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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 142 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BONINA AMELIA e BONINA C.F._1
CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAMMAROTO MARIA;
- resistente -
OGGETTO: post atp per indennità di accompagnamento e handicap grave.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/01/2024, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3451/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' indennità d' accompagnamento e allo status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura del
100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa dell'accompagnatore sin dalla data della CP_ domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si Parte_1
rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, a decorrere dalla data della domanda amministrativa di giugno 2022.(cfr.
CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Nel silenzio del consulente, atteso comunque il tenore dell'elaborato peritale sulla insorgenza dei requisiti che giustificano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ritiene questo decidente che sia riscontrabile in capo al ricorrente anche la sussistenza dei requisiti che giustificano il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3
L.104/92.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona portatrice di handicap Parte_1
ex art. 3 comma 3 L.104/92 e invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del giugno 2022.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione CP_1 del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 18/01/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è persona portatrice di handicap ex art. 3 comma 3 Parte_1
L.104/92 e invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del giugno 2022;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 06/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena