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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11258 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg823 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BUONANNO MASSIMO presso cui elettivamente domicilia in Sant'Antimo alla via Cardinale
Verde n.23,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CURZIO
RI RO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Teresa degli Scalzi 8,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio depositato in data 11.01.2024
[...]
, premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con la resistente sig.ra
[...]
a Napoli il 30.09.2013; CP_1
che dal matrimonio non erano nati figli;
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi e, concludeva chiedendo:
1. Autorizzare i coniugi (come già fanno) a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. disporre che la Sig.ra sposti la propria residenza Controparte_1
dall'abitazione di proprietà degli eredi - nella quale non risiede -, Parte_1
ubicata nel Comune di Napoli alla via Vittorio Emanuele Piscinola, 41, laddove effettivamente risiede.
3. Alla luce della totale autosufficienza economica dei coniugi ci si oppone sin d'ora alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento reciproco;
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R.
e/o dalla prima udienza cartolare, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
“1 A. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli.
B. Alla luce della totale autosufficienza economica dei coniugi ci si oppone, sin
d'ora, alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento reciproco.
2 C. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia sullo status e concludeva chiedendo:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
b) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un congruo Parte_1
assegno mensile quale contribuzione al mantenimento della signora CP_1
in con-siderazione della sperequazione nella situazione reddituale dei
[...]
coniugi e del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, in misura comunque non inferiore a € 800,00 e che tale somma venga automaticamente adeguata anno per anno in misura pari al 100% delle variazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
c) Con condanna del Ricorrente alla rifusione delle spese legali con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
In merito alla richiesta di futura sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ove questa, così come formulata sia dal Tribunale ritenuta ammissibile, si chiede fin d'ora confermarsi i provvedimenti di natura patrimoniale richiesti in sede di separazione.”
All'udienza di comparizione del 12.09.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla separazione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale.
Pertanto, pronunciata la separazione con sentenza n.9153/2024 del
20.09.2024 e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
3 Le parti, all'udienza del 28/10/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 12.09.2024
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• i coniugi, sposati dal 30.09.2013, senza figli, vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
• il sig. provvederà al versamento a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della resistente di una somma una tantum, concordata tra i coniugi nella misura di euro 13.000,00 (tredicimila/00);
• quanto ai beni mobili, nondimeno quelli che costituivano gli arredi della casa coniugale, di proprietà della madre della resistente , sita in Parte_2
4 Napoli alla via Macedonia nr 11, gli stessi resteranno di proprietà ed in possesso di chi attualmente li detiene, ossia della resistente;
• Il signor si obbliga a consentire alla signora di prelevare Parte_1 CP_1
dal box auto di sua proprietà, sito in Napoli via M. Guadagno
• scatoloni, scatoline, foto, etc.);
• le parti dichiarano e reciprocamente si danno atto che non esistono pendenze economiche tra di loro ed i rapporti economici sono esclusivamente regolati dalle presenti condizioni e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 30/09/2013 (atto n.39, parte I, s., sez. S, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
5 Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 823 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BUONANNO MASSIMO presso cui elettivamente domicilia in Sant'Antimo alla via Cardinale
Verde n.23,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CURZIO
RI RO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Teresa degli Scalzi 8,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio depositato in data 11.01.2024
[...]
, premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con la resistente sig.ra
[...]
a Napoli il 30.09.2013; CP_1
che dal matrimonio non erano nati figli;
chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi e, concludeva chiedendo:
1. Autorizzare i coniugi (come già fanno) a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. disporre che la Sig.ra sposti la propria residenza Controparte_1
dall'abitazione di proprietà degli eredi - nella quale non risiede -, Parte_1
ubicata nel Comune di Napoli alla via Vittorio Emanuele Piscinola, 41, laddove effettivamente risiede.
3. Alla luce della totale autosufficienza economica dei coniugi ci si oppone sin d'ora alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento reciproco;
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R.
e/o dalla prima udienza cartolare, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare
a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
“1 A. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli.
B. Alla luce della totale autosufficienza economica dei coniugi ci si oppone, sin
d'ora, alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento reciproco.
2 C. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato per averne fatto anticipo.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia sullo status e concludeva chiedendo:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
b) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere un congruo Parte_1
assegno mensile quale contribuzione al mantenimento della signora CP_1
in con-siderazione della sperequazione nella situazione reddituale dei
[...]
coniugi e del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, in misura comunque non inferiore a € 800,00 e che tale somma venga automaticamente adeguata anno per anno in misura pari al 100% delle variazione degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
c) Con condanna del Ricorrente alla rifusione delle spese legali con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
In merito alla richiesta di futura sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ove questa, così come formulata sia dal Tribunale ritenuta ammissibile, si chiede fin d'ora confermarsi i provvedimenti di natura patrimoniale richiesti in sede di separazione.”
All'udienza di comparizione del 12.09.2024 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla separazione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale.
Pertanto, pronunciata la separazione con sentenza n.9153/2024 del
20.09.2024 e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
3 Le parti, all'udienza del 28/10/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale dal 12.09.2024
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• i coniugi, sposati dal 30.09.2013, senza figli, vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
• il sig. provvederà al versamento a titolo di Parte_1
mantenimento in favore della resistente di una somma una tantum, concordata tra i coniugi nella misura di euro 13.000,00 (tredicimila/00);
• quanto ai beni mobili, nondimeno quelli che costituivano gli arredi della casa coniugale, di proprietà della madre della resistente , sita in Parte_2
4 Napoli alla via Macedonia nr 11, gli stessi resteranno di proprietà ed in possesso di chi attualmente li detiene, ossia della resistente;
• Il signor si obbliga a consentire alla signora di prelevare Parte_1 CP_1
dal box auto di sua proprietà, sito in Napoli via M. Guadagno
• scatoloni, scatoline, foto, etc.);
• le parti dichiarano e reciprocamente si danno atto che non esistono pendenze economiche tra di loro ed i rapporti economici sono esclusivamente regolati dalle presenti condizioni e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 30/09/2013 (atto n.39, parte I, s., sez. S, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
5 Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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