della base imponibile e delle aliquote applicate, con prospetti di calcolo e riepilogo contabile;
la liquidazione analitica di imposta, sanzioni e interessi, nonché le indicazioni in ordine a pagamento e tutela giurisdizionale .
Secondo giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente ove consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'“an” e il “quantum”. Tale principio, ribadito anche in materia di imposizione immobiliare, valorizza la funzione dell'avviso quale “provocatio ad opponendum”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di aver pienamente compreso la pretesa, contestandola nel merito (invocazione dell'esenzione Covid), sicché non risulta alcuna compressione del diritto di difesa.
Il motivo va pertanto respinto.
1.4. Sul terzo motivo: pretesa contraddittorietà per la formula “accerta in liquidazione”
Il motivo è infondato.
La ricorrente censura l'atto per l'uso dell'espressione “accerta in liquidazione”, assumendo che ciò lo renderebbe incoerente con la qualificazione di “avviso di accertamento esecutivo”.
La censura non coglie nel segno.
Dalla lettura complessiva del provvedimento risulta in modo univoco che l'ente ha esercitato il potere di accertamento IMU relativo all'anno 2020, con contestuale irrogazione di sanzioni e intimazione di pagamento, secondo il modello dell'accertamento esecutivo previsto dalla L. 160/2019; la singola locuzione utilizzata non è idonea, da sola, a determinare nullità dell'atto, in mancanza di una effettiva lesione delle garanzie difensive o di incertezza assoluta circa l'oggetto della pretesa .
1.5. Sul quarto motivo: sanzioni e interessi
Il motivo è infondato.
Posto che l'imposta è dovuta, risultano conseguentemente dovute anche le sanzioni (nella misura prevista)
e gli interessi, come indicati nell'avviso impugnato, non emergendo profili di illegittimità autonoma idonei a travolgere tali accessori.
Quanto alla contestazione subordinata dell'asserito errore di € 0,98 sugli interessi, la doglianza risulta generica e comunque priva di concreta dimostrazione tecnica, non essendo stati allegati conteggi alternativi idonei a sovvertire l'operato dell'ente.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e vengono liquidate in euro 1.736,00 per compensi (valori minimi ex D.M. n. 55/2014
e succ. mod., scaglione € 5.200,01–€ 26.000,00), oltre rimborso spese generali 15% e CPA e IVA se dovuti.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l.; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Alba Adriatica, che liquida in complessivi euro 1.736,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuti. Così deciso in Teramo, a seguito della camera di consiglio del 19 gennaio 2026. La Presidente est.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 439/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alba Adriatica - Via Risorgimento 91 64011 Alba Adriatica TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede che che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Teramo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:
In via principale: annullare, e per l'effetto dichiarare nullo e/o privo di qualsiasi effetto giuridico, l'avviso di accertamento esecutivo n. 34 del 01-04-2025, prot. n. 10353 del 08-04-2025, in quanto illegittimo e infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società ricorrente a titolo di IMU, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2020.
In subordine, rideterminare l'imposta dovuta nella misura che verrà accertata e conseguentemente annullare sanzioni ed interessi;
Accogliere la sospensione cautelare dell'atto ex art. 47 D.Lgs 546/1992.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio liquidate in via equitativa.
Resistente: Si chiede e si conclude: voglia la Commissione Tributaria così provvedere:
- rigettare la domanda cautelare proposta in quanto manifestamente carente dei presupposti per il suo accoglimento ed in particolare in punto al periculum in mora, in alcun modo motivato da parte ricorrente, con conseguente statuizione in punto alle spese.
- rigettare il ricorso in quanto infondato.
Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07.07.2025 e depositato il 02.08.2025, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2020 n. 34, prot. n. 10353 dell'08.04.2025, notificato l'08.05.2025, con il quale il Comune di Alba Adriatica accertava l'omesso/parziale versamento IMU per l'anno 2020 relativamente all'immobile sito nel Comune di Alba Adriatica, censito al Foglio n._1 mappale n._2 cat. D/2, richiedendo il pagamento complessivo di € 20.260,00 (di cui € 14.545,00 per imposta, € 4.363,50 per sanzioni, € 1.348,81 per interessi) .
La ricorrente deduceva, in sintesi:
a) spettanza dell'esenzione IMU 2020 prevista per gli immobili D/2 del settore turistico-ricettivo, ai sensi dell'art. 177 del D.L. 34/2020 e dell'art. 78 del D.L. 104/2020, in quanto per l'intero anno 2020 avrebbe rivestito la duplice qualifica di proprietario e gestore, avendo concesso in affitto d'azienda solo dal 31.12.2020;
b) difetto di motivazione dell'avviso ex art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990;
c) contraddittorietà interna dell'atto per l'uso dell'espressione “accerta in liquidazione”;
d) illegittimità di sanzioni e interessi (e in subordine contestazione di un asserito errore di € 0,98 sugli interessi)
.
Si costituiva il Comune di Alba Adriatica, eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare, la resistente deduceva che l'esenzione Covid per il settore ricettivo non sarebbe automatica, essendo comunque necessaria la presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 769, L. 160/2019, come chiarito anche dal ME nelle FAQ dell'8 giugno 2021; contestava inoltre i motivi relativi a motivazione e forma dell'atto e concludeva per il rigetto, con vittoria di spese .
Con ordinanza interlocutoria pronunciata all'udienza del 17.11.2025, questa Corte (Sezione 2), in composizione collegiale respingeva l'istanza cautelare della ricorrente, rilevando, in particolare, che “prima facie” non sussisteva il fumus, avuto riguardo alla necessità di comunicare al Comune la volontà di avvalersi del beneficio emergenziale e agli oneri gravanti sull'ente nei confronti del ME;
rinviando la regolazione delle spese alla fase del merito .
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza di merito del giorno 19 gennaio 2026 nella quale il Difensore del Comune insisteva per il rigetto del ricorso;
non compariva la parte ricorrente benchè regolarmente evocata .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia attiene alla legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo IMU 2020 n. 34, con il quale il Comune di Alba Adriatica ha recuperato l'imposta ritenuta dovuta relativamente a immobile di categoria
D/2 adibito ad attività turistico-ricettiva.
Il punto centrale del giudizio concerne la spettanza, o meno, dell'esenzione IMU per l'anno 2020 introdotta dal legislatore emergenziale per il comparto turistico-ricettivo e, in particolare, se tale esenzione presupponga
(o meno) la presentazione della dichiarazione IMU ai sensi della disciplina ordinaria.
1.2. Sul primo motivo: esenzione IMU 2020 “Covid” per immobili D/2 e obbligo dichiarativo
Il motivo non è fondato.
La ricorrente invoca l'esenzione prevista dall'art. 177 del D.L. 34/2020 e dall'art. 78 del D.L. 104/2020, richiamando il requisito della coincidenza tra proprietario e gestore dell'attività ricettiva e deducendo che l'affitto d'azienda sarebbe intervenuto solo a far data dal 31.12.2020; pertanto, secondo la tesi difensiva,
l'immobile sarebbe integralmente esente dall'IMU per il 2020 .
Tuttavia, l'esenzione in parola integra una fattispecie agevolativa che, in base alla disciplina della “nuova
IMU”, richiede, ove il Comune non sia in grado di acquisire autonomamente le informazioni rilevanti, la presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 769, L. 160/2019, in quanto soltanto tramite tale adempimento l'ente è posto nelle condizioni di verificare la sussistenza dei presupposti di legge e la corretta fruizione del beneficio.
Sul punto, risultano particolarmente significativi i chiarimenti resi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze, nelle FAQ pubblicate l'8 giugno 2021, secondo cui, in caso di esenzioni IMU connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione, barrando la casella “esenzione”, proprio in ragione dell'esigenza di rendere conoscibili al
Comune informazioni non desumibili automaticamente dalle banche dati.
Nel caso di specie, la resistente ha dedotto – e la ricorrente non ha efficacemente contestato in fatto – che la società non avrebbe assolto l'obbligo dichiarativo nel termine (30.06.2021) per l'anno di imposta 2020, così impedendo all'ente locale di verificare tempestivamente la spettanza del beneficio e di adempiere ai correlati oneri informativi/contabili anche nei confronti del ME .
Deve inoltre rilevarsi che l'orientamento interpretativo circa la necessità della dichiarazione per le esenzioni
Covid è stato ribadito nella prassi applicativa e nella pubblicistica specializzata, proprio sul presupposto che il Comune non disponga ex se degli elementi necessari per accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni soggettive richieste dalla normativa emergenziale.
Pertanto, pur a fronte della deduzione della ricorrente circa la coincidenza tra proprietà e gestione, l'omesso assolvimento dell'obbligo dichiarativo (nei casi in cui esso sia necessario perché il Comune non dispone delle informazioni essenziali) impedisce la fruizione del beneficio in via automatica e rende legittimo, nel caso concreto, il recupero dell'imposta accertata.
Il primo motivo va dunque respinto.
1.3. Sul secondo motivo: difetto di motivazione dell'avviso (art. 7 L. 212/2000)
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'avviso impugnato emerge che lo stesso contiene: la compiuta identificazione del contribuente;
i riferimenti catastali dell'immobile (Foglio n._1, mappale n._2 cat. D/2); l'indicazione del presupposto dell'accertamento (omesso/parziale versamento IMU 2020); la determinazione della base imponibile e delle aliquote applicate, con prospetti di calcolo e riepilogo contabile;
la liquidazione analitica di imposta, sanzioni e interessi, nonché le indicazioni in ordine a pagamento e tutela giurisdizionale .
Secondo giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente ove consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'“an” e il “quantum”. Tale principio, ribadito anche in materia di imposizione immobiliare, valorizza la funzione dell'avviso quale “provocatio ad opponendum”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di aver pienamente compreso la pretesa, contestandola nel merito (invocazione dell'esenzione Covid), sicché non risulta alcuna compressione del diritto di difesa.
Il motivo va pertanto respinto.
1.4. Sul terzo motivo: pretesa contraddittorietà per la formula “accerta in liquidazione”
Il motivo è infondato.
La ricorrente censura l'atto per l'uso dell'espressione “accerta in liquidazione”, assumendo che ciò lo renderebbe incoerente con la qualificazione di “avviso di accertamento esecutivo”.
La censura non coglie nel segno.
Dalla lettura complessiva del provvedimento risulta in modo univoco che l'ente ha esercitato il potere di accertamento IMU relativo all'anno 2020, con contestuale irrogazione di sanzioni e intimazione di pagamento, secondo il modello dell'accertamento esecutivo previsto dalla L. 160/2019; la singola locuzione utilizzata non è idonea, da sola, a determinare nullità dell'atto, in mancanza di una effettiva lesione delle garanzie difensive o di incertezza assoluta circa l'oggetto della pretesa .
1.5. Sul quarto motivo: sanzioni e interessi
Il motivo è infondato.
Posto che l'imposta è dovuta, risultano conseguentemente dovute anche le sanzioni (nella misura prevista)
e gli interessi, come indicati nell'avviso impugnato, non emergendo profili di illegittimità autonoma idonei a travolgere tali accessori.
Quanto alla contestazione subordinata dell'asserito errore di € 0,98 sugli interessi, la doglianza risulta generica e comunque priva di concreta dimostrazione tecnica, non essendo stati allegati conteggi alternativi idonei a sovvertire l'operato dell'ente.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e vengono liquidate in euro 1.736,00 per compensi (valori minimi ex D.M. n. 55/2014
e succ. mod., scaglione € 5.200,01–€ 26.000,00), oltre rimborso spese generali 15% e CPA e IVA se dovuti.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.r.l.; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Alba Adriatica, che liquida in complessivi euro 1.736,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuti. Così deciso in Teramo, a seguito della camera di consiglio del 19 gennaio 2026. La Presidente est.