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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 05/02/2026, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1724/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
AN DO, EL
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11612/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Postepay - 06874351007
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202500023251001 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, ha presentato ricorso avverso pignoramento presso terzi ex art 72 bis DPR 29 sett. 1973) n. 09784202500023251/001 per un importo di € 135.190,73.
contro
Agenzia delle Entrate
Riscossione, in data 05.05.2025 e avverso le cartelle esattoriali sottese al presente ppt, relative a crediti di natura tributaria,
Eccepisce :
1.illegittimità per mancata indicazione dettagliata dei crediti per cui si procede- violazione art. 543 cpc:
Dalla semplice lettura dell'atto opposto si rileva che non vi è l'indicazione della natura del credito per cui si procede. L'Agenzia delle Entrate nell'atto di pignoramento oggi opposto si limita ad effettuare un semplice elenco delle asserite cartelle , senza indicare la natura del credito sotteso e l'importo di ognuna;
2.prescrizione degli atti presupposti in quanto i titoli esattoriali oggetto della presente domanda sono estinti per intervenuta prescrizione;
3. sull'applicazione interessi art. 30 dpr. 602-1973 contesta l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi indicati nelle cartelle esattoriali impugnate, per errata e/o mancata indicazione dei criteri analitici e specifici utilizzati dall'ente creditore per il calcolo degli stessi;
4. sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c. contesta che grava sulla Pubblica Amministrazione resistente l'onere di provare l'esistenza del rapporto obbligatorio e la correttezza del proprio operato;
5. sul rilievo d'ufficio ex art. 2969 c.c. precisa che Il Giudicante adito potrà rilevare d'ufficio i seguenti vizi formali e sostanziali;
6.violazione degli artt. 26 del d.p.r. n. 602/1973, 58, 60 del d.p.r. n. 600/1973, 6, comma 1 della l. n. 212/2000 ; in quanto alla ricorrente non sono mai state notificate e/o in alcun modo comunicate le cartelle e le intimazioni di pagamento impugnate presso il proprio domicilio fiscale;
7.violazione degli artt. 72-bis e 50, comma 1, d.p.r. n. 602/1973, 474 e ss. cod. proc. civ. e 7 l. n. 212/2000;
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, “configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato” (Cassazione civile, sez. III,
20/10/2016, n. 21258; Cassazione civile, sez. III, 13/02/2015, n. 2857);
8.violazione dell'art. 6, comma 5, l. 212/2000 in quanto le cartelle di pagamento oggetto della presente impugnazione, qualora per ipotesi meramente astratta si ritenessero correttamente notificate, sarebbero comunque nulle per violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000;
9.illegittimità e /o nullità del pignoramento per omissione avviso contenente l'intimazione ad adempiere;
10. l'atto di pignoramento presso terzi dell'agenzia entrate riscossione non è un atto pubblico e non ha fede privilegiata;
11.violazione dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica n. 602/73;
L'articolo 50, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. In mancanza, come nel caso di specie, il pignoramento può essere annullato mediante opposizione agli atti esecutivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte precisa che agli atti non risultano depositati gli avvisi di ricevimento e di consegna del ricorso all'Agenzia Entrate Riscossione dovendosi così presumere che il ricorso stesso non fosse stato effettivamente consegnato nè ricevuto dalla suddetta amministrazione, anche in presenza di indicazione di relativo invio, in considerazione altresì che la stessa amministrazione non si sia costituita in giudizio,
Pertanto la notificazione è considerata inesistente in quanto mancano gli elementi costitutivi minimi per poterla qualificare come tale. Nel caso della notifica PEC del ricorso, le ricevute di accettazione (che prova l'invio) e di consegna (che prova la ricezione nella casella del destinatario) sono considerate elementi essenziali. La loro assenza non costituisce un mero vizio di forma, ma equivale alla “totale mancanza dell'atto notificatorio”. Pertanto in mancanza di prove digitali non è possibile verificare l'instaurazione del contraddittorio, ovvero che le controparti siano state messe a conoscenza del ricorso. Di conseguenza, il procedimento notificatorio non si è mai completato, neppure per la parte notificante. Un atto inesistente non può essere sanato né rinnovato, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Nulla per spese per mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per spese. Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il EL Il
Presidente Dott. Donato Andreozzi Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
AN DO, EL
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11612/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Postepay - 06874351007
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202500023251001 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, ha presentato ricorso avverso pignoramento presso terzi ex art 72 bis DPR 29 sett. 1973) n. 09784202500023251/001 per un importo di € 135.190,73.
contro
Agenzia delle Entrate
Riscossione, in data 05.05.2025 e avverso le cartelle esattoriali sottese al presente ppt, relative a crediti di natura tributaria,
Eccepisce :
1.illegittimità per mancata indicazione dettagliata dei crediti per cui si procede- violazione art. 543 cpc:
Dalla semplice lettura dell'atto opposto si rileva che non vi è l'indicazione della natura del credito per cui si procede. L'Agenzia delle Entrate nell'atto di pignoramento oggi opposto si limita ad effettuare un semplice elenco delle asserite cartelle , senza indicare la natura del credito sotteso e l'importo di ognuna;
2.prescrizione degli atti presupposti in quanto i titoli esattoriali oggetto della presente domanda sono estinti per intervenuta prescrizione;
3. sull'applicazione interessi art. 30 dpr. 602-1973 contesta l'illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi indicati nelle cartelle esattoriali impugnate, per errata e/o mancata indicazione dei criteri analitici e specifici utilizzati dall'ente creditore per il calcolo degli stessi;
4. sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c. contesta che grava sulla Pubblica Amministrazione resistente l'onere di provare l'esistenza del rapporto obbligatorio e la correttezza del proprio operato;
5. sul rilievo d'ufficio ex art. 2969 c.c. precisa che Il Giudicante adito potrà rilevare d'ufficio i seguenti vizi formali e sostanziali;
6.violazione degli artt. 26 del d.p.r. n. 602/1973, 58, 60 del d.p.r. n. 600/1973, 6, comma 1 della l. n. 212/2000 ; in quanto alla ricorrente non sono mai state notificate e/o in alcun modo comunicate le cartelle e le intimazioni di pagamento impugnate presso il proprio domicilio fiscale;
7.violazione degli artt. 72-bis e 50, comma 1, d.p.r. n. 602/1973, 474 e ss. cod. proc. civ. e 7 l. n. 212/2000;
In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973, “configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato” (Cassazione civile, sez. III,
20/10/2016, n. 21258; Cassazione civile, sez. III, 13/02/2015, n. 2857);
8.violazione dell'art. 6, comma 5, l. 212/2000 in quanto le cartelle di pagamento oggetto della presente impugnazione, qualora per ipotesi meramente astratta si ritenessero correttamente notificate, sarebbero comunque nulle per violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000;
9.illegittimità e /o nullità del pignoramento per omissione avviso contenente l'intimazione ad adempiere;
10. l'atto di pignoramento presso terzi dell'agenzia entrate riscossione non è un atto pubblico e non ha fede privilegiata;
11.violazione dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica n. 602/73;
L'articolo 50, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. In mancanza, come nel caso di specie, il pignoramento può essere annullato mediante opposizione agli atti esecutivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte precisa che agli atti non risultano depositati gli avvisi di ricevimento e di consegna del ricorso all'Agenzia Entrate Riscossione dovendosi così presumere che il ricorso stesso non fosse stato effettivamente consegnato nè ricevuto dalla suddetta amministrazione, anche in presenza di indicazione di relativo invio, in considerazione altresì che la stessa amministrazione non si sia costituita in giudizio,
Pertanto la notificazione è considerata inesistente in quanto mancano gli elementi costitutivi minimi per poterla qualificare come tale. Nel caso della notifica PEC del ricorso, le ricevute di accettazione (che prova l'invio) e di consegna (che prova la ricezione nella casella del destinatario) sono considerate elementi essenziali. La loro assenza non costituisce un mero vizio di forma, ma equivale alla “totale mancanza dell'atto notificatorio”. Pertanto in mancanza di prove digitali non è possibile verificare l'instaurazione del contraddittorio, ovvero che le controparti siano state messe a conoscenza del ricorso. Di conseguenza, il procedimento notificatorio non si è mai completato, neppure per la parte notificante. Un atto inesistente non può essere sanato né rinnovato, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Nulla per spese per mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per spese. Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il EL Il
Presidente Dott. Donato Andreozzi Dott. Giuseppe Di Martino