TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/11/2025, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa ON Di GE Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dr.ssa IA GE Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10637/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Maria Francesca C.F._1
Cardillo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( Controparte_1 C.F._2
Resistente/Contumace
Con l'intervento del pubblico ministero. CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 13.10.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/10/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato in Acireale in data 03/01/1979, Controparte_1
matrimonio dal quale sono nati 3 figli: (nata a [...] il [...]), CP_2 Per_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, tenutasi il 16/10/1995, e che non si erano più riconciliati;
a tal fine allegava copia della sentenza di separazione emessa da questo
Tribunale in data 29/01/2000, passata in giudicato.
, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 13/10/2025, parte ricorrente precisava le conclusioni alle condizioni del ricorso, confermando di non volersi conciliare;
il G.I. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1 regolarmente citato, come da notifica depositata al fascicolo telematico, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...] sentenza di separazione depositata da questo Tribunale in data 27/01/2000 passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle statuizioni accessorie d'ordine economico, la ricorrente in seno al ricorso deduceva che le condizioni di separazione erano ormai superate in ragione della maggiore età dei tre figli e della raggiunta indipendenza economica degli stessi, sicchè essendo tutti ultra 40enni, nulla si deve statuire in tal senso.
Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 10637/2024 R.G., così statuisce:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale tra
[...]
e in data 03/01/1979, trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del comune di Acireale al n. 4, parte 2, Serie A, anno 1979, alle condizioni di cui al ricorso.
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese dichiarate Irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 17/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
IA GE ON Di GE
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa ON Di GE Presidente
Dr.ssa Venera Condorelli Giudice
Dr.ssa IA GE Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10637/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappr. e dif. per procura in atti dall'Avv. Maria Francesca C.F._1
Cardillo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( Controparte_1 C.F._2
Resistente/Contumace
Con l'intervento del pubblico ministero. CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 13.10.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/10/2024 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto con e celebrato in Acireale in data 03/01/1979, Controparte_1
matrimonio dal quale sono nati 3 figli: (nata a [...] il [...]), CP_2 Per_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, tenutasi il 16/10/1995, e che non si erano più riconciliati;
a tal fine allegava copia della sentenza di separazione emessa da questo
Tribunale in data 29/01/2000, passata in giudicato.
, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 13/10/2025, parte ricorrente precisava le conclusioni alle condizioni del ricorso, confermando di non volersi conciliare;
il G.I. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1 regolarmente citato, come da notifica depositata al fascicolo telematico, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...] sentenza di separazione depositata da questo Tribunale in data 27/01/2000 passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle statuizioni accessorie d'ordine economico, la ricorrente in seno al ricorso deduceva che le condizioni di separazione erano ormai superate in ragione della maggiore età dei tre figli e della raggiunta indipendenza economica degli stessi, sicchè essendo tutti ultra 40enni, nulla si deve statuire in tal senso.
Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 10637/2024 R.G., così statuisce:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale tra
[...]
e in data 03/01/1979, trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del comune di Acireale al n. 4, parte 2, Serie A, anno 1979, alle condizioni di cui al ricorso.
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese dichiarate Irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 17/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
IA GE ON Di GE