Rigetto
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/03/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02274/2025REG.PROV.COLL.
N. 03991/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3991 del 2022, proposto da
CE LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 01139/2021, resa tra le parti, L'PREVIA SOSPENSIVA
1. – della “Cartelle di pagamento n. 06420210004911642000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it il 21.09.2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 34.360,00 per “prelievi latte”, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano per delega di Ester Ermondi e dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe la società appellante impugnava la sentenza n. 1139 del 2021 del Tar Brescia, recante rigetto del ricorso originario; quest’ultimo era stato proposto al fine di ottenere l’annullamento della “Cartelle di pagamento n. 06420210004911642000, inviata a mezzo casella PEC il 21.09.2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 34.360,00 per “prelievi latte”, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” relativamente il periodo 1996/1997.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello, connessi ai motivi di prime cure respinti:
- illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 74 c.p.a., eccesso di potere per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo;
- violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 63 e 64 c.p.a., del principio del contradditorio, degli artt. 2 e 111 Cost., dei principi del giusto processo, di effettività e pienezza della difesa e della tutela giurisdizionale, nonché di conservazione ed effettività degli atti giuridici di cui agli artt. 2, 24 e 111 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU, difetto e / o carenza di motivazione, violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 104/2010;
- erroneità della sentenza nella parte che ha affermato esservi precedenti giudizi- inesistenza della violazione del principio del ne bis in idem- errata ricostruzione sui fatti posti a base della decisione, violazione delle norme in tema di giusto processo, carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado su un punto decisivo del ricorso introduttivo; carenza di motivazione sul motivo II del ricorso di primo grado;
- illegittimità della sentenza in relazione al primo motivo di ricorso per nullità della notifica;
- decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73;
- intervenuta prescrizione della pretesa di Agea;
- duplicazione ed illegittimità delle procedure di recupero;
- errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac;
- mancata notifica degli atti presupposti;
- nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali, contestazione della procedura e dell’an e del quantum dovuto;
- illegittimità della sentenza in tema di spese.
3. Le amministrazioni appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 la causa passava in decisione.
5. L’appello è infondato sulla scorta degli orientamenti consolidati di questo Consiglio, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm.
6. In primo luogo, il credito azionato in via esecutiva da A.G.E.A a mezzo degli atti gravati in prime cure non è prescritto, né con riferimento al capitale, né con riferimento agli interessi.
7.1 È sufficiente, all’uopo, richiamare gli ormai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in subiecta materia (cfr. ad es. sentenze nn. 64 e 2434 del 2024 di questa Sezione).
7.2 Il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, nn. 2730 del 2022; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”).
E tanto anche in considerazione anche del fatto che, da un lato, per la sorte capitale, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659) e, dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento di merito (tra cui segnatamente T.A.R. Lombardia, sez. II, 28 agosto 2023 n. 685; in termini anche T.A.R. Lazio, sez. V, 13 giugno 2023 n. 10057) che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga, peraltro, anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa da questa Sezione con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316).
7.3 Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il credito azionato è legato, in ogni caso, ad un accertamento avente forza di giudicato: la sentenza di questo Consiglio n. 584 del 5.2.2015, il cui effetto interruttivo permanente (sino alla scadenza del termine di impugnazione) comporta la non maturazione della prescrizione del diritto di credito né con riferimento alla sorte capitale, né con riferimento agli interessi.
7.4 Peraltro, nel caso di specie altri elementi assumono rilievo in termini interruttivi della prescrizione anche ulteriori e successivi eventi: la prova della notifica della cartella dell’anno 2018 (cfr. allegati nn. 7 e 8); la richiesta di rateizzazione (cfr. allegato n. 9), accolta con provvedimento prot. n. 4 AGEA.AGA.2018.0030860, comunicazione n. ACL33-04481050-P del 07/12/2018 (cfr. allegato n. 10) e non accettata dal produttore (in data 1 febbraio 2019, AGEA prendeva atto della mancata adesione alla rateizzazione).
8. La documentazione prodotta sul punto appare ammissibile.
8.1 Al riguardo, va ribadito quanto ancora di recente ricordato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ad es. sentenza n. 836 del 2025): “ il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., è da ritenere esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado: perché la parte non ne aveva la disponibilità, o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello. Solo se la lacuna istruttoria è imputabile ad un’omissione del giudice di primo grado, è ammissibile l’integrazione istruttoria in appello.
Merita richiamare, in particolare, il precedente di cui alla sentenza di questa Sezione n. 4492 del 21 maggio 2024, che ha ulteriormente precisato che “ nella valutazione della indispensabilità della produzione documentale, non può prescindersi dalle concrete modalità di svolgimento del giudizio di prime cure, dovendosi all’uopo distinguere tra l’ipotesi in cui il giudice abbia omesso l’attivazione dei propri poteri istruttori officiosi ex artt. 63, comma 1, e 64, comma 4, c.p.a. da quello in cui lo stesso abbia esercitato tali prerogative ordinando la produzione di documenti ma detto ordine sia rimasto in tutto o solo in parte (come nel caso di specie) inadempiuto dalla parte interessata.
8.2 Nel caso in esame in primo grado il Tar non ha esercitato alcun potere istruttorio e, anzi, ha deciso la controversia con una sentenza resa in sede cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., con conseguente impossibilità di integrare le produzioni documentali a sostegno delle difese nelle more dell’udienza di merito.
9. In secondo luogo, relativamente alla presunta violazione del diritto sovranazionale, va parimenti ribadito che oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, una cartella di pagamento emessa a valle di un’imputazione di prelievo la quale, come risulta dalla documentazione prodotta, è stata infruttuosamente impugnata dall’azienda appellata.
9.1 Ne discende che l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo.
Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si veda, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64 e 20 novembre 2024 n. 9351) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto.
9.2 La violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Cons. St. n. 5041 del 2021: “ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati”; cfr. anche Cons. St. n. 6335 del 2022: “la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato…”).
9.3 In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr. Cons. St., VI, n. 8 del 2024; Cons. St., VI, n. 11168 del 2023).
9.4 Fermo il dato oggettivo per cui nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna domanda di intervento in autotutela in ragione delle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia, esulando pertanto dal perimetro del presente giudizio ogni disquisizione sul dovere di provvedere su un’ipotetica istanza di autotutela, va in ogni caso precisato che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e MA La CH del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
10. In ordine ai restanti motivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cit. assumono rilievo dirimente i precedenti di questo Consiglio.
10.1 Il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024 e giurisprudenza ivi citata), qui non maturato.
10.2 Il termine di prescrizione degli interessi non è maturato (cfr. superiore §11.2); quanto all’invocato esonero dal pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 10, comma 34, della legge n.119 del 2003, occorre rilevare che il successivo comma 40 della medesima disposizione stabilisce che l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari. Occorre sottolineare in proposito, infatti, che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, per cui richiede un’apposita deroga in sede europea.
10.3 Tutti gli atti pregressi risultano notificati (molti pure impugnati e, altri invece no), e l’esistenza del credito inadempiuto imponeva, come legittimamente avvenuto, l’applicazione di interessi di mora e degli oneri di riscossione.
10.4. Quanto all’ultimo motivo di appello, con cui si censura l’avvenuta condanna alle spese del giudizio di primo grado, è appena il caso di evidenziare come il Tar abbia fatto della regola della soccombenza processuale, soccombenza che per quanto si è sin qui accertato ha correttamente rilevato.
11. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. In conclusione, all’infondatezza delle doglianze proposte segue il rigetto dell’appello
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO