Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 05/02/2026, n. 1724
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità per mancata indicazione dettagliata dei crediti

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Prescrizione degli atti presupposti

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle somme pretese a titolo di interessi

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Onere probatorio a carico della Pubblica Amministrazione

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Rilievo d'ufficio di vizi formali e sostanziali

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e intimazioni

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Violazione delle norme sulla procedura di riscossione coattiva

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Nullità delle cartelle per violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Illegittimità e/o nullità del pignoramento per omissione avviso

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Natura dell'atto di pignoramento

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

  • Inammissibile
    Violazione dell'articolo 50, secondo comma, del d.p.r. n. 602/73

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna del ricorso PEC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 05/02/2026, n. 1724
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1724
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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