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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OS ALBERTO, Presidente
NI ER, RE
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 150/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
elettivamente domiciliato presso dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 1 e pubblicata il 30/05/2014
Atti impositivi:
- DINIEGO DISAPP n. 908 25761 2011 0
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel contenzioso tra Agenzia Entrate Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e la contribuente Ricorrente_1 Srl, è stata pronunciata la sentenza n. 247/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 1 e pubblicata il 30/05/2014, sentenza appellata, e il contenzioso è stato deciso in appello dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 262/11/15 dep. 24.06.2015, successivamente annullata con rinvio a questa Corte di
Giustizia Tributaria dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 934/23. Il giudizio è stato riassunto avanti al giudice di rinvio, e nelle more del giudizio d'appello in sede di rinvio le parti sono pervenute ad un accordo conciliativo, dimesso agli atti, che ha previsto l'annullamento del provvedimento impugnato dalla contribuente con rifusione all'Ufficio delle spese vive sostenute dalla contribuente nei gradi di giudizio, per un ammontare di € 1.368,00, e compensazione delle ulteriori spese di lite.
La Corte adita prende atto dell'intervenuta conciliazione con conseguente cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte adita prende atto dell'intervenuta conciliazione con proposta sottoscritta dal capo dell'Ufficio Finanziario ed accettata dal dott. Difensore_1, procuratore speciale della contribuente, e della conseguente cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti con conseguente estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite dei giudizi di merito e legittimità, salva la concordata, nell'accordo conciliativo, rifusione alla contribuente da parte dell'Ufficio delle spese vive per un ammontare di € 1.368,00.
Così deciso in Trieste, li 22 gennaio 2026
Il relatore Roberto Lombardini il presidente Alberto Rossi
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OS ALBERTO, Presidente
NI ER, RE
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 150/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
elettivamente domiciliato presso dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 1 e pubblicata il 30/05/2014
Atti impositivi:
- DINIEGO DISAPP n. 908 25761 2011 0
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel contenzioso tra Agenzia Entrate Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e la contribuente Ricorrente_1 Srl, è stata pronunciata la sentenza n. 247/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRIESTE sez. 1 e pubblicata il 30/05/2014, sentenza appellata, e il contenzioso è stato deciso in appello dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 262/11/15 dep. 24.06.2015, successivamente annullata con rinvio a questa Corte di
Giustizia Tributaria dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 934/23. Il giudizio è stato riassunto avanti al giudice di rinvio, e nelle more del giudizio d'appello in sede di rinvio le parti sono pervenute ad un accordo conciliativo, dimesso agli atti, che ha previsto l'annullamento del provvedimento impugnato dalla contribuente con rifusione all'Ufficio delle spese vive sostenute dalla contribuente nei gradi di giudizio, per un ammontare di € 1.368,00, e compensazione delle ulteriori spese di lite.
La Corte adita prende atto dell'intervenuta conciliazione con conseguente cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte adita prende atto dell'intervenuta conciliazione con proposta sottoscritta dal capo dell'Ufficio Finanziario ed accettata dal dott. Difensore_1, procuratore speciale della contribuente, e della conseguente cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti con conseguente estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite dei giudizi di merito e legittimità, salva la concordata, nell'accordo conciliativo, rifusione alla contribuente da parte dell'Ufficio delle spese vive per un ammontare di € 1.368,00.
Così deciso in Trieste, li 22 gennaio 2026
Il relatore Roberto Lombardini il presidente Alberto Rossi