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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17597 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico
AT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1266 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 27 giugno 2025, vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti MI IL e MA Ferri) opponente
E
Controparte_1
(avv. Leonardo Pandiscia) opposta
E
rappresentato dalla tutrice Controparte_2 Controparte_3
(avv.ti MI IL e MA Ferri)
terzo chiamato
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
i difensori delle parti così concludevano: per l'opponente, riportandosi ai propri scritti difensivi: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione in via pregiudiziale di rito: - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attrice opponente, sig.ra e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo o comunque Parte_1 revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 15409/2020 per i motivi dedotti in narrativa;
in subordine in via preliminare di merito: - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle fatture così come motivato e descritto nell'atto e per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo o comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 15409/2020; in via principale: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 15409/2020 per assoluta infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria dell'odierno opposto,
[...]
, in quanto sfornita di qualsivoglia fondamento giuridico per tutti i motivi meglio CP_1 esposti in narrativa;
- Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario nella misura del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano sin da ora antistatari”; TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
per l'opposta, riportandosi ai propri scritti difensivi e previa richiesta di disporre una c.t.u.:
“Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti e confermare il decreto ingiuntivo numero 15409/2020, RG 36271/20; in via gradata condannare e Parte_1 CP_2
in via solidale o per quanto di rispettiva ragione e per le rispettive quote di
[...] obbligazione al pagamento della somma di € 31.565,49 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese di compensi.”. per la terza chiamata, riportandosi ai propri scritti difensivi: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione in via pregiudiziale di rito: - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor , Controparte_2 in qualità di persona fisica, ed estromettere quest'ultimo dal giudizio, per i motivi dedotti in narrativa;
in subordine in via preliminare di merito: - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle fatture così come motivato e descritto nell'atto e per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo o comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 15409/2020; in via principale: - Accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria dell'odierno opposto, , portata dal D.I. n. 15409/2020, in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 15409/2020 per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario nella misura del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano sin da ora antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Tribunale di Roma, con decreto n.15409/2020, aveva ingiunto ad , quale Parte_1 erede del defunto figlio il pagamento della somma di € 31.565.49, oltre a Controparte_2 interessi ex art. 1284 c.c. e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate, in regime assistenziale di mantenimento elevato, in favore di CP_2 fino al 30.3.2013, durante il periodo di ricovero presso il centro di riabilitazione San
[...]
FA IL BU IR, in Viterbo.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo: (i) il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, da un lato, ella non poteva essere chiamata a rispondere della pretesa in qualità di erede del essendo lo stesso ancora CP_2 in vita e, dall'altro lato, la retta per il ricovero avrebbe dovuto essere posta a carico del e/o del comune di residenza del paziente, ai sensi del DPCM Controparte_4
14 febbraio 2001; (ii) la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del relativo termine quinquennale, risalendo le fatture agli anni 2012 e 2013; (iii) l'infondatezza della pretesa creditoria, per essere la stessa a carico del SS (in ragione della prevalenza del carattere sanitario delle prestazioni su quello assistenziale) o del comune di residenza del paziente, anche in ragione della gravità della patologia di (iv) il mancato assolvimento Controparte_2 dell'onere probatorio circa l'esistenza del credito, non rilevando, a tal fine, la mera produzione in giudizio delle fatture.
L'opponente ha pertanto chiesto l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e della prescrizione della pretesa creditoria, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
La ha contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo: (i) la Controparte_1 sussistenza della legittimazione passiva della , in qualità di tutrice del figlio Pt_1 CP_2
dichiarato interdetto;
(ii) l'insussistenza della prova della natura delle prestazioni rese
[...]
(asseritamente di carattere prevalentemente sanitario), non rilevando, a tal fine, la mera allegazione della patologia del paziente;
(iii) il mancato decorso del termine di prescrizione, avente, nel caso di specie, carattere decennale;
(iv) la fondatezza della pretesa creditoria, in quanto l'esistenza di un piano terapeutico e l'invalidità civile del paziente (percettore di assegno di invalidità) non sarebbero di per sé sufficienti a qualificare le prestazioni rese come prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria (a carico del SS); (v)
l'avvenuto riconoscimento, da parte dell'opponente, del ricovero di presso il Controparte_2
San FA IL BU IR, con conseguente infondatezza dell'eccezione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio.
La ha quindi concluso chiedendo di chiamare in causa quale CP_1 Controparte_2 soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie in caso di accertamento della legittimazione passiva di , nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e, in subordine, la condanna di e in solido tra loro o per Parte_1 Controparte_2 quanto di rispettiva ragione e per le rispettive quote di obbligazione, al pagamento dell'importo di € 31.565,49, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
rappresentato dalla propria tutrice si è costituito il Controparte_2 Parte_1
23.11.2021, richiamando le eccezioni e gli argomenti difensivi già proposti nell'atto di citazione in opposizione ed eccependo il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 in quanto soggetto invalido al 100% e sottoposto a tutela. Ha eccepito inoltre che l'atto di chiamata in causa avrebbe dovuto essere notificato nei confronti di in Controparte_2 persona del tutore pro tempore.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la , rifacendosi a quanto CP_1 già argomentato nelle note di trattazione scritta del 7.12.2021, ha evidenziato come
[...]
, costituendosi in qualità di tutrice di avesse sanato gli eventuali Pt_1 Controparte_2 difetti della notifica dell'atto di chiamata in causa e di legittimazione dello stesso, realizzando la regolare instaurazione del contraddittorio.
Con atto depositato il 14.3.2022 si è costituita subentrata ad Controparte_3 Parte_1 nella qualità di tutrice di – la quale ha richiamato le difese e le conclusioni Controparte_2 già dispiegate nella comparsa di risposta depositata 23.11.2021 dalla precedente tutrice.
La causa – istruita a mezzo di sole produzioni documentali – è stata infine trattenuta in decisione il 27.6.2025.
2 – Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) la domanda di pagamento del corrispettivo, proposta in via monitoria dalla CP_1 nei confronti di quale erede di la quale ha proposto Parte_1 Controparte_2 opposizione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, per non rivestire la qualità di erede in quanto l'originario presunto debitore era ancora in vita, e Controparte_2 contestando nel merito, sotto più aspetti, la fondatezza della pretesa creditoria;
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
b) la domanda – proposta “in via gradata”, ove fosse ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da – di condanna di Parte_1 Controparte_2 chiamato in causa e rappresentato dalla tutrice pro tempore, e ancora di , in Parte_1 via solidale o per quanto di rispettiva ragione e per le rispettive quote di obbligazione, al pagamento della somma di € 31.565,49.
3 – In primo luogo si deve quindi esaminare la domanda principale di condanna di
[...]
, quale erede di introdotta mediante la presentazione del ricorso Pt_1 Controparte_2 per decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo n. 15409/2020 (doc. 1 fasc. opponente), come si è detto, è stato richiesto ed emesso nei confronti dell'opponente, in qualità di madre ed erede di (cfr. Controparte_2 pag. 3 ricorso monitorio “essendo il sig. deceduto la sig.ra risulta CP_2 Parte_1 debitrice di quanto dovuto in qualità di madre ed erede”). Senonché, come pure ammesso dalla nella comparsa di risposta, il risulta essere in vita, con Controparte_1 CP_2 conseguente difetto della qualità di suo erede in capo ad e mancata Parte_1 verificazione del trasferimento dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio dal CP_2 alla sua asserita avente causa mortis causa.
In virtù di quanto rappresentato, , in proprio, risulta estranea sin dall'origine al Parte_1 rapporto obbligatorio dedotto con il ricorso per ingiunzione – essendo semmai il CP_2 ancora titolare del rapporto obbligatorio dal lato passivo – e, pertanto, la domanda di condanna, proposta in sede monitoria nei confronti della e riproposta in questa Pt_1 sede, non può essere accolta, stante la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4 – Passando all'esame della domanda proposta in via subordinata dalla di CP_1 condanna di e “in via solidale o per quanto di rispettiva Parte_1 Controparte_2 ragione e per le rispettive quote di obbligazione”, al pagamento dell'importo di € 31.565,49, si osserva quanto segue.
4.1 – sebbene interdetto, come pacificamente risultante dalla prospettazione Controparte_2 delle parti – è stato chiamato in causa con atto notificato a lui personalmente (doc. 1, comparsa di risposta , quale tutrice). A seguito della chiamata in causa, si è Pt_1 costituita con comparsa del 23.11.2021 , nella qualità di tutore legale, e, in Parte_1 seguito e nella medesima qualità, si è costituita con comparsa del Controparte_3
14.3.2022, subentrata alla nell'incarico di tutrice. Pt_1
Al riguardo il tribunale rileva, innanzitutto, come la costituzione in giudizio del tutore di soggetti che si trovino in stato di incapacità processuale ai sensi dell'art. 75 c.p.c. valga a sanare la nullità della notifica effettuata direttamente nei confronti dell'interdetto: “la costituzione del convenuto incapace perché in stato di interdizione legale, che sia stato chiamato in giudizio personalmente, anziché in persona del tutore, comporta la sanatoria della nullità della citazione ai sensi degli artt. 156 cod. proc. civ., comma terzo, e 164 cod. proc. civ., comma terzo, purché la costituzione, a sua volta, sia validamente effettuata: quindi, se al momento della costituzione, lo stato di incapacità sia cessato, la nullità è sanata
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dalla costituzione effettuata personalmente;
se, invece, si trovi ancora in stato di incapacità processuale, perché si abbia la sanatoria, il convenuto deve costituirsi in persona del legale rappresentante;
infatti, poiché il difetto di capacità processuale della parte determina un'invalidità della costituzione in giudizio fatta personalmente, che impedisce la sanatoria, questa potrà essere conseguita solo se e quando si costituisce la persona alla quale spetta la rappresentanza (o l'assistenza), ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.;”
(Cass., sent. n. 7403/2017, in motivazione, dove è anche chiarito che “la sanatoria, in tutti i casi di cui sopra, riguarda la validità della domanda introduttiva del giudizio, ma non anche gli atti di questo, che, compiuti in violazione del contraddittorio, sono nulli”).
Nel caso in esame, pertanto, la costituzione del chiamato in causa privo di capacità legale, rappresentato dalla tutrice, avvenuta sin dalla prima fase del processo instaurato nei confronti dell'interdetto con l'atto di chiamata in causa, ha sanato il vizio della notifica, impedendo anche la formazione di nullità afferenti gli atti successivamente compiuti, non essendosi verificata alcuna violazione del contraddittorio.
Per quanto sopra esposto sono infondate le eccezioni preliminari sollevate da CP_2 in conseguenza del vizio della notifica dell'atto di chiamata in causa, e prospettate
[...] come nullità della notifica e difetto di legittimazione passiva del CP_2
4.2 La legittimazione passiva di , in proprio, deve essere esclusa anche Parte_1 rispetto alla domanda subordinata proposta con l'atto di chiamata in causa di Controparte_2 per un duplice ordine di ragioni: a) essendo in vita, è l'unico soggetto Controparte_2 eventualmente obbligato al pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate dalla in suo favore;
b) , in proprio, non è stata espressamente CP_1 Parte_1 convenuta in giudizio con l'atto di chiamata in causa (v. pag. 12 dell'atto), né l'atto le è stato notificato.
5 – Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, il tribunale ritiene che nel caso in esame operi il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
La pretesa azionata in via monitoria dalla afferisce – come riportato in CP_1 comparsa conclusionale – al 50% della retta per il ricovero del ovverosia a quella CP_2 quota a carico del paziente con eventuale compartecipazione del Comune di residenza dello stesso, individuata nelle fatture prodotte dall'opposta come “quota sociale siar”, ciascuna relativa ad un determinato mese.
Premesso che è pacifico che era stato ricoverato presso il centro di Controparte_2 riabilitazione IL BU IR in Viterbo, si rileva che la sola documentazione – prodotta dalla parte attrice al fine di fondare la pretesa dedotta in giudizio – utile a Controparte_1 qualificare la natura del rapporto intercorso tra le parti è costituita dalle fatture allegate al ricorso monitorio, vale a dire da documenti muniti di modesta valenza probatoria. Nessun altro documento, afferente alla costituzione, regolamentazione e svolgimento del rapporto, nonché alla natura e quantità delle prestazioni di volta in volta erogate, è stato prodotto dalla società chiamante.
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Tanto premesso, proprio dall'analisi delle fatture, si evince come ciascuna di esse sia stata emessa con riferimento a prestazioni erogate per un singolo mese, a partire da luglio 2010, fino a marzo 2013 (cfr. doc.
3.1 comparsa di risposta ), con l'indicazione CP_1 costante del prezzo unitario di € 35,64 per ciascuna delle singole applicazioni rese nel corso del mese, sicché l'eventuale differenza di importo fatturato dipende dal mutare del numero delle applicazioni curative prestate nel mese di riferimento.
Sulla base di tale emergenza probatoria – carente sotto il profilo della descrizione di ogni altro aspetto del rapporto, come poc'anzi evidenziato – emerge che il rapporto tra le parti si caratterizzava per l'obbligo, gravante sul di corrispondere mensilmente somme di CP_2 denaro a titolo corrispettivo per le prestazioni ricevute mese per mese. Facendo applicazione anche del principio della vicinanza dell'onere della prova, si ritiene che gravava sulla parte erogatrice delle prestazioni oggetto del preteso corrispettivo mensile, fornire la prova che le modalità giuridiche di configurazione del rapporto tra le parti erano tali da non consentire di accordare alla periodicità del pagamento (correlata alla corrispondente periodicità delle prestazioni a cui ciascun pagamento si riferiva) una valenza giuridica tale da ricondurre all'art. 2948, n. 4, c.c. la disciplina della prescrizione applicabile al caso concreto.
Per quanto sopra esposto la domanda di condanna proposta in via subordinata dalla
[...]
nei confronti di non può essere accolta, per essere il diritto di CP_1 Controparte_2 credito azionato – sorto, mano a mano, tra il mese di febbraio 2010 e il mese di marzo 2013
– estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ex at. 2948, n. 4, c.c. In difetto di atti interruttivi, compiuti nei confronti di e per esso del rappresentante legale, si Parte_2 rileva infatti che questo ha avuto conoscenza della pretesa nei confronti del rappresentato soltanto nel corso dell'anno 2021.
6 – Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 di sia di – vuoi quale erede, vuoi in proprio – sia di (per come Parte_1 Controparte_2 rappresentato in giudizio da delle spese processuali, liquidate in dispositivo Controparte_3
(d'ufficio, in difetto di presentazione delle relative note), secondo i criteri previsti dal DM
Giustizia n. 55 del 2014 e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15409 dell'1.10.2020 (r.g. n.
36271/2020), proposta da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 sulla domanda da questa proposta nei confronti del chiamato in causa Controparte_2 così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, quale erede di e rigetta la domanda di condanna proposta dalla Pt_1 Controparte_2 nei suoi confronti;
Controparte_1
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b) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) dichiara il difetto di legittimazione passiva di in proprio, e rigetta la Parte_1 domanda subordinata di condanna proposta nei suoi confronti;
d) rigetta la domanda subordinata di condanna proposta nei confronti di Controparte_2 essendo il credito estinto per intervenuta prescrizione;
e) condanna la al pagamento delle spese processuali, così liquidate: Controparte_1
• in favore di , nella misura di € 5.077,00 per compensi ed € Parte_1
286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, con distrazione in favore dei difensori MA Ferri e MI IL, dichiaratisi antistatari;
• in favore di come rappresentato in epigrafe, nella misura di Controparte_2
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, con distrazione in favore dei difensori MA Ferri e MI IL, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
Federico AT
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico
AT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1266 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 27 giugno 2025, vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti MI IL e MA Ferri) opponente
E
Controparte_1
(avv. Leonardo Pandiscia) opposta
E
rappresentato dalla tutrice Controparte_2 Controparte_3
(avv.ti MI IL e MA Ferri)
terzo chiamato
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
i difensori delle parti così concludevano: per l'opponente, riportandosi ai propri scritti difensivi: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione in via pregiudiziale di rito: - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'attrice opponente, sig.ra e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo o comunque Parte_1 revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 15409/2020 per i motivi dedotti in narrativa;
in subordine in via preliminare di merito: - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle fatture così come motivato e descritto nell'atto e per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo o comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 15409/2020; in via principale: - Revocare il decreto ingiuntivo n. 15409/2020 per assoluta infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria dell'odierno opposto,
[...]
, in quanto sfornita di qualsivoglia fondamento giuridico per tutti i motivi meglio CP_1 esposti in narrativa;
- Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario nella misura del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano sin da ora antistatari”; TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
per l'opposta, riportandosi ai propri scritti difensivi e previa richiesta di disporre una c.t.u.:
“Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti e confermare il decreto ingiuntivo numero 15409/2020, RG 36271/20; in via gradata condannare e Parte_1 CP_2
in via solidale o per quanto di rispettiva ragione e per le rispettive quote di
[...] obbligazione al pagamento della somma di € 31.565,49 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese di compensi.”. per la terza chiamata, riportandosi ai propri scritti difensivi: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione in via pregiudiziale di rito: - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor , Controparte_2 in qualità di persona fisica, ed estromettere quest'ultimo dal giudizio, per i motivi dedotti in narrativa;
in subordine in via preliminare di merito: - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle fatture così come motivato e descritto nell'atto e per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo o comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 15409/2020; in via principale: - Accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria dell'odierno opposto, , portata dal D.I. n. 15409/2020, in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 15409/2020 per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
- Con vittoria delle spese di lite, rimborso forfettario nella misura del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano sin da ora antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il Tribunale di Roma, con decreto n.15409/2020, aveva ingiunto ad , quale Parte_1 erede del defunto figlio il pagamento della somma di € 31.565.49, oltre a Controparte_2 interessi ex art. 1284 c.c. e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate, in regime assistenziale di mantenimento elevato, in favore di CP_2 fino al 30.3.2013, durante il periodo di ricovero presso il centro di riabilitazione San
[...]
FA IL BU IR, in Viterbo.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo: (i) il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, da un lato, ella non poteva essere chiamata a rispondere della pretesa in qualità di erede del essendo lo stesso ancora CP_2 in vita e, dall'altro lato, la retta per il ricovero avrebbe dovuto essere posta a carico del e/o del comune di residenza del paziente, ai sensi del DPCM Controparte_4
14 febbraio 2001; (ii) la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del relativo termine quinquennale, risalendo le fatture agli anni 2012 e 2013; (iii) l'infondatezza della pretesa creditoria, per essere la stessa a carico del SS (in ragione della prevalenza del carattere sanitario delle prestazioni su quello assistenziale) o del comune di residenza del paziente, anche in ragione della gravità della patologia di (iv) il mancato assolvimento Controparte_2 dell'onere probatorio circa l'esistenza del credito, non rilevando, a tal fine, la mera produzione in giudizio delle fatture.
L'opponente ha pertanto chiesto l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e della prescrizione della pretesa creditoria, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
La ha contestato la fondatezza dell'opposizione, eccependo: (i) la Controparte_1 sussistenza della legittimazione passiva della , in qualità di tutrice del figlio Pt_1 CP_2
dichiarato interdetto;
(ii) l'insussistenza della prova della natura delle prestazioni rese
[...]
(asseritamente di carattere prevalentemente sanitario), non rilevando, a tal fine, la mera allegazione della patologia del paziente;
(iii) il mancato decorso del termine di prescrizione, avente, nel caso di specie, carattere decennale;
(iv) la fondatezza della pretesa creditoria, in quanto l'esistenza di un piano terapeutico e l'invalidità civile del paziente (percettore di assegno di invalidità) non sarebbero di per sé sufficienti a qualificare le prestazioni rese come prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria (a carico del SS); (v)
l'avvenuto riconoscimento, da parte dell'opponente, del ricovero di presso il Controparte_2
San FA IL BU IR, con conseguente infondatezza dell'eccezione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio.
La ha quindi concluso chiedendo di chiamare in causa quale CP_1 Controparte_2 soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarie in caso di accertamento della legittimazione passiva di , nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e, in subordine, la condanna di e in solido tra loro o per Parte_1 Controparte_2 quanto di rispettiva ragione e per le rispettive quote di obbligazione, al pagamento dell'importo di € 31.565,49, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
rappresentato dalla propria tutrice si è costituito il Controparte_2 Parte_1
23.11.2021, richiamando le eccezioni e gli argomenti difensivi già proposti nell'atto di citazione in opposizione ed eccependo il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 in quanto soggetto invalido al 100% e sottoposto a tutela. Ha eccepito inoltre che l'atto di chiamata in causa avrebbe dovuto essere notificato nei confronti di in Controparte_2 persona del tutore pro tempore.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la , rifacendosi a quanto CP_1 già argomentato nelle note di trattazione scritta del 7.12.2021, ha evidenziato come
[...]
, costituendosi in qualità di tutrice di avesse sanato gli eventuali Pt_1 Controparte_2 difetti della notifica dell'atto di chiamata in causa e di legittimazione dello stesso, realizzando la regolare instaurazione del contraddittorio.
Con atto depositato il 14.3.2022 si è costituita subentrata ad Controparte_3 Parte_1 nella qualità di tutrice di – la quale ha richiamato le difese e le conclusioni Controparte_2 già dispiegate nella comparsa di risposta depositata 23.11.2021 dalla precedente tutrice.
La causa – istruita a mezzo di sole produzioni documentali – è stata infine trattenuta in decisione il 27.6.2025.
2 – Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) la domanda di pagamento del corrispettivo, proposta in via monitoria dalla CP_1 nei confronti di quale erede di la quale ha proposto Parte_1 Controparte_2 opposizione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, per non rivestire la qualità di erede in quanto l'originario presunto debitore era ancora in vita, e Controparte_2 contestando nel merito, sotto più aspetti, la fondatezza della pretesa creditoria;
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b) la domanda – proposta “in via gradata”, ove fosse ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da – di condanna di Parte_1 Controparte_2 chiamato in causa e rappresentato dalla tutrice pro tempore, e ancora di , in Parte_1 via solidale o per quanto di rispettiva ragione e per le rispettive quote di obbligazione, al pagamento della somma di € 31.565,49.
3 – In primo luogo si deve quindi esaminare la domanda principale di condanna di
[...]
, quale erede di introdotta mediante la presentazione del ricorso Pt_1 Controparte_2 per decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo n. 15409/2020 (doc. 1 fasc. opponente), come si è detto, è stato richiesto ed emesso nei confronti dell'opponente, in qualità di madre ed erede di (cfr. Controparte_2 pag. 3 ricorso monitorio “essendo il sig. deceduto la sig.ra risulta CP_2 Parte_1 debitrice di quanto dovuto in qualità di madre ed erede”). Senonché, come pure ammesso dalla nella comparsa di risposta, il risulta essere in vita, con Controparte_1 CP_2 conseguente difetto della qualità di suo erede in capo ad e mancata Parte_1 verificazione del trasferimento dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio dal CP_2 alla sua asserita avente causa mortis causa.
In virtù di quanto rappresentato, , in proprio, risulta estranea sin dall'origine al Parte_1 rapporto obbligatorio dedotto con il ricorso per ingiunzione – essendo semmai il CP_2 ancora titolare del rapporto obbligatorio dal lato passivo – e, pertanto, la domanda di condanna, proposta in sede monitoria nei confronti della e riproposta in questa Pt_1 sede, non può essere accolta, stante la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4 – Passando all'esame della domanda proposta in via subordinata dalla di CP_1 condanna di e “in via solidale o per quanto di rispettiva Parte_1 Controparte_2 ragione e per le rispettive quote di obbligazione”, al pagamento dell'importo di € 31.565,49, si osserva quanto segue.
4.1 – sebbene interdetto, come pacificamente risultante dalla prospettazione Controparte_2 delle parti – è stato chiamato in causa con atto notificato a lui personalmente (doc. 1, comparsa di risposta , quale tutrice). A seguito della chiamata in causa, si è Pt_1 costituita con comparsa del 23.11.2021 , nella qualità di tutore legale, e, in Parte_1 seguito e nella medesima qualità, si è costituita con comparsa del Controparte_3
14.3.2022, subentrata alla nell'incarico di tutrice. Pt_1
Al riguardo il tribunale rileva, innanzitutto, come la costituzione in giudizio del tutore di soggetti che si trovino in stato di incapacità processuale ai sensi dell'art. 75 c.p.c. valga a sanare la nullità della notifica effettuata direttamente nei confronti dell'interdetto: “la costituzione del convenuto incapace perché in stato di interdizione legale, che sia stato chiamato in giudizio personalmente, anziché in persona del tutore, comporta la sanatoria della nullità della citazione ai sensi degli artt. 156 cod. proc. civ., comma terzo, e 164 cod. proc. civ., comma terzo, purché la costituzione, a sua volta, sia validamente effettuata: quindi, se al momento della costituzione, lo stato di incapacità sia cessato, la nullità è sanata
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dalla costituzione effettuata personalmente;
se, invece, si trovi ancora in stato di incapacità processuale, perché si abbia la sanatoria, il convenuto deve costituirsi in persona del legale rappresentante;
infatti, poiché il difetto di capacità processuale della parte determina un'invalidità della costituzione in giudizio fatta personalmente, che impedisce la sanatoria, questa potrà essere conseguita solo se e quando si costituisce la persona alla quale spetta la rappresentanza (o l'assistenza), ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.;”
(Cass., sent. n. 7403/2017, in motivazione, dove è anche chiarito che “la sanatoria, in tutti i casi di cui sopra, riguarda la validità della domanda introduttiva del giudizio, ma non anche gli atti di questo, che, compiuti in violazione del contraddittorio, sono nulli”).
Nel caso in esame, pertanto, la costituzione del chiamato in causa privo di capacità legale, rappresentato dalla tutrice, avvenuta sin dalla prima fase del processo instaurato nei confronti dell'interdetto con l'atto di chiamata in causa, ha sanato il vizio della notifica, impedendo anche la formazione di nullità afferenti gli atti successivamente compiuti, non essendosi verificata alcuna violazione del contraddittorio.
Per quanto sopra esposto sono infondate le eccezioni preliminari sollevate da CP_2 in conseguenza del vizio della notifica dell'atto di chiamata in causa, e prospettate
[...] come nullità della notifica e difetto di legittimazione passiva del CP_2
4.2 La legittimazione passiva di , in proprio, deve essere esclusa anche Parte_1 rispetto alla domanda subordinata proposta con l'atto di chiamata in causa di Controparte_2 per un duplice ordine di ragioni: a) essendo in vita, è l'unico soggetto Controparte_2 eventualmente obbligato al pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni erogate dalla in suo favore;
b) , in proprio, non è stata espressamente CP_1 Parte_1 convenuta in giudizio con l'atto di chiamata in causa (v. pag. 12 dell'atto), né l'atto le è stato notificato.
5 – Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, il tribunale ritiene che nel caso in esame operi il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
La pretesa azionata in via monitoria dalla afferisce – come riportato in CP_1 comparsa conclusionale – al 50% della retta per il ricovero del ovverosia a quella CP_2 quota a carico del paziente con eventuale compartecipazione del Comune di residenza dello stesso, individuata nelle fatture prodotte dall'opposta come “quota sociale siar”, ciascuna relativa ad un determinato mese.
Premesso che è pacifico che era stato ricoverato presso il centro di Controparte_2 riabilitazione IL BU IR in Viterbo, si rileva che la sola documentazione – prodotta dalla parte attrice al fine di fondare la pretesa dedotta in giudizio – utile a Controparte_1 qualificare la natura del rapporto intercorso tra le parti è costituita dalle fatture allegate al ricorso monitorio, vale a dire da documenti muniti di modesta valenza probatoria. Nessun altro documento, afferente alla costituzione, regolamentazione e svolgimento del rapporto, nonché alla natura e quantità delle prestazioni di volta in volta erogate, è stato prodotto dalla società chiamante.
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Tanto premesso, proprio dall'analisi delle fatture, si evince come ciascuna di esse sia stata emessa con riferimento a prestazioni erogate per un singolo mese, a partire da luglio 2010, fino a marzo 2013 (cfr. doc.
3.1 comparsa di risposta ), con l'indicazione CP_1 costante del prezzo unitario di € 35,64 per ciascuna delle singole applicazioni rese nel corso del mese, sicché l'eventuale differenza di importo fatturato dipende dal mutare del numero delle applicazioni curative prestate nel mese di riferimento.
Sulla base di tale emergenza probatoria – carente sotto il profilo della descrizione di ogni altro aspetto del rapporto, come poc'anzi evidenziato – emerge che il rapporto tra le parti si caratterizzava per l'obbligo, gravante sul di corrispondere mensilmente somme di CP_2 denaro a titolo corrispettivo per le prestazioni ricevute mese per mese. Facendo applicazione anche del principio della vicinanza dell'onere della prova, si ritiene che gravava sulla parte erogatrice delle prestazioni oggetto del preteso corrispettivo mensile, fornire la prova che le modalità giuridiche di configurazione del rapporto tra le parti erano tali da non consentire di accordare alla periodicità del pagamento (correlata alla corrispondente periodicità delle prestazioni a cui ciascun pagamento si riferiva) una valenza giuridica tale da ricondurre all'art. 2948, n. 4, c.c. la disciplina della prescrizione applicabile al caso concreto.
Per quanto sopra esposto la domanda di condanna proposta in via subordinata dalla
[...]
nei confronti di non può essere accolta, per essere il diritto di CP_1 Controparte_2 credito azionato – sorto, mano a mano, tra il mese di febbraio 2010 e il mese di marzo 2013
– estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ex at. 2948, n. 4, c.c. In difetto di atti interruttivi, compiuti nei confronti di e per esso del rappresentante legale, si Parte_2 rileva infatti che questo ha avuto conoscenza della pretesa nei confronti del rappresentato soltanto nel corso dell'anno 2021.
6 – Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 di sia di – vuoi quale erede, vuoi in proprio – sia di (per come Parte_1 Controparte_2 rappresentato in giudizio da delle spese processuali, liquidate in dispositivo Controparte_3
(d'ufficio, in difetto di presentazione delle relative note), secondo i criteri previsti dal DM
Giustizia n. 55 del 2014 e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15409 dell'1.10.2020 (r.g. n.
36271/2020), proposta da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 sulla domanda da questa proposta nei confronti del chiamato in causa Controparte_2 così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, quale erede di e rigetta la domanda di condanna proposta dalla Pt_1 Controparte_2 nei suoi confronti;
Controparte_1
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b) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) dichiara il difetto di legittimazione passiva di in proprio, e rigetta la Parte_1 domanda subordinata di condanna proposta nei suoi confronti;
d) rigetta la domanda subordinata di condanna proposta nei confronti di Controparte_2 essendo il credito estinto per intervenuta prescrizione;
e) condanna la al pagamento delle spese processuali, così liquidate: Controparte_1
• in favore di , nella misura di € 5.077,00 per compensi ed € Parte_1
286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, con distrazione in favore dei difensori MA Ferri e MI IL, dichiaratisi antistatari;
• in favore di come rappresentato in epigrafe, nella misura di Controparte_2
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, con distrazione in favore dei difensori MA Ferri e MI IL, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, il 15.12.2025
Il Giudice
Federico AT
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