Articolo 32 della Legge 29 luglio 2010, n. 120
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13 agosto 2010
Art. 32. (Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida) 1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
«5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti».

Note all'art. 32.
-Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , come modificato dalla presente legge:
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti.
Entrata in vigore il 13 agosto 2010
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